Regime fiscale delle somme corrisposte. Le somme corrisposte dalla Società, in dipendenza del contratto, a Be- neficiari Persone Fisiche percipienti le somme al di fuori dell’esercizio di attività commerciali, costituiscono reddito soggetto ad imposta sosti- tutiva delle imposte sui redditi, determinata applicando l’aliquota previ- sta dalla legge all’importo corrispondente alla differenza, se positiva, tra l’ammontare percepito e l’ammontare dei premi pagati. Si precisa che tale imposta si applica anche in caso di recesso. La predetta differenza è diminuita di una quota della stessa forfettaria- mente riferita ai proventi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all’articolo 31 del DPR 601/1973 ed equiparati e dalle obbligazio- ni emesse dagli Stati, e relativi enti territoriali, inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del DPR 917/1986 ed eventualmente maggiorata per effetto dell’applicazione del c.d. “equa- lizzatore”. L’imposta sostitutiva è applicata dalla Società in veste di sostituto di im- posta salvo nel caso di somme percepite nell’esercizio di attività com- merciali. In tale ipotesi le somme non sono assoggettate all’imposta so- stitutiva ma concorrono a formare il reddito d’impresa.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Collettiva Per Il Trattamento Di Fine Mandato, Contratto Di Assicurazione Collettiva Per Il Trattamento Di Fine Mandato
Regime fiscale delle somme corrisposte. Le somme corrisposte dalla Società, Società in dipendenza del contratto:
a) in caso di vita, a Be- neficiari Beneficiari Persone Fisiche percipienti le somme al di fuori dell’esercizio di attività commerciali, costituiscono reddito soggetto sog- getto ad imposta sosti- tutiva sostitutiva delle imposte sui redditi, determinata applicando ap- plicando l’aliquota previ- sta prevista dalla legge all’importo corrispondente alla differenza, se positiva, tra l’ammontare percepito e l’ammontare dei premi pagatipagati (eventualmente riproporzionati in caso di riscatto parzia- le). Si precisa che tale imposta si applica anche in caso di recesso. La predetta differenza è diminuita di una quota della stessa forfettaria- mente forfetta- riamente riferita ai proventi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all’articolo 31 del DPR 601/1973 ed equiparati e dalle obbligazio- ni ob- bligazioni emesse dagli Stati, e relativi enti territoriali, inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del DPR 917/1986 ed eventualmente maggiorata per effetto dell’applicazione del c.d. “equa- lizzatoreequalizzatore”.
b) in caso di morte sono esenti dall’IRPEF, limitatamente alla quota delle stesse relative alla copertura del rischio demografico; per la restante parte sono assoggettate a tassazione come sopra indicato nel punto a). L’imposta sostitutiva è applicata dalla Società in veste di sostituto di im- posta imposta salvo nel caso di somme percepite nell’esercizio di attività com- mercialicommerciali. In tale ipotesi le somme non sono assoggettate all’imposta so- stitutiva all’im- posta sostitutiva ma concorrono a formare il reddito d’impresa.
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Regime fiscale delle somme corrisposte. Le somme corrisposte dalla Società, Compagnia in dipendenza del contratto: • in caso di vita, a Be- neficiari Persone Fisiche percipienti le somme al di fuori dell’esercizio di attività commerciali, costituiscono reddito soggetto ad imposta sosti- tutiva sostitutiva delle imposte sui redditi, determinata applicando l’aliquota previ- sta prevista dalla legge all’importo corrispondente alla differenza, se positiva, tra l’ammontare percepito e l’ammontare dei premi pagativersamenti effettuati (eventualmente riproporzionati in caso di Riscatto parziale). Si precisa che tale imposta si applica anche in caso di recesso. La predetta differenza è diminuita di una quota della stessa forfettaria- mente forfettariamente riferita ai proventi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all’articolo 31 del DPR 601/1973 ed equiparati e dalle obbligazio- ni obbligazioni emesse dagli Stati, e relativi enti territoriali, inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del DPR 917/1986 ed eventualmente maggiorata per effetto dell’applicazione del c.d. “equa- lizzatoreequalizzatore”. • in caso di morte sono esenti dall’IRPEF, limitatamente alla Quota delle stesse relative alla copertura del rischio demografico; per la restante parte sono assoggettate a tassazione come sopra indicato L’imposta sostitutiva è applicata dalla Società Compagnia in veste di sostituto di im- posta imposta salvo nel caso di somme percepite nell’esercizio di attività com- mercialicommerciali. In tale ipotesi le somme non sono assoggettate all’imposta so- stitutiva sostitutiva ma concorrono a formare il reddito d’impresa.
