Common use of Regime fiscale per i sottoscrittori residenti in Italia Clause in Contracts

Regime fiscale per i sottoscrittori residenti in Italia. Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla Sicav è applicata una ritenuta del 26 per cento. In base all’articolo 10-ter della Legge 23/04/1983 n. 77, la ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla Sicav e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di liquidazione o di cessione delle azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle azioni medesime, al netto del 51,92 per cento dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella white list e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 per cento). I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell’attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella white list) nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale Prospetto. A tali fini la Sicav fornirà indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare. Relativamente alle azioni detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e riferibili ad importi maturati alla predetta data si applica la ritenuta nella misura del 20 per cento (in luogo di quella del 26 per cento). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5 per cento della quota riferibile ai titoli pubblici italiani e esteri. Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione delle azioni da un comparto ad altro comparto della Sicav. La ritenuta è applicata anche nell’ipotesi di trasferimento delle azioni a rapporti di custodia, amministrazione gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione. La ritenuta è applicata a titolo d’acconto sui proventi percepiti nell’esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d’imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall’imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi ad azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da altri organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia. Nel caso in cui le azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione alla Sicav si applica il regime del risparmio amministrato di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta l’adempimento degli obblighi di certificazione da parte dell’intermediario. È fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92 per cento del loro ammontare. Nel caso in cui le azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l’intero valore delle azioni concorre alla formazione dell’imponibile ai fini del calcolo dell’imposta sulle donazioni. Nell’ipotesi in cui le azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta di successione la parte di valore delle azioni corrispondente al valore, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli emessi o garantiti dallo Stato Italiano e ad essi assimilati nonché dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli ad essi equiparati emessi da Stati appartenenti all’Unione Europea e dagli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, detenuti dalla Sicav alla data di apertura della successione (1). A tali fini la Sicav fornirà le indicazioni utili circa la composizione del proprio patrimonio.

Appears in 4 contracts

Samples: am.jpmorgan.com, am.jpmorgan.com, am.jpmorgan.com

Regime fiscale per i sottoscrittori residenti in Italia. Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla Sicav SICAV è applicata una ritenuta del 26 per cento26%. In base all’articolo 10-ter della Legge 23/04/1983 n. 77, la La ritenuta si applica sui sull’ammontare dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla Sicav SICAV e su quelli sull’ammontare dei proventi compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di cessione o liquidazione o di cessione delle azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle azioni medesime, al netto del 51,92 per cento 51,92% della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella white list e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti stati Stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 per cento12,50%). I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed e esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell’attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati ar- monizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella white list) nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale Prospettoprospetto. A tali fini fini, la Sicav SICAV fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare. Relativamente alle azioni detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e riferibili ad importi maturati alla predetta data si applica la ritenuta nella misura del 20 per cento (in luogo di quella del 26 per cento). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5 per cento della quota riferibile ai titoli pubblici italiani e esteri. Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante median- te conversione delle di azioni da un comparto ad altro comparto della Sicavmedesima SICAV. La ritenuta è altresì applicata anche nell’ipotesi di trasferimento delle azioni a rapporti di custodia, amministrazione gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienzadi- verso intestatario, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione. La ritenuta è applicata a titolo d’acconto sui proventi percepiti nell’esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d’imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall’imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi ad a azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da altri organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia. Nel caso in cui le azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione alla Sicav SICAV si applica il regime del risparmio amministrato di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta l’adempimento degli obblighi di certificazione da parte dell’intermediariodell’interme- diario. È fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri possono essere che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella white list e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92 per cento 51,92% del loro ammontare. Nel caso in cui le azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalitàaltra liberalità tra vivi, l’intero valore delle azioni concorre alla formazione dell’imponibile ai fini del calcolo dell’imposta sulle donazioni. Nell’ipotesi in cui le azioni siano oggetto di successione ereditaria ereditaria, non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta di successione la parte di valore delle azioni del calcolo del tributo successorio l’importo corrispondente al valore, comprensivo dei relativi frutti maturati e non riscossi, dei titoli del debito pubblico pub- blico e degli altri titoli titoli, emessi o garantiti dallo Stato Italiano e italiano o ad essi assimilati nonché equiparati e quello corrispondente al valore dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli di Stato, garantiti o ad essi equiparati equiparati, emessi da Stati appartenenti all’Unione Europea europea e dagli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, economico europeo detenuti dalla Sicav SICAV alla data di apertura della successione (1)successione. A tali fini fini, la Sicav SICAV fornirà le indicazioni utili circa la composizione del proprio patrimoniopatri- monio.

