Regolazione e conguaglio del premio. Il premio viene anticipato, in via provvisoria, nella misura dell’80% (Art.1.14), per l’importo risultante dal conteggio esposto nell’offerta economica presentata dalla Società in sede di gara e sarà regolato alla fine del periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il calcolo del premio (fatturato annuo), senza che eventuali variazioni in aumento o in diminuzione possano essere considerate modifiche o aggravamenti di rischio. A tale scopo, entro 90 giorni dalla data di scadenza di ciascuna annualità, la Contraente comunicherà alla Società per iscritto per il tramite del Broker il valore dei ricavi delle vendite e delle prestazioni relative all’anno precedente (data chiusura bilancio di esercizio). Se, nel termine di scadenza di cui sopra, la Contraente non provvede alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, la Società fisserà un ulteriore termine di 30 giorni dandone comunicazione alla Contraente, a mezzo lettera raccomandata A.R. o a mezzo PEC. Trascorso detto termine, la garanzia resterà sospesa nei confronti della Contraente, fermo l’obbligo di provvedere al pagamento del premio di regolazione dovuto. La Società, sulla base dei menzionati dati, provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattuale entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione stessa. Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 30 giorni dalla data di ricezione del relativo documento, nel rispetto della normativa di natura contabile/fiscale applicabile in materia. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli sui dati forniti dalla Contraente a fronte dei quali la Contraente è tenuta a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione
Regolazione e conguaglio del premio. Il premio viene anticipato, in via provvisoria, nella misura dell’80% (Art.1.14), per l’importo risultante dal conteggio esposto nell’offerta economica presentata dalla Società società in sede di gara e sarà regolato alla fine del periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il calcolo del premio (fatturato annuo)premio, senza che eventuali variazioni in aumento o in diminuzione possano essere considerate modifiche o aggravamenti di rischio. A tale scopo, entro 90 giorni dalla data di scadenza di ciascuna annualità, la Contraente comunicherà alla Società per iscritto per il tramite del Broker il valore numero consuntivo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni relative all’anno precedente (data chiusura bilancio di esercizio)soggetti assicurati. Se, nel termine di scadenza di cui sopra, la Contraente non provvede alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, la Società fisserà un ulteriore termine di 30 giorni dandone comunicazione alla Contraente, a mezzo lettera raccomandata A.R. o a mezzo PECpec. Trascorso detto termine, la garanzia resterà sospesa nei confronti della Contraente, fermo l’obbligo di provvedere al pagamento del premio di regolazione dovuto. La Societàsocietà, sulla base dei menzionati dati, provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattuale entro e non oltre il termine di 30 60 giorni dalla comunicazione stessa. Le differenze, attive e passivepena la perdita del diritto all’incasso, risultanti dalla regolazione, devono senza che possa essere pagate entro 30 giorni dalla data di ricezione del relativo documento, nel rispetto opposta eccezione alcuna sull’efficacia della normativa di natura contabile/fiscale applicabile in materiacopertura assicurativa. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli sui dati forniti dalla Contraente a fronte dei quali la Contraente è tenuta a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.
