Common use of RESPONSABILITA’ CIVILE, RISARCIMENTO E POLIZZA RC Clause in Contracts

RESPONSABILITA’ CIVILE, RISARCIMENTO E POLIZZA RC. Il Contraente dovrà adottare ogni precauzione e ogni mezzo necessario a evitare danni alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle prestazioni, ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni arrecati alla stazione appaltante e/o a terzi. Il Contraente ha la piena responsabilità, nei confronti della stazione appaltante, dei suoi dipendenti e dei terzi, per tutti gli infortuni e/o i danni derivanti da dolo o colpa anche lieve, che fossero causati da manchevolezze e negligenze nello svolgimento degli adempimenti previsti dal Contratto. L’accertamento degli eventuali danni subiti dalla stazione appaltante da terzi sarà effettuato in contraddittorio con il Contraente. A tale scopo la stazione appaltante comunicherà il giorno e l’ora in cui si valuterà lo stato dei danni, in modo da consentire la partecipazione del Contraente o di un suo delegato. In caso di assenza del Contraente, la stazione appaltante procederà autonomamente all’accertamento, alla presenza di due testimoni. A seguito dell’accertamento verrà redatto apposito verbale per la constatazione e la quantificazione del danno. La stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, sulla base dell’accertamento effettuato e delle indicazioni del RUP, potrà optare alternativamente per: a) la reductio in pristinum, ossia il ripristino dei luoghi e dei beni danneggiati, tramite l’esecuzione diretta dei lavori necessari da parte del Contraente ed a suo totale carico, entro un termine congruo fissato dalla stazione appaltante; b) il risarcimento del danno quantificato. In caso di mancato adempimento entro il termine di ripristino di cui alla lettera a) del presente articolo, la stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del Contratto. Il Contraente sarà comunque obbligato al risarcimento del danno in tutti i casi in cui la stazione appaltante non opti per la reductio in pristinum, o nei casi in cui il ripristino risulti impossibile. A garanzia del suddetto obbligo, all’atto della stipula del Contratto, il Contraente dovrà consegnare, in originale o in copia resa conforme, una polizza assicurativa per responsabilità civile (RC), stipulata con primaria compagnia di assicurazione, comprensiva della responsabilità civile terzi (RCT) e della Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO), con riferimento alle attività previste nell’ambito del Contratto, con un massimale non inferiore ad Euro 3.000.000,00 per sinistro. La suddetta copertura assicurativa potrà essere rappresentata da una nuova polizza oppure da un’appendice a polizza preesistente, dovrà essere specifica per il contratto di cui trattasi, coprire tutti i rischi connessi con lo svolgimento delle prestazioni previste, e dovrà esplicitamente prevedere: a) che la stazione appaltante (“l’Università degli Studi La Sapienza”), dipendenti e non, sono considerati terzi ai fini della copertura assicurativa; b) per la garanzia Responsabilità civile verso Terzi (RCT), un massimale unico minimo di Euro 3.000.000,00 per sinistro e per persona e, tra le altre condizioni, l’estensione a: ● danni a cose in consegna e/o custodia; ● danni a terzi da incendio; ● danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con il Contraente – che partecipino all’attività oggetto del Contratto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità civile personale; ● danni che dovessero derivare, durante le operazioni di installazione, all’immobile della stazione appaltante; ● danni ai beni mobili in possesso della stazione appaltante per effetto di errori, negligenze, inesattezze, imperizie, ecc., durante le operazioni di consegna e d’installazione; c) danni di qualsiasi altro tipo comunque subiti dalla stazione appaltante e/o da terzi in conseguenza della movimentazione e dell’installazione dell’attrezzatura. d) per la garanzia Responsabilità civile verso i prestatori d’opera (RCO), un massimale minimo di Euro 3.000.000,00 per sinistro e di Euro 1.000.000,00 per persona, per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all’attività svolta – inclusi soci lavoratori, prestatori d’opera parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista l’obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non, di cui il Contraente si avvalga – comprese tutte le operazioni accessorie, complementari e connesse, nessuna esclusa né eccettuata. Il Contraente e la Società Assicuratrice rinunciano alla rivalsa nei confronti dell’Università, dei propri Amministratori, Dirigenti e di tutto il personale, dipendente e non. La polizza non libererà il Contraente dalle proprie responsabilità, avendo essa soltanto la finalità di ulteriore garanzia per la stazione appaltante. Pertanto, il massimale della polizza non rappresenterà il limite del danno da risarcire, poiché il Contraente risponderà di qualsiasi danno nel suo valore complessivo. Parimenti l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera il Contraente dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti. La stazione appaltante si riserva di vagliare la polizza o appendice di cui al presente Articolo, chiedendone l’eventuale adeguamento. La mancata consegna della polizza o appendice da parte del Contraente, o il mancato adeguamento se richiesto dalla stazione appaltante, comporta la decadenza dell’affidamento e l’escussione della cauzione provvisoria, presentata in sede di Offerta.