Appears in 2 contracts

Samples: www.siderafunds.com, www.siderafunds.com

Regime fiscale per i sottoscrittori residenti in Italia. Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla Sicav SICAV è applicata una ritenuta del 26 per cento26%. In base all’articolo 10-ter della Legge 23/04/1983 n. 77, la La ritenuta si applica sui sull’am- montare dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla Sicav SICAV e su quelli sull’ammontare dei proventi compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di cessione o liquidazione o di cessione delle azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle azioni medesime, al netto del 51,92 per cento 51,92% della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella white list e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti stati Stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 per cento12,50%). I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed e esteri sono determinati in proporzione pro- porzione alla percentuale media dell’attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella white list) nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale Prospettoprospetto. A tali fini fini, la Sicav SICAV fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare. Relativamente alle azioni detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e riferibili ad importi maturati alla predetta data si applica la ritenuta nella misura del 20 per cento 20% (in luogo di quella del 26 per cento26%). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5 per cento 37,5% della quota riferibile ai titoli pubblici italiani e esteri. Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate rea- lizzate mediante conversione delle di azioni da un comparto ad altro comparto della Sicavmedesima SICAV. La ritenuta è altresì applicata anche nell’ipotesi di trasferimento delle azioni a rapporti di custodia, amministrazione gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienzadiverso intestatario, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione. La ritenuta è applicata a titolo d’acconto sui proventi percepiti nell’esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d’imposta d’impo- sta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall’imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi ad a azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve ri- serve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da altri organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia. Nel caso in cui le azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione alla Sicav SICAV si applica il regime del risparmio amministrato di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta l’adempimento degli obblighi di certificazione da parte dell’intermediario. È fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri possono essere che con- sentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella white list e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92 per cento 51,92% del loro ammontare. Nel caso in cui le azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalitàaltra liberalità tra vivi, l’intero valore delle azioni concorre alla formazione dell’imponibile dell’im- ponibile ai fini del calcolo dell’imposta sulle donazioni. Nell’ipotesi in cui le azioni siano oggetto di successione ereditaria ereditaria, non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta di successione la parte di valore delle azioni del calcolo del tributo successorio l’importo corrispondente al valore, comprensivo dei rela- tivi frutti maturati e non riscossi, dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli titoli, emessi o garantiti dallo Stato Italiano e italiano o ad essi assimilati nonché equiparati e quello corrispondente al valore dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli di Stato, garantiti o ad essi equiparati equiparati, emessi da Stati appartenenti all’Unione Europea europea e dagli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, economico europeo detenuti dalla Sicav SICAV alla data di apertura della successione (1)successione. A tali fini fini, la Sicav SICAV fornirà le indicazioni utili circa la composizione del proprio patrimonio.

