Regime fiscale della distribuzione di riserve di cui all’articolo 47, comma quinto, del TUIR Clausole campione

Regime fiscale della distribuzione di riserve di cui all’articolo 47, comma quinto, del TUIR. I regimi fiscali descritti nel presente Paragrafo trovano in principio applicazione alla distribuzione da parte dell’Emittente - in occasione diversa dal caso di recesso, esclusione, riscatto e riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale - delle riserve di capitale di cui all’articolo 47, comma quinto, del TUIR, vale a dire, tra l’altro, delle riserve od altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta (le “Riserve di Capitale”). Al riguardo, merita precisare che l’art. 47, comma 1, del TUIR introduce una presunzione assoluta di priorità nella distribuzione degli utili laddove statuisce che indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono distribuite in via prioritaria le riserve costitute con utili e le riserve diverse dalle Riserve di Capitale (fatta salva la quota di essi accantonata in sospensione di imposta). In presenza e fino a capienza di tali riserve (cosiddette riserve di utili), le somme distribuite si qualificano quali dividendi e rimangono soggette al regime descritto nei paragrafi che precedono. Indipendentemente dalla delibera assembleare, le somme percepite da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale costituiscono utili per i percettori nei limiti e nella misura in cui sussistano, in capo alla società distributrice, utili di esercizio e riserve di utili (fatta salva la quota di essi accantonata in sospensione di imposta). Le somme qualificate come utili sono soggette, a seconda che si tratti o meno di Partecipazioni Non Qualificate e/o non relative all’impresa, al medesimo regime sopra riportato per i dividendi12. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, al netto, sulla base di quanto testé indicato, dell’importo eventualmente qualificabile come utile, riducono di pari ammontare il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione 13 . Ne consegue che, in sede di successiva cessione, la plusvalenza imponibile è calcolata per differenza fra il prezzo di vendita ed il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione ridotto di un ammontare pari alle somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitali (al netto dell’importo eventualmente qualificabile come utile). Secondo l’interpretazione fatta propria dall’amministra...

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  • Invalidità parziale 25.1. Nel caso in cui uno o più articoli o disposizioni del presente Contratto siano da ritenersi illeciti o inapplicabili, in tutto o in parte, l’invalidità di tale articolo o disposizione non pregiudica la validità di tutti gli altri articoli e disposizioni del Contratto e del Contratto medesimo.