CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE Clausole campione

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE. NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE. Il presente Capitolato di polizza segue i termini e le condizioni del Capitolato di polizza E&O di primo rischio sottoscritto dalla Contraente, con l’eccezione delle seguenti condizioni: Il frontespizio e le condizioni speciali del Capitolato di polizza E&O di primo rischio e le loro appendici conosciute ed accettate dall’Assicuratore costituiscono parte integrante del presente Capitolato di polizza. Sono in ogni caso escluse dalla copertura del presente Capitolato di polizza le contestazioni: ✓ pervenute a o di cui la Contraente o qualsiasi Assicurato abbia avuto conoscenza prima della data di decorrenza del Contratto di assicurazione o comunque derivanti da o connesse a eventi o circostanze, precedenti tale data, da cui la Contraente o qualsiasi Assicurato poteva ragionevolmente prevedere sarebbe derivata una contestazione; ✓ derivanti o comunque connesse a procedimenti, già pendenti alla data di decorrenza della presente Contratto di assicurazione, che interessano la Contraente o una sua controllata o partecipata, benché in essi non sia dedotta alcuna responsabilità di un Assicurato.
CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE. Le Condizioni Speciali che seguono sono valide soltanto per le categorie di veicoli indicate dalle Tariffe e dalle Norme Tariffarie e, in ogni caso, operano solo se espressamente richiamate in Polizza.
CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE. 5. Condizioni Aggiuntive 6.
CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE. Cassa di assistenza La Cassa di Assistenza (di seguito per brevità “Cassa”), sulla base della normativa attualmente vigente e di quella che dovesse successivamente intervenire nel corso del Contratto, ha finalità assistenziale ed è abilitata a norma di legge, anche ai sensi dell’art. 51 del D.P.R. n. 917/1986, a ricevere i proprio contributi in riferimento alle attività e prestazioni oggetto di contratto e ad assumere la contraenza del programma Rimborso Spese Mediche, ai fini degli aspetti fiscali e contributivi. La Cassa garantisce per tutta la durata del contratto e delle relative prestazioni - assumendo ora per allora ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo - la propria rispondenza ai fini ed agli scopi sopra indicati, nonché la propria operatività. La Cassa non avrà, né per FVGS né per gli Assistiti, alcun costo ulteriore rispetto ai contributi versati per la copertura del rischio. Pertanto, non potrà essere avanzata dalla Cassa nei confronti di FVGS alcuna richiesta di pagamento di ulteriori importi - qualunque sia il titolo sul quale si fondi la relativa pretesa – rispetto a quelli versati da FVGS a titolo di contributi per la copertura del rischio, nella misura risultante dall’offerta presentata dalla Cassa in sede di gara.
CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE. Le Condizioni Speciali che seguono operano solo se espressamente richiamate in Polizza.
CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE. Caratteristiche del prodotto Art. 25 – Oggetto della garanzia La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile relativo ad un solo ciclo produttivo, immune da ogni malattia, tara o difetto.  E’ ammessa l’assicurazione di prodotti biologici; alla relativa polizza di assicurazione si dovrà allegare l’attestato dell’Organismo di controllo preposto, per le successive verifiche della regione territorialmente competente e sulla polizza stessa dovrà essere riportata la dicitura “produzione biologica”.  Prodotti di secondo raccolto: per i prodotti Fagiolino, Mais e Soia etc. seminati in successione ad altra coltura, deve essere riportata sulla polizza di assicurazione la seguente dichiarazione: “trattasi di prodotto di secondo raccolto che verrà seminato il …….”. Qualora l’assicurato non possa, per motivi diversi, procedere alla semina totale o parziale dei quantitativi previsti, potrà chiedere l’annullamento totale o parziale del contratto, inviandone notifica all’agenzia a mezzo raccomandata entro e non oltre il 20 luglio. La Società si obbliga a indennizzare il danno di quantità al prodotto assicurato, ottenibile in una superficie dichiarata, causato dalla grandine o dalla grandine e/o da una o più delle seguenti avversità atmosferiche, se indicata sulla polizza di assicurazione e se è stato pagato il relativo premio:  Gelo;  Brina;  Alluvione;  Siccità;  Vento forte;  Eccesso di neve;  Eccesso di pioggia, per tutti i prodotti, in conseguenza della perdita di produzione derivante da asfissia radicale nonché, per:
CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE. L’Impresa assicura: - i cristalli e vetri (inclusi parabrezza e lunotto posteriore); - gli specchi retrovisori esterni; - i gruppi ottici e le fanalerie; in dotazione dei veicoli, contro i danni materiali e diretti per rottura dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi. Non sono indennizzabili le rigature, le segnature le screpolature e simili. La presente garanzia è prestata senza applicazione del degrado d’uso e cioè secondo il costo di rimpiazzo a nuovo inclusi i costi di mano d’opera. Il limite massimo di tale indennizzo è convenuto in € 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni evento, indipendentemente dal numero delle parti sinistrate.
CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE. Art. 2.1 – Altre assicurazioni ...............................................................................................................
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