Appears in 1 contract
Samples: Insurance Contract
Regolazione e conguaglio del premio. Il premio viene anticipato, in via provvisoria, nella misura dell’80% (Art.1.14), per l’importo risultante dal conteggio esposto nell’offerta economica presentata dalla Società in sede indicato nell’allegato Prospetto di gara Offerta e sarà regolato alla fine del periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il calcolo del premio (fatturato annuo), senza che eventuali variazioni in aumento o in diminuzione possano essere considerate modifiche o aggravamenti di rischiopremio. A tale scopo, entro 90 giorni dalla data di scadenza di ciascuna annualitàfine dell’anno assicurativo, la Contraente comunicherà alla Società il contraente deve fornire per iscritto alla Società, per il tramite del Broker, i dati necessari per la regolazione del premio. La Società, sulla base dei menzionati dati, provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker il valore dei ricavi delle vendite la relativa appendice contrattuale. Le differenze, attive e delle prestazioni relative all’anno precedente (passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 60 giorni dalla data chiusura bilancio di esercizio)ricezione del relativo documento, nel rispetto della normativa di natura contabile/fiscale applicabile in materia. Se, nel termine di scadenza di cui sopra, la Contraente non provvede alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, la Società fisserà un ulteriore termine di 30 giorni dandone comunicazione alla Contraente, Contraente a mezzo lettera raccomandata A.R. o a mezzo PEC. a.r.. Trascorso detto termine, la garanzia resterà sospesa nei confronti della ContraenteContraente interessata, fermo l’obbligo di queste ultime di provvedere al pagamento del premio di regolazione dovuto. La Società, sulla base dei menzionati dati, provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattuale entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione stessa. Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 30 giorni dalla data di ricezione del relativo documento, nel rispetto della normativa di natura contabile/fiscale applicabile in materia. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli sui dati forniti dalla Contraente a fronte dei quali la Contraente è tenuta a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.. La Società Il Contraente ………………………. ………………………
Appears in 1 contract
Regolazione e conguaglio del premio. Il La regolazione del premio viene anticipatorelativa alle inclusioni, in via provvisoriaesclusioni e/o altre variazioni contrattuali, nella misura dell’80% (Art.1.14), per l’importo risultante dal conteggio esposto nell’offerta economica presentata deve essere effettuata dalla Società in sede di gara e sarà regolato alla fine del periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il calcolo del premio (fatturato annuo), senza che eventuali variazioni in aumento o in diminuzione possano essere considerate modifiche o aggravamenti di rischio. A tale scopo, ogni annualità assicurativa entro 90 60 giorni dalla data di scadenza di ciascuna annualità, la Contraente comunicherà alla Società per iscritto per il tramite del Broker il valore dei ricavi delle vendite e delle prestazioni relative all’anno precedente (data chiusura bilancio di esercizio). Se, nel dal termine di scadenza di cui sopra, la Contraente non provvede alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, la Società fisserà un ulteriore termine di 30 giorni dandone comunicazione alla Contraente, a mezzo lettera raccomandata A.R. o a mezzo PEC. Trascorso detto termine, la garanzia resterà sospesa nei confronti della Contraente, fermo l’obbligo di provvedere al pagamento del premio di regolazione dovuto. La Società, sulla base dei menzionati dati, provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattuale entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell’annualità stessa. Le differenze, attive e e/o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 30 60 giorni dalla data di ricezione da parte del broker del relativo documento, ritenuto corretto. La Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al D.Lgs 192/2012 per il citato periodo di comporto. Se nel rispetto della normativa termine di natura contabile/fiscale applicabile cui sopra il Contraente non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società deve fissargli mediante atto formale di messa in materiamora un ulteriore termine non inferiore a 60 giorni, dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata, trascorso il quale la garanzia resterà sospesa, fermo l’obbligo del Contraente di adempiere ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli sui dati forniti dalla Contraente a fronte dei per i quali la il Contraente è tenuta tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessariale documentazioni necessarie.
Appears in 1 contract
Regolazione e conguaglio del premio. Il Se il premio viene anticipato, in via provvisoria, nella misura dell’80% (Art.1.14), per l’importo risultante dal conteggio esposto nell’offerta economica presentata dalla Società in sede di gara e lo stesso sarà regolato alla fine del periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli tra gli elementi presi come base per il calcolo del premio (fatturato annuo), senza che eventuali variazioni premio: - la percorrenza chilometrica complessiva dei mezzi di trasporto “in aumento o uso” utilizzati dai dipendenti del Contraente autorizzati a servirsi di un veicolo per l’esecuzione di prestazioni diservizio; - il numero dei veicoli in diminuzione possano essere considerate modifiche o aggravamenti attività e di rischioproprietà del Contraente. A tale scopo, entro 90 giorni dalla data di scadenza di ciascuna annualitàfine dell’anno assicurativo, del Contraente deve fornire, per iscritto, i dati necessari per la Contraente comunicherà regolazione del premio alla Società per iscritto (per il tramite del Broker il valore dei ricavi delle vendite e delle prestazioni relative all’anno precedente (data chiusura bilancio di esercizioBroker). Se, nel termine di scadenza di cui sopra, la Contraente non provvede alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, la Società fisserà un ulteriore termine di 30 giorni dandone comunicazione alla Contraente, a mezzo lettera raccomandata A.R. o a mezzo PEC. Trascorso detto termine, la garanzia resterà sospesa nei confronti della Contraente, fermo l’obbligo di provvedere al pagamento del premio di regolazione dovuto. La Società, sulla base dei menzionati dati, che provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattuale entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione stessacontrattuale. Le differenze, attive e passive, o passive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 30 60 giorni dalla data di ricezione del relativo documentodocumento di regolazione emesso dalla Società e ritenutocorretto. Se nel termine di scadenza di cui sopra, nel rispetto il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società fisserà un ulteriore termine di 60 giorni, dandone comunicazione alla stessa a mezzo lettera raccomandata. Trascorso detto termine, la garanzia resterà sospesa, fermo l’obbligo del Contraente di provvedere al pagamento del premio dovuto per effetto della normativa di natura contabile/fiscale applicabile in materiaregolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli sui dati forniti dalla Contraente e a fronte dei quali la tal fine del Contraente è tenuta a fornire i chiarimenti e la documentazione necessarianecessari.
