Schema Contratto di assicurazione
Schema Contratto di assicurazione
(Capitolato di Polizza e Contratto) per l’affidamento dei servizi assicurativi per le società del Gruppo Equitalia Lotto 2- E&O I Layer – CIG 6647690753
INDICE Pagina
DEFINIZIONI GENERALI | 3 |
DEFINIZIONI DI SETTORE | 5 |
Art. 1 – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONI | 6 |
Art. 1.1 – Prova del Contratto di assicurazione | 6 |
Art. 1.2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio | 6 |
Art. 1.3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia | 6 |
Art. 1.4 – Aggravamento del rischio | 6 |
Art. 1.5 – Diminuzione del rischio | 6 |
Art. 1.6 – Buona fede | 6 |
Art. 1.7 – Durata del Contratto | 7 |
Art. 1.8 – Oneri fiscali | 7 |
Art. 1.9 – Rinvio alle norme di legge e Foro competente | 7 |
Art. 1.10 – Assicurazioni presso diversi assicuratori | 7 |
Art. 1.11 – Clausola Broker | 7 |
Art. 1.12 – Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio | 7 |
Art. 1.13 – Forma delle comunicazioni della Contraente alla Società | 8 |
Art. 1.14 – Elementi per il calcolo del premio | 8 |
Art. 1.15 - Disciplina della responsabilità | 8 |
Art. 1.16 - Dipendenti distaccati o comandati | 8 |
Art. 1.17 - Disposizione finale | 8 |
Art. 2 – CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE | 9 |
Art. 2.1 – Altre assicurazioni | 9 |
Art. 2.2 – Regolazione e conguaglio del premio | 9 |
Art. 2.3 - Estensione territoriale | 9 |
Art. 2.4 – Efficacia temporale della garanzia (claims made) | 9 |
Art. 2.5 – Massimale assicurato | 9 |
Art. 3 – CONDIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE E&O | 10 |
Art. 3.1 – Oggetto dell’assicurazione | 10 |
Art. 3.2 – Esclusioni | 11 |
Art. 3.3 – Franchigie e/o scoperti | 12 |
Art. 3.4 – Periodo di osservazione | 12 |
Art. 3.5 – Fatturato globale di Gruppo Equitalia | 12 |
Art. 4 – CONDIZIONI CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI | 13 |
Art. 4.1 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro | 13 |
Art. 4.2 - Gestione delle vertenze di danno e spese legali | 13 |
Dichiarazioni | 14 |
Contratto | 15 |
DEFINIZIONI GENERALI
ASSICURATO
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione e cioè la Società Contraente e le Società da essa controllate, qualunque Società sia stata o diventi successivamente una controllata della Contraente e chiunque sia o sia stato Amministratore, Dirigente e Dipendente.
Per Amministratore, Dirigente o Dipendente si intendono le seguenti figure:
- Amministratore, Direttore, Dirigente, Dipendente della Contraente nonché i lavoratori parasubordinati, e lavoratori a rapporto interinale;
- Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture (Art. 10 del D.Lgs 163/2006);
- Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Art. 15 della Legge 262/2005)
- Responsabile del procedimento in cartelle esattoriali (Art. 7 della Legge 212/2000)
- Consulente o collaboratore o soggetto che abbia stipulato un contratto di servizi per la Contraente per fatti connessi alle attività assicurate;
- Componenti di commissioni di gara anche esterni nominati dalla Contraente;
- Gli eredi, i curatori, i tutori e i rappresentanti legali delle persone sopra indicate.
- Estensione valida solo se indicata nell’Offerta tecnica di gara:
inclusione nel novero degli assicurati di tutti i soggetti attualmente dipendenti del Gruppo Equitalia, che in qualità di dipendenti di altri Enti (anche se non azionisti di Equitalia SpA) hanno operato prima della costituzione di Equitalia SpA per finalità collegate e inerenti alla costituzione stessa o alla corretta esecuzione delle attività istituzionali attualmente in carico a Equitalia SpA, pertanto anche prima del 31/10/2005, a parziale deroga dell’Art. 2.4 – Efficacia temporale della garanzia.
CAPITOLATO DI POLIZZA
Il documento contenente le condizioni generali e speciali della polizza.
Il Capitolato di polizza ed il Contratto sottoscritto all’esito della procedura di gara
A TTIVITA’ PROFESSIONALE
Quella svolta per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all’attività svolta, nessuna esclusa ovunque e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l’utilizzo di proprie strutture. L’Assicuratore dichiara quindi di essere a conoscenza di tutte le attività svolte dalla Contraente e dalle sue Società controllate.
BROKER
La Società Sapri Broker Srl.
CONTRAENTE
Equitalia SpA anche per in nome e per conto delle Società del Gruppo, che devono intendersi assicurate a tutti gli effetti.
POLIZZA
Il documento numerato emesso dall’assicuratore a seguito della sottoscrizione del contratto di assicurazione, entro 30 giorni dalla sottoscrizione stessa.
EQUITALIA
Equitalia S.p.A., nella qualità di soggetto che sottoscrive il Contratto di assicurazione con la Società anche in nome e per conto delle Società del Gruppo Equitalia.
PARTE O PARTI
Equitalia S.p.A. anche in nome e per conte di tutte le società del Gruppo Equitalia e la Società assicuratrice, rispettivamente, disgiuntamente e congiuntamente intese.
FRANCHIGIA
L’importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato.
SCOPERTO
La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato.
INDENNIZZO/RISARCIMENTO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
PREMIO
La somma, comprensiva di imposte, dovuta dalla Contraente per la copertura assicurativa
RISCHIO
La probabilità del verificarsi del sinistro.
SINISTRO
Il verificarsi di un evento che impegna la Società al pagamento della prestazione convenuta.
SOCIETA’
L’impresa assicuratrice (partecipante in forma singola o associata – R.T.I/ Consorzio) aggiudicatario della presente gara.
DEFINIZIONI DI SETTORE
VALORE DEI RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI
Ai fini del conteggio del premio, quello risultante dalle evidenze amministrative della Contraente, così come riportato sul bilancio consolidato di tutte le aziende del Gruppo.
RICHIESTA DI RISARCIMENTO
Per richiesta di risarcimento si intende:
- qualsiasi richiesta scritta formulata nei confronti dell’Assicurato in cui si chiedono danni o vengono avanzate altre pretese che potrebbero essere fatte valere in procedimento giudiziale;
- qualsiasi procedimento civile o arbitrale nei confronti dell’Assicurato;
- qualsiasi procedimento penale che possa avere una rilevanza civile;
- qualsiasi procedimento amministrativo o di una autorità di vigilanza intrapreso nei confronti dell’Assicurato.
in conseguenza di un comportamento colposo o presunto tale commesso dall’Assicurato nell’esercizio dell’Attività Professionale.