Appears in 1 contract

Samples: funds.dws.com

Regime fiscale per i sottoscrittori residenti in Italia. Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla Sicav SICAV è applicata una ritenuta del 26 per cento26%. In base all’articolo 10-ter della Legge 23/04/1983 n. 77, la ritenuta La rite- nuta si applica sui sull’ammontare dei proventi distribuiti distribu- iti in costanza di partecipazione alla Sicav SICAV e su quelli sull’am- montare dei proventi compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di cessione o liquidazione o di cessione delle azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle azioni medesime, al netto del 51,92 per cento 51,92% della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono consen- tono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella white list e alle obbligazioni emesse da enti en- ti territoriali dei suddetti stati Stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 per cento12,50%). I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed e esteri sono determinati in proporzione alla percentuale per- centuale media dell’attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati armoniz- zati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella white list) nei titoli medesimime- desimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospettirendiconti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione distribuzio- ne dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale Prospettorendiconto. A tali fini fini, la Sicav SICAV fornirà indicazioni le in- dicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare. Relativamente alle azioni detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e riferibili ad importi maturati alla predetta data si applica la ritenuta ri- tenuta nella misura del 20 per cento 20% (in luogo di quella del 26 per cento26%). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5 per cento 37,5% della quota riferibile ai titoli pubblici italiani e esteri. Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione delle di azioni da un comparto ad altro comparto della Sicavmedesima SICAV. La ritenuta è altresì applicata anche nell’ipotesi di trasferimento trasfe- rimento delle azioni a rapporti di custodia, amministrazione gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienzadiverso intestatario, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione. La ritenuta è applicata a titolo d’acconto sui proventi pro- venti percepiti nell’esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d’imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall’imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi ad a azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da altri organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia. Nel caso in cui le azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione alla Sicav SICAV si applica il regime del risparmio amministrato di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta l’adempimento degli obblighi di certificazione da parte dell’intermediario. È fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto ef- fetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri possono essere che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella white list e alle obbli- gazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92 per cento 51,92% del loro ammontare. Nel caso in cui le azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalitàaltra liberalità tra vivi, l’intero valore delle azioni concorre alla formazione dell’imponibile ai fini del calcolo dell’imposta sulle donazioni. Nell’ipotesi in cui le azioni siano oggetto di successione ereditaria ereditaria, non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta di successione la parte di valore delle azioni del calcolo del tributo successorio l’importo corrispondente al valore, comprensivo dei relativi frutti maturati e non riscossi, dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli titoli, emessi o garantiti dallo Stato Italiano e italiano o ad essi assimilati nonché equiparati e quello corri- spondente al valore dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli di Stato, garantiti o ad essi equiparati equipa- rati, emessi da Stati appartenenti all’Unione Europea euro- pea e dagli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, economico europeo detenuti dalla Sicav SICAV alla data di apertura della successione (1)successione. A tali fini fini, la Sicav SICAV fornirà le indicazioni utili circa la composizione del proprio patrimonio.

Appears in 1 contract

Samples: www.fundstore.it

Regime fiscale per i sottoscrittori residenti in Italia. Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla Sicav Società è applicata una ritenuta del 26 per cento26%. In base all’articolo 10-ter della Legge 23/04/1983 n. 77, la La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla Sicav Società e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di liquidazione o di cessione delle azioni Azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle azioni Azioni medesime, al netto del 51,92 per cento 51,92% della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella white list e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti stati Stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 per cento12,50%). I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell’attivo dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella white list) nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale Prospettoprospetto. A tali fini fini, la Sicav Società fornirà indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare. Relativamente alle azioni Azioni detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni Azioni e riferibili ad importi maturati alla predetta data si applica continua ad applicarsi la ritenuta nella misura del 20 per cento 20% (in luogo di quella del 26 per cento26%). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5 per cento 37,5% della quota riferibile ai titoli pubblici italiani e esteri. Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione delle azioni da un comparto ad altro comparto della Sicav. La ritenuta è applicata anche nell’ipotesi nell'ipotesi di trasferimento delle azioni Azioni a rapporti di custodia, amministrazione gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienzadiverso intestatario, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione. La ritenuta è applicata a titolo d’acconto d'acconto sui proventi percepiti nell’esercizio nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d’imposta d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall’imposta dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi ad azioni Azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da altri organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia. Nel caso in cui le azioni Azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati equiparati, nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione alla Sicav Società si applica il regime del risparmio amministrato di cui all’artall'art. 6 del d.lgsD.Lgs. n. 461 del 1997, che comporta l’adempimento degli obblighi di certificazione da parte dell’intermediariodell'intermediario. È fatta salva la facoltà del Cliente cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92 per cento 51,92% del loro ammontare. Nel caso in cui le azioni Azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l’intero l'intero valore delle azioni Azioni concorre alla formazione dell’imponibile dell'imponibile ai fini del calcolo dell’imposta dell'imposta sulle donazioni. Nell’ipotesi Nell'ipotesi in cui le azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta dell'imposta di successione la parte di valore delle azioni Azioni corrispondente al valorevalore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli emessi o garantiti dallo Stato Italiano e ad essi assimilati nonché dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli ad essi equiparati emessi da Stati appartenenti all’Unione Europea e dagli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeoassimilati, detenuti dalla Sicav Società alla data di apertura della successione (1*). A tali fini fini, la Sicav Società fornirà le indicazioni utili circa la composizione del proprio patrimonio.

