Common use of Responsabile della fornitura Clause in Contracts

Responsabile della fornitura. Alla data di stipulazione del contratto e per tutta la sua durata, il Fornitore deve mettere a disposizione un Responsabile della fornitura i cui riferimenti devono essere indicati alla Azienda. Per tutta la durata del Contratto, il Fornitore nomina quale Responsabile della Fornitura il sig. Il Responsabile della fornitura deve: • identificare ed implementare le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste; • gestire gli eventuali reclami/disservizi provenienti dalle Azienda Sanitaria; • fornire una reportistica semestrale sulla gestione della fornitura (report degli ordinativi ricevuti ed evasi nel periodo di riferimento). Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente appalto a regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato, nell’offerta tecnica e nel contratto d’appalto, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo. Il Fornitore è tenuto a porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e diretti alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Il contraente è responsabile per infortuni e danni, a persone o cose, arrecati alla Azienda o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto con conseguente esonero della Stazione Appaltante da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo. E’ pertanto fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di: 1. imporre al personale il rispetto della normativa di sicurezza; 2. ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi; 3. provvedere all’informazione e alla formazione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, sulle questioni riguardanti la sicurezza, la salute e igiene sul luogo di lavoro, antincendio e pronto soccorso. Sono inoltre a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi, anche se materialmente non menzionata, o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi alle spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale . Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei Disciplinari di gara e al Capitolato Tecnico, allegati al presente atto. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero divenire obbligatorie successivamente alla stipula del contratto. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, qualora emanate successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’Azienda, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativo obbligo. Le attività contrattuali da svolgersi presso la Struttura Operativa interessata della Azienda dovranno essere eseguite senza interferire con le normali attività istituzionali: le modalità ed i tempi dovranno comunque essere concordati con il Responsabile di Esecuzione del Contratto. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Struttura Operativa destinataria dei beni oggetto della gara. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere, qualora necessario, nei locali della Struttura Operativa nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. Il Fornitore si obbliga ad assicurare alla Azienda per il tramite del Direttore dell’esecuzione del Contratto, anche attraverso il personale all’uopo incaricato dallo stesso, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Ogni e qualsiasi responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche dei prodotti offerti, nonché ogni eventuale effetto avverso e/o danno provocato dal loro possibile impiego, resta a totale e completo carico del Fornitore che, rendendosene garante, è tenuto all’osservanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia al momento dell’affidamento, anche di quelle che potrebbero essere emanate, durante tutto il periodo contrattuale, da parte delle competenti autorità per la produzione, il confezionamento, la distribuzione ed il recapito di quanto oggetto della fornitura.

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Samples: Contratto Per La Fornitura Di Protesi Ortopediche, Contratto Per La Fornitura Di Protesi Ortopediche