TERZI
Si considerano tutti Terzi con esclusione della Contraente e dei suoi Rappresentanti Legali.
DANNO
Qualsiasi pregiudizio subito da Terzi suscettibile di valutazione economica.
DIPENDENTI
Le persone fisiche che hanno con la Contraente un rapporto di lavoro subordinato anche se solo in via temporanea.
Art. 1 – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONI
Art. 1.1 – Prova del Contratto di assicurazione
Il Contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul Contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l’indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.
Art. 1.2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile, salvo quanto previsto al successivo Art. 1.6 – Buona fede.
Art. 1.3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Anche in deroga al disposto dell’Art. 1901 Codice Civile, la Contraente pagherà alla Società, per il tramite del Broker:
1. entro 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto assicurativo, il premio di prima rata convenuto;
2. entro 30 (trenta) giorni successivi a ciascuna data di scadenza annuale intermedia, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
3. entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione dell’appendice:
o il premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza
o il premio di eventuali variazioni contrattuali, se non diversamente convenuto.
Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell’ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali convenute.
Art. 1.4 – Aggravamento del rischio
La Società accetta di ritenere in garanzia le coperture di cui al presente contratto nel caso in cui si siano verificati aggravamenti del rischio (Art. 1898 Codice Civile) riservandosi - in contraddittorio con la Contraente - la definizione del relativo incremento di premio e rinunciando al recesso dal contratto per tale titolo.
Alla ricezione della proposta di incremento di premio, Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto ed il Contraente provvede a corrispondere l’integrazione del premio nei termini di cui al precedente Art. 1.3.
Art. 1.5 – Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione della Contraente ai sensi dell’Art. 1897 Codice Civile e rinuncia, ora per allora, al relativo diritto di recesso.
Art. 1.6 – Buona fede
L’omissione da parte della Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni della Contraente all’atto della stipulazione del Contratto di assicurazione o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave). Rimane fermo il diritto dell’Assicuratore, una volta venuto a
conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza dell’Assicuratore o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità in corso).
Art. 1.7 – Durata del Contratto
Il Contratto di assicurazione stipulato a seguito dell’aggiudicazione avrà validità di 36 (trentasei) mesi decorrenti dal 1/11/2016, data di effetto delle coperture assicurative, ferma la facoltà della Contraente di recedere dallo stesso, con preavviso di almeno 90 giorni prima di ogni scadenza annuale. La Società ha la facoltà di recedere dal Contratto, in occasione di ciascuna scadenza annuale con preavviso di almeno 180 giorni .
Art. 1.8 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico della Contraente.
Art. 1.9 – Rinvio alle norme di legge e Foro competente
Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole alla Contraente, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Contraente e la Società in relazione all’interpretazione, all’esecuzione ed alla risoluzione del Contratto di assicurazione, sarà competente in via esclusiva il Foro del luogo ove ha sede la Contraente.
Art. 1.10 – Assicurazioni presso diversi assicuratori
La Contraente è esonerata dalla preventiva denuncia di altre assicurazioni esistenti per il medesimo rischio, fermo l’obbligo di darne avviso in caso di Sinistro.
Art. 1.11 – Xxxxxxxx Xxxxxx
La gestione e assistenza nell’esecuzione del Contratto è affidata al Broker di assicurazione.
Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., le Parti si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del Broker; la Società da’ atto che il pagamento dei premi al Broker è liberatorio per la Contraente e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10’ giorno del mese successivo a quello in cui il Broker ha comunicato alla Società l’avvenuto incasso. Il Broker avrà diritto esclusivamente alla percentuale di provvigione indicata nel contratto sottoscritto con Equitalia S.p.A. per la gestione del Contratto e del presente Capitolato di polizza. Pertanto, la provvigione del Broker sarà pari all’importo della percentuale prevista del premio offerto dalla Compagnia assicuratrice.
Le commissioni provvigionali così determinate sono interamente pagate al Broker dalla Compagnia assicurativa.
Art. 1.12 – Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio
La Società fornirà semestralmente, entro il mese successivo al semestre di riferimento, alla Contraente per il tramite del Broker, un elenco riepilogativo, in formato excel, dei Sinistri denunciati dall’inizio del contratto assicurativo, riportante:
- la numerazione attribuita
- la data di accadimento
- la natura dell’evento
- lo stato del sinistro
- l’importo stimato per la sua definizione, o
- l’importo liquidato
- nonché, qualora il sinistro sia stato respinto, i motivi della sua reiezione
- una breve descrizione del sinistro
La Società dovrà fornire lo stesso riepilogo nel caso di ogni altra richiesta da parte della Contraente ed entro 15 giorni dalla richiesta medesima.
Art. 1.13 – Forma delle comunicazioni della Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni dovranno avvenire di norma per il tramite del Broker. Tali comunicazioni dovranno essere inviate dalle Parti al Broker a mezzo fax o PEC, ai seguenti indirizzi Sapri Broker Srl fax 00.0000000 PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
Art. 1.14 – Elementi per il calcolo del premio
ll pagamento è effettuato in base all’applicazione dei tassi presentati dalla Società in sede di offerta economica, che rimangono fissi per il periodo 1/11/2016 – 31/10/2019, da applicarsi ai parametri espressamente indicati nello schema di offerta economica; il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i medesimi tassi.
Il premio versato in via anticipata sarà pari all’80% del premio annuo calcolato sulla base dei dati di fatturato della singola annualità.
Il restante premio sarà versato in sede di regolazione, come specificato al successivo Art. 2.2.
Art. 1.15 - Disciplina della responsabilità
La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell'Assicurato indipendentemente dalla sede giurisdizionale e dalla fonte giuridica invocata: norme di legge nazionali, comunitarie, usi e consuetudini, ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile.
Art. 1.16 - Dipendenti distaccati o comandati
Le garanzie si intendono operanti anche per i dipendenti distaccati o comandati che prestano la propria attività, su incarico e/o disposizione della Contraente
Art. 1.17 - Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le norme di cui al presente capitolato.
La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all’Associazione temporanea di imprese (se esistente).
Art. 2 – CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE
Art. 2.1 – Altre assicurazioni
In caso di sinistro coperto da una o più delle polizze preesistenti, le condizioni di polizza previste nel presente Capitolato di polizza, opereranno solo dopo l’esaurimento delle prestazioni previste dalle prime.
Pertanto, in caso di sinistro non coperto, o di mancanza di operatività totale o parziale- per qualsiasi motivo - delle preesistenti coperture, le condizioni di polizza previste nel presente Capitolato di polizza troveranno esclusiva ed immediata applicazione, senza alcun pregiudizio per la Contraente.
