INVALIDITA’ PERMANENTE DA MALATTIA Clausole campione

INVALIDITA’ PERMANENTE DA MALATTIA. Diminuzione o perdita definitiva ed irrimediabile della generica capacità dell’Assicurato all’esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata, intervenuta a seguito di malattia.
INVALIDITA’ PERMANENTE DA MALATTIA è attivabile solo nell’’opzione “Copertura ‘personalizzata” La Società, in caso di malattia diagnosticata nel corso del periodo di validità dell’assicurazione che ha per conseguenza una Invalidità permanente di grado pari o superiore al 25%, manifestatasi non oltre un anno dalla cessazione dell’assicurazione, corrisponde un’indennità calcolata sulla Somma Assicurata. Le garanzie sono prestate entro i massimali e se previste, secondo le somme assicurate concordate con il contraente.
INVALIDITA’ PERMANENTE DA MALATTIA. Garanzia valida solo se espressamente richiamata in polizza e sia indicata la somma assicurata e sia stato corrisposto il relativo premio.
INVALIDITA’ PERMANENTE DA MALATTIA. La malattia che abbia per conseguenza una invalidità permanente superiore al 24% (ventiquattro) in base alla Tabella Inail DPR 30/06/1965 N. 1124 e successive modificazioni.
INVALIDITA’ PERMANENTE DA MALATTIA. (Garanzia valida esclusivamente per Amministratori Delegati, Direttori Generali e Dirigenti)
INVALIDITA’ PERMANENTE DA MALATTIA. In caso di invalidità permanente dell’assicurato di grado pari o superiore al 66% dovuta a malattia, la Società gli corrisponderà un importo pari a € 10.000,00. La Società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze della malattia che siano da considerarsi indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti. Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l’indennizzo per invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dalla malattia come se avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.
INVALIDITA’ PERMANENTE DA MALATTIA. Viene riconosciuta, a titolo di assicurazione per invalidità permanente conseguente a malattia, la seguente somma: - capitale assicurato € 90.000,00 per i Funzionari; - capitale assicurato € 80.000,00 per i dipendenti inquadrati fino al 6° livello Per le condizioni e le modalità di gestione, si rinvia all’Allegato 5 del presente contratto. L'assicurato, per fruire del "SERVIZIO CARTA SANITARIA" deve:
INVALIDITA’ PERMANENTE DA MALATTIA. In caso di malattia che abbia per conseguenza una Invalidità Permanente insorta successivamente alla data di effetto dell’assicurazione e comunque non prima di 60 giorni dalla predetta data , di grado non inferiore al 25% e se questa si verifichi entro un anno dal giorno nel quale la malattia è stata denunciata, verrà liquidato un indennizzo calcolato sulla somma assicurata, secondo le percentuali seguenti: % IP Accertata % I P L i q u i d a t a % I P Ac c e r t a t a % IP Liquidata Da 35 a 55 35/55 Stessa % accertata da 66 a 100 100
INVALIDITA’ PERMANENTE DA MALATTIA. D – Denuncia e obblighi in caso di sinistro della Sezione D) MALATTIA L'Assicurato o altra persona in sua vece deve denunciare la malattia entro 10 (dieci) giorni da quando, secondo parere medico, ci sia motivo di ritenere che la malattia diagnosticata, per le sue caratteristiche e presumibili conseguenze, possa interessare la garanzia prestata. La denuncia, corredata dal certificato medico sulla natura della malattia, deve essere inviata ai seguenti recapiti della Compagnia: Posta: Global Assistance Spa - Xxxxxx Xxxx,0 - 20123 MILANO E-Mail: xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx Fax: 00.00.00.00.00 L’Assicurato deve fornire inoltre ogni ulteriore documentazione utile e collaborare con la Società con la necessaria diligenza e buona fede al fine di favorire le opportune indagini ed i necessari accertamenti. A tal fine l’Assicurato deve inviare periodicamente alla Società le informazioni relative al decorso della malattia denunciata, fornendo anche copia delle cartelle cliniche di eventuali ricoveri e ogni altro documento a sua disposizione atto a contribuire alla valutazione degli eventuali postumi invalidanti e, su richiesta della Società, deve inoltre: - sottoporsi in Italia agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti da suoi incaricati sciogliendo dal segreto professionale e d’ufficio i medici che lo hanno visitato o curato e gli enti presso i quali è stato ricoverato o curato ambulatorialmente: - fornire alla Società, in caso di guarigione clinica della malattia denunciata con riportati postumi invalidanti stabilizzati, il relativo certificato medico; - nei casi diversi dal punto che precede, richiedere alla Società di procedere all'accertamento dei postumi secondo le modalità ed i criteri riportati nel successivo paragrafo D.1. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (Art. 1915 del Codice Civile) L'accertamento dei postumi di invalidità permanente deve essere effettuato in Italia. Si precisa che le spese relative ai certificati medici e ad ogni altra documentazione medica richiesta sono a carico dell'Assicurato. D.1 -
INVALIDITA’ PERMANENTE DA MALATTIA. CAPITALE GARANTITO PROCAPITE Categoria A e B CONTRATTO DI APPALTO