RESPONSABILITA’ DELL’AGGIUDICATARIO. La Stazione Appaltante è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni e pregiudizi causati alle persone e/o alle cose (beni immobili e mobili, anche registrati) e/o agli animali derivanti dallo svolgimento delle prestazioni che saranno oggetto del contratto. L’Aggiudicatario assume, pertanto, espressamente a proprio carico il rischio completo ed incondizionato dell’esecuzione del lavoro, esercizio del servizio, erogazione della fornitura, qualunque ne sia l’entità e la causa, ed è direttamente responsabile dei danni e dei pregiudizi che possono subire persone e cose/animali, per fatti od attività connessi con l’esecuzione dei lavori/servizi/forniture oggetto del presente capitolato speciale d’appalto. L'Aggiudicatario è, altresì, esclusivamente responsabile dei danni arrecati a persone o cose appartenenti direttamente ed indirettamente alla propria organizzazione d’impresa e a quella delle imprese subappaltatrici utilizzate; a tale titolo, l’Aggiudicatario è obbligato a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi danno, pretesa o molestia arrecata alla committente e/o ai terzi e si assume tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali connessi all’utilizzo del proprio personale. L’Aggiudicatario stipula idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, per la responsabilità verso i prestatori di lavoro e per danni ambientali con massimale fino ad euro Un Milione(500.000/00) ed è tenuto a depositarne agli atti in copia con la prova del pagamento della quietanza del premio per l’annualità in corso al momento della sottoscrizione del contratto e per tutte le annualità successive sino al termine del contratto di appalto. La mancata consegna e validità della polizza dell’attività dell’appaltatore determina l’impossibilità di sottoscrivere il contratto di appalto e, pertanto, conseguentemente, la revoca dell’aggiudicazione del contratto/appalto e l’escussione della garanzia fideiussoria provvisoria. In caso di subappalto/convenzione per il servizio di prelievo e trasporto, l’appaltatore è tenuto in fase di richiesta di autorizzazione al subappalto/presentazione di convenzione a trasmettere, oltre alla propria copertura assicurativa suddetta, idonea copertura assicurativa (polizza assicurativa dell’attività del subappaltatore/soggetto che eseguirà il servizio di trasporto in convenzione), con la prova del pagamento della quietanza del premio per l’annualità in corso al momento della sottoscrizione del contratto e per tutte le annualità successive sino al termine del contratto di subappalto. L'operatività o meno delle coperture assicurative per carenza, invalidità, mancato o ritardato pagamento del premio e per qualsiasi altra causa, non esonerano – in ogni caso – lo stesso appaltatore dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti, né dal rispondere nei confronti della Stazione Appaltante di quanto non coperto in tutto o in parte dalle suddette coperture assicurative.
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Samples: Disciplinare Di Gara
RESPONSABILITA’ DELL’AGGIUDICATARIO. La Stazione Appaltante è esonerata L’Aggiudicatario risponderà personalmente nei confronti dell’Amministrazione per ogni contestazione dovesse essere da qualsiasi responsabilità per danni questa formulata, in relazione alla corretta esecuzione del presente atto, all’adeguatezza degli elaborati predisposti in base alla richieste dell’Amministrazione, ai termini di consegna degli stessi e pregiudizi causati alle persone e/o alle cose (beni immobili e mobiliad ogni altra contestazione formulata, anche registrati) e/o in relazione agli animali derivanti dallo svolgimento delle prestazioni che saranno oggetto specifici obblighi assunti dalle parti con la sottoscrizione del contratto. L’Aggiudicatario assume, pertanto, espressamente a proprio carico il rischio completo ed incondizionato dell’esecuzione del lavoro, esercizio del servizio, erogazione della fornitura, qualunque ne sia l’entità e la causa, ed L’ Aggiudicatario è direttamente responsabile dei danni e dei pregiudizi che possono subire persone e cose/animali, per fatti od attività connessi con l’esecuzione dei lavori/servizi/forniture oggetto del presente capitolato speciale d’appalto. L'Aggiudicatario è, altresì, esclusivamente responsabile dei danni arrecati alla Amministrazione, ai suoi dipendenti ed a persone terzi per fatto doloso o cose appartenenti direttamente ed indirettamente alla propria organizzazione d’impresa colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e a quella delle imprese subappaltatrici utilizzate; a tale titolodei suoi ausiliari in genere, l’Aggiudicatario è obbligato a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi dannoe di chiunque esso debba rispondere nell’esecuzione dell’incarico. Su richiesta scritta del RUP, pretesa o molestia arrecata alla committente e/o ai terzi l’ufficio di Direzione Lavori e si assume tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali connessi all’utilizzo del proprio personale. L’Aggiudicatario stipula idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, per la responsabilità verso i prestatori di lavoro