Premio di polizza Clausole campione

Premio di polizza. Il Premio è pagato in forma anticipata per un anno, salvo il caso di Polizze di durata temporanea. E’ concessa la facoltà di pagamento del Premio con frazionamento semestrale, con un aumento del Premio imponibile annuo del 3%. Non è prevista la possibilità di pagamento del Premio con frazionamento semestrale per le Polizze emesse tramite Qui UBI. Il Premio è determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa e varia a seconda della sottoscrizione delle Coperture assicurative accessorie descritte nella Parte II della Polizza. Il pagamento del Premio del presente contratto in forma annuale o frazionata, è dovuto in base alla scelta effettuata dall’Assicurato in sede di sottoscrizione del contratto. Qualora la Polizza preveda il frazionamento del Premio, questo, essendo unico e indivisibile, è dovuto per l’intero anno. Il premio della Copertura 1 è comprensivo del compenso provvigionale previsto per UBI Banca. L’aliquota provvigionale e l’importo trattenuto dall’intermediario (per la sola Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore) sono esposti sul Preventivo di Polizza e sulla Scheda di Polizza (calcolati in rapporto al Premio annuo comprensivo di imposte e dell’aliquota per il servizio Sanitario Nazionale). Il pagamento del Premio, sia presso la filiale di UBI Banca a cui è assegnato il contratto che tramite Qui UBI, viene effettuato con addebito su conto corrente intestato al Contraente acceso presso la filiale di UBI Banca indicata nella Scheda di Polizza. Si vedano gli articoli 5.3 Parte I e 2 Parte II per gli aspetti di maggior dettaglio.
Premio di polizza. Il premio di polizza è annuale e rappresenta l’importo complessivamente dovuto dall’Assicurato. Il premio è determinato in base ai parametri di personalizzazione e alla forma tariffaria del contratto e può essere pagato mediante bonifico bancario, Lottomatica o carta di credito mediante transazione protetta online. Il premio non comprende provvigioni salvo il caso in cui un intermediario in base a incarico o accordo con l’impresa abbia proposto i prodotti assicurativi o abbia prestato assistenza e consulenza o abbia compiuto altri atti preparatori relativi alla conclusione di tali contratti.
Premio di polizza. Il premio annuo di polizza è stato concordato tra le parti in base al numero delle Carte assicurate. Tale premio è soggetto ad eventuale regolazione al termine dell’annualità assicurativa in funzione del numero effettivo delle Carte assicurate.
Premio di polizza. Il premio della garanzia n° 1 – Responsabilità civile verso terzi è comprensivo del compenso provvigionale previsto per l’intermediario; aliquota provvigionale e importo trattenuto dall’intermediario sono esposti sulla scheda di proposta e polizza (calcolati in rapporto al premio annuo comprensivo di Imposte e dell’aliquota per il Servizio Sanitario Nazionale).
Premio di polizza. Il premio è pagato anticipatamente per un anno nella modalità richiesta dal Contraente tra quelle di seguito indicate. E’ concessa la facoltà di pagamento del Premio con frazionamento semestrale, con maggiorazione del Premio imponibile annuo del 3%: 1. Addebito su conto corrente (in essere presso BNL): il Contraente autorizza l’Impresa a richiedere il pagamento di ogni obbligazione pecuniaria relativa e discendente dal presente contratto, anche in caso di sua proroga, a BNL, conferendo alla medesima l’autorizzazione a procedere al relativo addebito. Qualora in corso di annualità il Contraente dovesse chiudere ogni conto corrente con BNL, eventuali obbligazioni pecuniarie insorte successivamente saranno regolate a mezzo bonifico.
Premio di polizza. Il premio della garanzia n° 1 – Responsabilità civile verso terzi è comprensivo del com- Il premio viene pagato in forma anticipata per un anno, salvo il caso di polizze di durata temporanea. E’ concessa la facoltà di pagamento del premio con frazionamento semestrale, con un aumento del premio imponibile annuo del 3%. E’ consentito il pagamento del premio nelle seguenti modalità: - addebito diretto sul conto corrente (unicamente per i contratti sottoscritti da correntisti del Gruppo UBI);
Premio di polizza. Ai sensi del II c. dell'art.11-bis della Legge 990/69, così come modificata dall'alt. 126 punto c) del D.Lgs. n° 175/95, il contributo al Servizio Sanitario Nazionale, pari al 10,5% già inglobato nel premio netto, deve essere distintamente indicato in polizza ed in quietanza e nella presente polizza al fine di evitare che l'imposta sulle assicurazioni venga computata sul premio comprensivo del citato contributo.
Premio di polizza. Il premio espressamente indicato in sede di offerta rimane fisso per tutta la durata della polizza.