Art. 2.2 – Regolazione e conguaglio del premio
Il premio viene anticipato, in via provvisoria, nella misura dell’80% (Art.1.14), per l’importo risultante dal conteggio esposto nell’offerta economica presentata dalla Società in sede di gara e sarà regolato alla fine del periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il calcolo del premio (fatturato annuo), senza che eventuali variazioni in aumento o in diminuzione possano essere considerate modifiche o aggravamenti di rischio.
A tale scopo, entro 90 giorni dalla data di scadenza di ciascuna annualità, la Contraente comunicherà alla Società per iscritto per il tramite del Broker il valore dei ricavi delle vendite e delle prestazioni relative all’anno precedente (data chiusura bilancio di esercizio). Se, nel termine di scadenza di cui sopra, la Contraente non provvede alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, la Società fisserà un ulteriore termine di 30 giorni dandone comunicazione alla Contraente, a mezzo lettera raccomandata A.R. o a mezzo PEC. Trascorso detto termine, la garanzia resterà sospesa nei confronti della Contraente, fermo l’obbligo di provvedere al pagamento del premio di regolazione dovuto.
La Società, sulla base dei menzionati dati, provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattuale entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione stessa. Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 30 giorni dalla data di ricezione del relativo documento, nel rispetto della normativa di natura contabile/fiscale applicabile in materia.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli sui dati forniti dalla Contraente a fronte dei quali la Contraente è tenuta a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.
Art. 2.3 - Estensione territoriale
La validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero (esclusi USA e Canada).
Art. 2.4 – Efficacia temporale della garanzia (claims made)
L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all’Assicurato durante il periodo di validità del contratto e denunciate alla Società, indipendentemente dalla data in cui si è verificato il fatto che ha originato il danno, purché relative ad attività professionali svolte non antecedentemente al 25.10.2005.
Alla scadenza del Contratto assicurativo la Contraente avrà 90 giorni di tempo per denunciare i Sinistri relativi a fatti accaduti durante il periodo di vigenza del contratto stesso o nel periodo di retroattività.
Si precisa che i Sinistri relativi ad azioni od omissioni collegate, continuate o ripetute costituiranno un singolo Sinistro e tale Sinistro sarà ritenuto avanzato alla data della prima notifica inoltrata alla Società.
Art. 2.5 – Massimale assicurato
Il massimale indicato nel presente capitolato pari ad Euro 20.000.000,00, si intende Anno assicurativo.
Resta convenuto fra le Parti che, in caso di corresponsabilità tra più Assicurati nel verificarsi dell’evento dannoso, il caso costituirà un unico Sinistro.
Art. 3 – CONDIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE E&O
Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l’assicurazione in generale di cui ai precedenti articoli 1 e 2.
L’eventuale discordanza tra le norme che regolano l’assicurazione in generale, le norme che regolano l’assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole alla Contraente e/o agli Assicurati.
Art. 3.1 – Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga, nei limiti dei massimali di garanzia, a tenere indenne l’Assicurato per quanto sia tenuto a pagare, direttamente od in xxx xx xxxxxxx, x Xxxxx quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento per Xxxxx verificatisi in relazione allo svolgimento dell’Attività professionale descritta in polizza e conseguenti anche, a titolo di esempio non esaustivo, a:
1. errori, negligenze, ritardi ed omissioni imputabili all’Assicurato, direttamente o indirettamente, a seguito di obbligazioni assunte contrattualmente e relative alle attività assicurate;
2. azioni ed omissioni compiute nello svolgimento delle attività assicurate sia principali sia accessorie, preliminari, collegate e complementari;
3. qualsiasi inadempimento delle obbligazioni principali ed accessorie connesse alle prestazioni che contrattualmente l’Assicurato deve eseguire;
4. fatti o comportamenti di Terzi della cui opera l’Assicurato si avvalga nell’espletamento delle attività assicurate e con i quali eventualmente sia tenuto a rispondere in via solidale, siano essi persone fisiche o giuridiche, in rapporto anche occasionale con l’Assicurato, prestatori d’opera che effettuino prestazioni di carattere professionale o di servizio, eventuali subappaltatori, subfornitori e loro dipendenti;
5. divulgazione di notizie e informazioni avvenute involontariamente o per fatto dei Dipendenti o di persone di cui comunque l’Assicurato è tenuto a rispondere, che abbiano causato richieste di risarcimento da parte di Xxxxx, xxx comprese quelle conseguenti a violazione di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e integrazioni;
6. fatti o comportamenti posti in essere da società collegate o partecipate ai sensi dell’Art. 2359
c.c. dalla Contrente/Assicurato, nonché dagli amministratori della medesima, rinunciando ad ogni azione di rivalsa ex Art. 1916 c.c. da parte della Società;
7. fatti o comportamenti posti in essere da prestatori d’opera che effettuino prestazioni di carattere professionale o di servizio, su incarico dell’Assicurato con rapporto anche occasionale di collaborazione e di cui o con cui l’Assicurato sia tenuto a rispondere, anche in xxx xxxxxxxx;
0. sottrazione e/o copiatura di archivi e programmi, contraffazione, abuso e/o divulgazione di dati o dei sistemi di Terzi e di quelli relativi alle gare di appalto, ed ogni altra azione compiuta con dolo o colpa grave da Dipendenti della Contraente o da persone del fatto delle quali la Contraente deve rispondere (Art.1900 c.c) ;
9. qualsiasi inadempienza, nonché violazione, agli obblighi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria, ivi compresi gli adempimenti relativi all’espletamento delle procedure di gara e di selezione dei fornitori e del personale, che possa comportare a Terzi Danni patrimoniali di qualunque genere;
10. atti, anche dolosi dei Dipendenti della Contraente;
11. xxxxx conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da furto, rapina o incendio;
12. qualsiasi forma di diffamazione o altri fatti riferiti alla denigrazione o al danneggiamento della personalità o della reputazione di qualsiasi persona o organizzazione, compresi calunnia, ingiuria, messa in dubbio della proprietà o dei beni altrui, illecite falsità non intenzionalmente commesse dall’Assicurato.
La copertura assicurativa comprende la responsabilità civile derivante alla Contraente anche in conseguenza di atti od omissioni commessi da soggetti dei quali o con i quali la Contraente debba rispondere, a fronte dell’esperimento dell’azione diretta promossa dai terzi danneggiati qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell’ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità della Contraente stessa.
Sono comprese nella garanzia le somme che la Contraente sia tenuta a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato o di altra pubblica Autorità.
Inoltre, nel caso di azione diretta della Corte dei Conti per danni erariali nei confronti di uno o più dipendenti o Amministratori della Contraente, la presente assicurazione terrà indenne la Contraente dal pregiudizio economico sofferto qualora, a seguito dell’esercizio del potere riduttivo da parte della Corte, il danno erariale non sia stato interamente risarcito dal diretto/i responsabile/i e la differenza sia stata posta a carico dell’amministrazione finanziaria.