Appears in 1 contract

Samples: Modulo Di Sottoscrizione Di Algebris Ucits Funds PLC

Regime fiscale per i sottoscrittori residenti in Italia. Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla Sicav SICAV è applicata una ritenuta del 26 per cento26%. In base all’articolo 10-ter della Legge 23/04/1983 n. 77, la La ritenuta si applica sui sull’am- montare dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla Sicav SICAV e su quelli sull’ammontare dei proventi compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di cessione o liquidazione o di cessione delle azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle azioni medesime, al netto del 51,92 per cento 51,92% della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella white list e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti stati Stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 per cento12,50%). I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed e esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell’attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi or- ganismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella white list) nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale Prospettoprospetto. A tali fini fini, la Sicav SICAV fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare. Relativamente alle azioni detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e riferibili ad importi maturati alla predetta data si applica la ritenuta rite- nuta nella misura del 20 per cento 20% (in luogo di quella del 26 per cento26%). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5 per cento 37,5% della quota riferibile ai titoli pubblici italiani e esteri. Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate rea- lizzate mediante conversione delle di azioni da un comparto ad altro comparto della Sicavmedesima SICAV. La ritenuta è altresì applicata anche nell’ipotesi di trasferimento delle azioni a rapporti di custodia, amministrazione gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienzadiverso intestatario, anche se il trasferimento sia avvenuto avve- nuto per successione o donazione. La ritenuta è applicata a titolo d’acconto sui proventi percepiti nell’esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d’imposta d’im- posta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall’imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi ad a azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da altri organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia. Nel caso in cui le azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione alla Sicav SICAV si applica il regime del risparmio amministrato di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta l’adempimento degli obblighi di certificazione da parte dell’intermediario. È fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri possono essere che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella white list e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92 per cento 51,92% del loro ammontare. Nel caso in cui le azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalitàaltra libe- ralità tra vivi, l’intero valore delle azioni concorre alla formazione dell’imponibile ai fini del calcolo dell’imposta sulle donazioni. Nell’ipotesi in cui le azioni siano oggetto di successione ereditaria eredita- ria, non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta di successione la parte di valore delle azioni del calcolo del tributo successorio l’importo corrispondente al valore, comprensivo dei relativi frutti maturati e non riscossi, dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli titoli, emessi o garantiti dallo Stato Italiano e italiano o ad essi assimilati nonché equiparati e quello corrispondente al valore dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli di Stato, garantiti o ad essi equiparati equiparati, emessi da Stati appartenenti all’Unione Europea europea e dagli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, economico europeo detenuti dalla Sicav SICAV alla data di apertura della successione (1)successione. A tali fini fini, la Sicav SICAV fornirà le indicazioni utili circa la composizione del proprio patrimonio.