Responsabile della fornitura. Alla data di stipulazione del contratto e per tutta la sua durata, il Fornitore deve mettere a disposizione un Responsabile Prima della fornitura i cui riferimenti devono essere indicati alla Azienda. Per tutta la durata del Contratto, il Fornitore nomina quale Responsabile della Fornitura il sig. Il Responsabile della fornitura deve: • identificare ed implementare le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste; • gestire gli eventuali reclami/disservizi provenienti dalle Azienda Sanitaria; • fornire una reportistica semestrale sulla gestione della fornitura (report degli ordinativi ricevuti ed evasi nel periodo di riferimento). Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente appalto a regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato, nell’offerta tecnica e nel contratto d’appalto, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo. Il Fornitore è tenuto a porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e diretti alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Il contraente è responsabile per infortuni e danni, a persone o cose, arrecati alla Azienda o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto con conseguente esonero della Stazione Appaltante da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo. E’ pertanto fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di: 1. imporre al personale il rispetto della normativa di sicurezza; 2. ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi; 3. provvedere all’informazione e alla formazione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, sulle questioni riguardanti la sicurezza, la salute e igiene sul luogo di lavoro, antincendio e pronto soccorso. Sono inoltre a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi, anche se materialmente non menzionata, o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi alle spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale . Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei Disciplinari di gara e al Capitolato Tecnico, allegati al presente atto. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero divenire obbligatorie successivamente alla stipula del contratto. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, qualora emanate successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico la Società dovrà comunicare all’INPS il nominativo del Fornitoreproprio rappresentante designato quale responsabile dei servizi contrattuali e del coordinamento degli stessi. In particolare, intendendosi tale responsabile sarà, per gli aspetti amministrativi, l’interlocutore unico dell’INPS e non potrà far parte del team di lavoro. Tale Responsabile non dovrà comportare alcun onere aggiuntivo per INPS. Il profilo professionale di tale Responsabile deve essere adeguato al ruolo ricoperto, dovrà essere sempre reperibile telefonicamente e partecipare alle riunioni su richiesta di INPS con un preavviso massimo di 3 (tre) giorni lavorativi. Sarà cura del responsabile verificare il rispetto di tutti gli adempimenti contrattuali, curando in particolare il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna di quanto previsto nei paragrafi successivi. Per facilitare e velocizzare l’attività amministrativa di entrambe le parti, ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’Azienda, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativo obbligo. Le attività comunicazione riguardante aspetti contrattuali da svolgersi presso la Struttura Operativa interessata della Azienda dovranno dovrà essere eseguite senza interferire scambiata con le normali attività istituzionali: le modalità ed i tempi dovranno comunque essere concordati con il Responsabile descritte al paragrafo 5.4 “Modalità di Esecuzione del Contrattocomunicazione”. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta Responsabile del contratto dovrà in particolare: - monitorare la Fornitura dei servizi producendo tutti i rapporti periodici e riferendo alla Committente sull’andamento della Fornitura stessa; - verificare la correttezza e tempestività dell’utilizzo degli strumenti della Committente nonché proposti dal Fornitore; - monitorare i livelli di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle servizio sulle attività svolte dalla Struttura Operativa destinataria dei beni oggetto della gara. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione fornitura ed intraprendere eventuali azioni correttive a fronte del mancato rispetto delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere, qualora necessario, nei locali della Struttura Operativa nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. Il Fornitore si obbliga ad assicurare alla Azienda per il tramite del Direttore dell’esecuzione del Contratto, anche attraverso il personale all’uopo incaricato dallo stesso, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Ogni e qualsiasi responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche dei prodotti offerti, nonché ogni eventuale effetto avverso soglie previste e/o danno provocato dal loro possibile impiegoa fronte di rilievi; - fornire periodicamente i risultati sugli indicatori di qualità; - riferire ed intervenire su problematiche relative a eventuale mancata aderenza delle risorse impiegate rispetto ai profili professionali richiesti con particolare riferimento, resta ad esempio, a totale e completo carico del Fornitore che, rendendosene garante, è tenuto all’osservanza, oltre che competenze di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia al momento dell’affidamento, anche tematica; - mantenere un costante colloquio con i diversi responsabili di quelle che potrebbero essere emanate, durante tutto il periodo contrattuale, da parte delle competenti autorità per la produzione, il confezionamento, la distribuzione ed il recapito di quanto oggetto della fornituraaffidamento.

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Samples: Technical Specifications for Services