Resta comunque inteso e convenuto tra le parti che la Società terrà indenne la Contraente di quanto questa sia tenuta a pagare in favore di terzi danneggiati esclusa la quota di responsabilità imputabile in via diretta ed esclusiva ai propri Amministratori e Dipendenti che avessero agito con colpa grave accertata con sentenza definitiva della Corte dei Conti.
Art. 3.2 - Esclusioni
La Società non è obbligata per i danni conseguenti a:
1. richieste di risarcimento derivanti da atti dolosi o fraudolenti, esclusi quelli dei dipendenti;
2. i danni e le responsabilità assunte dall’Assicurato al di fuori ed oltre le obbligazioni derivanti dalle attività così come descritte nelle “Definizioni”;
3. i danni per i quali sia obbligatoria l’assicurazione ai sensi di legge;
4. sanzioni amministrative o fiscali;
5. xxxxxxx, distruzione o deterioramento di denaro o titoli al portatore;
6. guasto meccanico, guasto elettrico inclusa qualsiasi interruzione nell’erogazione dell’energia elettrica, sovratensione transitoria, calo di tensione x xxxxx out, oppure guasto ai sistemi satellitari o di telecomunicazione a meno che tali guasti derivino da un errore professionale commesso da un Assicurato.
7. perdite patrimoniali conseguenti a danni a persona (morte e lesioni personali);
8. terremoto, maremoto, eruzione vulcanica;
9. tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, insurrezioni, atti di vandalismo, sciopero e serrate (sono però compresi i danni derivanti e/o conseguenti a scioperi individuali e/o “selvaggi” non programmati, promossi od organizzati da organizzazioni sindacali);
10. esplosione e radiazioni nucleari o contaminazioni radioattive salvo che l’Assicurato provi che il Sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi;
11. inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo;
12. ogni spesa o costo per la ricerca ed eliminazione di errori, negligenze ed omissioni;
13. le attività di informatica finalizzate al servizio bancario limitatamente ad eventi cagionati da azione dolosa del personale dipendente;
14. comportamenti posti in essere dopo che l’Assicurato sia stato sottoposto a procedura concorsuale;
15. responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non derivategli dalla legge;
16. deprezzamento, perdite da investimento, perdite di profitto, perdite finanziarie in genere che derivino dall’oscillazione di qualsiasi mercato finanziario, a meno che la perdita o il danno subito siano conseguenti ad un errore e/o omissione dell’Assicurato, dei suoi dipendenti e/o
collaboratori;
17. richieste di risarcimento per errori e/o omissioni da parte e/o nel ruolo di Consigliere di Amministrazione, Dirigente, Sindaco, Liquidatore rientranti nella polizza di Responsabilità Civile degli Amministratori, Sindaci e Dirigenti (D&O);
18. richiesta di risarcimento conseguenti ad errori e/o omissioni nella stipulazione o modifica d’assicurazione private o a ritardi nel pagamento dei relativi premi;
19. responsabilità amministrativa e contabile
Art. 3.3 – Franchigie e/o scoperti
La garanzia è prestata con una franchigia pari ad Euro 30.000,00 per sinistro, la quale dovrà restare a carico dell’Assicurato; la franchigia verrà però parzialmente o totalmente assorbita dalle eventuali prestazioni di altre coperture di cui all’ Art. 2.1 che precede.
Art. 3.4 – Periodo di osservazione
Se alla scadenza Capitolato di polizza non si attivasse analoga copertura assicurativa, la Contraente avrà il diritto di avvalersi di un periodo di osservazione previo pagamento di un premio addizionale come di seguito indicato:
12 mesi (dopo la data di scadenza) pagando il 30 per cento dell’ultimo premio annuale intero
24 mesi (dopo la data di scadenza) pagando il 60 per cento dell’ultimo premio annuale intero
36 mesi (dopo la data di scadenza) pagando il 90 per cento dell’ultimo premio annuale intero
48 mesi (dopo la data di scadenza) pagando il 120 per cento dell’ultimo premio annuale intero
60 mesi (dopo la data di scadenza) pagando il 150 per cento dell’ultimo premio annuale intero
72 mesi (dopo la data di scadenza) pagando il 180 per cento dell’ultimo premio annuale intero
Per periodo di osservazione si intende il periodo di tempo durante il quale l’Assicurato potrà dare comunicazione all’Assicuratore di qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta durante tale periodo in relazione a un Atto commesso successivamente alla data di retroattività e anteriormente alla data di scadenza della polizza.
Per fruire del periodo di osservazione, la Contraente deve presentare apposita richiesta, per iscritto, entro 15 giorni dalla data di scadenza del Contratto di assicurazione, e deve versare il premio addizionale entro 30 giorni dalla data di scadenza del presente Capitolato di polizza. Il premio addizionale non è soggetto a rimborso e il periodo di osservazione non può essere annullato.
Il Contraente non avrà diritto al periodo di osservazione qualora:
(a) non sia stato effettuato il pagamento del premio annuale ;
(b) la copertura assicurativa sia stata sostituita con altra polizza che copra totalmente o parzialmente i medesimi rischi.
La garanzia prestata dall’Assicuratore nel periodo previsto dalla presente estensione è complessivamente limitata ad un importo pari al massimale, indipendentemente dal numero di Richieste di Risarcimento.
Art. 3.5 – Fatturato globale di Gruppo Equitalia
Il fatturato annuo stimato del Gruppo Equitalia per l’anno 2015 è pari ad Euro 970.278.682,67
Art. 4 – CONDIZIONI CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI
Art. 4.1 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
A parziale deroga dell’Art. 1913 Codice Civile, i Sinistri devono essere denunciati per iscritto alla Società per il tramite del Broker entro 30 giorni lavorativi da quando la richiesta di risarcimento o la contestazione è pervenuta all’ufficio preposto della Contraente.
Non sarà pertanto considerato fatto conosciuto la richiesta di risarcimento non pervenuta fisicamente alla struttura competente.
L’Assicurato, tramite il Broker, deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, una descrizione contenente le informazioni necessarie ad una corretta comprensione dei fatti, i documenti relativi al Sinistro ed ogni atto ritualmente notificato, adoperandosi alla raccolta di tutti gli elementi utili ed a coadiuvare la Società per la migliore soluzione della pratica.
La Società dovrà dare comunicazione al Broker dell’apertura del Sinistro e dei relativi estremi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia del Sinistro.
Il pagamento dell’Indennizzo dovrà essere eseguito dalla Società entro 30 giorni dalla data di accettazione della proposta di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitiva oppure del provvedimento giudiziario.