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Samples: Assicurazione Sulla Vita Con Partecipazione Agli Utili a Premio Ricorrente
Regime fiscale delle somme corrisposte. Le somme corrisposte dalla Società, Società in dipendenza del contrattoContratto:
a) in caso di vita, a Be- neficiari Beneficiari Persone Fisiche percipienti le somme al di fuori dell’esercizio di attività commerciali, costituiscono reddito soggetto ad imposta sosti- tutiva sostitutiva delle imposte sui redditi, determinata applicando l’aliquota previ- sta prevista dalla legge all’importo corrispondente alla differenza, se positiva, tra l’ammontare percepito e l’ammontare dei premi pagati, ad eccezione della quota che può fruire della de- trazione di cui al punto precedente (eventualmente riproporzionati in caso di riscatto parziale). Si precisa che tale imposta si applica anche in caso di recesso. La predetta differenza è diminuita di una quota della stessa forfettaria- mente forfet- tariamente riferita ai proventi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all’articolo 31 del DPR 601/1973 ed equiparati e dalle obbligazio- ni ob- bligazioni emesse dagli Stati, e relativi enti territoriali, inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del DPR 917/1986 ed eventualmente maggiorata per effetto dell’applicazione del c.d. “equa- lizzatoreequalizzatore”.
b) in caso di morte sono esenti dall’IRPEF, limitatamente alla quota del- le medesime somme corrisposte relative alla copertura del rischio demografico; per la restante parte sono assoggettate a tassazione come sopra indicato nel punto a). L’imposta sostitutiva è applicata dalla Società in veste di sostituto di im- posta imposta salvo nel caso di somme percepite nell’esercizio di attività com- mercialicommerciali. In tale ipotesi le somme non sono assoggettate all’imposta so- stitutiva all’im- posta sostitutiva ma concorrono a formare il reddito d’impresa.
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Regime fiscale delle somme corrisposte. Le somme corrisposte dalla Società, Società in dipendenza del contratto:
a) in caso di vita, a Be- neficiari Beneficiari Persone Fisiche percipienti le somme al di fuori dell’esercizio di attività commerciali, costituiscono reddito soggetto ad imposta sosti- tutiva sostitutiva delle imposte sui redditi, determinata applicando appli-cando l’aliquota previ- sta prevista dalla legge all’importo corrispondente alla differenza, se positiva, tra l’ammontare percepito e l’ammontare l’ammonta- re dei premi pagatipagati (eventualmente riproporzionati in caso di riscatto parziale). Si precisa che tale imposta si applica anche in caso di recessoreces- so. La predetta differenza è diminuita di una quota della stessa forfettaria- mente forfetta- riamente riferita ai proventi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all’articolo 31 del DPR 601/1973 ed equiparati e dalle obbligazio- ni ob- bligazioni emesse dagli Stati, e relativi enti territoriali, inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del DPR 917/1986 ed eventualmente maggiorata per effetto dell’applicazione del c.d. “equa- lizzatoreequalizzatore”.
b) in caso di morte sono esenti dall’IRPEF, limitatamente alla quota delle stesse relative alla copertura del rischio demografico; per la restante parte sono assoggettate a tassazione come sopra indicato nel punto a). L’imposta sostitutiva è applicata dalla Società in veste di sostituto di im- posta imposta salvo nel caso di somme percepite nell’esercizio di attività com- mercialicommerciali. In tale ipotesi le somme non sono assoggettate all’imposta so- stitutiva all’im- posta sostitutiva ma concorrono a formare il reddito d’impresa.
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