Regolamento e capitolati. (art. 3, legge n. 109/1994; art. 6, co. 9, legge n. 537/1993) 1. Lo Stato detta con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa del presente codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all'articolo 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato. 2. Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive o attuative di disposizioni rientranti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, in ambiti di legislazione statale esclusiva, siano applicabili anche alle regioni [e province autonome]. 3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 196 quanto al regolamento per i contratti del Ministero della difesa, il regolamento di cui al comma 1 è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 4. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri delle politiche comunitarie, dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, delle attività produttive, dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento può essere emanato. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni e integrazioni del regolamento. 5. Il regolamento, oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato, detta le disposizioni di attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto a: a) programmazione dei lavori pubblici; b) rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, e relative competenze; c) competenze del responsabile del procedimento e sanzioni previste a suo carico; d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con le annesse normative tecniche; e) forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, nonché procedure di accesso a tali atti; f) modalità di istituzione e gestione del sito informatico presso l'Osservatorio; g) requisiti soggettivi compresa la regolarità contributiva attestata dal documento unico, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, certificazioni di qualità, nonché qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri stabiliti dal presente codice, anche prevedendo misure incentivanti stabilite dalla legislazione vigente volte ad attenuare i costi della qualificazione per le piccole e medie imprese; h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi gli incarichi di progettazione, i concorsi di progettazione e di idee, gli affidamenti in economia, i requisiti e le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici; i) direzione dei lavori, servizi e forniture e attività di supporto tecnico-amministrativo; l) procedure di esame delle proposte di variante; m) ammontare delle penali, secondo l'importo dei contratti e cause che le determinano, nonché modalità applicative; n) quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria prevalente ai sensi dell'articolo 118; o) norme riguardanti le attività necessarie per l'avvio dell'esecuzione dei contratti, e le sospensioni disposte dal direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento; p) modalità di corresponsione ai soggetti che eseguono il contratto di acconti in relazione allo stato di avanzamento della esecuzione; q) tenuta dei documenti contabili; r) intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva e contributiva dell'appaltatore; s) collaudo e attività di supporto tecnico-amministrativo, ivi comprese le ipotesi di collaudo semplificato sulla base di apposite certificazioni di qualità, le ipotesi di collaudo in corso d'opera, i termini per il collaudo, le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori;
Appears in 3 contracts
Samples: Codice Dei Contratti Pubblici, Codice Dei Contratti Pubblici, Codice Dei Contratti Pubblici
Regolamento e capitolati. (art. 3, legge n. 109/1994; art. 6, co. 9, legge n. 537/1993)
1. Lo Stato detta con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa del presente codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all'articolo 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato.
2. Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive o attuative di disposizioni rientranti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, in ambiti di legislazione statale esclusiva, siano applicabili anche alle regioni [e province autonome].. (8)
3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 196 quanto al regolamento per i contratti del Ministero della difesa, il regolamento di cui al comma 1 è e' adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Il regolamento è e' adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri delle politiche comunitarie, dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, delle attività attivita' produttive, dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento può puo' essere emanato. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì altresi' alle successive modificazioni e integrazioni del regolamento.
5. Il regolamento, oltre alle materie per le quali è e' di volta in volta richiamato, detta le disposizioni di attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto a:
a) programmazione dei lavori pubblici;
b) rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, e relative competenze;
c) competenze del responsabile del procedimento e sanzioni previste a suo carico;
d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con le annesse normative tecniche;
e) forme di pubblicità pubblicita' e di conoscibilità conoscibilita' degli atti procedimentali, nonché nonche' procedure di accesso a tali atti;
f) modalità modalita' di istituzione e gestione del sito informatico presso l'Osservatorio;
g) requisiti soggettivi compresa la regolarità regolarita' contributiva attestata dal documento unico, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, certificazioni di qualitàqualita', nonché nonche' qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri stabiliti dal presente codice, anche prevedendo misure incentivanti stabilite dalla legislazione vigente volte ad attenuare i costi della qualificazione per le piccole e medie imprese;
h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi gli incarichi di progettazione, i concorsi di progettazione e di idee, gli affidamenti in economia, i requisiti e le modalità modalita' di funzionamento delle commissioni giudicatrici;
i) direzione dei lavori, servizi e forniture e attività attivita' di supporto tecnico-amministrativo;
l) procedure di esame delle proposte di variante;
m) ammontare delle penali, secondo l'importo dei contratti e cause che le determinano, nonché modalità nonche' modalita' applicative;
n) quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria prevalente ai sensi dell'articolo 118;
o) norme riguardanti le attività attivita' necessarie per l'avvio dell'esecuzione dei contratti, e le sospensioni disposte dal direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento;
p) modalità modalita' di corresponsione ai soggetti che eseguono il contratto di acconti in relazione allo stato di avanzamento della esecuzione;
q) tenuta dei documenti contabili;
r) intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva e contributiva dell'appaltatore;
s) collaudo e attività attivita' di supporto tecnico-amministrativo, ivi comprese le ipotesi di collaudo semplificato sulla base di apposite certificazioni di qualitàqualita', le ipotesi di collaudo in corso d'opera, i termini per il collaudo, le condizioni di incompatibilità incompatibilita' dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori;
Appears in 2 contracts
Samples: Codice Dei Contratti Pubblici, Codice Dei Contratti Pubblici
Regolamento e capitolati. (art. 3, legge n. 109/1994; art. 6, co. 9, legge n. 537/1993)
1. Lo Stato detta con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa del presente codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all'articolo 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato.
2. Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive o attuative di disposizioni rientranti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, in ambiti di legislazione statale esclusiva, siano applicabili anche alle regioni [e province autonome].
3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 196 quanto al regolamento per i contratti del Ministero della difesagenio militare, il regolamento di cui al comma 1 è e' adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Il regolamento è e' adottato su proposta del Ministro delle infrastruttureinfrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri delle politiche comunitarie, dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, delle attività attivita' produttive, dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento può puo' essere emanato. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì altresi' alle successive modificazioni e integrazioni del regolamento.
5. Il regolamento, oltre alle materie per le quali è e' di volta in volta richiamato, detta le disposizioni di attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto a:
a) programmazione dei lavori pubblici;
b) rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, e relative competenze;
c) competenze del responsabile del procedimento e sanzioni previste a suo carico;
d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con le annesse normative tecniche;
e) forme di pubblicità pubblicita' e di conoscibilità conoscibilita' degli atti procedimentali, nonché nonche' procedure di accesso a tali atti;
f) modalità modalita' di istituzione e gestione del sito informatico presso l'Osservatorio;
g) requisiti soggettivi compresa la regolarità contributiva attestata dal documento unico, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266soggettivi, certificazioni di qualitàqualita', nonché nonche' qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri stabiliti dal presente codice, anche prevedendo misure incentivanti stabilite dalla legislazione vigente volte ad attenuare i costi della qualificazione per le piccole e medie imprese;
h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi gli incarichi di progettazione, i concorsi di progettazione e di idee, gli affidamenti in economia, i requisiti e le modalità modalita' di funzionamento delle commissioni giudicatrici;
i) direzione dei lavori, servizi e forniture e attività attivita' di supporto tecnico-amministrativo;
l) procedure di esame delle proposte di variante;
m) ammontare delle penali, secondo l'importo dei contratti e cause che le determinano, nonché modalità nonche' modalita' applicative;
n) quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria prevalente ai sensi dell'articolo 118;
o) norme riguardanti le attività attivita' necessarie per l'avvio dell'esecuzione dei contratti, e le sospensioni disposte dal direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento;
p) modalità modalita' di corresponsione ai soggetti che eseguono il contratto di acconti in relazione allo stato di avanzamento della esecuzione;
q) tenuta dei documenti contabili;
r) intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva modalita' e contributiva procedure accelerate per la deliberazione, prima del collaudo, sulle riserve dell'appaltatore;
s) collaudo e attività attivita' di supporto tecnico-amministrativo, ivi comprese le ipotesi di collaudo semplificato sulla base di apposite certificazioni di qualitàqualita', le ipotesi di collaudo in corso d'opera, i termini per il collaudo, le condizioni di incompatibilità incompatibilita' dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori;.
6. Per assicurare la compatibilita' con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, servizi e forniture, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo, il regolamento, sentito il Ministero degli affari esteri, tiene conto della specialita' delle condizioni per la realizzazione di lavori, servizi e forniture, e delle procedure applicate in materia dalle organizzazioni internazionali e dalla Unione europea.
7. Le stazioni appaltanti possono adottare capitolati, contenenti la disciplina di dettaglio e tecnica della generalita' dei propri contratti o di specifici contratti, nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma 1. I capitolati menzionati nel bando o nell'invito costituiscono parte integrante del contratto.
8. Per gli appalti di lavori delle amministrazioni aggiudicatrici statali e' adottato il capitolato generale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma 1. Tale capitolato, menzionato nel bando o nell'invito, costituisce parte integrante del contratto.
9. Il capitolato generale dei lavori pubblici di cui al comma 7 puo' essere richiamato nei bandi o negli inviti da parte delle stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici statali.
Appears in 2 contracts
Samples: Codice Dei Contratti Pubblici, Codice Dei Contratti Pubblici
Regolamento e capitolati. (art. 3, legge n. 109/1994; art. 6, co. 9, legge n. 537/1993)
1. Lo Stato detta con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa del presente codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all'articolo all'ar- ticolo 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato.
2. Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive o attuative di disposizioni rientranti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, in ambiti di legislazione statale esclusiva, siano applicabili anche alle regioni [e province autonome].. (comma dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 401 del 2007, con riguardo alle parole «e provincie autonome»)
3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 196 quanto al regolamento per i contratti del Ministero della difesa, il regolamento re- golamento di cui al comma 1 è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri delle politiche politi- che comunitarie, dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, delle attività produttive, dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento può essere emanato. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni e integrazioni del regolamento.