Appears in 1 contract

Samples: hellobank.it

Regime fiscale per i sottoscrittori residenti in Italia. Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla Sicav Società è applicata una ritenuta del 26 per cento26%. In base all’articolo 10-ter della Legge 23/04/1983 n. 77, la La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla Sicav Società e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di liquidazione o di cessione delle azioni Azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle azioni Azioni medesime, al netto del 51,92 per cento 51,92% della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella white list e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti stati Stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 per cento12,50%). I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell’attivo dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella white list) nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle azioni Azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale Prospettoprospetto. A tali fini fini, la Sicav Società fornirà indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare. Relativamente alle azioni Azioni detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni Azioni e riferibili ad importi maturati alla predetta data si applica continua ad applicarsi la ritenuta nella misura del 20 per cento 20% (in luogo di quella del 26 per cento26%). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5 per cento 37,5% della quota riferibile ai titoli pubblici italiani e esteri. Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione delle azioni da un comparto ad altro comparto della Sicav. La ritenuta è applicata anche nell’ipotesi nell'ipotesi di trasferimento delle azioni Azioni a rapporti di custodia, amministrazione gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienzadiverso intestatario, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione. La ritenuta è applicata a titolo d’acconto d'acconto sui proventi percepiti nell’esercizio nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d’imposta d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall’imposta dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi ad azioni Azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da altri organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia. Nel caso in cui le azioni Azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati equiparati, nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione alla Sicav Società si applica il regime del risparmio amministrato di cui all’artall'art. 6 del d.lgsD. Lgs. n. 461 del 1997, che comporta l’adempimento degli obblighi di certificazione da parte dell’intermediariodell'intermediario. È fatta salva la facoltà del Cliente cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92 per cento 51,92% del loro ammontare. Nel caso in cui le azioni Azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l’intero l'intero valore delle azioni Azioni concorre alla formazione dell’imponibile dell'imponibile ai fini del calcolo dell’imposta dell'imposta sulle donazioni. Nell’ipotesi Nell'ipotesi in cui le azioni Azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta dell'imposta di successione la parte di valore delle azioni Azioni corrispondente al valorevalore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli emessi o garantiti dallo Stato Italiano e ad essi assimilati nonché dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli ad essi equiparati emessi da Stati appartenenti all’Unione Europea e dagli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeoassimilati, detenuti dalla Sicav Società alla data di apertura della successione (1)successione4. A tali fini fini, la Sicav Società fornirà le indicazioni utili circa la composizione del proprio patrimonio.

Appears in 1 contract

Samples: www.fundstore.it

Regime fiscale per i sottoscrittori residenti in Italia. Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla Sicav è applicata una ritenuta del 26 per cento. In base all’articolo 10-ter della Legge 23/04/1983 n. 77, la ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla Sicav e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di liquidazione o di cessione delle azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle azioni medesime, al netto del 51,92 per cento dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella white list e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 per cento). I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell’attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella white list) nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale Prospettoprospetto. A tali fini la Sicav fornirà indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare. Relativamente alle azioni detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e riferibili ad importi maturati alla predetta data si applica la ritenuta nella misura del 20 per cento (in luogo di quella del 26 per cento). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5 per cento 37,5% della quota riferibile ai titoli pubblici italiani e esteri. Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione delle azioni da un comparto ad altro comparto della Sicav. La ritenuta è applicata anche nell’ipotesi di trasferimento delle azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione. La ritenuta è applicata a titolo d’acconto sui proventi percepiti nell’esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d’imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall’imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi ad azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da altri organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia. Nel caso in cui le azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione alla Sicav si applica il regime del risparmio amministrato di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta l’adempimento degli obblighi di certificazione da parte dell’intermediario. È fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92 per cento del loro ammontare. Nel caso in cui le azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l’intero valore delle azioni concorre alla formazione dell’imponibile ai fini del calcolo dell’imposta sulle donazioni. Nell’ipotesi in cui le azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta di successione la parte di valore delle azioni corrispondente al valore, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli emessi o garantiti dallo Stato Italiano e ad essi assimilati nonché dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli ad essi equiparati emessi da Stati appartenenti all’Unione Europea e dagli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, detenuti dalla Sicav alla data di apertura della successione successione(1*). A tali fini la Sicav fornirà le indicazioni utili circa la composizione del proprio patrimonio.

