Regole di cumulo Clausole campione

Regole di cumulo. Gli incentivi di cui al presente Avviso si configurano come Aiuto di Stato e devono, quindi, rispettare la normativa comunitaria vigente in materia. Gli aiuti previsti dal presente Avviso sono cumulabili con altri incentivi di natura contributiva all’assunzione; È fatto obbligo ai beneficiari dell’incentivo, a pena di decadenza, di comunicare al Responsabile del procedimento, entro 10 giorni dalle suddette variazioni, ogni variazione relativa agli importi ricevuti a titolo di Aiuto, rispetto a quanto dichiarato al momento della presentazione della Domanda di agevolazione e fino al momento della Richiesta di erogazione dell’incentivo.
Regole di cumulo. Gli aiuti previsti dal presente Avviso sono cumulabili con altri incentivi di natura economica o contributiva all’assunzione previsti da norme generali che non costituiscono aiuto di Stato in quanto non hanno carattere selettivo, o che non prevedono costi specifici ammissibili. Fermo restando il divieto, per l’impresa unica, di superare l’importo massimo di 200.000 euro nell’arco del periodo dell’esercizio finanziario in corso e dei due esercizi precedenti sulla base del de minimis (Reg. 1407/2013) così come precedentemente indicato, gli Aiuti possono essere cumulati con aiuti “de minimis” concessi a norma di altri regolamenti “de minimis”. Inoltre, gli aiuti del presente Avviso, possono essere cumulati con gli aiuti “de minimis” concessi a norma del Reg. (UE) n. 360/2012 a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Gli aiuti previsti dal presente Avviso sono, inoltre, cumulabili: a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili; b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, purché tale cumulo non comporti il superamento delle intensità di aiuto più elevate o importi di aiuto più elevati applicabili in base al Reg. 651/2014, in base ad altri regolamenti di esenzione o ad altre decisioni della Commissione.
Regole di cumulo. Gli aiuti previsti dalla presente sezione A dell’APPENDICE “REGIMI DI AIUTO”, parte integrante dell’Avviso, sono cumulabili con altri incentivi di natura economica o contributiva all’assunzione previsti da norme generali che non costituiscono aiuto di Stato in quanto non hanno carattere selettivo, o che non prevedono costi specifici ammissibili. Fermo restando il divieto, per l’impresa unica, di superare l’importo massimo di 200.000 euro (100.000 euro se si tratta di impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi) nell’arco del periodo dell’esercizio finanziario in corso e dei due esercizi precedenti sulla base del de minimis (Reg. 1407/2013) così come precedentemente indicato, gli Aiuti possono essere cumulati con aiuti “de minimis” concessi a norma di altri regolamenti “de minimis”. Inoltre, gli aiuti del presente Avviso, possono essere cumulati con gli aiuti “de minimis” concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Gli aiuti previsti dalla presente sezione A dell’APPENDICE “REGIMI DI AIUTO” allegato all’Avviso sono, inoltre, cumulabili: a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili, b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, purché tale cumulo non comporti il superamento delle intensità di aiuto più elevate o importi di aiuto più elevati applicabili in base al Reg. 651/2014, in base ad altri regolamenti di esenzione o ad altre decisioni della Commissione. E’ fatto obbligo ai Beneficiari del contributo di cui al presente Avviso, pena decadenza immediata dello stesso, di comunicare al Responsabile del procedimento di cui all’Art. 20 dell’Avviso ogni variazione relativa agli importi ricevuti a titolo di Aiuto rispetto a quanto dichiarato al momento della presentazione della Domanda e fino al momento dell’erogazione del contributo, entro e non oltre 10 giorni dalle suddette variazioni.
Regole di cumulo. Gli aiuti previsti dalla presente sezione B dell’APPENDICE “REGIMI DI AIUTO”, parte integrante dell’Avviso, in quanto collegati a costi ammissibili individuabili esentati ai sensi del Reg. 651/2014, possono essere cumulati: a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili; b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, purché tale cumulo non comporti il superamento delle intensità di aiuto più elevate o importi di aiuto più elevati applicabili in base al Reg. 651/2014.

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  • BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE L’Impresa sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti dell'Amministrazione, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le macchine o i programmi o i prodotti “software” e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine "prodotti", o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d'autore. In tal caso, l’Impresa pagherà le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva, purché l'Amministrazione informi immediatamente per iscritto l’Impresa di tali azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le relative intimazioni preliminari e l'Amministrazione abbia conferito all’Impresa, riguardo a tali azioni le più esclusive facoltà di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per la composizione della vertenza. Le obbligazioni derivanti all’Impresa dalla presente clausola sono subordinate alla condizione che se i suddetti prodotti divengano, o ad opinione dell’Impresa possano divenire, oggetto di un'azione legale per violazione in Italia di brevetti o diritti d' autore, l'Amministrazione riconosca all’Impresa, a scelta ed a spese di quest’ultima, la facoltà di far ottenere all'Amministrazione il diritto di continuare ad usare i prodotti in questione o di sostituirli o modificarli in modo che non violino più brevetti o diritti d'autore o ancora di ritirarli se nessuna di queste alternative, a giudizio dell’Impresa, fosse ragionevolmente attuabile. In quest’ultima ipotesi, l’Impresa rimborserà all'Amministrazione: o se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data computato secondo la normale prassi dell’Impresa;

  • Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale n. 15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

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