5. Il regolamento, oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato, detta le disposizioni di attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto a:
a) programmazione dei lavori pubblici;
b) rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, e relative competenze;
c) competenze del responsabile del procedimento e sanzioni previste a suo carico;
d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con le annesse normative tecniche;
e) forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, nonché procedure di accesso a tali atti;
f) modalità di istituzione e gestione del sito informatico presso l'Osservatorio;
g) requisiti soggettivi compresa la regolarità contributiva attestata dal documento unico, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, certificazioni di qualità, nonché qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri stabiliti dal presente codice, anche prevedendo misure incentivanti stabilite dalla legislazione vigente volte ad attenuare i costi della qualificazione per le piccole e medie imprese;
h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi gli incarichi di progettazione, i concorsi di progettazione e di idee, gli affidamenti in economia, i requisiti e le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici;
i) direzione dei lavori, servizi e forniture e attività di supporto tecnico-amministrativo;
l) procedure di esame delle proposte di variante;
m) ammontare delle penali, secondo l'importo dei contratti e cause che le determinano, nonché modalità applicativeappli- cative;
n) quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria prevalente ai sensi dell'articolo 118;
o) norme riguardanti le attività necessarie per l'avvio dell'esecuzione dei contratti, e le sospensioni disposte dal direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento;
p) modalità di corresponsione ai soggetti che eseguono il contratto di acconti in relazione allo stato di avanzamento avanza- mento della esecuzione;
q) tenuta dei documenti contabili;
r) intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva e contributiva dell'appaltatoredell'appalta- tore;
s) collaudo e attività di supporto tecnico-amministrativo, ivi comprese le ipotesi di collaudo semplificato sulla base di apposite certificazioni di qualità, le ipotesi di collaudo in corso d'opera, i termini per il collaudo, le condizioni con- dizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori;
Appears in 2 contracts
Samples: Codice Dei Contratti Pubblici, Codice Dei Contratti Pubblici
Regolamento e capitolati. (art. 3, legge n. 109/1994; art. 6, co. 9, legge n. 537/1993)
1. Lo Stato detta con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa del presente codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all'articolo 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato.
2. Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive o attuative di disposizioni rientranti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, in ambiti di legislazione statale esclusiva, siano applicabili anche alle regioni [e province autonome].. (3)
3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 196 quanto al regolamento per i contratti del Ministero della difesa, il regolamento di cui al comma 1 è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri delle politiche comunitarie, dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, delle attività produttive, dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento può essere emanato. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni e integrazioni del regolamento.
5. Il regolamento, oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato, detta le disposizioni di attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto a:
a) programmazione dei lavori pubblici;
b) rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, e relative competenze;
c) competenze del responsabile del procedimento e sanzioni previste a suo carico;
d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con le annesse normative tecniche;
e) forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, nonché procedure di accesso a tali atti;
f) modalità di istituzione e gestione del sito informatico presso l'Osservatorio;
g) requisiti soggettivi soggettivi, compresa la regolarità contributiva attestata dal documento unico, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, certificazioni di qualità, nonché qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri stabiliti dal presente codice, anche prevedendo misure incentivanti stabilite dalla legislazione vigente volte ad attenuare i costi della qualificazione per le piccole e medie imprese;
h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi gli incarichi di progettazione, i concorsi di progettazione e di idee, gli affidamenti in economia, i requisiti e le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici;
i) direzione dei lavori, servizi e forniture e attività di supporto tecnico-amministrativo;
l) procedure di esame delle proposte di variante;
m) ammontare delle penali, secondo l'importo dei contratti e cause che le determinano, nonché modalità applicative;
n) quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria prevalente ai sensi dell'articolo 118;
o) norme riguardanti le attività necessarie per l'avvio dell'esecuzione dei contratti, e le sospensioni disposte dal direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento;,
p) modalità di corresponsione ai soggetti che eseguono il contratto di acconti in relazione allo stato di avanzamento della esecuzione;
q) tenuta dei documenti contabili;.
r) intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva e contributiva dell'appaltatore;
s) collaudo e attività di supporto tecnico-amministrativo, ivi comprese le ipotesi di collaudo semplificato sulla base di apposite certificazioni di qualità, le ipotesi di collaudo in corso d'opera, i termini per il collaudo, le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori;
Appears in 1 contract
Samples: Codice Dei Contratti Pubblici
Regolamento e capitolati. (art. 3, legge L. n. 109/1994; art. 6, co. 9, legge L. n. 537/1993)
1. Lo Stato detta con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa del presente codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all'articolo all'art. 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato.
2. Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive o attuative di disposizioni rientranti ai sensi dell'articolo dell'art. 4, comma 3, in ambiti di legislazione statale esclusiva, siano applicabili anche alle regioni [e province autonome].
3. Fatto salvo il disposto dell'articolo dell'art. 196 quanto al regolamento per i contratti del Ministero della difesa, il regolamento di cui al comma 1 è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministriMinistri, sentito il Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri delle politiche comunitarie, dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, delle attività produttive, dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento può essere emanato. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni e integrazioni del regolamento.
5. Il regolamento, oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato, detta le disposizioni di attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto a:
a) programmazione dei lavori pubblici;
b) rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, e relative competenze;
c) competenze del responsabile del procedimento e sanzioni previste a suo carico;
d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con le annesse normative tecniche;
e) forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, nonché nonchè procedure di accesso a tali atti;
f) modalità di istituzione e gestione del sito informatico presso l'Osservatorio;
g) requisiti soggettivi compresa la regolarità contributiva attestata dal documento unico, di cui all'articolo all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, certificazioni di qualità, nonché nonchè qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri stabiliti dal presente codice, anche prevedendo misure incentivanti stabilite dalla legislazione vigente volte ad attenuare i costi della qualificazione per le piccole e medie imprese;
h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi gli incarichi di progettazione, i concorsi di progettazione e di idee, gli affidamenti in economia, i requisiti e le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici;
i) direzione dei lavori, servizi e forniture e attività di supporto tecnico-amministrativo;
l) procedure di esame delle proposte di variante;
m) ammontare delle penali, secondo l'importo dei contratti e cause che le determinano, nonché nonchè modalità applicative;
n) quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria prevalente ai sensi dell'articolo dell'art. 118;
o) norme riguardanti le attività necessarie per l'avvio dell'esecuzione dei contratti, e le sospensioni disposte dal direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento;
p) modalità di corresponsione ai soggetti che eseguono il contratto di acconti in relazione allo stato di avanzamento della esecuzione;
q) tenuta dei documenti contabili;
r) intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva e contributiva dell'appaltatore;
s) collaudo e attività di supporto tecnico-tecnico- amministrativo, ivi comprese le ipotesi di collaudo semplificato sulla base di apposite certificazioni di qualità, le ipotesi di collaudo in corso d'opera, i termini per il collaudo, le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori;
Appears in 1 contract
Samples: Codice Degli Appalti
Regolamento e capitolati. (art. 3, legge n. 109/1994; art. 6, co. 9, legge n. 537/1993)
1. Lo Stato detta con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa del presente codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all'articolo 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato.
2. Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive o attuative di disposizioni rientranti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, in ambiti di legislazione statale esclusiva, siano applicabili anche alle regioni [e province autonome].. (comma dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte Cost. con sentenza n. 401 del 2007, con efficacia dal 29/11/2007, limitatamente alle parole «e provincie autonome»)
3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 196 quanto al regolamento per i contratti del Ministero della difesa, difesa il regolamento di cui al comma 1 è é adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.. (comma così modificato dal D.Lgs. 26/01/2007 n. 6 in vigore dal 01/02/2007)
4. Il regolamento è é adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri delle politiche comunitarie, dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, delle attività produttive, dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento può essere emanato. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni e integrazioni del regolamento.
5. Il regolamento, oltre alle materie per le quali è é di volta in volta richiamato, detta le disposizioni di attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto a:
a) programmazione dei lavori pubblici;
b) rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, e relative competenze;
c) competenze del responsabile del procedimento e sanzioni previste a suo carico;
d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con le annesse normative tecniche;
e) forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, nonché procedure di accesso a tali atti;
f) modalità di istituzione e gestione del sito informatico presso l'Osservatorio;
g) requisiti soggettivi compresa la regolarità contributiva attestata dal documento unico, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, certificazioni di qualità, nonché qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri stabiliti dal presente codice, codice anche prevedendo misure incentivanti stabilite dalla legislazione vigente volte ad attenuare i costi della qualificazione per le piccole e medie imprese;; (lettera modificata dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007)
h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi gli incarichi di progettazione, i concorsi di progettazione e di idee, gli affidamenti in economia, i requisiti e le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici;
i) direzione dei lavori, servizi e forniture e attività di supporto tecnico-amministrativo;
l) procedure di esame delle proposte di variante;
m) ammontare delle penali, secondo l'importo dei contratti e cause che le determinano, nonché modalità applicative;
n) quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria prevalente ai sensi dell'articolo 118;
o) norme riguardanti le attività necessarie per l'avvio dell'esecuzione dei contratti, e le sospensioni disposte dal direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento;
p) modalità di corresponsione ai soggetti che eseguono il contratto di acconti in relazione allo stato di avanzamento della esecuzione;
q) tenuta dei documenti contabili;
r) intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva e contributiva dell'appaltatore;; (lettera modificata dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007)
s) collaudo e attività di supporto tecnico-amministrativo, ivi comprese le ipotesi di collaudo semplificato sulla base di apposite certificazioni di qualità, le ipotesi di collaudo in corso d'opera, i termini per il collaudo, le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori;
Appears in 1 contract
Samples: Codice Dei Contratti Pubblici
Regolamento e capitolati. (art. 3, legge n. 109/1994; art. 6, co. 9, legge n. 537/1993)
1. Lo Stato detta con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa del presente codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all'articolo all’articolo 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato.
2. Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive o attuative di disposizioni rientranti ai sensi dell'articolo dell’articolo 4, comma 3, in ambiti di legislazione statale esclusiva, siano applicabili anche alle regioni Regioni [e province Province autonome].. (11)
3. Fatto salvo il disposto dell'articolo dell’articolo 196 quanto al regolamento per i contratti del Ministero della difesa, il regolamento di cui al comma 1 è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.. (12)
4. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri delle politiche comunitarie, dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, delle attività produttive, dell'economia dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento può essere emanato. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni e integrazioni del regolamento.