e per danni ambientali con massimale fino ad euro Un Milione(500.000/00) ed è tenuto a depositarne agli atti in copia con la prova del pagamento Coordinamento della quietanza del premio per l’annualità in corso al momento della sottoscrizione del contratto e per tutte le annualità successive sino al termine del contratto di appalto. La mancata consegna e validità della polizza dell’attività dell’appaltatore determina l’impossibilità di sottoscrivere il contratto di appalto e, pertanto, conseguentemente, la revoca dell’aggiudicazione del contratto/appalto e l’escussione della garanzia fideiussoria provvisoria. In caso di subappalto/convenzione per il servizio di prelievo e trasporto, l’appaltatore è tenuto sicurezza in fase di richiesta Progettazione sarà tenuto, anche al di autorizzazione fuori delle comunicazioni contrattualmente previste, a redigere relazioni scritte sulle attività svolte dall’Appaltatore dei Lavori, nonché a fornire tutte le richieste ed informazioni al subappalto/presentazione riguardo. L’Aggiudicatario è tenuto ad adottare e a predisporre, a firma del Direttore dei Lavori, tutti gli elaborati necessari per l’approvazione da parte della Stazione appaltante, delle eventuali perizie di convenzione a trasmetterevariante che il Direttore dei Lavori riterrà di dover adottare ai sensi della normativa vigente in materia. I componenti del raggruppamento opereranno congiuntamente nello svolgimento dei servizi di architettura ed Ingegneria, oltre alla propria copertura assicurativa suddettafermo restando che la funzione di Coordinatore del gruppo di progettazione per l’attività di Progettazione integrale e coordinata – Integrazione delle prestazioni specialistiche, idonea copertura assicurativa (polizza assicurativa dell’attività del subappaltatore/verrà assunta da soggetto che eseguirà il servizio di trasporto in convenzione)specificatamente indicato, con la prova gli estremi identificativi di iscrizione all’Albo, le funzioni di Direttore dei Lavori verrà assunta da soggetto specificatamente indicato, con gli estremi identificativi di iscrizione all’Albo. Le funzioni previste dal DM 263 del pagamento della quietanza 2017 già previste dall’art. 254 del premio per l’annualità DPR 207 del 2010 saranno svolte dal soggetto specificatamente indicato, che di conseguenza controfirmerà tutti gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell’affidamento. Qualora fossero necessarie modifiche agli elaborati progettuali in corso d’opera, perizie modificative o suppletive (varianti) al momento progetto esecutivo approvato, queste saranno redatte dall’Affidatario i cui compensi si intendono comunque ricompresi negli importi di aggiudicazione; di quanto appena riportato l’affidatario ne ha tenuto conto in sede di offerta. Il numero massimo di varianti non potrà essere superiore a 4. Tali perizie di variante - con o senza aumento del costo dell’importo contrattuale – dovranno essere disposte tempestivamente, previa verifica con il RUP, mediante l’aggiornamento degli elaborati grafici e la produzione dei necessari restanti elaborati tecnici (tra cui: istanza motivata di approvazione variante, relazione di variante, quadro comparativo, verbale di concordamento nuovi prezzi, atto di sottomissione, ecc.). Il tempo per la redazione della sottoscrizione eventuale perizia di variante verrà valutato ed indicato dal RUP. Sono a carico dell’Aggiudicatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per l’ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli organi preposti anche durante la conduzione dei lavori, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dalla Stazione appaltante per l’illustrazione del contratto progetto e della sua esecuzione. Dovranno essere effettuate, al RUP, per iscritto, in modo tempestivo tutte le annualità successive sino al termine comunicazioni in merito alle evenienze che, per qualunque causa anche di forza maggiore, si dovessero verificare nella conduzione delle prestazioni definite dall’incarico e che rendessero necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione dei servizi. L’Aggiudicatario è tenuto ad eseguire gli incarichi secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del contratto pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP e dovrà garantire, nelle prestazioni oggetto del presente capitolato, coerenza con la documentazione tecnico- amministrativa ad esso fornita dopo l’aggiudicazione (schema di subappaltocontratto, progetto esecutivo, verbali e report di verifica e validazione, ecc.) dalla Stazione appaltante. L'operatività o meno delle coperture assicurative per carenzaInoltre non dovrà interferire con il normale funzionamento degli uffici e non dovrà aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, invalidità, mancato o ritardato pagamento del premio rimanendo egli organicamente esterno e per qualsiasi altra causa, non esonerano – in ogni caso – lo stesso appaltatore dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti, né dal rispondere nei confronti indipendente dagli uffici e dagli organi della Stazione Appaltante di quanto non coperto in tutto o in parte dalle suddette coperture assicurativeappaltante.