Appears in 1 contract
Samples: Insurance Agreement
Regolazione e conguaglio del premio. Il premio premio, convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato, anticipato in via provvisoria, nella misura dell’80% (Art.1.14), per l’importo provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto nell’offerta economica presentata dalla Società in sede di gara e sarà polizza ed è regolato alla fine del di ciascun periodo assicurativo annuoannuo e della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute, intervenute durante lo stesso periodo, periodo negli elementi presi come base per il calcolo conteggio del premio, fermo il premio (fatturato annuo), senza che eventuali variazioni stabilito in aumento o in diminuzione possano essere considerate modifiche o aggravamenti di rischiopolizza. A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza. Le differenze, attive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 90 giorni dalla data relativa comunicazione. In caso di scadenza mancata comunicazione dei dati di ciascuna annualità, la Contraente comunicherà alla Società per iscritto per il tramite del Broker il valore dei ricavi delle vendite e delle prestazioni relative all’anno precedente (data chiusura bilancio regolazione o di esercizio). Se, nel termine di scadenza di cui sopra, la Contraente non provvede alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, la Società fisserà un ulteriore termine di 30 giorni dandone comunicazione alla Contraente, a mezzo lettera raccomandata A.R. o a mezzo PEC. Trascorso detto termine, la garanzia resterà sospesa nei confronti della Contraente, fermo l’obbligo di provvedere al mancato pagamento del premio di conguaglio, la Società, limitatamente per i sinistri accaduti nel periodo per il quale non è avvenuta la regolazione, potrà indennizzare gli stessi nella medesima proporzione esistente tra l’importo di premio pagato e quello interamente dovuto (se superiore), fermo il diritto della società al premio di regolazione dovuto. La Società, sulla base dei menzionati dati, provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattuale entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione stessa. Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 30 giorni dalla data di ricezione del relativo documento, nel rispetto della normativa di natura contabile/fiscale applicabile in materia. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli sui dati forniti dalla Contraente a fronte dei per i quali la il Contraente è tenuta tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria. Le operazioni sopra menzionate saranno effettuate tramite il Broker incaricato dall’Assicurata per la gestione ed esecuzione della polizza.