5. Il regolamento, oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato, detta le disposizioni di attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto a:
a) programmazione dei lavori pubblici;
b) rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, e relative competenze;
c) competenze del responsabile del procedimento e sanzioni previste a suo carico;
d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con le annesse normative tecniche;
e) forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, nonché procedure di accesso a tali atti;
f) modalità di istituzione e gestione del sito informatico presso l'Osservatoriol’Osservatorio;
g) requisiti soggettivi compresa la regolarità contributiva attestata dal documento unico, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, certificazioni di qualità, nonché qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri stabiliti dal presente codice, anche prevedendo misure incentivanti stabilite dalla legislazione vigente volte ad attenuare i costi della qualificazione per le piccole e medie imprese;; (13)
h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi gli incarichi di progettazione, i concorsi di progettazione e di idee, gli affidamenti in economia, i requisiti e le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici;
i) direzione dei lavori, servizi e forniture e attività di supporto tecnico-amministrativo;
l) procedure di esame delle proposte di variante;
m) ammontare delle penali, secondo l'importo dei contratti e cause che le determinano, nonché modalità applicative;
n) quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria prevalente ai sensi dell'articolo 118;
o) norme riguardanti le attività necessarie per l'avvio dell'esecuzione dei contratti, e le sospensioni disposte dal direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento;
p) modalità di corresponsione ai soggetti che eseguono il contratto di acconti in relazione allo stato di avanzamento della esecuzione;
q) tenuta dei documenti contabili;
r) intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva e contributiva dell'appaltatore;
s) collaudo e attività di supporto tecnico-amministrativo, ivi comprese le ipotesi di collaudo semplificato sulla base di apposite certificazioni di qualità, le ipotesi di collaudo in corso d'opera, i termini per il collaudo, le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori;
Appears in 1 contract
Samples: Codice Dei Contratti Pubblici
Regolamento e capitolati. (art. 3, legge l. n. 109/1994109 del 1994; art. 6, co. comma 9, legge l. n. 537/1993537 del 1993)
1. Lo Stato detta con regolamento la disciplina esecutiva e ed attuativa del presente codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all'articolo all’articolo 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato.
2. Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive o attuative di disposizioni rientranti ai sensi dell'articolo dell’articolo 4, comma 3, in ambiti di legislazione statale esclusiva, siano applicabili anche alle regioni [Regioni e province Province autonome].
3. Fatto salvo il disposto dell'articolo dell’articolo 196 quanto al regolamento per i contratti del Ministero della difesagenio militare, il regolamento di cui al comma 1 è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro delle infrastruttureinfrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri delle politiche comunitarie, dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, delle attività produttive, dell'economia dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento può essere emanato. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni e ed integrazioni del regolamento.
5. Il regolamento, oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato, detta le disposizioni di attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto a:
a) programmazione dei lavori pubblici;
b) rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, e relative competenze;
c) competenze del responsabile del procedimento e sanzioni previste a suo carico;
d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con le annesse normative tecniche;
e) forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, nonché procedure di accesso a tali atti;
f) modalità di istituzione e gestione del sito informatico presso l'Osservatoriol’Osservatorio;
g) requisiti soggettivi compresa la regolarità contributiva attestata dal documento unico, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266soggettivi, certificazioni di qualità, nonché qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri stabiliti dal presente codice, anche prevedendo misure incentivanti stabilite dalla legislazione vigente volte ad attenuare i costi della qualificazione per le piccole e medie imprese;
h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi gli incarichi di progettazione, i concorsi di progettazione e di idee, gli affidamenti in economia, i requisiti e le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici;
i) direzione dei lavori, servizi e forniture e attività di supporto tecnico-amministrativo;
l) procedure di esame delle proposte di variante;
m) ammontare delle penali, secondo l'importo dei contratti e cause che le determinano, nonché modalità applicative;
n) quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria prevalente ai sensi dell'articolo 118;
o) norme riguardanti le attività necessarie per l'avvio dell'esecuzione l’avvio dell’esecuzione dei contratti, e le sospensioni disposte dal direttore dell'esecuzione dell’esecuzione o dal responsabile del procedimento;,
p) modalità di corresponsione ai soggetti che eseguono il contratto di acconti in relazione allo stato di avanzamento della esecuzione;
q) tenuta dei documenti contabili;.
r) intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva modalità e contributiva procedure accelerate per la deliberazione prima del collaudo, sulle riserve dell'appaltatore;
s) collaudo e attività di supporto tecnico-amministrativo, ivi comprese le ipotesi di collaudo semplificato sulla base di apposite certificazioni di qualità, le ipotesi di collaudo in corso d'operad’opera, i termini per il collaudo, le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori;.
6. Per assicurare la compatibilità con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, servizi e forniture, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell'àmbito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo, il regolamento, sentito il Ministero degli affari esteri, tiene conto della specialità delle condizioni per la realizzazione di lavori, servizi e forniture, e delle procedure applicate in materia dalle organizzazioni internazionali e dalla Unione europea.
7. Le stazioni appaltanti possono adottare capitolati, contenenti la disciplina di dettaglio e tecnica della generalità dei propri contratti o di specifici contratti, nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma 1. I capitolati menzionati nel bando o nell’invito costituiscono parte integrante del contratto.
8. Per gli appalti di lavori delle amministrazioni aggiudicatrici statali è adottato il capitolato generale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma 1. Tale capitolato, menzionato nel bando o nell’invito, costituisce parte integrante del contratto.
9. Il capitolato generale dei lavori pubblici di cui al comma 7 può essere richiamato nei bandi o negli inviti da parte delle stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici statali. Viene mutuata, con semplificazioni, la disciplina di cui all’articolo 3, l. n. 109 del 1994, che viene estesa anche a servizi e forniture, nonché settori esclusi. Viene previsto un unico regolamento per lavori, servizi, forniture e settori esclusi. I commi da 6 a 8 disciplinano i capitolati. L’articolo in commento si muove in una logica di semplificazione, anche allo scopo di evitare inutili duplicazioni tra regolamento e capitolati. Viene delimitato il confine tra regolamento e capitolati, attribuendo a questi ultimi natura contrattuale.
Appears in 1 contract
Samples: Codice Dei Contratti Pubblici
Regolamento e capitolati. (art. 3, legge n. 109/1994; art. 6, co. 9, legge n. 537/1993)
1. Lo Stato detta con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa del presente codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all'articolo all'ar- ticolo 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato.. (regolamento generale emanato con x.X.X. x. 000 xxx 0000, xx xxxxxx dal 9 giugno 2011)
2. Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive o attuative di disposizioni rientranti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, in ambiti di legislazione statale esclusiva, siano applicabili anche alle regioni [e province autonome].. (comma dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 401 del 2007, con riguardo alle parole «e provincie autonome»)
3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 196 quanto al regolamento per i contratti del Ministero della difesa, il regolamento re- golamento di cui al comma 1 è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.. (comma modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 6 del 2007)
4. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri delle politiche politi- che comunitarie, dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, delle attività produttive, dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento può essere emanato. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni e integrazioni del regolamento.
5. Il regolamento, oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato, detta le disposizioni di attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto a:CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
a) programmazione dei lavori pubblici;
; b) rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, e relative competenze;
; c) competenze del responsabile del procedimento e sanzioni previste a suo carico;
; d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con le annesse normative tecniche;
; e) forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, nonché procedure di accesso a tali atti;
; f) modalità di istituzione e gestione del sito informatico presso l'Osservatorio;
; g) requisiti soggettivi compresa la regolarità contributiva attestata dal documento unico, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, certificazioni di qualità, nonché qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri stabiliti dal presente codice, anche prevedendo misure incentivanti stabilite dalla legislazione vigente volte ad attenuare i costi della qualificazione per le piccole e medie imprese;
; (lettera modificata dall'art. 2, comma 1, lettera b), e dall'art. 3, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 113 del 2007) h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi gli incarichi di progettazione, i concorsi di progettazione e di idee, gli affidamenti in economia, i requisiti e le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici;
; i) direzione dei lavori, servizi e forniture e attività di supporto tecnico-amministrativo;
; l) procedure di esame delle proposte di variante;
; m) ammontare delle penali, secondo l'importo dei contratti e cause che le determinano, nonché modalità applicative;
appli- cative; n) quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria prevalente ai sensi dell'articolo 118;
; o) norme riguardanti le attività necessarie per l'avvio dell'esecuzione dei contratti, e le sospensioni disposte dal direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento;
; p) modalità di corresponsione ai soggetti che eseguono il contratto di acconti in relazione allo stato di avanzamento avanza- mento della esecuzione;
; q) tenuta dei documenti contabili;
; r) intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva e contributiva dell'appaltatore;
dell'appalta- tore; (lettera sostituita dall'art. 3, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 113 del 2007) s) collaudo e attività di supporto tecnico-amministrativo, ivi comprese le ipotesi di collaudo semplificato sulla base di apposite certificazioni di qualità, le ipotesi di collaudo in corso d'opera, i termini per il collaudo, le condizioni con- dizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori;; s-bis) tutela dei diritti dei lavoratori, secondo quanto già previsto ai sensi del regolamento recante capitolato generale di appalto dei lavori pubblici, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145. (lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 113 del 2007)
6. Per assicurare la compatibilità con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, servizi e forniture, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo, nonché per lavori su immobili all'estero ad uso dell'am- ministrazione del Ministero degli affari esteri, il regolamento, sentito il Ministero degli affari esteri, tiene conto della specialità delle condizioni per la realizzazione di lavori, servizi e forniture, e delle procedure applicate in materia dalle organizzazioni internazionali e dalla Unione europea. (comma modificato dall'art. 2, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 152 del 2008)
7. Le stazioni appaltanti possono adottare capitolati, contenenti la disciplina di dettaglio e tecnica della genera- lità dei propri contratti o di specifici contratti, nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui al com- ma 1. I capitolati menzionati nel bando o nell'invito costituiscono parte integrante del contratto.
8. Per gli appalti di lavori delle amministrazioni aggiudicatrici statali è adottato il capitolato generale, con de- creto del Ministro delle infrastrutture, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel rispetto CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
9. Il capitolato generale dei lavori pubblici di cui al comma 8 può essere richiamato nei bandi o negli inviti da parte delle stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici statali. (comma modificato dall'art. 2, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 113 del 2007)
Appears in 1 contract
Samples: Codice Dei Contratti Pubblici
Regolamento e capitolati. (art. 3, legge n. 109/1994; art. 6, co. 9, legge n. 537/199315).
1. Lo Stato detta con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa del presente codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all'articolo all’articolo 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato.
2. Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive o attuative di disposizioni rientranti ai sensi dell'articolo dell’articolo 4, comma 3, in ambiti di legislazione statale esclusiva, siano applicabili anche alle regioni [e province autonome]autonome (16).
3. Fatto salvo il disposto dell'articolo dell’articolo 196 quanto al regolamento per i contratti del Ministero della difesa, il regolamento di cui al comma 1 è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministriMinistri, sentito il Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400400 (17).
4. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri delle politiche comunitarie, dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, delle attività produttive, dell'economia dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento può essere emanato. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni e integrazioni del regolamentoregolamento (18).
5. Il regolamento, oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato, detta le disposizioni di attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto a:
a) programmazione dei lavori pubblici;
b) rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, e relative competenze;
c) competenze del responsabile del procedimento e sanzioni previste a suo carico;
d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con le annesse normative tecniche;
e) forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, nonché procedure di accesso a tali atti;
f) modalità di istituzione e gestione del sito informatico presso l'Osservatoriol’Osservatorio;
g) requisiti soggettivi compresa la regolarità contributiva attestata dal documento unico, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, certificazioni di qualità, nonché qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri stabiliti dal presente codice, anche prevedendo misure incentivanti stabilite dalla legislazione vigente volte ad attenuare i costi della qualificazione per le piccole e medie impreseimprese (19);
h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi gli incarichi di progettazione, i concorsi di progettazione e di idee, gli affidamenti in economia, i requisiti e le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici;
i) direzione dei lavori, servizi e forniture e attività di supporto tecnico-amministrativo;
l) procedure di esame delle proposte di variante;
m) ammontare delle penali, secondo l'importo dei contratti e cause che le determinano, nonché modalità applicative;
n) quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria prevalente ai sensi dell'articolo 118;
o) norme riguardanti le attività necessarie per l'avvio dell'esecuzione l’avvio dell’esecuzione dei contratti, e le sospensioni disposte dal direttore dell'esecuzione dell’esecuzione o dal responsabile del procedimento;
p) modalità di corresponsione ai soggetti che eseguono il contratto di acconti in relazione allo stato di avanzamento della esecuzione;
q) tenuta dei documenti contabili;
r) intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva e contributiva dell'appaltatoredell'appaltatore (20);
s) collaudo e attività di supporto tecnico-amministrativo, ivi comprese le ipotesi di collaudo semplificato sulla base di apposite certificazioni di qualità, le ipotesi di collaudo in corso d'operad’opera, i termini per il collaudo, le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori;
Appears in 1 contract
Samples: Codice Dei Contratti Pubblici
Regolamento e capitolati. (art. 3, legge Legge n. 109/1994; art. 6, co. 9, legge Legge n. 537/1993)
1. Lo Stato detta con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa del presente codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all'articolo 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato.. (regolamento generale emanato con x.x.x. x. 000 xxx 0000, xx xxxxxx dal 9 giugno 2011)
2. Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive o attuative di disposizioni rientranti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, in ambiti di legislazione statale esclusiva, siano applicabili anche alle regioni [e province autonome].. (comma dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 401 del 2007, con riguardo alle parole «e provincie autonome»)
3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 196 quanto al regolamento per i contratti del Ministero della difesa, il regolamento re-1. Le regioni e le province autonome di cui al comma 1 è adottato con decreto Trento e di Bolzano esercitano la potestà normativa nelle materie oggetto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio presente codice nel rispetto dei ministri, sentito il Consiglio vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e delle disposizioni relative a materie di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Il regolamento è adottato su proposta Relativamente alle materie oggetto di competenza concorrente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà normativa nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nelle norme del Ministro delle infrastrutturepresente codice, in particolare, in tema di concerto con i Ministri delle politiche comunitarie, dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, delle attività produttive, dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, e previo parere del Consiglio superiore dei programmazione di lavori pubblici. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento può essere emanato. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi, organizzazione amministrativa, compiti e integrazioni requisiti del regolamentoresponsabile del procedimento, sicurezza del lavoro.
5. Il regolamento, oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato, detta le disposizioni di attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto a:
a) programmazione dei lavori pubblici;
b) rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, e relative competenze;
c) competenze del responsabile del procedimento e sanzioni previste a suo carico;
d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con le annesse normative tecniche;
e) forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, nonché procedure di accesso a tali atti;
f) modalità di istituzione e gestione del sito informatico presso l'Osservatorio;
g) requisiti soggettivi compresa la regolarità contributiva attestata dal documento unico, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, certificazioni di qualità, nonché qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri stabiliti dal presente codice, anche prevedendo misure incentivanti stabilite dalla legislazione vigente volte ad attenuare i costi della qualificazione per le piccole e medie imprese;; (lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lettera b), e dall'art. 3, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 113 del 2007)
h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi gli incarichi di progettazione, i concorsi di progettazione e di idee, gli affidamenti in economia, i requisiti e le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici;
i) direzione dei lavori, servizi e forniture e attività di supporto tecnico-amministrativo;
l) procedure di esame delle proposte di variante;
m) ammontare delle penali, secondo l'importo dei contratti e cause che le determinano, nonché modalità applicative;
n) quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria prevalente ai sensi dell'articolo 118;
o) norme riguardanti le attività necessarie per l'avvio dell'esecuzione dei contratti, e le sospensioni disposte dal direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento;
p) modalità di corresponsione ai soggetti che eseguono il contratto di acconti in relazione allo stato di avanzamento della esecuzione;
q) tenuta dei documenti contabili;
r) intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva e contributiva dell'appaltatore;; (lettera così sostituita dall'art. 3, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 113 del 2007)
s) collaudo e attività di supporto tecnico-amministrativo, ivi comprese le ipotesi di collaudo semplificato sulla base di apposite certificazioni di qualità, le ipotesi di collaudo in corso d'opera, i termini per il collaudo, le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori;
Appears in 1 contract
Samples: Codice Dei Contratti Pubblici
Regolamento e capitolati. (art. 3, legge n. 109/1994; art. 6, co. 9, legge n. 537/1993)
1. Lo Stato detta con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa del presente codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all'articolo 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato.
2. Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive o attuative di disposizioni rientranti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, in ambiti di legislazione statale esclusiva, siano applicabili anche alle regioni [e province autonome].
3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 196 quanto al regolamento per i contratti del Ministero della difesa, il regolamento di cui al comma 1 è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri delle politiche comunitarie, dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, delle attività produttive, dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento può essere emanato. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni e integrazioni del regolamento.
5. Il regolamento, oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato, detta le disposizioni di attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto a:
a) programmazione dei lavori pubblici;
b) rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, e relative competenze;
c) competenze del responsabile del procedimento e sanzioni previste a suo carico;
d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con le annesse normative tecniche;
e) forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, nonché procedure di accesso a tali atti;
f) modalità di istituzione e gestione del sito informatico presso l'Osservatorio;
g) requisiti soggettivi compresa la regolarità contributiva attestata dal documento unico, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, certificazioni di qualità, nonché qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri stabiliti dal presente codice, anche prevedendo misure incentivanti stabilite dalla legislazione vigente volte ad attenuare i costi della qualificazione per le piccole e medie imprese;
h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi gli incarichi di progettazione, i concorsi di progettazione e di idee, gli affidamenti in economia, i requisiti e le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici;
i) direzione dei lavori, servizi serviz i e forniture e attività di supporto tecnico-amministrativo;
l) procedure di esame delle proposte di variante;
m) ammontare delle penali, secondo l'importo dei contratti e cause che le determinano, nonché modalità applicative;
n) quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria prevalente ai sensi dell'articolo 118;
o) norme riguardanti le attività necessarie per l'avvio dell'esecuzione dei contratti, e le sospensioni disposte dal direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento;
p) modalità di corresponsione ai soggetti che eseguono il contratto di acconti in relazione allo stato di avanzamento della esecuzione;
q) tenuta dei documenti contabili;
r) intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva e contributiva dell'appaltatore;
s) collaudo e attività di supporto tecnico-amministrativo, ivi iv i comprese le ipotesi di collaudo semplificato sulla base di apposite certificazioni di qualità, le ipotesi di collaudo in corso d'opera, i termini per il collaudo, le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori;
Appears in 1 contract
Samples: Codice Dei Contratti Pubblici
Regolamento e capitolati. (15). (art. 3, legge L. n. 109/1994; art. 6, co. 9, legge n. 537/1993)
1. Lo Stato detta con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa del presente codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all'articolo all’articolo 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato.
2. Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive o attuative di disposizioni rientranti ai sensi dell'articolo dell’articolo 4, comma 3, in ambiti di legislazione statale esclusiva, siano applicabili anche alle regioni [e province autonome]autonome (16).
3. Fatto salvo il disposto dell'articolo dell’articolo 196 quanto al regolamento per i contratti del Ministero della difesa, il regolamento di cui al comma 1 è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministriMinistri, sentito il Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400400 (17).
4. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri delle politiche comunitarie, dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, delle attività produttive, dell'economia dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento può essere emanato. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni e integrazioni del regolamentoregolamento (18).
5. Il regolamento, oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato, detta le disposizioni di attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto a:
a) programmazione dei lavori pubblici;
b) rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, e relative competenze;
c) competenze del responsabile del procedimento e sanzioni previste a suo carico;a
d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con le annesse normative tecniche;
e) forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, nonché procedure di accesso a tali atti;
f) modalità di istituzione e gestione del sito informatico presso l'Osservatoriol’Osservatorio;
g) requisiti soggettivi compresa la regolarità contributiva attestata dal documento unico, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, certificazioni di qualità, nonché qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri stabiliti dal presente codice, anche prevedendo misure incentivanti stabilite dalla legislazione vigente volte ad attenuare i costi della qualificazione per le piccole e medie impreseimprese (19);
h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi gli incarichi di progettazione, i concorsi di progettazione e di idee, gli affidamenti in economia, i requisiti e le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici;
i) direzione dei lavori, servizi e forniture e attività di supporto tecnico-tecnico- amministrativo;
l) procedure di esame delle proposte di variante;
m) ammontare delle penali, secondo l'importo dei contratti e cause che le determinano, nonché modalità applicative;
n) quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria prevalente ai sensi dell'articolo 118;
o) norme riguardanti le attività necessarie per l'avvio dell'esecuzione l’avvio dell’esecuzione dei contratti, e le sospensioni disposte dal direttore dell'esecuzione dell’esecuzione o dal responsabile del procedimento;
p) modalità di corresponsione ai soggetti che eseguono il contratto di acconti in relazione allo stato di avanzamento della esecuzione;
q) tenuta dei documenti contabili;
r) intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva e contributiva dell'appaltatoredell'appaltatore (20);
s) collaudo e attività di supporto tecnico-amministrativo, ivi comprese le ipotesi di collaudo semplificato sulla base di apposite certificazioni di qualità, le ipotesi di collaudo in corso d'operad’opera, i termini per il collaudo, le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori;i
Appears in 1 contract
Samples: Codice Dei Contratti Pubblici
Regolamento e capitolati. (art. 3, legge n. 109/1994; art. 6, co. 9, legge n. 537/1993)
1. Lo Stato detta con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa del presente codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all'articolo all’articolo 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato.
2. Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive o attuative di disposizioni rientranti ai sensi dell'articolo dell’articolo 4, comma 3, in ambiti di legislazione statale esclusiva, siano applicabili anche alle regioni Regioni [e province Province autonome].. (11)
3. Fatto salvo il disposto dell'articolo dell’articolo 196 quanto al regolamento per i contratti del Ministero della difesa, il regolamento di cui al comma 1 è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.. (12)
4. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri delle politiche comunitarie, dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, delle attività produttive, dell'economia dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento può essere emanato. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni e integrazioni del regolamento.
5. Il regolamento, oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato, detta le disposizioni di attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto a:
a) programmazione dei lavori pubblici;
b) rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, e relative competenze;
c) competenze del responsabile del procedimento e sanzioni previste a suo carico;
d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con le annesse normative tecniche;
e) forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, nonché procedure di accesso a tali atti;
f) modalità di istituzione e gestione del sito informatico presso l'Osservatoriol’Osservatorio;
g) requisiti soggettivi compresa la regolarità contributiva attestata dal documento unico, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, certificazioni di qualità, nonché qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri stabiliti dal presente codice, anche prevedendo misure incentivanti stabilite dalla legislazione vigente volte ad attenuare i costi della qualificazione per le piccole e medie imprese;; (13)
h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi gli incarichi di progettazione, i concorsi di progettazione e di idee, gli affidamenti in economia, i requisiti e le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici;
i) direzione dei lavori, servizi e forniture e attività di supporto tecnico-amministrativo;
l) procedure di esame delle proposte di variante;
m) ammontare delle penali, secondo l'importo dei contratti e cause che le determinano, nonché modalità applicative;
n) quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria prevalente ai sensi dell'articolo 118;
o) norme riguardanti le attività necessarie per l'avvio dell'esecuzione dei contratti, e le sospensioni disposte dal direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento;
p) modalità di corresponsione ai soggetti che eseguono il contratto di acconti in relazione allo stato di avanzamento della esecuzione;
q) tenuta dei documenti contabili;
r) intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva e contributiva dell'appaltatore;
s) collaudo e attività di supporto tecnico-amministrativo, ivi comprese le ipotesi di collaudo semplificato sulla base di apposite certificazioni di qualità, le ipotesi di collaudo in corso d'opera, i termini per il collaudo, le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori;modalità
Appears in 1 contract
Samples: Codice Dei Contratti Pubblici
Regolamento e capitolati. (art. 3, legge L. n. 109/1994; art. 6, co. 9, legge n. 537/1993)
1. Lo Stato detta con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa del presente codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all'articolo all’articolo 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato.
2. Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive o attuative di disposizioni rientranti ai sensi dell'articolo dell’articolo 4, comma 3, in ambiti di legislazione statale esclusiva, siano applicabili anche alle regioni [e province autonome].
3. Fatto salvo il disposto dell'articolo dell’articolo 196 quanto al regolamento per i contratti del Ministero della difesa, il regolamento di cui al comma 1 è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministriMinistri, sentito il Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri delle politiche comunitarie, dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, delle attività produttive, dell'economia dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento può essere emanato. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni e integrazioni del regolamento.
5. Il regolamento, oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato, detta le disposizioni di attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto a:
a) programmazione dei lavori pubblici;
b) rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, e relative competenze;
c) competenze del responsabile del procedimento e sanzioni previste a suo carico;
d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con le annesse normative tecniche;
e) forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, nonché procedure di accesso a tali atti;
f) modalità di istituzione e gestione del sito informatico presso l'Osservatoriol’Osservatorio;
g) requisiti soggettivi compresa la regolarità contributiva attestata dal documento unico, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-decreto- legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, certificazioni di qualità, nonché qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri stabiliti dal presente codice, anche prevedendo misure incentivanti stabilite dalla legislazione vigente volte ad attenuare i costi della qualificazione per le piccole e medie imprese;
h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi gli incarichi di progettazione, i concorsi di progettazione e di idee, gli affidamenti in economia, i requisiti e le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici;
i) direzione dei lavori, servizi e forniture e attività di supporto tecnico-amministrativo;
l) procedure di esame delle proposte di variante;
m) ammontare delle penali, secondo l'importo dei contratti e cause che le determinano, nonché modalità applicative;
n) quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria prevalente ai sensi dell'articolo 118;
o) norme riguardanti le attività necessarie per l'avvio dell'esecuzione l’avvio dell’esecuzione dei contratti, e le sospensioni disposte dal direttore dell'esecuzione dell’esecuzione o dal responsabile del procedimento;
p) modalità di corresponsione ai soggetti che eseguono il contratto di acconti in relazione allo stato di avanzamento della esecuzione;
q) tenuta dei documenti contabili;
r) intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva e contributiva contribut iva dell'appaltatore;
s) collaudo e attività di supporto tecnico-amministrativo, ivi comprese le ipotesi di collaudo semplificato sulla base di apposite certificazioni di qualità, le ipotesi di collaudo in corso d'operad’opera, i termini per il collaudo, le condizioni cond izioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori;
Appears in 1 contract
Samples: Codice Dei Contratti Pubblici
Regolamento e capitolati. (art. 3, legge n. 109/1994; art. 6, co. 9, legge n. 537/1993)
1. Lo Stato detta con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa del presente codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all'articolo allʹarticolo 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato.
2. Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive o attuative di disposizioni rientranti ai sensi dell'articolo dellʹarticolo 4, comma 3, in ambiti di legislazione statale esclusiva, siano applicabili anche alle regioni [e province autonome].. (comma dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte Cost. con sentenza n. 401 del 2007, con efficacia dal 29/11/2007, limitatamente alle parole «e provincie autonome»)
3. Fatto salvo il disposto dell'articolo dellʹarticolo 196 quanto al regolamento per i contratti del Ministero della difesa, difesa il regolamento di cui al comma 1 è é adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo dellʹarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.. (comma così modificato dal D.Lgs. 26/01/2007 n. 6 in vigore dal 01/02/2007)
4. Il regolamento è é adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri delle politiche comunitarie, dell'ambientedellʹambiente, per i beni culturali e ambientali, delle attività produttive, dell'economia dellʹeconomia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento può essere emanato. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni e integrazioni del regolamento.
5. Il regolamento, oltre alle materie per le quali è é di volta in volta richiamato, detta le disposizioni di attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto a:
a) programmazione dei lavori pubblici;
b) rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, e relative competenze;
c) competenze del responsabile del procedimento e sanzioni previste a suo carico;
d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con le annesse normative tecniche;
e) forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, nonché procedure di accesso a tali atti;
f) modalità di istituzione e gestione del sito informatico presso l'OsservatoriolʹOsservatorio;
g) requisiti soggettivi compresa la regolarità contributiva attestata dal documento unico, di cui all'articolo allʹarticolo 2, comma 2, del decreto-legge decreto‐legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, certificazioni di qualità, nonché qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri stabiliti dal presente codice, codice anche prevedendo misure incentivanti stabilite dalla legislazione vigente volte ad attenuare i costi della qualificazione per le piccole e medie imprese;; (lettera modificata dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007)
h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi gli incarichi di progettazione, i concorsi di progettazione e di idee, gli affidamenti in economia, i requisiti e le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici;
i) direzione dei lavori, servizi e forniture e attività di supporto tecnico-amministrativotecnico‐amministrativo;
l) procedure di esame delle proposte di variante;
m) ammontare delle penali, secondo l'importo lʹimporto dei contratti e cause che le determinano, nonché modalità applicative;
n) quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria prevalente ai sensi dell'articolo dellʹarticolo 118;
o) norme riguardanti le attività necessarie per l'avvio dell'esecuzione lʹavvio dellʹesecuzione dei contratti, e le sospensioni disposte dal direttore dell'esecuzione dellʹesecuzione o dal responsabile del procedimento;
p) modalità di corresponsione ai soggetti che eseguono il contratto di acconti in relazione allo stato di avanzamento della esecuzione;
q) tenuta dei documenti contabili;
r) intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva e contributiva dell'appaltatore;dellʹappaltatore; (lettera modificata dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007)
s) collaudo e attività di supporto tecnico-amministrativotecnico‐amministrativo, ivi comprese le ipotesi di collaudo semplificato sulla base di apposite certificazioni di qualità, le ipotesi di collaudo in corso d'operadʹopera, i termini per il collaudo, le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori;
Appears in 1 contract
Samples: Codice Dei Contratti Pubblici
Regolamento e capitolati. (art. 3, legge n. 109/1994; art. 6, co. 9, legge n. 537/1993)
1. Lo Stato detta con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa del presente codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all'articolo 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato.
2. Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive o attuative di disposizioni rientranti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, in ambiti di legislazione statale esclusiva, siano applicabili anche alle regioni [e province autonome].
3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 196 quanto al regolamento per i contratti del Ministero della difesagenio militare, il regolamento di cui al comma 1 è e' adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Il regolamento è e' adottato su proposta del Ministro delle infrastruttureinfrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri delle politiche comunitarie, dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, delle attività produttive, dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento può essere emanato. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni e integrazioni del regolamento.