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RESPONSABILITA’ DELL’AGGIUDICATARIO. La Stazione Appaltante è esonerata da ditta aggiudicataria si impegna a far fronte ad ogni e qualsiasi responsabilità per danni e pregiudizi causati alle civile ed amministrativa, derivante dall’espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato. La ditta aggiudicataria risponderà di eventuali danni, a persone e/o alle cose (beni immobili cose, cagionati a terzi in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio da appaltarsi e mobiliper l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo indenne l’Amministrazione Appaltante da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzi. La ditta aggiudicataria assumerà inoltre in proprio ogni responsabilità per infortuni eventualmente riportati da tutti i prestatori d'opera di cui l’appaltatore si avvalga nell’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto. L’ASL di Taranto resta esonerata da ogni responsabilità per i danni e gli infortuni sopra descritti. A tal fine si impegna a stipulare, e a mantenere in vigore per tutta la durata dell'appalto, ed anche registrati) in caso di rinnovi e proroghe, con primaria Compagnia di Assicurazione, una polizza RCT/RCO, per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività oggetto del presente capitolato, comprese tutte le attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, nella quale deve essere esplicitamente indicato che l’Azienda Sanitaria Locale di Taranto ed i propri dipendenti e amministratori, deve essere considerata “terza” a tutti gli effetti. L'esistenza e la validità della copertura assicurativa nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dalla Stazione Appaltante e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell’appalto. A tale proposito, al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, l’Aggiudicatario si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità dell’anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenza. Resta precisato che costituirà onere a carico dell’Aggiudicatario, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o agli animali derivanti dallo svolgimento delle prestazioni che saranno oggetto del contratto. L’Aggiudicatario assume, pertanto, espressamente a proprio carico il rischio completo ed incondizionato dell’esecuzione del lavoro, esercizio del servizio, erogazione della fornitura, qualunque ne sia l’entità e la causa, ed è direttamente responsabile dei danni e dei pregiudizi che possono subire persone e cose/animali, per fatti od attività connessi con l’esecuzione dei lavori/servizi/forniture oggetto del presente capitolato speciale d’appalto. L'Aggiudicatario è, altresì, esclusivamente responsabile dei danni arrecati a persone o cose appartenenti direttamente ed indirettamente alla propria organizzazione d’impresa e a quella delle imprese subappaltatrici utilizzate; a tale titolo, l’Aggiudicatario è obbligato a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi danno, pretesa o molestia arrecata alla committente e/o ai terzi e si assume tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali connessi all’utilizzo del proprio personale. L’Aggiudicatario stipula idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, per la responsabilità verso i prestatori franchigie contrattuali ovvero in ragione di lavoro e per danni ambientali con massimale fino ad euro Un Milione(500.000/00) ed è tenuto a depositarne agli atti in copia con la prova del pagamento della quietanza del premio per l’annualità in corso al momento della sottoscrizione del contratto e per tutte le annualità successive sino al termine del contratto di appalto. La mancata consegna e validità della polizza dell’attività dell’appaltatore determina l’impossibilità di sottoscrivere il contratto di appalto e, pertanto, conseguentementeassicurazioni insufficienti, la revoca dell’aggiudicazione del contratto/appalto e l’escussione della garanzia fideiussoria provvisoria. In caso di subappalto/convenzione per il servizio di prelievo e trasporto, l’appaltatore è tenuto in fase di richiesta di autorizzazione al subappalto/presentazione di convenzione a trasmettere, oltre alla propria copertura assicurativa suddetta, idonea copertura assicurativa (polizza assicurativa dell’attività del subappaltatore/soggetto che eseguirà il servizio di trasporto in convenzione), con la prova del pagamento della quietanza del premio per l’annualità in corso al momento della sottoscrizione del contratto e per tutte le annualità successive sino al termine del contratto di subappalto. L'operatività o meno delle coperture assicurative per carenza, invalidità, mancato o ritardato pagamento del premio e per qualsiasi altra causa, cui stipula non esonerano – in ogni caso – lo esonera l’Aggiudicatario stesso appaltatore dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombentiincombenti a termini di legge, né dal rispondere nei confronti della Stazione Appaltante di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalla sopra richiamata copertura assicurativa. Nel caso in tutto o cui sia previsto il subappalto devono essere considerati terzi anche i subappaltatori e loro dipendenti L’assicurazione dovrà essere prestata fino alla concorrenza di massimali RCT non inferiori ad € 5.000.000,00 per sinistro con i limiti di €5.000.000,00 per persona lesa e di €. 5.000.000,00 per danni a cose e di massimali RCO non inferiori ad €.3.000.000,00 (tremilioni) per sinistro con i limiti di €.2.000.000,00 per persona. La ditta appaltatrice si impegna inoltre a stipulare idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi da incendio e per danni al patrimonio relativamente agli immobili in parte dalle suddette coperture assicurativegestione con massimali non inferiori ad € 5.000.000,00 per sinistro con i limiti di €5.000.000,00 per persona lesa e di €. 5.000.000,00 per danni Anche la copia della predetta polizza dovrà essere consegnata all’AZIENDA SANITARIA LOCALE Taranto prima della sottoscrizione del contratto.
