Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi. a. obbligo di consegna al contraente dell’allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente b. obbligo di consegna dell’allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione e. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l’obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all’articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto f. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata Ai sensi dell’art. 121 - comma 1 lettera f) - del Decreto legislativo 7 settembre 2009 n. 209 Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel DIP e nel DIP aggiuntivo. Fatti salvi gli altri obblighi informativi relativi alla disciplina vigente, il contratto è assoggettato anche alle norme di cui agli artt. 67 quater e seguenti del Decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo). Il contratto sarà stipulato tra l’Impresa di Assicurazione Linear in qualità di distributore, ai sensi dell’art. 109, comma 1-bis del decreto legislativo 7 settembre 2009 n. 209, e il Contraente attraverso l’utilizzo di un sistema di vendita organizzato dall’Impresa che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso. Il Contraente, prima della stipula del contratto di assicurazione, può scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale secondo quanto previsto dall’articolo 120-quater del Codice delle Assicurazioni: a) su supporto cartaceo;
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Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi. a. obbligo di consegna al contraente dell’allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente
b. obbligo di consegna dell’allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente
d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione
e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito
f. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l’obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all’articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto
f. g. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata Ai sensi dell’art. 121 - comma 1 lettera f) - del Decreto legislativo 7 settembre 2009 n. 209 Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel DIP e nel DIP aggiuntivo. Fatti salvi gli altri obblighi informativi relativi alla disciplina vigente, il contratto è assoggettato anche alle norme di cui agli artt. 67 quater e seguenti del Decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo). Il contratto sarà stipulato tra l’Impresa di Assicurazione Linear in qualità di distributore, ai sensi dell’art. 109, comma 1-bis del decreto legislativo 7 settembre 2009 n. 209, e il Contraente attraverso l’utilizzo di un sistema di vendita organizzato dall’Impresa che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso. Il Contraente, prima della stipula del contratto di assicurazione, può scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale secondo quanto previsto dall’articolo 120-quater del Codice delle Assicurazioni:
a) su supporto cartaceo;
b) su supporto durevole non cartaceo;
c) tramite un sito Internet solo laddove il contraente abbia regolarmente accesso ad Internet, ossia nel caso in cui fornisca un indirizzo di posta elettronica a lui riferibile ai fini della distribuzione del prodotto. Nei casi b) e c) il Contraente potrà richiedere, senza che ciò comporti alcun onere a suo carico, la ricezione della documentazione su supporto cartaceo e potrà modificare la tecnica di comunicazione a distanza in ogni momento. Nel caso di stipulazione di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la trasmissione del certificato di assicurazione avviene su supporto cartaceo tramite posta o, ove il contraente abbia manifestato il consenso a ricevere la documentazione su supporto durevole, anche tramite posta elettronica, nei termini di cui all’articolo 11 del Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008. La trasmissione della carta verde avviene su supporto cartaceo a richiesta del contraente.
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Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi. a. obbligo di consegna al contraente dell’allegato Siamo obbligati a: • Consegnarti l’allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, o del primo contratto di assicurazione, di a metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributorenostri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di nonché a pubblicarlo sul sito internet, ove esistente
b. obbligo di consegna dell’allegato . • Consegnarti l’allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, o del contratto di assicurazione
c. obbligo di consegnare . • Consegnarti copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente
d. obbligo di proporre da te sottoscritto. • Proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione
e. obbligo . • Se il prodotto assicurativo risponde alle tue richieste ed esigenze, siamo obbligatati a informarti di valutare questo, dandoti evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, non possiamo distribuire il prodotto assicurativo. • Valutare se il contraente rientra rientri nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene appartieni alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l’obbligo di ad adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all’articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto
f. obbligo di fornire . • Fornirti in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandoti le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirti di prendere una decisione informata. Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”) e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività, gli intermediari:
a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto: - consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018) che contiene i dati essenziali dell’intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente; - forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente consentirgli di prendere una decisione informata Ai sensi dell’art. 121 - comma 1 lettera finformata;
b) - sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del Decreto legislativo 7 settembre 2009 n. 209 Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto contraente o dell’assicurato; a quelle contenute nel DIP e nel DIP aggiuntivo. Fatti salvi gli altri obblighi informativi relativi alla disciplina vigente, tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;
c) informano il contratto è assoggettato anche alle norme contraente della circostanza che il suo rifiuto di cui agli artt. 67 quater e seguenti del Decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo). Il contratto sarà stipulato tra l’Impresa di Assicurazione Linear in qualità di distributore, ai sensi dell’art. 109, comma 1-bis del decreto legislativo 7 settembre 2009 n. 209, e il Contraente attraverso l’utilizzo di un sistema di vendita organizzato dall’Impresa che, per tale contratto, impiega esclusivamente fornire una o più tecniche delle informazioni richieste pregiudica la capacità di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contrattoindividuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non coerente, compresa la conclusione del contratto stesso. Il Contraentelo informano di tale circostanza, prima specificandone i motivi, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall’intermediario.
d) consegnano al contraente copia della stipula del contratto di assicurazione, può scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale secondo prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
e) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento: 1.assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità; 2.ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1; 3.denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto previsto dall’articolo 120-quater del Codice delle Assicurazioni:
a) su supporto cartaceo;riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.
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Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi. a. obbligo di consegna al contraente dell’allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente
b. obbligo di consegna dell’allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente
d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione
e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito
f. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l’obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all’articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto
f. g. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata Ai sensi dell’art. 121 - comma 1 lettera f) - del Decreto legislativo 7 settembre 2009 n. 209 Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel DIP e nel DIP aggiuntivo. Fatti salvi gli altri obblighi informativi relativi alla disciplina vigente, il contratto è assoggettato anche alle norme di cui agli artt. 67 quater e seguenti del Decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo). Il contratto sarà stipulato tra l’Impresa di Assicurazione Linear in qualità di distributore, ai sensi dell’art. 109, comma 1-bis del decreto legislativo 7 settembre 2009 n. 209, e il Contraente attraverso l’utilizzo di un sistema di vendita organizzato dall’Impresa che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso. Il Contraente, prima della stipula del contratto di assicurazione, può scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale secondo quanto previsto dall’articolo 120-quater del Codice delle Assicurazioni:
a) su supporto cartaceo;
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Samples: Informativa Precontrattuale
Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi. a. obbligo di consegna al contraente dell’allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente
b. obbligo di consegna dell’allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente
d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione
e. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l’obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all’articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto
f. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata Ai sensi dell’art. 121 - comma 1 lettera f) - del Decreto legislativo 7 settembre 2009 n. 209 Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel DIP e nel DIP aggiuntivo. Fatti salvi gli altri obblighi informativi relativi alla disciplina vigente, il contratto è assoggettato anche alle norme di cui agli artt. 67 quater e seguenti del Decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo). Il contratto sarà stipulato tra l’Impresa di Assicurazione Linear in qualità di distributore, ai sensi dell’art. 109, comma 1-bis del decreto legislativo 7 settembre 2009 n. 209, e il Contraente attraverso l’utilizzo di un sistema di vendita organizzato dall’Impresa che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso. Il Contraente, prima della stipula del contratto di assicurazione, può scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale secondo quanto previsto dall’articolo 120-quater del Codice delle Assicurazioni:
a) su supporto cartaceo;
b) su supporto durevole non cartaceo;
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Samples: Informativa Precontrattuale
Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi. □ Il Sig. XXXXXXXX XXXXXXXX iscritto nel registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi al nr. A000145282 (nr iscrizione), ha l’ obbligo di:
a. obbligo di consegna consegnare al contraente dell’allegato l’allegato 3 al Regolamento Regolamneto IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributorepropri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;
b. obbligo di consegna dell’allegato consegnare l’allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;
e. obbligo informare il contraente, laddove il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito.
f. valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, compatibile nonché l’obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all’articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto
f. obbligo di g. fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata Ai sensi dell’art. 121 - comma 1 lettera f) - del Decreto legislativo 7 settembre 2009 n. 209 Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel DIP e nel DIP aggiuntivo. Fatti salvi gli altri obblighi informativi relativi alla disciplina vigente, il contratto è assoggettato anche alle norme di cui agli artt. 67 quater e seguenti del Decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo). Il contratto sarà stipulato tra l’Impresa di Assicurazione Linear in qualità di distributore, ai sensi dell’art. 109, comma 1-bis del decreto legislativo 7 settembre 2009 n. 209, e il Contraente attraverso l’utilizzo di un sistema di vendita organizzato dall’Impresa che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso. Il Contraente, prima della stipula del contratto di assicurazione, può scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale secondo quanto previsto dall’articolo 120-quater del Codice delle Assicurazioni:
a) su supporto cartaceo;informata.
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Samples: Informativa Sul Distributore
Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi. a. obbligo di consegna al contraente dell’allegato Siamo obbligati a: • Consegnarti l’allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, o del primo contratto di assicurazione, di a metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributorenostri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di nonché a pubblicarlo sul sito internet, ove esistente
b. obbligo di consegna dell’allegato . • Consegnarti l’allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, o del contratto di assicurazione
c. obbligo di consegnare . • Consegnarti copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente
d. obbligo di proporre da te sottoscritto. • Proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione
e. obbligo . • Se il prodotto assicurativo risponde alle tue richieste ed esigenze, siamo obbligatati a informarti di valutare questo, dandoti evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, non possiamo distribuire il prodotto assicurativo. • Valutare se il contraente rientra rientri nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene appartieni alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l’obbligo di ad adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all’articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto
f. obbligo di fornire . • Fornirti in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone illustrandoti le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente consentirti di prendere una decisione informata Ai sensi dell’artinformata. 121 - comma 1 lettera f) - del Decreto legislativo 7 settembre 2009 n. 209 Il presente In questo documento contiene ti forniamo alcune informazioni aggiuntive sulla nostra Compagnia, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e complementari rispetto a quelle contenute nel DIP e nel DIP aggiuntivo. Fatti salvi gli altri obblighi informativi relativi alla disciplina vigente, il contratto è assoggettato anche alle norme sugli strumenti di tutela di cui agli artt. 67 quater e seguenti del Decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo). Il contratto sarà stipulato tra l’Impresa di Assicurazione Linear potresti avvalerti.
Sezione I Informazioni generali sull’Impresa che opera in qualità di distributore, ai sensi dell’art. 109, comma 1-bis del decreto legislativo 7 settembre 2009 n. 209, e il Contraente attraverso l’utilizzo di un sistema di vendita organizzato dall’Impresa che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso. Il Contraente, prima della stipula del contratto di assicurazione, può scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale secondo quanto previsto dall’articolo 120-quater del Codice delle Assicurazioni:
a) su supporto cartaceo;
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Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi. a. obbligo Ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. nr. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e del Regolamento IVASS nr. 40 del 2 agosto 2018, in tema di consegna norme di comportamento che devono essere osservate, l’intermediario:
a) ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente dell’allegato l’allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, e di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente.
b. obbligo b) ha l’obbligo di consegna dell’allegato consegnare l’allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.
c. obbligo c) ha l’obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente.
d. obbligo d) ha l’obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione.
e. obbligo e) ha l’obbligo di informare il contraente se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione; in mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito.
f) ha l’obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché ha l’obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all’articolo 30-decies comma 5 del Codice delle Assicurazioni e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto.
f. g) ha obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata Ai sensi dell’art. 121 - comma 1 lettera f) - del Decreto legislativo 7 settembre 2009 n. 209 Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel DIP e nel DIP aggiuntivo. Fatti salvi gli altri obblighi informativi relativi alla disciplina vigente, il contratto è assoggettato anche alle norme di cui agli artt. 67 quater e seguenti del Decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo). Il contratto sarà stipulato tra l’Impresa di Assicurazione Linear in qualità di distributore, ai sensi dell’art. 109, comma 1-bis del decreto legislativo 7 settembre 2009 n. 209, e il Contraente attraverso l’utilizzo di un sistema di vendita organizzato dall’Impresa che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso. Il Contraente, prima della stipula del contratto di assicurazione, può scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale secondo quanto previsto dall’articolo 120-quater del Codice delle Assicurazioni:
a) su supporto cartaceo;informata.
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Samples: Insurance Policy