Responsabile della fornitura. Alla data di stipulazione L’Impresa aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo del contratto e per tutta la sua durata, il Fornitore deve mettere a disposizione un proprio rappresentante designato quale Responsabile della fornitura i cui riferimenti devono che è responsabile del rispetto di tutti gli adempimenti contrattuali. Il profilo professionale minimo per tale figura deve essere indicati alla Azienda. Per tutta la durata del Contrattoalmeno equiparabile a quello di System Analyst, il Fornitore nomina quale Responsabile della secondo le caratteristiche descritte in Appendice 1 alle Condizioni di Fornitura il sig“Profili Professionali”. Il Responsabile della fornitura devedovrà essere reperibile telefonicamente e partecipare alle riunioni di avanzamento contratto - almeno mensili - ed ogni altra riunione su richiesta di Sogei con un preavviso massimo di 3 giorni lavorativi. Pertanto in caso di assenza per più di 2 giorni dovrà nominare un sostituto temporaneo che conosca nel dettaglio gli adempimenti e le attività della fornitura. Il Responsabile della fornitura dovrà inderogabilmente: • identificare - assicurare il pieno rispetto di tutti gli adempimenti contrattuali; - governare la fornitura, coordinare tutti i servizi, assicurare l’ottimizzazione dei processi interni e con i fornitori dei processi collegati; - presentare mensilmente il report sull’andamento della fornitura; - garantire e monitorare la correttezza e la tempestività dell’utilizzo degli strumenti e degli standard/linee guida di Xxxxx nonché proposti dal Fornitore; - garantire la correttezza delle stime e conteggi di giorni persona per le attività; - monitorare i livelli di servizio sulle attività oggetto della fornitura ed implementare le intraprendere eventuali azioni necessarie per garantire il correttive a fronte del mancato rispetto delle prestazioni richieste; • gestire gli eventuali reclami/disservizi provenienti dalle Azienda Sanitaria; • fornire una reportistica semestrale sulla gestione della fornitura (report degli ordinativi ricevuti ed evasi nel periodo di riferimento). Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente appalto a regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato, nell’offerta tecnica e nel contratto d’appalto, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo. Il Fornitore è tenuto a porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e diretti alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Il contraente è responsabile per infortuni e danni, a persone o cose, arrecati alla Azienda o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto con conseguente esonero della Stazione Appaltante da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo. E’ pertanto fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di: 1. imporre al personale il rispetto della normativa di sicurezza; 2. ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi; 3. provvedere all’informazione e alla formazione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, sulle questioni riguardanti la sicurezza, la salute e igiene sul luogo di lavoro, antincendio e pronto soccorso. Sono inoltre a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi, anche se materialmente non menzionata, o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi alle spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale . Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei Disciplinari di gara e al Capitolato Tecnico, allegati al presente atto. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero divenire obbligatorie successivamente alla stipula del contratto. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, qualora emanate successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’Azienda, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativo obbligo. Le attività contrattuali da svolgersi presso la Struttura Operativa interessata della Azienda dovranno essere eseguite senza interferire con le normali attività istituzionali: le modalità ed i tempi dovranno comunque essere concordati con il Responsabile di Esecuzione del Contratto. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Struttura Operativa destinataria dei beni oggetto della gara. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere, qualora necessario, nei locali della Struttura Operativa nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. Il Fornitore si obbliga ad assicurare alla Azienda per il tramite del Direttore dell’esecuzione del Contratto, anche attraverso il personale all’uopo incaricato dallo stesso, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Ogni e qualsiasi responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche dei prodotti offerti, nonché ogni eventuale effetto avverso soglie previste e/o danno provocato dal loro possibile impiego, resta a totale fronte di rilievi; - pianificare la qualità con ottica di miglioramento continuo e completo carico del Fornitore che, rendendosene garante, è tenuto all’osservanza, oltre che confronto con le migliori best practices disponibili per ambito. Misurare i risultati sugli indicatori di qualità; - riferire ed intervenire su problematiche relative ad eventuale mancata aderenza delle risorse impiegate rispetto ai profili professionali richiesti ed in particolare sostituire immediatamente risorse inadeguate tecnicamente alle attività necessarie per l’erogazione dei servizi; - garantire un approccio strutturato ed integrato in tutte le leggi e regolamenti vigenti attività ed in materia al momento dell’affidamentotutti i servizi attraverso condivisione di know how, anche pianificazione globale, sviluppo di quelle che potrebbero essere emanate, durante tutto il periodo contrattuale, da parte sinergie ed economie di scala; - garantire la formazione continua delle competenti autorità per la produzione, il confezionamento, la distribuzione ed il recapito risorse impiegate; - mantenere un costante colloquio con i diversi responsabili di quanto oggetto della fornituraaffidamento.

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Samples: Conditions of Supply