Art. 4.2 - Gestione delle vertenze di danno e spese legali
La Società si obbliga a sostenere le spese, relative all’assistenza stragiudiziale e giudiziale, in sede civile, penale ed amministrativa, necessarie per resistere all’azione promossa dal danneggiato contro l’Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito nel Capitolato di polizza, eccedente il massimale medesimo. Qualora la somma dovuta per tali spese superi detto limite, la parte eccedente potrà essere posta a carico dell’Assicurato. L’assicuratore anticiperà le spese sopra indicate e avrà diritto di rivalsa per il solo caso di dolo riconosciuto con sentenza definitiva.
L’Assicurato indica alla Società, per la tutela dei suoi interessi, il nominativo di un legale di fiducia. L’incarico professionale al legale indicato dall’Assicurato verrà conferito dalla Società e l’Assicurato rilascerà al suddetto legale la necessaria procura. Le stesse disposizioni si applicano per la scelta del consulente e del perito. Peraltro, ove l’Assicurato non dovesse, tempestivamente, provvedere alla difesa nella controversia instaurata nei propri confronti, la Società potrà nominare propri legali, periti, tecnici od esperti da affiancare a quelli nominati dall’Assicurato.
La Società non potrà, comunque, effettuare alcuna transazione con il danneggiato senza il consenso dell’Assicurato, il quale, a sua volta, non potrà raggiungere transazioni o accordi con il medesimo senza il benestare della Società.
La Società EQUITALIA S.p.A.
DICHIARAZIONE
Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, Equitalia S.p.A. e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:
Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Art. 1.4 - Aggravamento del rischio
Art. 1.7 - Durata del contratto
Art. 1.9 - Rinvio alle norme di legge e Foro competente Art. 1.10 - Assicurazioni presso diversi assicuratori
Art. 1.11 - Clausola Broker
Art. 2.4 - Efficacia temporale della garanzia (claims made) Art. 4.1 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
La Società EQUITALIA S.p.A.
CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DI DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER LE
SOCIETÀ DEL GRUPPO EQUITALIA CIG 6647690753
tra
Equitalia S.p.A. in nome proprio e in nome e per conto delle società del Gruppo Equitalia (di seguito brevemente “Equitalia” o “Contraente”) con sede legale in , Via
, C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante
, domiciliato per la carica ove sopra;
e
(di seguito anche solo “Società” o “Società assicuratrice”) con xxxx xxxxxx xx , xxx x. , X.X. , X.X. ,
matricola INPS (sede territoriale Inps ), codice INAIL
, C.C.N.L. , n. dipendenti , in persona del rappresentante legale, , domiciliato per la carica ove sopra (eventuale) in qualità di
mandataria dell’R.T.I./Consorzio
.
Premesso
composto da
- che con Disposizione del (legale rappresentante) n. del , Equitalia
S.p.A. ha avviato una procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi per le società del Gruppo Equitalia, pubblicata su ;
- che all’esito del confronto concorrenziale all’uopo indetto, l’offerta presentata dalla Società è risultata quella migliore, secondo quanto indicato nel disciplinare di gara;
- che, pertanto, con provvedimento prot. / del , Equitalia S.p.A. ha disposto
l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore della Società;
- che a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 11 del D. lgs. n. 163/2006, l’aggiudicazione definitiva ha acquisito efficacia;
- che è decorso il termine per la stipula del presente contratto, di cui all’art. 11, comma 10 del D. lgs. n. 163/2006;
- che la Società, in sede di gara, si è espressamente obbligata ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- che la Società, ai fini della sottoscrizione del presente Contratto, ha costituito un’idonea cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel contratto medesimo per un importo pari ad Euro , emessa da , il
e valida sino al Disciplinare di gara.
con le modalità indicate nel
Tutto quanto sopra premesso, le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, convengono quanto segue.
Articolo 1 Premesse e allegati
1. Le premesse e gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, anche se non materialmente allegati al medesimo:
Allegato “A” (Offerta tecnica della Società);
Allegato “B” (Offerta economica della Società);
Allegato “C” (Nomina Responsabile esterno del trattamento dei dati);
2. In caso di contrasto tra le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli allegati sopra indicati sarà osservato il seguente ordine di prevalenza:
Contratto;
Capitolato di polizza;
Offerta tecnica ed economica del Fornitore;
Nomina Responsabile esterno del trattamento dei dati.
Articolo 2 Oggetto
1. Con il contratto di assicurazione Equitalia S.p.A., ai sensi degli artt. 1655 e ss. cod.civ., affida alla Società assicuratrice, che accetta, i servizi assicurativi oggetto del Capitolato di polizza, secondo quanto stabilito nel medesimo Contratto di assicurazione.
2. Con la sottoscrizione del contratto di assicurazione, la Società si obbliga a prestare i servizi assicurativi di cui al capitolato di polizza nei confronti di tutte le società del Gruppo Equitalia assicurate ai sensi del contratto di assicurazione, anche eventualmente fuse e/o incorporate e/o trasformate.
3. Le prestazioni affidate dovranno essere svolte secondo le regole della migliore tecnica ed arte e secondo le modalità specificate nel successivo art. 5 e nel Capitolato di polizza.
4. La Società prende atto che al momento della pubblicazione della procedura di affidamento indicata in premessa, il Gruppo Equitalia è composto dalle seguenti società assicurate:
o Equitalia S.p.A.
o Equitalia Nord S.p.A.
o Equitalia Centro S.p.A.
o Equitalia Sud S.p.A.
o Equitalia Giustizia S.p.A.
o Equitalia Servizi di riscossione S.p.A.
Nella definizione di “Contraente” di cui al Capitolato di polizza deve pertanto intendersi Equitalia
S.p.A. e le società del Gruppo Equitalia, in nome e per conto delle quali è sottoscritto il contratto di assicurazione.
La Società prende atto ed accetta, impegnandosi in tal senso ora per allora, che nel corso della durata del contratto, possono avvenire operazioni di fusione/trasformazione delle società assicurate del Gruppo Equitalia. In tal caso le condizioni operanti per le società del Gruppo assicurate saranno ugualmente operanti per la/e Assicurata/e risultanti operative dopo l’operazione effettuata. Parimenti, qualora durante l’effetto della copertura assicurativa avvengano acquisizioni di nuove società all’interno del Gruppo Equitalia, la/e nuova/e società dovranno intendersi assicurate alle stesse condizioni in corso.
Si specifica, in particolare, che al momento della pubblicazione della presente procedura di affidamento è in corso un’operazione di fusione per incorporazione delle tre società Agenti della Riscossione -Equitalia Nord S.p.A., Equitalia Centro S.p.A., Equitalia Sud S.p.A.- in un unico soggetto giuridico di nuova costituzione, la cui denominazione è Equitalia Servizi di riscossione
S.p.A. La data di decorrenza di operatività del nuovo soggetto giuridico è prevista per il 1 luglio 2016. Conseguentemente i concorrenti prendono atto ed accettano che nella definizione di “Assicurato” deve intendersi compresa la nuova società.
