Regime tributario delle prestazioni Clausole campione

Regime tributario delle prestazioni. Sulla base della nuova disciplina, le prestazioni erogate dalle forme pensionistiche, sia in forma periodica che in forma di capitale, sono qualificate redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. L'articolo 10, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 47, infatti, ha sostituito la lettera h-bis) dell'articolo 47, comma 1, del TUIR che, nella stesura originaria, comprendeva solo quelle erogate in forma periodica. Le prestazioni in esame sono assoggettate ad un nuovo regime fiscale, differenziato a seconda della tipologia delle prestazioni stesse. In particolare: . le prestazioni in forma periodica sono disciplinate dalla lettera d) dell'articolo 48-bis, comma 1, del TUIR, come sostituita dal citato articolo 10, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 47; . le prestazioni in forma di capitale a seguito di riscatto della posizione individuale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 124, diverso da quello esercitato per effetto del pensionamento o per la cessazione del rapporto di lavoro per mobilita' o per altre cause non dipendenti dalla volonta' delle parti, sono disciplinate dalla lettera d-bis) dell'articolo 48-bis, comma 1, del TUIR, introdotta dall'articolo 10, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 47; Circolare del 20/03/2001 n. 29 . le prestazioni in forma di capitale, compresi il riscatto anche parziale ai sensi dell'articolo 10, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 124, il riscatto ai sensi del medesimo articolo 10, comma 1, lettera c), esercitato per effetto del pensionamento o per la cessazione del rapporto di lavoro per mobilita' o per altre cause non dipendenti dalla volonta' delle parti, e le anticipazioni sono soggette a tassazione separata ai sensi degli articoli 16, comma 1, lettera a-bis), e 17-bis del TUIR, introdotti, rispettivamente, dall'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 47.
Regime tributario delle prestazioni. 4.2. Prestazioni erogate in forma di trattamento periodico

Related to Regime tributario delle prestazioni

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).