Responsabile della fornitura. Alla data La Ditta Partecipante, in sede di stipulazione offerta, dovrà individuare e garantire per l’intero periodo contrattuale la presenza di un Responsabile tecnico della commessa per la gestione della fornitura presso le Aziende Sanitarie, fornito di requisiti di idoneità tecnica e di idonea esperienza nel settore in oggetto. Il Responsabile tecnico dovrà essere unico anche in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese e sarà il referente per tutta il Raggruppamento (RTI). Il nominativo del contratto Responsabile della commessa e il relativo curriculum sono riportati nel progetto offerta; ad aggiudicazione avvenuta, la Ditta Aggiudicataria comunicherà al Direttore dell’Esecuzione di ciascuna delle Aziende Sanitarie anche il nominativo di un sostituto del Responsabile della commessa, dotato degli stessi requisiti, in grado di sostituirlo completamente come Responsabile tecnico di commessa in caso di assenze del titolare. Laddove ci fossero delle variazioni nel corso della fornitura tali informazioni dovranno essere tempestivamente aggiornate e fornite al direttore dell’esecuzione. Si precisa che questa figura avrà i seguenti compiti: - Unico interfaccia con il Direttore dell’esecuzione (DEC) nell’ambito della commessa al quale fornirà aggiornamenti trimestrali sull’andamento della fornitura evidenziando criticità, scostamenti rispetto alle specifiche del CSA e proposta di azioni correttive e di miglioramento da apportare nell’esecuzione del contratto; - Durante il periodo di installazione della fornitura sino al collaudo definitivo, avrà il compito di redigere verbali di stato avanzamento lavori a cadenza massima mensile o definita dal DEC mettendo in evidenza le problematiche risolte, quelle in corso e le pianificazioni di attività da svolgere; - Partecipare alle riunioni con le Aziende Sanitarie sia in fase di attivazione del progetto che nel corso della fornitura, per tutta la sua durata; - Inoltrare le richieste pervenute da parte delle Aziende Sanitarie all’interno della propria Azienda o RTI; - Fornire, il Fornitore deve mettere a disposizione un Responsabile della fornitura i cui riferimenti devono essere indicati alla Azienda. Per tutta la durata del Contratto, il Fornitore nomina quale Responsabile della Fornitura il sig. Il Responsabile della fornitura deve: • identificare ed implementare le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste; • gestire gli eventuali reclami/disservizi provenienti dalle Azienda Sanitaria; • fornire una reportistica semestrale sulla gestione della fornitura (report degli ordinativi ricevuti ed evasi nel periodo in caso di riferimento). Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente appalto a regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalitàRTI, i termini e nominativi dei referenti per le prescrizioni contenute nel Capitolato, nell’offerta tecnica e nel contratto d’appalto, pena la risoluzione di diritto singole Aziende del contratto medesimo. Il Fornitore è tenuto a porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e diretti alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Il contraente è responsabile per infortuni e danni, a persone o cose, arrecati alla Azienda o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto con conseguente esonero della Stazione Appaltante da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo. E’ pertanto fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di: 1. imporre al personale il rispetto della normativa di sicurezza; 2. ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi; 3. provvedere all’informazione e alla formazione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, sulle questioni riguardanti la sicurezza, la salute e igiene sul luogo di lavoro, antincendio e pronto soccorso. Sono inoltre a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi, anche se materialmente non menzionata, o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi alle spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale . Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei Disciplinari di gara e al Capitolato Tecnico, allegati al presente atto. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero divenire obbligatorie successivamente alla stipula del contratto. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, qualora emanate successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’Azienda, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativo obbligo. Le attività contrattuali da svolgersi presso la Struttura Operativa interessata della Azienda RTI; tali nominativi dovranno essere eseguite senza interferire con le normali attività istituzionali: le modalità ed i tempi forniti al DEC e dovranno comunque essere concordati con il Responsabile di Esecuzione del Contratto. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Struttura Operativa destinataria dei beni oggetto della gara. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere, qualora necessario, nei locali della Struttura Operativa nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. Il Fornitore si obbliga ad assicurare alla Azienda per il tramite del Direttore dell’esecuzione del Contratto, anche attraverso il personale all’uopo incaricato dallo stesso, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Ogni e qualsiasi responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche dei prodotti offerti, nonché ogni eventuale effetto avverso e/o danno provocato dal loro possibile impiego, resta a totale e completo carico del Fornitore che, rendendosene garante, è tenuto all’osservanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia al momento dell’affidamento, anche di quelle che potrebbero essere emanate, aggiornati durante tutto il periodo contrattuale, da parte delle competenti autorità per la produzione, il confezionamento, la distribuzione ed il recapito di quanto oggetto della fornitura; - Coinvolgere in argomenti specifici le professionalità specialistiche più idonee all’argomento trattato.

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Samples: Capitolato Speciale Per La Fornitura in Service Di Dispositivi Da Point of Care Testing