Appears in 1 contract

Samples: www.fundstore.it

Regime fiscale per i sottoscrittori residenti in Italia. Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla Sicav è applicata una ritenuta del 26 per cento26%. In base all’articolo 10-ter della Legge 23/04/1983 n. 77, la La ritenuta si applica è applicata sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla Sicav e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di liquidazione cessione o di cessione liquidazione delle azioni Azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle azioni medesime, Azioni medesime al netto del 51,92 per cento della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri compresi nell’elenco dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella white list e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 per cento). I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell’attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE SSE inclusi nella white list) nei titoli medesimi. La percentuale media, media applicabile in ciascun semestre solare, solare è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscattorimborso, di cessione o liquidazione delle azioni Azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale Prospettoprospetto. A tali fini la Sicav fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare. Relativamente alle azioni detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e riferibili ad importi maturati alla predetta data si applica la ritenuta nella misura del 20 per cento (in luogo di quella del 26 per cento). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5 per cento della quota riferibile ai titoli pubblici italiani e esteri. Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione delle azioni da un comparto ad altro comparto della Sicav. La ritenuta è applicata anche nell’ipotesi di trasferimento delle azioni Azioni a rapporti di custodia, amministrazione gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienzadiverso intestatario, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione. La ritenuta è applicata a titolo d’acconto sui proventi percepiti nell’esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d’imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall’imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi ad azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi siano percepiti da altri organismi di investimento collettivo italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia. Nel caso in cui le azioni Azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione alla Sicav si applica il regime del risparmio amministrato di cui all’art. 6 del d.lgsD.Lgs. n. 461 del 1997, che comporta l’adempimento degli obblighi di certificazione da parte dell’intermediario. È fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92 per cento percento del loro ammontare. Nel caso in cui le azioni Azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l’intero valore delle azioni Azioni concorre alla formazione dell’imponibile ai fini del calcolo dell’imposta sulle donazioni. Nell’ipotesi in cui le azioni Azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta di successione la parte di valore delle azioni Azioni corrispondente al valore, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli emessi o garantiti dallo Stato Italiano e ad essi assimilati nonché dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli ad essi equiparati emessi da Stati appartenenti all’Unione Europea e dagli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, detenuti dalla Sicav alla data di apertura della successione (1)successione. A tali fini la Sicav fornirà le indicazioni utili circa la composizione del proprio relativo patrimonio.