Articolo 3
Durata
1. Il contratto avrà durata pari a 36 mesi a decorrere, ad ogni effetto, dalla data indicata nel Capitolato di polizza, previa sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione di cui all’art. 304 DPR 207/2010.
2. E’ facoltà della Contraente, per qualsiasi causa, richiedere alla Società, prima della scadenza del contratto di assicurazione, una proroga temporanea del medesimo contratto, finalizzata all’espletamento o al completamento delle procedure di affidamento della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato in pro rata temporis rispetto al premio determinato sulla base dei tassi e parametri in corso al momento della richiesta della proroga, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza o cessazione.
Articolo 4 Corrispettivi
1. Il moltiplicatore/premio è pari a , sulla base del ribasso percentuale indicato nella dichiarazione di offerta economica.
2. Il premio annuo lordo, (comprensivo cioè di ogni imposta od onere) è pertanto pari ad Euro
, (Euro /00) di cui € ,00 (euro /00) per oneri della sicurezza.
L’importo triennale lordo è pari ad Euro ,00 ( /00), salvo conguaglio annuale derivante dalla regolazione del premio stesso, così come indicato nel Capitolato di polizza.
Il corrispettivo sopra indicato si riferisce all’esecuzione dei servizi affidati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, ed è pertanto comprensivo di ogni onere e spesa di qualsiasi natura e maturato dalla Società.
3. Il corrispettivo contrattuale è accettato dalla Società in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità, salvi i casi espressamente previsti dal relativo Capitolato di polizza.
4. Il corrispettivo sarà adeguato ai sensi della normativa vigente in materia, anche in conformità a quanto previsto nel Capitolato di polizza.
5. Il predetto corrispettivo copre e compensa tutti gli oneri, nessuno escluso, occorrenti alla perfetta esecuzione delle prestazioni commesse.
Articolo 5
Modalità di esecuzione ed oneri a carico della Società
1. Sono a carico della Società, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 4, tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto.
2. La Società assicuratrice si obbliga ad eseguire le attività a perfetta regola d’arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente Contratto e nel Capitolato di polizza, da intendersi quali condizioni essenziali per l’adempimento delle obbligazioni assunte dalla Società assicuratrice con la sottoscrizione del Contratto.
3. La Società si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere richieste da Equitalia in conformità a quanto previsto nel capitolato di polizza, nonché a dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del Contratto.
4. La Società si obbliga a consentire ad Equitalia di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto e a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del Contratto, resteranno ad esclusivo carico della Società, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 4. La Società non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di Equitalia, assumendosene ogni relativa alea.
6. La Società si impegna espressamente a impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel presente Contratto, nei suoi Allegati e negli atti della procedura.
7. La Società prende atto ed accetta che tutte le prestazioni commesse dovranno essere prestate con continuità. In nessun caso potrà sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto del Contratto da parte di Equitalia ed il risarcimento di ogni e qualsiasi danno.
8. La Società si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale proprio dipendente, ovvero legato da un rapporto di collaborazione esclusiva, ad eccezione dei periti eventualmente nominati per la valutazione del danno, specializzato in relazione alle prestazioni da eseguire, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, dichiarando di essere dotato di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi ed attrezzature (adeguare in caso di avvalimento).
9. La Società si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo, nonché a vietare tassativamente allo stesso di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente Contratto presso i luoghi di esecuzione delle prestazioni commesse.
10. In caso di inadempimento da parte della Società degli obblighi di cui ai precedenti commi, Equitalia, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
Articolo 6
Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro
1. La Società dichiara, con la sottoscrizione del presente Contratto, di intrattenere con il proprio personale preposto all’esecuzione delle prestazioni affidate un rapporto di lavoro diretto, nel rispetto della normativa vigente.
2. In particolare, la Società si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. La Società si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, le norme regolamentari di cui al D. lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
3. La Società si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. La Società si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano la Società anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
6. Il personale impiegato dalla Società dipenderà solo ed esclusivamente dalla Società medesima, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di Equitalia, la quale si limiterà a fornire al Responsabile del Contratto per la Società direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.
7. Resta inteso che la Società è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell’esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s’impegna sin d’ora a manlevare e tenere indenne Equitalia da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all’esecuzione del Contratto.
8. Equitalia potrà richiedere l’allontanamento di quelle risorse che non dovessero tenere un comportamento decorso ed in linea con i regolamenti interni di permanenza all’interno dei locali di Equitalia medesima e/o dovessero non rispettare le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. La Società dovrà provvedere all’immediata sostituzione delle risorse allontanate.
9. In caso di inadempimento da parte della Società agli obblighi di cui al presente art., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Equitalia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ..
Articolo 7 Penali
1. In caso di ritardo della Società nella liquidazione del sinistro o nella trasmissione dei dati dell’andamento del rischio, rispetto ai relativi termini indicati nel Capitolato di polizza, Equitalia potrà applicare alla Società, per ogni giorno di ritardo, una penale di importo pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale.
2. L’importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% del valore dell’importo del contratto.
3. L’importo delle penali sarà detratto direttamente dal successivo premio dovuto oppure, ove non sia possibile, facendo ricorso alle garanzie prestate, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.
4. L’irrogazione delle penali non esclude il diritto di Equitalia di agire per il ristoro del maggior danno subìto, né esonera in nessun caso la Società dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l’applicazione della penale.
5. Si applica l’art. 298 del D.P.R. n. 207/2010.
Articolo 8 Modalità di pagamento
1. Il pagamento dei premi assicurativi alla Società viene effettuato dalla Contraente al Broker secondo le modalità ed entro i termini previsti nel Capitolato di polizza, previa verifica da parte del Direttore dell’esecuzione, confermata dal Responsabile del Procedimento, della corretta esecuzione dei servizi affidati, secondo quanto previsto dal Contratto di assicurazione e dai suoi allegati. In particolare, per il pagamento del premio alle scadenze indicate nel Capitolato di
xxxxxxx, il Direttore dell’esecuzione, verificata la corretta esecuzione dei servizi affidati, trasmetterà il documento recante la “Regolare Esecuzione” alla Società, la quale potrà emettere la richiesta di pagamento.
2. La Contraente verserà al Broker i suddetti premi richiesti dalla Società (con indicazione del relativo CIG), sul conto corrente separato - di cui all’art. 117 del D. lgs n. 209 del 2005 - conto corrente IBAN n. , intestato al Broker medesimo ed acceso presso
. Le persone delegate ad operare su detto conto corrente sono:
• ;
• .