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RESPONSABILITA’ CIVILE, RISARCIMENTO E POLIZZA RC. Il Contraente dovrà adottare ogni precauzione e ogni mezzo necessario a evitare danni alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle prestazioni, ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni arrecati alla stazione appaltante al Dipartimento e/o a terzi. Il Contraente ha la piena responsabilità, nei confronti della stazione appaltantedel Dipartimento, dei suoi dipendenti e dei terzi, per tutti gli infortuni e/o i danni derivanti da dolo o colpa anche lieve, che fossero causati da manchevolezze e negligenze nello svolgimento degli adempimenti previsti dal Contratto. L’accertamento degli eventuali danni subiti dalla stazione appaltante dal Dipartimento o da terzi sarà effettuato in contraddittorio con il Contraente. A tale scopo la stazione appaltante il Dipartimento comunicherà il giorno e l’ora in cui si valuterà lo stato dei danni, in modo da consentire la partecipazione del Contraente o di un suo delegato. In caso di assenza del Contraente, la stazione appaltante il Dipartimento procederà autonomamente all’accertamento, alla presenza di due testimoni. A seguito dell’accertamento verrà redatto apposito verbale per la constatazione e la quantificazione del danno. La stazione appaltanteIl Dipartimento, a suo insindacabile giudizio, sulla base dell’accertamento effettuato e delle indicazioni del RUP, potrà optare alternativamente per: a) la reductio in pristinum, ossia il ripristino dei luoghi e dei beni danneggiati, tramite l’esecuzione diretta dei lavori necessari da parte del Contraente ed a suo totale carico, entro un termine congruo fissato dalla stazione appaltantedal Dipartimento; b) il risarcimento del danno quantificato. In caso di mancato adempimento entro il termine di ripristino di cui alla lettera a) del presente articolo, la stazione appaltante il Dipartimento potrà procedere alla risoluzione del Contratto. Il Contraente sarà comunque obbligato al risarcimento del danno in tutti i casi in cui la stazione appaltante il Dipartimento non opti per la reductio in pristinum, o nei casi in cui il ripristino risulti impossibile. A garanzia del suddetto obbligo, all’atto della stipula del Contratto, il Contraente dovrà consegnare, in originale o in copia resa conforme, una polizza assicurativa per responsabilità civile (RC), stipulata con primaria compagnia di assicurazione, comprensiva della responsabilità civile terzi (RCT) e della Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO), con riferimento alle attività previste nell’ambito del Contratto, con un massimale non inferiore ad Euro 3.000.000,00 per sinistro. La suddetta copertura assicurativa potrà essere rappresentata da una nuova polizza oppure da un’appendice a polizza preesistente, dovrà essere specifica per il contratto di cui trattasi, coprire tutti i rischi connessi con lo svolgimento delle prestazioni previste, e dovrà esplicitamente prevedere: a) che la stazione appaltante il Dipartimento (“l’Università degli Studi La Sapienza”), dipendenti e non, sono considerati terzi ai fini della copertura assicurativa; b) per la garanzia Responsabilità civile verso Terzi (RCT), un massimale unico minimo di Euro 3.000.000,00 per sinistro e per persona e, tra le altre condizioni, l’estensione a: danni a cose in consegna e/o custodia; danni a terzi da incendio; danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con il Contraente – che partecipino all’attività oggetto del Contratto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità civile personale; danni che dovessero derivare, durante le operazioni di installazione, all’immobile della stazione appaltantedel Dipartimento; danni ai beni mobili in possesso della stazione appaltante del Dipartimento per effetto di errori, negligenze, inesattezze, imperizie, ecc., durante le operazioni di consegna e d’installazione; c) danni di qualsiasi altro tipo comunque subiti dalla stazione appaltante dal Dipartimento e/o da terzi in conseguenza della movimentazione movimentazione, della posa in opera e dell’installazione dell’attrezzatura. d) per la garanzia Responsabilità civile verso i prestatori d’opera (RCO), un massimale minimo di Euro 3.000.000,00 per sinistro e di Euro 1.000.000,00 per persona, per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all’attività svolta – inclusi soci lavoratori, prestatori d’opera parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista l’obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non, di cui il Contraente si avvalga – comprese tutte le operazioni accessorie, complementari e connesse, nessuna esclusa né eccettuata. Il Contraente e la Società Assicuratrice rinunciano alla rivalsa nei confronti dell’Università, dei propri Amministratori, Dirigenti e di tutto il personale, dipendente e non. La polizza non libererà il Contraente dalle proprie responsabilità, avendo essa soltanto la finalità di ulteriore garanzia per la stazione appaltanteil Dipartimento. Pertanto, Pertanto il massimale della polizza non rappresenterà il limite del danno da risarcire, poiché il Contraente risponderà di qualsiasi danno nel suo valore complessivo. Parimenti l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera il Contraente dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti. La stazione appaltante Il Dipartimento si riserva di vagliare la polizza o appendice di cui al presente Articolo, chiedendone l’eventuale adeguamento. La mancata consegna della polizza o appendice da parte del Contraente, o il mancato adeguamento se richiesto dalla stazione appaltantedal Dipartimento, comporta la decadenza dell’affidamento e l’escussione della cauzione provvisoria, presentata in sede di Offerta.

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