Common use of Requisiti operatori economici esteri Clause in Contracts

Requisiti operatori economici esteri. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 38, c. 5 e 47 del D. Lgs. 163/2006, gli operatori economici residenti in altri Stati aderenti all’Unione Europea, nonché a quelli stabiliti nei Paesi firmatari dell’accordo sugli appalti pubblici del WTO o stabiliti nei Paesi firmatari di accordi bilaterali siglati con l’U.E. o l’Italia possono partecipare al presente appalto optando per una delle seguenti modalità di qualificazione: • nelle medesime condizioni richieste agli operatori economici italiani. • producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti richiesti agli operatori economici italiani. Nel caso in cui lo Stato estero di appartenenza non rilasci nessun documento o certificato che possa confermare il possesso dei requisiti dichiarati dal concorrente in sede di gara, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata o dove quest’ultima non esista, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o provenienza. Si specifica che la documentazione di qualificazione redatta in lingua straniera, deve essere accompagnata da traduzione ufficiale giurata. Nel caso di traduzioni rilasciate da traduttori ufficiali operanti nel paese di provenienza dei concorrenti, la traduzione deve essere certificata conforme al testo dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, salvo casi di esonero di tale atto in virtù di accordi e convenzioni internazionali in materia. Gli importi devono essere dichiarati in euro. Gli importi contenuti dei documenti prodotti ed espressi in altra valuta devono essere convertiti al cambio ufficiale risultante alla data del bando di gara.

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Requisiti operatori economici esteri. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 38, c. 5 e 47 del D. Lgslgs. 163/2006, gli operatori economici residenti in altri Stati aderenti all’Unione Europea, nonché a quelli stabiliti nei Paesi firmatari dell’accordo sugli appalti pubblici del WTO o stabiliti nei Paesi firmatari di accordi bilaterali siglati con l’U.E. l’UE o l’Italia possono partecipare al presente appalto concessione optando per una delle seguenti modalità di qualificazione: • nelle medesime condizioni richieste agli operatori economici italiani. ; • producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti richiesti agli operatori economici italiani. Nel caso in cui lo Stato estero di appartenenza non rilasci nessun documento o certificato che possa confermare il possesso dei requisiti dichiarati dal concorrente in sede di gara, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata o dove quest’ultima non esista, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o provenienza. Si specifica che la documentazione di qualificazione redatta in lingua straniera, deve essere accompagnata da traduzione ufficiale giurata. Nel caso di traduzioni rilasciate da traduttori ufficiali operanti nel paese di provenienza dei concorrenti, la traduzione deve essere certificata conforme al testo dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, salvo casi di esonero di tale atto in virtù di accordi e convenzioni internazionali in materia. Gli importi devono essere dichiarati in euro. Gli importi contenuti dei nei documenti prodotti ed espressi in altra valuta devono essere convertiti al cambio ufficiale risultante alla data del bando di gara.

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Requisiti operatori economici esteri. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 38, c. 5 comma 5, e 47 del D. Lgslgs. 163/2006, gli operatori economici residenti in altri Stati aderenti all’Unione Europea, nonché a quelli stabiliti nei Paesi firmatari dell’accordo sugli appalti pubblici del WTO o stabiliti nei Paesi firmatari di accordi bilaterali siglati con l’U.E. l’UE o l’Italia possono partecipare al presente appalto optando per una delle seguenti modalità di qualificazione: nelle medesime condizioni richieste agli operatori economici italiani. • ; producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti richiesti agli operatori economici italiani. Nel caso in cui lo Stato estero di appartenenza non rilasci nessun documento o certificato che possa confermare il possesso dei requisiti dichiarati dal concorrente in sede di gara, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata o o, dove quest’ultima non esista, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o provenienza. Si specifica che la documentazione di qualificazione redatta in lingua straniera, deve essere accompagnata da traduzione ufficiale giurata. Nel caso di traduzioni rilasciate da traduttori ufficiali operanti nel paese di provenienza dei concorrenti, la traduzione deve essere certificata conforme al testo dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, salvo casi di esonero di tale atto in virtù di accordi e convenzioni internazionali in materia. Gli importi devono essere dichiarati in euro. Gli importi contenuti dei nei documenti prodotti ed espressi in altra valuta devono essere convertiti al cambio ufficiale risultante alla data del bando di gara.