5. Il regolamento, oltre alle materie per le quali è e' di volta in volta richiamato, detta le disposizioni di attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto a:
a) programmazione dei lavori pubblici;
b) rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, e relative competenze;
c) competenze del responsabile del procedimento e sanzioni previste a suo carico;
d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con le annesse normative tecniche;
e) forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, nonché nonche' procedure di accesso a tali atti;
f) modalità di istituzione e gestione del sito informatico presso l'Osservatorio;
g) requisiti soggettivi compresa la regolarità contributiva attestata dal documento unico, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266soggettivi, certificazioni di qualità, nonché nonche' qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri stabiliti dal presente codice, anche prevedendo misure incentivanti stabilite dalla legislazione vigente volte ad attenuare i costi della qualificazione per le piccole e medie imprese;
h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi gli incarichi di progettazione, i concorsi di progettazione e di idee, gli affidamenti in economia, i requisiti e le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici;
i) direzione dei lavori, servizi e forniture e attività di supporto tecnico-amministrativo;
l) procedure di esame delle proposte di variante;
m) ammontare delle penali, secondo l'importo dei contratti e cause che le determinano, nonché nonche' modalità applicative;
n) quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria prevalente ai sensi dell'articolo 118;
o) norme riguardanti le attività necessarie per l'avvio dell'esecuzione dei contratti, e le sospensioni disposte dal direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento;
p) modalità di corresponsione ai soggetti che eseguono il contratto di acconti in relazione allo stato di avanzamento della esecuzione;
q) tenuta dei documenti contabili;
r) intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva modalità e contributiva procedure accelerate per la deliberazione, prima del collaudo, sulle riserve dell'appaltatore;
s) collaudo e attività di supporto tecnico-amministrativo, ivi comprese le ipotesi di collaudo semplificato sulla base di apposite certificazioni di qualità, le ipotesi di collaudo in corso d'opera, i termini per il collaudo, le condizioni i
6. Per assicurare la compatibilità con gli ordinamenti esteri delle procedure di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche affidamento ed esecuzione dei lavori;, servizi e forniture, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo, il regolamento, sentito il Ministero degli affari esteri, tiene conto della specialità delle condizioni per la realizzazione di lavori, servizi e forniture, e delle procedure applicate in materia dalle organizzazioni internazionali e dalla Unione europea.
7. Le stazioni appaltanti possono adottare capitolati, contenenti la disciplina di dettaglio e tecnica della generalità dei propri contratti o di specifici contratti, nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma 1. I capitolati menzionati nel bando o nell'invito costituiscono parte integrante del contratto.
8. Per gli appalti di lavori delle amministrazioni aggiudicatrici statali e' adottato il capitolato generale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma 1. Tale capitolato, menzionato nel bando o nell'invito, costituisce parte integrante del contratto.
9. Il capitolato generale dei lavori pubblici di cui al comma 7 può essere richiamato nei bandi o negli inviti da parte delle stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici statali.
Appears in 1 contract
Samples: Codice Dei Contratti Pubblici
Regolamento e capitolati. (art. 3, legge n. 109/1994; art. 6, co. 9, legge n. 537/1993)537/1
1. Lo Stato detta con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa del presente codice in relazione ai contratti pubblici di co lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all'articolo 4, comma 3, in relazione d ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato.
2. Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive o attuative di disposizioni rientranti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, in rientra ambiti di legislazione statale esclusiva, siano applicabili anche alle regioni [e province autonome].auto
3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 196 quanto al regolamento per i contratti del Ministero della difesa, il regolamento di cui al Minis comma 1 è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il deliberazio Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri delle politiche comunitarie, dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, delle attività produttive, dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro i quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento può essere emanato. Con la procedura di cui al ess presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni e integrazioni del regolamento.regola
5. Il regolamento, oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato, detta le disposizioni di attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto a:
a) programmazione dei lavori pubblici;
b) rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, e relative competenze;
c) competenze del responsabile del procedimento e sanzioni previste a suo carico;
d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con le annesse normative tecniche;
e) forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, nonché procedure di accesso a tali atti;di
f) modalità di istituzione e gestione del sito informatico presso l'Osservatorio;
g) requisiti soggettivi soggettivi, compresa la regolarità contributiva attestata dal documento unico, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, certificazioni di qualità, nonché qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri stabiliti dal presente codice, anche prevedendo misure pr incentivanti stabilite dalla legislazione vigente volte ad attenuare i costi della qualificazione per le piccole e medie imprese;qualificazion
h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi gli incarichi di progettazione, i concorsi di progettazione e di idee, gli affidamenti in economia, i requisiti e le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici;giud
i) direzione dei lavori, servizi e forniture e attività di supporto tecnico-amministrativo;
l) procedure di esame delle proposte di variante;
m) ammontare delle penali, secondo l'importo dei contratti e cause che le determinano, nonché modalità applicative;determina
n) quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria prevalente ai sensi dell'articolo 118;dell
o) norme riguardanti le attività necessarie per l'avvio dell'esecuzione dei contratti, e le sospensioni disposte dal direttore contratti dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento;
p) modalità di corresponsione ai soggetti che eseguono il contratto di acconti in relazione allo stato di avanzamento della r esecuzione;
q) tenuta dei documenti contabili;
r) intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva e contributiva dell'appaltatore;retributiva
s) collaudo e attività di supporto tecnico-amministrativo, ivi comprese le ipotesi di collaudo semplificato sulla base di apposite co certificazioni di qualità, le ipotesi di collaudo in corso d'opera, i termini per il collaudo, le condizioni di incompatibilità dei colla collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali professiona s-bis) tutela dei diritti dei lavoratori, secondo le caratteristiche quanto già previsto ai sensi del reg appalto dei lavori;lavori pubblici, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile
6. Per assicurare la compatibilità con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidam forniture, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione del cooperazione allo sviluppo, nonché per lavori su immobili all'estero ad uso dell'amminist regolamento, sentito il Ministero degli affari esteri, tiene conto della specialità delle servizi e forniture, e delle procedure applicate in materia dalle organizzazioni internazion
7. Le stazioni appaltanti possono adottare capitolati, contenenti la disciplina di dettag contratti o di specifici contratti, nel rispetto del presente codice e del regolamento di cu bando o nell'invito costituiscono parte integrante del contratto.
8. Per gli appalti di lavori delle amministrazioni aggiudicatrici statali è adottato il capit delle infrastrutture, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel rispet di cui al comma 1. Tale capitolato, menzionato nel bando o nell'invito, costituisce parte in
9. Il capitolato generale dei lavori pubblici di cui al comma 8 può essere richiamato nei appaltanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici statali. (20)
Appears in 1 contract
Samples: Codice Dei Contratti Pubblici
Regolamento e capitolati. (art. 3, legge n. 109/1994; art. 6, co. 9, legge n. 537/1993)
1. Lo Stato detta con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa del presente codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all'articolo all’articolo 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato.
2. Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive o attuative di disposizioni rientranti ai sensi dell'articolo dell’articolo 4, comma 3, in ambiti di legislazione statale esclusiva, siano applicabili anche alle regioni Regioni [e province Province autonome]] .
3. Fatto salvo il disposto dell'articolo dell’articolo 196 quanto al regolamento per i contratti del Ministero della difesa, il regolamento di cui al comma 1 è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri delle politiche comunitarie, dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, delle attività produttive, dell'economia dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento può essere emanato. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni e integrazioni del regolamento.
5. Il regolamento, oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato, detta le disposizioni di attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto a:
a) programmazione dei lavori pubblici;
b) rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, e relative competenze;
c) competenze del responsabile del procedimento e sanzioni previste a suo carico;
d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con le annesse normative tecniche;
e) forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, nonché procedure di accesso a tali atti;
f) modalità di istituzione e gestione del sito informatico presso l'Osservatoriol’Osservatorio;
g) requisiti soggettivi compresa la regolarità contributiva attestata dal documento unico, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, certificazioni di qualità, nonché qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri stabiliti dal presente codice, anche prevedendo misure incentivanti stabilite dalla legislazione vigente volte ad attenuare i costi della qualificazione per le piccole e medie imprese;
h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi gli incarichi di progettazione, i concorsi di progettazione e di idee, gli affidamenti in economia, i requisiti e le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici;
i) direzione dei lavori, servizi e forniture e attività di supporto tecnico-amministrativo;
l) procedure di esame delle proposte di variante;
m) ammontare delle penali, secondo l'importo dei contratti e cause che le determinano, nonché modalità applicative;
n) quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria prevalente ai sensi dell'articolo 118;
o) norme riguardanti le attività necessarie per l'avvio dell'esecuzione l’avvio dell’esecuzione dei contratti, e le sospensioni disposte dal direttore dell'esecuzione dell’esecuzione o dal responsabile del procedimento;
p) modalità di corresponsione ai soggetti che eseguono il contratto di acconti in relazione allo stato di avanzamento della esecuzione;
q) tenuta dei documenti contabili;
r) intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva e contributiva dell'appaltatore;
s) collaudo e attività di supporto tecnico-amministrativo, ivi comprese le ipotesi di collaudo semplificato sulla base di apposite certificazioni di qualità, le ipotesi di collaudo in corso d'operad’opera, i termini per il collaudo, le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori;
Appears in 1 contract
Samples: Regolamento Per l'Affidamento Dei Contratti Di Lavori, Servizi E Forniture
Regolamento e capitolati. (art. 3, legge n. 109/1994; art. 6, co. 9, legge n. 537/1993)
1. Lo Stato detta con Il regolamento la disciplina esecutiva e attuativa di attuazione del presente codice è emanato entro novanta giorni dall’entrata in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all'articolo 4, comma 3vigore del codice medesimo, in relazione conformità ai contratti principi generali che regolano il procedimento amministrativo, nonchè in conformità ai seguenti ulteriori principi e criteri:
a) libera concorrenza degli operatori;
b) omogeneità e trasparenza delle procedure;
c) semplificazione, accorpamento e accelerazione delle procedure valutative, autorizzatorie e di ogni altra amministrazione o soggetto equiparatospesa;
d) programmazione efficace, finalizzata alla certezza dei tempi e dei costi;
e) collaborazione tra la Regione, le amministrazioni pubbliche e le altre stazioni appaltanti;
f) preferenza per la redazione dei progetti da parte degli uffici tecnici delle pubbliche amministrazioni;
g) nomina del responsabile unico del procedimento.
2. Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive o attuative di disposizioni rientranti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, in ambiti di legislazione statale esclusiva, siano applicabili anche alle regioni [e province autonome].
3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 196 quanto al regolamento per i contratti del Ministero della difesa, Con il regolamento di cui al comma 1 è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri delle politiche comunitarie, dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, delle attività produttive, dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento può essere emanato. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni e integrazioni del regolamento.
5. Il regolamento, oltre alle materie per attuazione sono emanate le quali è di volta in volta richiamato, detta le disposizioni norme di attuazione ed esecuzione del presente codicecodice e sono disciplinati i procedimenti amministrativi, quanto acon riferimento alle seguenti materie:
a) organizzazione della stazione appaltante;
b) programmazione dei lavori pubblici;
b) rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, e relative competenze;
c) competenze del responsabile del procedimento e sanzioni previste a suo carico;
d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con le annesse normative tecniche;
e) forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, nonché procedure di accesso a tali atti;
f) modalità di istituzione e gestione del sito informatico presso l'Osservatorio;
g) requisiti soggettivi compresa la regolarità contributiva attestata dal documento unico, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, certificazioni di qualità, nonché qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri stabiliti dal presente codice, anche prevedendo misure incentivanti stabilite dalla legislazione vigente volte ad attenuare i costi della qualificazione per le piccole e medie imprese;
h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi gli incarichi di progettazione, i concorsi di progettazione e di idee, gli affidamenti in economia, i requisiti e le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici;
i) ; direzione dei lavori, servizi e forniture e attività di supporto tecnico-amministrativo;
lc) procedure forme di esame delle proposte pubblicità, di varianteinformazione e di conoscibilità degli incarichi e degli affidamenti, nonchè degli atti procedimentali mediante utilizzo di sistemi telematici cooordinati con quelli di cui alla lettera m);
md) ammontare delle penali, secondo l'importo dei contratti penali e cause che le determinano, nonché relative modalità applicative;
n) quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria prevalente ai sensi dell'articolo 118;
o) norme riguardanti le attività necessarie per l'avvio dell'esecuzione dei contratti, e le sospensioni disposte dal direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento;
pe) modalità di corresponsione ai soggetti che eseguono il contratto di acconti in relazione allo stato di avanzamento della esecuzione;
qf) tenuta dei documenti contabili;
rg) intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva modalità e contributiva procedure accelerate per la deliberazione, prima del collaudo, sulle riserve dell'appaltatore;
sh) collaudo e attività di supporto tecnico-amministrativo, ivi comprese le ipotesi di collaudo semplificato anche sulla base di apposite certificazioni di qualità, le ipotesi di collaudo in corso d'opera, i termini per il collaudo, le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi;
i) modalità di affidamento dei servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavoriivi compresi gli incarichi di progettazione; ) attuazione delle norme sulla sicurezza nei cantieri e modalità di accertamento della regolarità contributiva delle imprese esecutrici di lavori pubblici;
Appears in 1 contract
Regolamento e capitolati. (art. 3, legge l. n. 109/1994; art. 6, co. comma 9, legge l. n. 537/1993537 del 1993)
1. Lo Stato detta con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa del presente codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all'articolo all’articolo 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato”.
2. Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive o attuative di disposizioni rientranti ai sensi dell'articolo dell’articolo 4, comma 3, in ambiti di legislazione statale esclusiva, siano applicabili anche alle regioni [Regioni e province Province autonome].
3. Fatto salvo il disposto dell'articolo dell’articolo 196 quanto al regolamento per i contratti del Ministero della difesagenio militare, il regolamento di cui al comma 1 è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro delle infrastruttureinfrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri delle politiche comunitarie, dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, delle attività produttive, dell'economia dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento può essere emanato. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni e integrazioni del regolamento.
5. Il regolamento, oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato, detta le disposizioni di attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto a:
a) programmazione dei lavori pubblici;
b) rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, e relative competenze;
c) competenze del responsabile del procedimento e sanzioni previste a suo carico;
d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con le annesse normative tecniche;
e) forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, nonché procedure di accesso a tali atti;
f) modalità di istituzione e gestione del sito informatico presso l'Osservatoriol’Osservatorio;
g) requisiti soggettivi compresa la regolarità contributiva attestata dal documento unico, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266soggettivi, certificazioni di qualità, nonché qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri stabiliti dal presente codice, anche prevedendo misure incentivanti stabilite dalla legislazione vigente volte ad attenuare i costi della qualificazione per le piccole e medie imprese;
h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi gli incarichi di progettazione, i concorsi di progettazione e di idee, gli affidamenti in economia, i requisiti e le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici;
i) direzione dei lavori, servizi e forniture e attività di supporto tecnico-amministrativo;
l) procedure di esame delle proposte di variante;
m) ammontare delle penali, secondo l'importo dei contratti e cause che le determinano, nonché modalità applicative;
n) quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria prevalente ai sensi dell'articolo 118;
o) norme riguardanti le attività necessarie per l'avvio dell'esecuzione l’avvio dell’esecuzione dei contratti, e le sospensioni disposte dal direttore dell'esecuzione dell’esecuzione o dal responsabile del procedimento;,
p) modalità di corresponsione ai soggetti che eseguono il contratto di acconti in relazione allo stato di avanzamento della esecuzione;
q) tenuta dei documenti contabili;.
r) intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva modalità e contributiva procedure accelerate per la deliberazione, prima del collaudo, sulle riserve dell'appaltatore;
s) collaudo e attività di supporto tecnico-amministrativo, ivi comprese le ipotesi di collaudo semplificato sulla base di apposite certificazioni di qualità, le ipotesi di collaudo in corso d'operad’opera, i termini per il collaudo, le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori;.
6. Per assicurare la compatibilità con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, servizi e forniture, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell'àmbito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo, il regolamento, sentito il Ministero degli affari esteri, tiene conto della specialità delle condizioni per la realizzazione di lavori, servizi e forniture, e delle procedure applicate in materia dalle organizzazioni internazionali e dalla Unione europea.
7. Le stazioni appaltanti possono adottare capitolati, contenenti la disciplina di dettaglio e tecnica della generalità dei propri contratti o di specifici contratti, nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma 1. I capitolati menzionati nel bando o nell’invito costituiscono parte integrante del contratto.
8. Per gli appalti di lavori delle amministrazioni aggiudicatrici statali è adottato il capitolato generale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma 1. Tale capitolato, menzionato nel bando o nell’invito, costituisce parte integrante del contratto.
9. Il capitolato generale dei lavori pubblici di cui al comma 7 può essere richiamato nei bandi o negli inviti da parte delle stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici statali.
Appears in 1 contract
Samples: Codice Dei Contratti Pubblici
Regolamento e capitolati. (art. 3, legge n. 109/1994; art. 6, co. 9, legge n. 537/1993)
1. Lo Stato detta con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa del presente codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all'articolo 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato.
2. Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive o attuative di disposizioni rientranti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, in ambiti di legislazione statale esclusiva, siano applicabili anche alle regioni [e province autonome].. (comma dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte Cost. son sentenza n. 401 del 2007, limitatamente alle parole «e provincie autonome»)
3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 196 quanto al regolamento per i contratti del Ministero della difesa, il regolamento di cui al comma 1 è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.. (comma così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 6 del 2007)
4. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri delle politiche comunitarie, dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, delle attività produttive, dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento può essere emanato. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni e integrazioni del regolamento.
5. Il regolamento, oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato, detta le disposizioni di attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto a:
a) programmazione dei lavori pubblici;
b) rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, e relative competenze;
c) competenze del responsabile del procedimento e sanzioni previste a suo carico;
d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con le annesse normative tecniche;
e) forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, nonché procedure di accesso a tali atti;
f) modalità di istituzione e gestione del sito informatico presso l'Osservatorio;
g) requisiti soggettivi compresa la regolarità contributiva attestata dal documento unico, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, certificazioni di qualità, nonché qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri stabiliti dal presente codice, anche prevedendo misure incentivanti stabilite dalla legislazione vigente volte ad attenuare i costi della qualificazione per le piccole e medie imprese;; (lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lettera b), e dall'art. 3, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 113 del 2007)
h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi gli incarichi di progettazione, i concorsi di progettazione e di idee, gli affidamenti in economia, i requisiti e le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici;
i) direzione dei lavori, servizi e forniture e attività di supporto tecnico-amministrativo;
l) procedure di esame delle proposte di variante;
m) ammontare delle penali, secondo l'importo dei contratti e cause che le determinano, nonché modalità applicative;
n) quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria prevalente ai sensi dell'articolo 118;
o) norme riguardanti le attività necessarie per l'avvio dell'esecuzione dei contratti, e le sospensioni disposte dal direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento;
p) modalità di corresponsione ai soggetti che eseguono il contratto di acconti in relazione allo stato di avanzamento della esecuzione;
q) tenuta dei documenti contabili;
r) intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva e contributiva dell'appaltatore;; (lettera così sostituita dall'art. 3, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 113 del 2007)
s) collaudo e attività di supporto tecnico-amministrativo, ivi comprese le ipotesi di collaudo semplificato sulla base di apposite certificazioni di qualità, le ipotesi di collaudo in corso d'opera, i termini per il collaudo, le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori;
Appears in 1 contract
Samples: Codice Dei Contratti Pubblici
Regolamento e capitolati. (art. 3, legge n. 109/1994; art. 6, co. 9, legge n. 537/1993)
1. Lo Stato detta con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa del presente codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all'articolo all’articolo 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato.
2. Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive o attuative di disposizioni rientranti ai sensi dell'articolo dell’articolo 4, comma 3, in ambiti di legislazione statale esclusiva, siano applicabili anche alle regioni Regioni [e province Province autonome].. (10)
3. Fatto salvo il disposto dell'articolo dell’articolo 196 quanto al regolamento per i contratti del Ministero della difesa, il regolamento di cui al comma 1 è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.. (11)
4. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri delle politiche comunitarie, dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, delle attività produttive, dell'economia dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento può essere emanato. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni e integrazioni del regolamento.