Appears in 1 contract
Samples: Polizza Di Assicurazione Responsabilità Civile Verso Terzi
Regolazione e conguaglio del premio. Il premio viene anticipato, in via provvisoria, nella misura dell’80% (Art.1.14), per l’importo risultante dal conteggio esposto nell’offerta nell’Offerta economica presentata dalla Società società in sede di gara e sarà regolato alla fine del periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il calcolo del premio (fatturato annuo)premio, senza che eventuali variazioni in aumento o in diminuzione possano essere considerate modifiche o aggravamenti di rischio. A tale scopo, entro 90 giorni dalla data di scadenza di ciascuna annualità, la Contraente comunicherà alla Società per iscritto per il tramite del Broker il valore dei ricavi delle vendite e delle prestazioni Retribuzioni relative all’anno precedente (data chiusura bilancio di esercizio). Se, nel termine di scadenza di cui sopra, la Contraente non provvede alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, la Società fisserà un ulteriore termine di 30 giorni dandone comunicazione alla Contraente, a mezzo lettera raccomandata A.R. o a mezzo PECpec. Trascorso detto termine, la garanzia resterà sospesa nei confronti della della/Contraente, fermo l’obbligo di provvedere al pagamento del premio di regolazione dovuto. La Società, sulla base dei menzionati dati, provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattuale entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione stessa. Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 30 giorni dalla data di ricezione del relativo documento, nel rispetto della normativa di natura contabile/fiscale applicabile in materia. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli sui dati forniti dalla Contraente a fronte dei quali la Contraente è tenuta a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Di Assicurazione
Regolazione e conguaglio del premio. Il premio viene anticipato, in via provvisoria, nella misura dell’80% (Art.1.14), per l’importo risultante dal conteggio esposto nell’offerta economica presentata dalla Società in sede nell’Allegato (Prospetto di gara offerta) alla presente polizza, e lo stesso sarà regolato alla fine del periodo assicurativo annuoannuo o minor periodo assicurativo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il calcolo del premio (fatturato annuo), senza che eventuali variazioni in aumento o in diminuzione possano essere considerate modifiche o aggravamenti di rischiopremio. A tale scopo, entro 90 giorni dalla data di scadenza di ciascuna annualitàfine dell’anno assicurativo, o minor periodo, il Contraente deve fornire, per iscritto, i dati necessari per la Contraente comunicherà regolazione del premio alla Società per iscritto (per il tramite del Broker il valore dei ricavi delle vendite e delle prestazioni relative all’anno precedente (data chiusura bilancio di esercizioBroker). Se, nel termine di scadenza di cui sopra, la Contraente non provvede alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, la Società fisserà un ulteriore termine di 30 giorni dandone comunicazione alla Contraente, a mezzo lettera raccomandata A.R. o a mezzo PEC. Trascorso detto termine, la garanzia resterà sospesa nei confronti della Contraente, fermo l’obbligo di provvedere al pagamento del premio di regolazione dovuto. La Società, sulla base dei menzionati dati, che provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattuale entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione stessacontrattuale. Le differenze, attive e o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 30 60 giorni dalla data di ricezione del relativo documento, ritenuto corretto. La Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al D.Lgs 192/2012 per il citato periodo di comporto. Se nel rispetto della normativa termine di natura contabile/fiscale applicabile cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società deve fissargli mediante atto formale di messa in materiamora un ulteriore termine non inferiore a 60 giorni, dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata, trascorso il quale la garanzia resterà sospesa, fermo l’obbligo del Contraente di adempiere ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli sui dati forniti dalla Contraente a fronte dei per i quali la il Contraente è tenuta tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessariale documentazioni necessarie.
Appears in 1 contract
Samples: Insurance Policy
Regolazione e conguaglio del premio. Il premio viene anticipato, in via provvisoria, nella misura dell’80% (Art.1.14), per l’importo risultante dal conteggio esposto nell’offerta economica presentata dalla Società in sede di gara e sarà regolato alla fine del periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il calcolo del premio (fatturato annuo)premio, senza che eventuali variazioni in aumento o in diminuzione possano essere considerate modifiche o aggravamenti di rischio. A tale scopo, entro 90 giorni dalla data di scadenza di ciascuna annualità, la Contraente comunicherà alla Società per iscritto per il tramite del Broker il valore dei ricavi delle vendite e delle prestazioni Retribuzioni relative all’anno precedente (data chiusura bilancio di esercizio). Se, nel termine di scadenza di cui sopra, la Contraente non provvede alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, la Società fisserà un ulteriore termine di 30 giorni dandone comunicazione alla Contraente, a mezzo lettera raccomandata A.R. o a mezzo PEC. Trascorso detto termine, la garanzia resterà sospesa nei confronti della Contraente, fermo l’obbligo di provvedere al pagamento del premio di regolazione dovuto. La Società, sulla base dei menzionati dati, provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattuale entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione stessa. Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 30 giorni dalla data di ricezione del relativo documento, nel rispetto della normativa di natura contabile/fiscale applicabile in materia. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli sui dati forniti dalla Contraente a fronte dei quali la Contraente è tenuta a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria. La Contraente è esonerata dalla preventiva denuncia delle generalità degli assicurati, per la identificazione dei quali si farà riferimento ai documenti ufficiali in possesso della stessa.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Di Assicurazione