Il pagamento dei premi assicurativi sarà effettuato previa verifica del DURC regolare.
3. Il versamento del premio nelle mani del Broker concreta il pagamento del premio stesso ai sensi dell’art. 1901 codice civile e libera Equitalia e le Contraenti da ogni responsabilità dei confronti della Società.
4. Anche in deroga all’art. 1901 c.c. si applica l’art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..
5. Si applicano gli artt. 312 e ss. del D.P.R. n. 207/2010.
6. Al fine di procedere al pagamento del premio, sulle richieste di pagamento dovrà essere specificato il numero di protocollo del Contratto di assicurazione e il numero di CIG del Contratto, nonché il numero di “Verifica di Conformità”/“Regolare Esecuzione” relativo ai servizi di cui si richiede il pagamento, comunicato dalla Contraente. In caso di carenza di tali indicazioni, ovvero di indicazioni errate, la richiesta di pagamento sarà restituita alla Società per le necessarie integrazioni.
7. Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità, Equitalia procederà al pagamento del dovuto ed allo svincolo della cauzione prestata dalla Società a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni oggetto del presente contratto, anche secondo quanto previsto al successivo articolo 13.
8. Le richieste di pagamento dovranno essere intestate ad Equitalia S.p.A., P. IVA , Via , Roma (001 ), ovvero al diverso indirizzo previamente comunicato per iscritto da Equitalia medesima e spedite al Broker il quale provvederà ad inoltrarle alla stessa Equitalia a mezzo di posta elettronica certificata. Il Broker verserà i premi corrisposti dalla Contraente - al netto delle competenze spettanti al Broker medesimo pari al % del premio assicurativo offerto, entro il giorno 10 (dieci) del mese successivo al loro relativo incasso.
9. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, tale pagamento sarà effettuato mediante bonifico sul conto corrente intestato alla Società ed acceso presso , Via , IBAN . La Società dichiara che il predetto conto corrente è appositamente dedicato alle commesse pubbliche.
10. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, la Società dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente di cui al precedente comma sono:
, nato a il ;
, nato a il .
La Società si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica dei dati trasmessi ai sensi del presente articolo.
La Società assume, con la sottoscrizione del presente contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 8, della medesima.
11. Equitalia verificherà, in relazione ai contratti sottoscritti dalla Società con i propri subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate dalle prestazioni oggetto del Contratto, l’inserimento, a pena di nullità assoluta, di un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. A tal fine, la Società si obbliga ad inviare ad Equitalia copia di tutti i contratti posti in essere, per l’esecuzione del Contratto, dalla Società stessa, nonché dai propri subappaltatori o subcontraenti.
12. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, il Contratto potrà essere risolto da Equitalia in tutti i casi in cui venga riscontrata in capo alla Società una violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall’art. 3, Legge n. 136/2010. In tale ipotesi, Equitalia provvederà a dare comunicazione dell’intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.
13. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008
n. 40, la Contraente verificherà prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 10.000,00 (diecimila) maturati dalla Società, la sussistenza o meno in capo alla medesima di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo di Euro 10.000,00 (diecimila). In caso di esito positivo della predetta verifica, la Contraente - ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del citato Decreto Ministeriale - procederà alla sospensione del pagamento.
14. La Società dà atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dalla Contraente ai sensi del citato D. M. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto. Il pagamento effettuato dalla Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
Articolo 9 Recesso
1. Le modalità di recesso sono disciplinate nel Capitolato di Polizza.
Articolo 10 Recesso per giusta causa
1. Equitalia si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento e senza preavviso dal presente Contratto al verificarsi di una giusta causa, dandone comunicazione alla Società, a mezzo di raccomandata a/r, o fax, o posta elettronica certificata.
2. Per giusta causa deve intendersi il verificarsi in capo alla Società di un evento quale, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
i) la condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio ovvero l’assoggettamento alle misure previste dalla normativa antimafia, di taluno dei componenti l’organo di amministrazione o dell’amministratore delegato o del direttore generale o del responsabile tecnico della Società;
ii) il reiterato inadempimento alle prescrizioni contrattuali, anche se non grave e/o sanzionato con l’applicazione delle penali di cui all’articolo 7;
iii) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Xxxxxxxxx.
3. Dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, la Società dovrà interrompere l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, assicurando che tale interruzione non comporti danno alcuno ad Equitalia.
4. In caso di recesso di Equitalia, la Società non avrà diritto al riconoscimento di alcunché a titolo di mancato guadagno. In ogni caso, inoltre, è fatta salva la restituzione ad Equitalia del premio eventualmente non goduto, al netto delle imposte di assicurazione.
Articolo 11 Risoluzione
1. In caso di inadempimento della Società anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto, Equitalia formulerà la contestazione degli addebiti alla Società, assegnando -a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata- un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni e/o per porre fine all’inadempimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la Società abbia risposto e/o adempiuto, la stazione appaltante può disporre la risoluzione del contratto, con facoltà di escutere la cauzione, nonché di procedere nei confronti della Società per il risarcimento di ogni danno subìto.
2. In ogni caso, si conviene che il presente Contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare alla Società a mezzo raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 (oggetto), 3 (durata), 5 (modalità di esecuzione ed oneri a carico del fornitore), 6 (obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 12 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), 13 (cauzione definitiva), 14 (subappalto/divieto di subappalto), 16 (riservatezza) e, altresì, qualora l’ammontare delle penali di cui al precedente art. 7 maturate dalla Società superi il 10% dell’importo dei corrispettivi contrattuali.
3. Equitalia potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società -a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata-, nei seguenti casi:
a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società ai fini della sottoscrizione del contratto di assicurazione;
b) perdita di uno dei requisiti di cui all’art. 38 del D. lgs. n. 163/2006;
c) negli altri casi previsti nel contratto.
4. In caso di risoluzione, Equitalia ha la facoltà di escutere la cauzione per l’intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Società per il risarcimento del maggior danno. In ogni caso resta salva la facoltà di Equitalia di procedere all’esecuzione del Contratto a spese della Società.
Articolo 12
Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti
1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 116 del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è fatto assoluto divieto alla Società di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inadempimento da parte della Società degli obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto s’intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ..
3. Con riferimento alla cessione dei crediti da parte della Società, si applica il disposto di cui all’art. 117, commi 1, 2, 3 e 5 del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
Articolo 13 Cauzione definitiva
1. La Società terrà indenne Equitalia e le società del Gruppo Equitalia assicurate di qualsiasi danno possa derivare alle società medesime in conseguenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili.
2. La cauzione definitiva prestata dalla Società, ai sensi dell’art. 113 del D. lgs. n. 163/2006, copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo avviene mediante restituzione del documento originariamente rilasciato oppure a mezzo lettera di autorizzazione allo svincolo rilasciata da Equitalia.
3. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di qualsiasi causa, la Società dovrà provvedere al reintegro.
4. Si applica l’art. 113 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i..
Articolo 14 Subappalto/Divieto di subappalto
(da inserire solo nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)
1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta per la Procedura di cui alle premesse, è fatto divieto alla Società di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
(da inserire solo nel caso in cui sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)
1. La Società, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura pari al XXX% dell’importo massimo complessivo del presente Contratto le seguenti prestazioni contrattuali:
a. ;
b. ………………………………………………………………………..….
2. A tale fine, la Società dovrà trasmettere ad Equitalia la documentazione di cui all’art. 118, comma 2 del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati.
3. L’eventuale affidamento in subappalto dei servizi di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali della Società, che rimane pienamente responsabile nei confronti di Equitalia per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
4. I corrispettivi maturati dal subappaltatore saranno corrisposti direttamente dalla Società la quale si obbliga a rispettare nei confronti dei propri subappaltatori gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010.
5. La Società si obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne Equitalia da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
6. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto il possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 38 del D. lgs. n. 163/2006.
7. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, Equitalia revocherà l’autorizzazione al subappalto.
8. La Società si obbliga, ai sensi dell’art. 118, comma 3, del D. lgs. n. 163/2006, a trasmettere alla Società Contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora non vengano trasmesse dette fatture quietanzate nei termini previsti, Equitalia sospenderà il successivo pagamento a favore della Società.
9. La Società si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati da Equitalia inadempimenti del subappaltatore; in tal caso la Società non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di Equitalia né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
10. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all’art. 118 del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
11. In caso di inadempimento da parte della Società agli obblighi di cui ai precedenti commi, Equitalia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., salvo il diritto al risarcimento del danno.
Articolo 15
Oneri e spese contrattuali
1. Sono a carico della Società tutti gli oneri e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico ad Equitalia per legge.
Articolo 16 Riservatezza
1. La Società ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell’esecuzione del contratto e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. La Società è, inoltre, responsabile dell’osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti, collaboratori, consulenti e subcontraenti di cui dovesse avvalersi.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente articolo, Equitalia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ..
Articolo 17
Trattamento dei dati, consenso al trattamento e nomina Responsabile
1. Ai sensi di quanto disposto dal D. lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate – oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto - le informazioni di cui all’ art. 13 del D. lgs 196/2003 e
s.m.i. circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione ed esecuzione del presente contratto.
2. Le parti dichiarano che i dati conferiti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. Equitalia tratta i dati relativi al contratto ed alla sua esecuzione in ottemperanza degli obblighi di legge, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, per le finalità strettamente legate al monitoraggio dell’esecuzione del contratto.
4. Equitalia in persona del legale rappresentante, è titolare del trattamento dei dati di cui sopra.
5. Con la sottoscrizione del contratto di assicurazione, la Società prende atto ed accetta la designazione a responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 29 del D. lgs. n. 196/03.
6. Il Responsabile dovrà confermare la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che si assume in relazione a quanto disposto dal citato decreto legislativo e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali – laddove questo sia necessario all’esecuzione delle prestazioni affidate – in maniera conforme a quanto disposto dalla normativa vigente, dai provvedimenti del Garante, dai documenti programmatici sulla sicurezza adottati dal Titolare nonché dalle istruzioni
impartite dal Titolare stesso con atto allegato al presente contratto, di cui costituisce parte integrante.
7. Il Titolare vigilerà sulla loro puntuale osservanza.
8. I trattamenti dei dati personali relativi alle attività previste nell’Atto dovranno essere effettuati con l’adozione delle misure di sicurezza ritenute idonee a garantire la riservatezza e la custodia in ogni fase degli stessi trattamenti.
9. Il Responsabile sarà tenuto a trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto dei principi di legittimità, esattezza, aggiornamento, pertinenza, non eccedenza, completezza, adeguatezza e conservazione, in conformità a quanto disposto dall’art. 11 del citato decreto legislativo.
10. Ove il Responsabile rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare, anche per caso fortuito o forza maggiore (danneggiamenti, anomalia di funzionamento delle protezioni e controllo accessi, ecc.) dovrà attuare, comunque, le possibili e ragionevoli misure di salvaguardia e dovrà avvertire immediatamente il Titolare e concordare eventuali ulteriori misure di protezione.
11. Il Responsabile, gli incaricati e gli amministratori di sistema designati sono sottoposti al segreto d’ufficio in relazione alle informazioni acquisite nello svolgimento dell’attività per la Società.
Articolo 18
Responsabile del procedimento e Direttore dell’esecuzione
Equitalia ha nominato quale Responsabile del procedimento del presente contratto Xxxxxx Xxxxxx e quale Direttore dell’esecuzione Xxxxxxxx Xxxxxxxx.
Articolo 19
Responsabile di contratto per la Società assicuratrice
1. La Società designa sin d’ora quale proprio responsabile del Contratto il sig. il quale avrà la responsabilità della conduzione e dell’applicazione del Contratto e sarà autorizzato ad agire come principale referente con Equitalia
2. Il responsabile di contratto dovrà essere sempre rintracciabile attraverso l’ausilio di apposita utenza telefonica fissa e mobile, indirizzo di posta elettronica certificata e fax.
3. Le comunicazioni pertanto saranno effettuate presso i seguenti recapiti:
Cellulare ;
Telefono ;
Fax
Indirizzo di posta elettronica ;
Indirizzo di posta elettronica certificata .
La Società dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti.
4. Tutte le comunicazioni fatte al Responsabile di contratto devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti della Società medesima.
5. Il responsabile di contratto della Società opererà in collegamento con il Direttore dell’esecuzione di Equitalia coordinandosi con il medesimo.
Articolo 20 Codice etico
1. La Società, con la sottoscrizione del Contratto, dichiara di aver preso visione del Codice Etico e del Modello 231 di Equitalia consultabile sul sito web xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx che, anche se non materialmente allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. La Società, pertanto, si impegna a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello 231. In caso di inosservanza dei predetti obblighi, Equitalia S.p.A. avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni.
Articolo 21 Clausola finale
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, al codice civile, alle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia.
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La Società assicuratrice | Equitalia S.p.A. |
La Società assicuratrice dichiara di conoscere ed espressamente approva tutte le clausole e condizioni di seguito elencate, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.: art. 7 (penali), art. 8 (modalità di pagamento), art. 9 (recesso), art. 10 (recesso per giusta causa), art. 11 (risoluzione), art. 12 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), art. 13 (cauzione definitiva), art. 16 (riservatezza).
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La Società assicuratrice