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Requisiti operatori economici esteri. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 38, c. 5 e 47 del D. Lgs. 163/2006, gli operatori economici residenti in altri Stati aderenti all’Unione Europea, nonché a quelli stabiliti nei Paesi firmatari dell’accordo sugli appalti pubblici del WTO o stabiliti nei Paesi firmatari di accordi bilaterali siglati con l’U.E. o l’Italia possono partecipare al presente appalto optando per una delle seguenti modalità di qualificazione: nelle medesime condizioni richieste agli operatori economici italiani. producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti richiesti agli operatori economici italiani. Nel caso in cui lo Stato estero di appartenenza non rilasci nessun documento o certificato che possa confermare il possesso dei requisiti dichiarati dal concorrente in sede di gara, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata o dove quest’ultima non esista, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o provenienza. Si specifica che la documentazione di qualificazione redatta in lingua straniera, deve essere accompagnata da traduzione ufficiale giurata. Nel caso di traduzioni rilasciate da traduttori ufficiali operanti nel paese di provenienza dei concorrenti, la traduzione deve essere certificata conforme al testo dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, salvo casi di esonero di tale atto in virtù di accordi e convenzioni internazionali in materia. Gli importi devono essere dichiarati in euro. Gli importi contenuti dei documenti prodotti ed espressi in altra valuta devono essere convertiti al cambio ufficiale risultante alla data del bando di gara.

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Requisiti operatori economici esteri. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 38, c. 5 comma 5, e 47 del D. Lgslgs. 163/2006, gli operatori economici residenti in altri Stati aderenti all’Unione Europea, nonché a quelli stabiliti nei Paesi firmatari dell’accordo sugli appalti pubblici del WTO o stabiliti nei Paesi firmatari di accordi bilaterali siglati con l’U.E. l’UE o l’Italia possono partecipare al presente appalto optando per una delle seguenti modalità di qualificazione: • nelle medesime condizioni richieste agli operatori economici italiani. ; • producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti richiesti agli operatori economici italiani. Nel caso in cui lo Stato estero di appartenenza non rilasci nessun documento o certificato che possa confermare il possesso dei requisiti dichiarati dal concorrente in sede di gara, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata o o, dove quest’ultima non esista, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o provenienza. Si specifica che la documentazione di qualificazione redatta in lingua straniera, deve essere accompagnata da traduzione ufficiale giurata. Nel caso di traduzioni rilasciate da traduttori ufficiali operanti nel paese di provenienza dei concorrenti, la traduzione deve essere certificata conforme al testo dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, salvo casi di esonero di tale atto in virtù di accordi e convenzioni internazionali in materia. Gli importi devono essere dichiarati in euro. Gli importi contenuti dei nei documenti prodotti ed espressi in altra valuta devono essere convertiti al cambio ufficiale risultante alla data del bando di gara. N.B. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-organizzativo avviene, ai sensi dell’articolo 6-bis del D.lgs.163 del 2006, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’ANAC (già Autorità di Xxxxxxxxx sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

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Requisiti operatori economici esteri. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 38, c. 5 comma 5, e 47 del D. Lgslgs. 163/2006, gli operatori economici residenti in altri Stati aderenti all’Unione Europea, nonché a quelli stabiliti nei Paesi firmatari dell’accordo sugli appalti pubblici del WTO o stabiliti nei Paesi firmatari di accordi bilaterali siglati con l’U.E. l’UE o l’Italia possono partecipare al presente appalto optando per una delle seguenti modalità di qualificazione: • nelle medesime condizioni richieste agli operatori economici italiani. ; • producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti richiesti agli operatori economici italiani. Nel caso in cui lo Stato estero di appartenenza non rilasci nessun documento o certificato che possa confermare il possesso dei requisiti dichiarati dal concorrente in sede di gara, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata o o, dove quest’ultima non esista, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o provenienza. Si specifica che la documentazione di qualificazione redatta in lingua straniera, deve essere accompagnata da traduzione ufficiale giurata. Nel caso di traduzioni rilasciate da traduttori ufficiali operanti nel paese di provenienza dei concorrenti, la traduzione deve essere certificata conforme al testo dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, salvo casi di esonero di tale atto in virtù di accordi e convenzioni internazionali in materia. Gli importi devono essere dichiarati in euro. Gli importi contenuti dei nei documenti prodotti ed espressi in altra valuta devono essere convertiti al cambio ufficiale risultante alla data del bando di gara. N.B. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-organizzativo avviene, ai sensi dell’articolo 6-bis del D.lgs.163 del 2006, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC (già Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

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