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  • Premio di risultato La contrattazione a contenuti economici è prevista con le modalità di seguito indicate. La contrattazione integrativa avrà ad oggetto erogazioni salariali – in coerenza con le strate- gie dell’Impresa – strettamente correlate ai risultati conseguiti con la realizzazione di programmi aziendali concordati tra le Parti, aventi per obiettivo, ad esempio, incrementi di rendimento,pro- duttività, efficienza, efficacia, di competitività e di qualità. Al fine dell’acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale a contenu- to economico, le Parti valuteranno preventivamente le condizioni dell’impresa e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenuto conto dell’andamento delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività. Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche di analoga natura, anche parzialmente variabili, la parte variabile dovrà essere ricondotta nell’ambito delle nuove erogazioni sopra specificate. La parte fissa sarà conser- vata. Gli importi dei nuovi elementi economici integrativi di cui al comma precedente sono variabi- li, non predeterminabili e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale. Le erogazioni di cui sopra avranno caratteristiche tali da consentire l’applicazione del partico- lare trattamento contributivo previsto dalla normativa di legge. L’accordo per il premio avrà durata triennale. Sono riconosciuti titolari per l’esercizio della contrattazione collettiva di secondo livello, le organizzazioni stipulanti il presente CCNL, rappresentate dalle RSU/RSA dai loro coordina- menti e le Organizzazioni sindacali stipulanti ai diversi livelli e i competenti rappresentanti del- l’Impresa assistiti dalle Associazioni imprenditoriali a cui conferiscano o abbiano conferito mandato. Le parti concordano di istituire un premio di risultato, con le caratteristiche di cui sopra, desti- nato ai lavoratori dipendenti da aziende che non hanno un accordo integrativo aziendale o territo- riale alla data di stipula del presente contratto. Per la concreta attuazione di quanto disposto nel precedente comma sono stanziati i seguenti importi lordi: Area Euro A 279,00 B 237,00 C 210,00 D 168,00 L’erogazione del premio sarà connessa al raggiungimento degli obiettivi che saranno definiti con accordo integrativo aziendale o territoriale. Il premio sarà erogato con la retribuzione di novembre 2012. Beneficeranno del premio i lavoratori qualificati in forza al 1 ottobre 2012, che risultino iscrit- ti nel libro unico da almeno sei mesi. L’erogazione del premio sarà riproporzionata dall’azienda in riferimento alle giornate di effet- tiva prestazione lavorativa prestate alle proprie dipendenze dai lavoratori, beneficiari del premio, nel periodo 1 gennaio 2010 -31 ottobre 2012. Per i lavoratori a tempo parziale, l’ammontare del premio sarà calcolato in proporzione all’en- tità della prestazione lavorativa. La somma erogata come premio di risultato non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l’ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Il premio è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collet- tivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL dell’industria turistica, che venga pagato suc- cessivamente al 1 gennaio 2010. Le disposizioni di cui al presente articolo non operano nei confronti delle Aziende di stagione per le quali continuano a trovare applicazione le norme di cui all’articolo 162 del CCNL dell’Inud- stria Turistica, 9 luglio 2010.

  • Tempi massimi di chiusura del rapporto In caso di recesso dal Contratto ed in caso di cessazione per qualsiasi causa dello stesso, la Concedente provvederà ad estinguere il rapporto entro 90 (novanta) giorni lavorativi bancari, qualora non si verifichino cause impeditive non dipendenti dalle Parti. Tale termine decorre dal momento in cui l’Utilizzatore ha adempiuto a tutte le richieste della Concedente strumentali all’estinzione del rapporto.

  • Come posso disdire la polizza? Ripensamento dopo la stipulazione Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

  • Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

  • Obbligo di riservatezza L’affidatario si obbliga a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori la massima riservatezza su informazioni, documenti o altro tipo di materiale proveniente dall’Associazione per l’espletamento della fornitura, estendendo eguale riservatezza per tutti i risultati, anche parziali, elaborati in qualsiasi forma (cartacea, informatica, ecc.) della propria attività, salvo che la stessa Associazione ne disponga la diffusione, secondo le modalità giudicate più opportune. In tal senso, l’affidatario si obbliga ad adottare con i propri dipendenti, collaboratori e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione. L’affidatario, inoltre, si obbliga ad osservare scrupolosamente la normativa in materia di riservatezza e di trattamento dei dati, in tutte le occasioni per le quali essa sarà applicabile nell’espletamento della fornitura oggetto di affidamento.

  • Clausola di riservatezza 7.1 Tutte le informazioni comunicate tra le Parti, ed identificate come confidenziali, sono ritenute strettamente riservate e devono essere utilizzate unicamente per le finalità di cui al presente accordo, fermo restando gli obblighi previsti dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

  • Utilizzo di materiali recuperati o riciclati 1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

  • Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere 1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è obbligato: a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere; b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto; c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati; d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1. 2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 3. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free». 4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’articolo 41, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.

  • Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale n. 15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

  • Efficacia del “Patto di Integrità” Il presente Patto di Integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata.