Responsabilità Ciascuna delle parti contraenti esonererà l’altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all’attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell’altro contraente o del suo staff. L’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall’Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.
Responsabilità solidale In caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori rispondono soltanto per la quota di pertinenza dell’Assicurato stesso.
RESPONSABILITA’ 13.1. Ciascuna Parte è responsabile per l'adempimento dei propri obblighi previsti dal presente Accordo e dai relativi DPA –Condizioni Particolari e dalla Legislazione in materia di protezione dei Dati Personali. 13.2. Fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il Fornitore sarà tenuto a risarcire il Cliente in caso di violazione del presente Accordo e/o dei relativi DPA – Condizioni Particolari entro i limiti massimi convenuti nel Contratto.
Responsabilità del Cliente In caso di malfunzionamento dei servizi, il Cliente dovrà darne tempestiva segnalazione allo staff di assistenza tecnica tramite il Ticket System presente sul sito xxx.xxxxxx.xx e/o tramite invio mail all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxx.xx. Il Cliente é obbligato a non divulgare in alcun modo le credenziali per l'accesso al servizio o a sistemi ad esso connessi. Il Cliente si impegna a non utilizzare i servizi offerti in modo illecito, o comunque non autorizzato da Etinet. Esempi di utilizzo non autorizzati sono, ma non si limitano allo spamming, utilizzo di script malevoli, diffusione di virus, invio di mail bombs, violazione di copyright, violazione delle norme sulla privacy, diffamazione, diffusione di materiale osceno o hacking. Etinet e Genesys Informatica si riservano il diritto di modificare o ampliare in qualsiasi momento l'elenco delle attività̀ ritenute non autorizzate: il cliente dovrà prenderne visione nell'area "Regolamentazione del servizio" del sito web xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx di Genesys informatica. Il Cliente solleva integralmente Etinet e Genesys informatica da qualsiasi responsabilità̀ civile o penale derivante dall'utilizzo illecito, improprio o anormale del servizio, anche se causato da terzi attraverso il sistema del Cliente. Il Cliente si impegna a mantenere estranee Etinet e Genesys Informatica da ogni responsabilità̀, perdite, danni, costi, oneri e spese (ivi comprese le spese legali), che dovessero essere subite o sostenute dal Cliente quale conseguenza di inadempimento agli obblighi e garanzie previste in questo articolo , anche nel caso di risarcimento danni pretesi da terzi a qualunque titolo. Qualora le informazioni abbiano carattere pubblicitario il Cliente garantisce che le stesse siano conformi ad ogni disposizione vigente in materia e si impegna a pagare eventuali tasse ed oneri ove richiesti. Qualora il Cliente rivenda a terzi i servizi, il Cliente è tenuto a far rispettare le medesime clausole alle terze parti. È responsabilità̀ del Cliente mantenere aggiornati i propri dati anagrafici, con particolare attenzione agli indirizzi e-mail necessari alle comunicazioni di servizio.Eventuali variazioni dovranno essere comunicate tempestivamente via mail all’indirizzo :
Responsabilità verso terzi L’affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell’ente committente, quanto a terzi, nel corso dell’esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l’ ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi. A tal riguardo l’affidatario, ha stipulato apposita polizza assicurativa n. in data rilasciata da , per rischi di esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. L’impresa sarà comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti il predetto massimale.
RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE La piena ed esclusiva responsabilità dell'esecuzione delle attività contrattuali compete all'Appaltatore, che ne assume ogni conseguenza civile, penale ed amministrativa. L’Appaltatore terrà indenne la Committente da ogni onere patrimoniale, sanzione amministrativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: infrazioni al Nuovo Codice della Strada, ecc.), o altra prestazione imposta, che siano conseguenza diretta o indiretta delle sue attività. L’Appaltatore potrà organizzare e provvedere alla conduzione delle attività nel modo e con i mezzi che ritiene più idonei ed adeguati, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Contratto. La Committente si riserva il diritto di controllare con saltuarietà o con continuità tutte le attività nelle diverse fasi di esecuzione. Resta, tuttavia, inteso e convenuto che tutti indistintamente gli interventi della Direzione dei Lavori, connessi alla corretta conduzione delle attività contrattuali, non potranno mai ed in alcun modo comportare responsabilità a carico della Committente né sollevare l’Appaltatore da qualsiasi responsabilità per quanto concerne la buona riuscita delle attività oggetto del Contratto e per i danni di qualsiasi natura che possono insorgere nel corso ed in conseguenza della esecuzione di esse. La presenza sul luogo del personale della Committente di direzione e sorveglianza, l’eventuale approvazione di opere, disegni e calcoli, l’accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori non limitano né riducono la piena incondizionata responsabilità dell’Appaltatore. L’Appaltatore è tenuto in ogni caso a risarcire i danni arrecati a terzi, in dipendenza dell’esecuzione delle attività prevista dal Contratto. Per gli eventuali danni arrecati agli impianti, ai materiali, mezzi, strutture ed in genere al patrimonio aziendale, la Committente potrà trattenere, sui certificati di pagamento relativi al Contratto, l’importo delle spese occorrenti per il ripristino o il risarcimento di quanto danneggiato; oppure, previo accertamento di idoneità tecnica e della affidabilità operativa, ad insindacabile giudizio della Committente, la stessa inviterà l’Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Committente. Qualora non siano sufficienti alla rifusione del danno i fondi ancora a disposizione sull’ammontare complessivo dell’Appalto, la Committente sarà soddisfatta con la copertura assicurativa definita nel presente Capitolato. L’Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere dell’operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti. L’Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge, le norme tecniche ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. In particolare, l’Appaltatore si impegna al rispetto integrale delle misure contenute negli elaborati specifici appositamente redatti (Piano di Sicurezza, DUVRI, ecc.). L’Appaltatore dovrà trasmettere in copia per conoscenza alla Committente le denunce di infortunio effettuate durante il periodo di esecuzione delle attività appaltate. Qualora verifichi l’inosservanza di disposizioni di legge e/o comunque di norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, la Committente potrà sospendere le attività intimando all’Appaltatore un termine perentorio per l’adeguamento. Durante il periodo di sospensione delle attività non si sospende il decorso dei termini di esecuzione delle medesime. In caso di ripetute e gravi violazioni da parte dell’Appaltatore, ovvero in caso di mancato rispetto del termine fissato dalla Committente per l’adeguamento, quest’ultima potrà risolvere il Contratto in danno dell’Appaltatore.
RESPONSABILITÀ CIVILE CHE COSA È ASSICURATO?
Responsabilità in materia di subappalto 1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. 2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 5 del decreto n. 494 del 1996, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto. 3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno). 4. Ai sensi dell’articolo 35, commi da 28 a 30, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. 5. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti di cui al comma 4 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest’ultimo della predetta documentazione. 6. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 4 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.
Esonero di responsabilità Il CONDUTTORE è costituito custode della cosa locata. Egli esonera espressamente la LOCATRICE da qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivargli da fatti dolosi o colposi di altri conduttori o di terzi in genere. Resta ferma la responsabilità della LOCATRICE per i danni provocati da fatti colposi dei propri dipendenti nell'esercizio delle mansioni loro affidate. Il CONDUTTORE si obbliga a rispondere puntualmente dei danni causati dai propri familiari, dipendenti o da tutte le persone che egli ammette temporaneamente nei locali. Si obbliga inoltre a tenere sollevata ed indenne la LOCATRICE da eventuali danni cagionati con propria colpa o dalle persone delle quali è chiamato a rispondere e derivanti dall'uso del gas o dell'acqua o dell'elettricità.
RESPONSABILITA’ CIVILE 19.1 Fermo restando quanto previsto dall’art. 27 del Contratto Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto dell’Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.