5. Il regolamento, oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato, detta le disposizioni di attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto a:
a) programmazione dei lavori pubblici;
b) rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, e relative competenze;
c) competenze del responsabile del procedimento e sanzioni previste a suo carico;
d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con le annesse normative tecniche;
e) forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, nonché procedure di accesso a tali atti;
f) modalità di istituzione e gestione del sito informatico presso l'Osservatoriol’Osservatorio;
g) requisiti soggettivi compresa la regolarità contributiva attestata dal documento unico, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, certificazioni di qualità, nonché qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri stabiliti dal presente codice, anche prevedendo misure incentivanti stabilite dalla legislazione vigente volte ad attenuare i costi della qualificazione per le piccole e medie imprese;; (12)
h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi gli incarichi di progettazione, i concorsi di progettazione e di idee, gli affidamenti in economia, i requisiti e le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici;
i) direzione dei lavori, servizi e forniture e attività di supporto tecnico-amministrativo;
l) procedure di esame delle proposte di variante;
m) ammontare delle penali, secondo l'importo dei contratti e cause che le determinano, nonché modalità applicative;
n) quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria prevalente ai sensi dell'articolo 118;
o) norme riguardanti le attività necessarie per l'avvio dell'esecuzione l’avvio dell’esecuzione dei contratti, e le sospensioni disposte dal direttore dell'esecuzione dell’esecuzione o dal responsabile del procedimento;
p) modalità di corresponsione ai soggetti che eseguono il contratto di acconti in relazione allo stato di avanzamento della esecuzione;
q) tenuta dei documenti contabili;
r) intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva e contributiva dell'appaltatore;; (13)
s) collaudo e attività di supporto tecnico-amministrativo, ivi comprese le ipotesi di collaudo semplificato sulla base di apposite certificazioni di qualità, le ipotesi di collaudo in corso d'opera, i termini per il collaudo, le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori;sulla
Appears in 1 contract
Samples: Codice Dei Contratti Pubblici
Regolamento e capitolati. (art. 3, legge n. 109/1994; art. 6, co. 9, legge n. 537/1993)
1. Lo Stato detta con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa del presente codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all'articolo 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato.
2. Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive o attuative di disposizioni rientranti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, in ambiti di legislazione statale esclusiva, siano applicabili anche alle regioni [e province autonome].
3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 196 quanto al regolamento per i contratti del Ministero della difesa, il regolamento di cui al comma 1 è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.. Comma modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 6 del 2007
4. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri delle politiche comunitarie, dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, delle attività produttive, dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento può essere emanato. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni e integrazioni del regolamento.
5. Il regolamento, oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato, detta le disposizioni di attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto a:
a) programmazione dei lavori pubblici;
b) rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, e relative competenze;
c) competenze del responsabile del procedimento e sanzioni previste a suo carico;
d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con le annesse normative tecniche;
e) forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, nonché procedure di accesso a tali atti;
f) modalità di istituzione e gestione del sito informatico presso l'Osservatorio;
g) requisiti soggettivi compresa la regolarità contributiva attestata dal documento unico, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, certificazioni di qualità, nonché qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri stabiliti dal presente codice, anche prevedendo misure incentivanti stabilite dalla legislazione vigente volte ad attenuare i costi della qualificazione per le piccole e medie imprese;; Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lettera b), e dall'art. 3, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 113 del 2007
h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi gli incarichi di progettazione, i concorsi di progettazione e di idee, gli affidamenti in economia, i requisiti e le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici;
i) direzione dei lavori, servizi e forniture e attività di supporto tecnico-amministrativo;
l) procedure di esame delle proposte di variante;
m) ammontare delle penali, secondo l'importo dei contratti e cause che le determinano, nonché modalità applicative;
n) quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria prevalente ai sensi dell'articolo 118;
o) norme riguardanti le attività necessarie per l'avvio dell'esecuzione dei contratti, e le sospensioni disposte dal direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento;
p) modalità di corresponsione ai soggetti che eseguono il contratto di acconti in relazione allo stato di avanzamento della esecuzione;
q) tenuta dei documenti contabili;
r) intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva e contributiva dell'appaltatore;
s) collaudo e attività di supporto tecnico-amministrativo, ivi comprese le ipotesi di collaudo semplificato sulla base di apposite certificazioni di qualità, le ipotesi di collaudo in corso d'opera, i termini per il collaudo, le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori;
Appears in 1 contract
Samples: Codice Dei Contratti Pubblici
Regolamento e capitolati. (art. 3, legge n. 109/1994; art. 6, co. 9, legge n. 537/1993)
1. Lo Stato detta con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa del presente codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all'articolo all’articolo 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato.
2. Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive o attuative di disposizioni rientranti ai sensi dell'articolo dell’articolo 4, comma 3, in ambiti di legislazione statale esclusiva, siano applicabili anche alle regioni Regioni [e province Province autonome].. (12)
3. Fatto salvo il disposto dell'articolo dell’articolo 196 quanto al regolamento per i contratti del Ministero della difesa, il regolamento di cui al comma 1 è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.. (13)
4. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri delle politiche comunitarie, dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, delle attività produttive, dell'economia dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento può essere emanato. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni e integrazioni del regolamento.
5. Il regolamento, oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato, detta le disposizioni di attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto a:
a) programmazione dei lavori pubblici;
b) rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, e relative competenze;
c) competenze del responsabile del procedimento e sanzioni previste a suo carico;
d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con le annesse normative tecniche;
e) forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, nonché procedure di accesso a tali atti;
f) modalità di istituzione e gestione del sito informatico presso l'Osservatoriol’Osservatorio;
g) requisiti soggettivi compresa la regolarità contributiva attestata dal documento unico, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, certificazioni di qualità, nonché qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri stabiliti dal presente codice, anche prevedendo misure incentivanti stabilite dalla legislazione vigente volte ad attenuare i costi della qualificazione per le piccole e medie imprese;; (14)
h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi gli incarichi di progettazione, i concorsi di progettazione e di idee, gli affidamenti in economia, i requisiti e le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici;
i) direzione dei lavori, servizi e forniture e attività di supporto tecnico-amministrativo;
l) procedure di esame delle proposte di variante;
m) ammontare delle penali, secondo l'importo dei contratti e cause che le determinano, nonché modalità applicative;
n) quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria prevalente ai sensi dell'articolo 118;
o) norme riguardanti le attività necessarie per l'avvio dell'esecuzione dei contratti, e le sospensioni disposte dal direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento;
p) modalità di corresponsione ai soggetti che eseguono il contratto di acconti in relazione allo stato di avanzamento della esecuzione;
q) tenuta dei documenti contabili;
r) intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva e contributiva dell'appaltatore;
s) collaudo e attività di supporto tecnico-amministrativo, ivi comprese le ipotesi di collaudo semplificato sulla base di apposite certificazioni di qualità, le ipotesi di collaudo in corso d'opera, i termini per il collaudo, le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori;
Appears in 1 contract
Samples: Codice Dei Contratti Pubblici
Regolamento e capitolati. (art. 3, legge n. 109/1994; art. 6, co. 9, legge n. 537/1993)
1. Lo Stato detta con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa del presente codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all'articolo 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato.
2. Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive o attuative di disposizioni rientranti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, in ambiti di legislazione statale esclusiva, siano applicabili anche alle regioni [e province autonome].
3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 196 quanto al regolamento per i contratti del Ministero della difesagenio militare, il regolamento di cui al comma 1 è e' adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Il regolamento è e' adottato su proposta del Ministro delle infrastruttureinfrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri delle politiche comunitarie, dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, delle attività produttive, dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento può essere emanato. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni e integrazioni del regolamento.
5. Il regolamento, oltre alle materie per le quali è e' di volta in volta richiamato, detta le disposizioni di attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto a:
a) programmazione dei lavori pubblici;
b) rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, e relative competenze;
c) competenze del responsabile del procedimento e sanzioni previste a suo carico;
d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con le annesse normative tecniche;
e) forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, nonché nonche' procedure di accesso a tali atti;
f) modalità di istituzione e gestione del sito informatico presso l'Osservatorio;
g) requisiti soggettivi compresa la regolarità contributiva attestata dal documento unico, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266soggettivi, certificazioni di qualità, nonché nonche' qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri stabiliti dal presente codice, anche prevedendo misure incentivanti stabilite dalla legislazione vigente volte ad attenuare i costi della qualificazione per le piccole e medie imprese;
h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi gli incarichi di progettazione, i concorsi di progettazione e di idee, gli affidamenti in economia, i requisiti e le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici;
i) direzione dei lavori, servizi e forniture e attività di supporto tecnico-amministrativo;
l) procedure di esame delle proposte di variante;
m) ammontare delle penali, secondo l'importo dei contratti e cause che le determinano, nonché nonche' modalità applicative;
n) quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria prevalente ai sensi dell'articolo 118;
o) norme riguardanti le attività necessarie per l'avvio dell'esecuzione dei contratti, e le sospensioni disposte dal direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento;
p) modalità di corresponsione ai soggetti che eseguono il contratto di acconti in relazione allo stato di avanzamento della esecuzione;
q) tenuta dei documenti contabili;
r) intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva modalità e contributiva procedure accelerate per la deliberazione, prima del collaudo, sulle riserve dell'appaltatore;
s) collaudo e attività di supporto tecnico-amministrativo, ivi comprese le ipotesi di collaudo semplificato sulla base di apposite certificazioni di qualità, le ipotesi di collaudo in corso d'opera, i termini per il collaudo, le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori;.
6. Per assicurare la compatibilità con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, servizi e forniture, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo, il regolamento, sentito il Ministero degli affari esteri, tiene conto della specialità delle condizioni per la realizzazione di lavori, servizi e forniture, e delle procedure applicate in materia dalle organizzazioni internazionali e dalla Unione europea.
7. Le stazioni appaltanti possono adottare capitolati, contenenti la disciplina di dettaglio e tecnica della generalità dei propri contratti o di specifici contratti, nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma 1. I capitolati menzionati nel bando o nell'invito costituiscono parte integrante del contratto.
8. Per gli appalti di lavori delle amministrazioni aggiudicatrici statali e' adottato il capitolato generale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma 1. Tale capitolato, menzionato nel bando o nell'invito, costituisce parte integrante del contratto.
9. Il capitolato generale dei lavori pubblici di cui al comma 7 può essere richiamato nei bandi o negli inviti da parte delle stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici statali.
Appears in 1 contract
Samples: Codice Dei Contratti Pubblici