Appears in 1 contract

Samples: www.fundstore.it

Regime fiscale per i sottoscrittori residenti in Italia. Sui redditi Le informazioni fornite in questa sezione mirano a descrivere brevemente il regime fiscale delle Azioni e non sono volte a fornire un’analisi completa. Si consiglia ai futuri acquirenti delle Azioni di capitale derivanti dalla partecipazione alla Sicav è applicata una ritenuta del 26 per centoconsultare i loro consulenti fiscali relativamente a tutte le conseguenze di carattere tributario relative alle Azioni. In base all’articolo Ai sensi dell’art. 10-ter della Legge 23/04/1983 legge n. 7777/83, la ritenuta si applica una ritenuta del 12,50% (“Ritenuta”) sui proventi conseguiti in Italia da OICR armonizzati le cui Azioni sono distribuite in Italia. Sono assoggettate a Ritenuta anche le eventuali differenze tra il valore di riscatto o di cessione delle Azioni ed il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle Azioni. La Ritenuta è applicata - dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, o della negoziazione delle Azioni - sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla Sicav all’organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di liquidazione riscatto o di cessione delle azioni Azioni e il costo valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle azioni medesimestesse. A tal fine, al netto il valore di sottoscrizione o di riscatto e’ il valore delle Azioni risultante dal NAV alla data della sottoscrizione o del 51,92 per cento dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri riscatto. L’eventuale plusvalenza realizzata dall’investitore (che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella white list e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 per cento). I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell’attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati eccede i redditi soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella white listRitenuta) nei titoli medesimi. è tassata quale capital gain, come descritto nel successivo paragrafo B. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale Prospetto. A tali fini la Sicav fornirà indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare. Relativamente alle azioni detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e riferibili ad importi maturati alla predetta data si applica la ritenuta nella misura del 20 per cento (in luogo di quella del 26 per cento). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5 per cento della quota riferibile ai titoli pubblici italiani e esteri. Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione delle azioni da un comparto ad altro comparto della Sicav. La ritenuta è applicata anche nell’ipotesi di trasferimento delle azioni a rapporti di custodia, amministrazione gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione. La ritenuta è Ritenuta e’ applicata a titolo d’acconto sui proventi percepiti nell’esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d’imposta definitivo nei confronti (i) delle persone fisiche, quando le azioni non sono detenute nell’ambito di tutti gli altri soggettiun’attività imprenditoriale, compresi quelli e (ii) degli enti esenti o esclusi dall’imposta sul reddito delle societàpersone giuridiche. La ritenuta Ritenuta è invece applicata a titolo di acconto nei confronti delle società di persone, delle società di capitali, degli enti commerciali e delle stabili organizzazioni in Italia delle società ed enti esteri. La Ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi ad azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da altri organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italiaquando le Azioni sono detenute nell’ambito (i) del c.d. Nel caso in cui le azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa commercialeRegime del Risparmio Gestito, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione alla Sicav si applica il regime del risparmio amministrato di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta l’adempimento degli obblighi di certificazione da parte dell’intermediario. È fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92 per cento del loro ammontare. Nel caso in cui le azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l’intero valore delle azioni concorre alla formazione dell’imponibile ai fini del calcolo dell’imposta sulle donazioni. Nell’ipotesi in cui le azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta di successione la parte di valore delle azioni corrispondente al valore, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli emessi o garantiti dallo Stato Italiano e ad essi assimilati nonché dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli ad essi equiparati emessi da Stati appartenenti all’Unione Europea e dagli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, detenuti dalla Sicav alla data di apertura della successione (1). A tali fini la Sicav fornirà le indicazioni utili circa la composizione del proprio patrimonio.ovvero

Appears in 1 contract

Samples: www.fundstore.it

Regime fiscale per i sottoscrittori residenti in Italia. Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla Sicav è applicata una ritenuta del 26 per cento. In base all’articolo 10-ter della Legge 23/04/1983 n. 77, la ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla Sicav e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di liquidazione o di cessione delle azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle azioni medesime, al netto del 51,92 per cento dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella white list e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 per cento). I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell’attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella white list) nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale Prospettoprospetto. A tali fini la Sicav fornirà indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare. Relativamente alle azioni detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e riferibili ad importi maturati alla predetta data si applica la ritenuta nella misura del 20 per cento (in luogo di quella del 26 per cento). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5 per cento della quota riferibile ai titoli pubblici italiani e esteri. Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione delle azioni da un comparto ad altro comparto della Sicav. La ritenuta è applicata anche nell’ipotesi di trasferimento delle azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione. La ritenuta è applicata a titolo d’acconto sui proventi percepiti nell’esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d’imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall’imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi ad azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da altri organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia. Nel caso in cui le azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione alla Sicav si applica il regime del risparmio amministrato di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta l’adempimento degli obblighi di certificazione da parte dell’intermediario. È fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92 per cento del loro ammontare. Nel caso in cui le azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l’intero valore delle azioni concorre alla formazione dell’imponibile ai fini del calcolo dell’imposta sulle donazioni. Nell’ipotesi in cui le azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta di successione la parte di valore delle azioni corrispondente al valore, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli emessi o garantiti dallo Stato Italiano e ad essi assimilati nonché dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli ad essi equiparati emessi da Stati appartenenti all’Unione Europea e dagli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, detenuti dalla Sicav alla data di apertura della successione (1*). A tali fini la Sicav fornirà le indicazioni utili circa la composizione del proprio patrimonio.

Appears in 1 contract

Samples: www.fundstore.it