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Samples: www.sanita.puglia.it
RESPONSABILITA’ DELL’AGGIUDICATARIO. La Stazione Appaltante Il concessionario è esonerata responsabile della gestione e del funzionamento degli impianti, delle aree verdi – aree comuni e dei servizi accessori, dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi: in specifico il concessionario solleva il Comune di Bologna da ogni e qualsiasi responsabilità per danni e pregiudizi causati conseguente a tali rapporti. Esso inoltre sarà responsabile di qualsiasi danno od inconveniente che possano derivare alle persone e alle cose a seguito dell'uso degli impianti, sollevando quindi il Comune da ogni responsabilità diretta od indiretta dipendente dall'esercizio della concessione. Il concessionario, prima della sottoscrizione del contratto, è tenuto a stipulare (con oneri a suo carico) o dimostrare di avere in corso, polizze assicurative con primario assicuratore che dovranno avere validità per tutta la durata del rapporto contrattuale, suoi rinnovi e proroghe, un adeguata copertura assicurativa contro i rischi di ❖ Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) per i danni cagionati a terzi (tra i quali il Comune di Bologna)in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività oggetto della presente concessione, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura RCT dovrà avere un massimale “unico “ di garanzia non inferiore a 5.000.0000,00 per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche la specifica estensione a : ❖conduzioni di locali, strutture, impianti e beni loro consegnati; ❖committenza di lavori e servizi; ❖danni a cose di terzi di cui l’assicurato debba rispondere ai sensi dell’art. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 c.c.; ❖danni a cose in consegna e/o custodia; ❖danni a cose di terzi da incendio (con sotto limite di €500.000,00); ❖danni alle cose che trovantisi nell’ambito di esecuzione di lavori; ❖danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all’attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (beni immobili volontari, collaboratori, ecc.); ❖danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all’attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.) inclusa la loro responsabilità personale; ❖interruzioni o sospensioni di attività industriali , commerciai, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito da polizza; ❖danno da inquinamento accidentale (sotto limite 500.000,00). ❖ Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all’attività svolta, ed oggetto della concessione dei quali il concessionario sia tenuto a rispondere ai sensi di legge. Sono prestatori di lavoro: i lavoratori subordinati e mobiliparasubordinati e comunque tutti coloro dei quali il Concessionario si avvalga e per i quali la normativa vigente ponga a carico del Concessionario l’iscrizione INAIL, inclusi borsisti, stagisti, corsisti, titolari e soci del concessionario, compresi i lavoratori titolari di contratti atipici e comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa ed eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro e € 1.000.000,00 per persona e prevedere, tra le altre condizioni, anche registrati) e/o agli animali derivanti dallo svolgimento delle prestazioni che saranno oggetto del contratto. L’Aggiudicatario assumel'estensione al cosiddetto “Danno biologico”, pertantol’estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, espressamente a proprio carico il rischio completo ed incondizionato dell’esecuzione del lavoro, esercizio del servizio, erogazione della fornitura, qualunque ne sia l’entità le malattie professionali e la causa, “Clausola Buona Fede INAIL”. ❖ Polizza contro gli infortuni che potessero colpire i frequentatori a qualsiasi titolo presenti negli impianti ed è direttamente responsabile dei danni aree verdi e dei pregiudizi che possono subire persone e cose/animali, per fatti od attività connessi con l’esecuzione dei lavori/servizi/forniture oggetto del presente capitolato speciale d’appalto. L'Aggiudicatario è, altresì, esclusivamente responsabile dei danni arrecati a persone o cose appartenenti direttamente ed indirettamente alla propria organizzazione d’impresa e a quella delle imprese subappaltatrici utilizzate; a tale titolo, l’Aggiudicatario è obbligato a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi danno, pretesa o molestia arrecata alla committente e/o ai terzi e si assume tutti gli obblighi servizi accessori e gli oneri assicurativioperatori anche volontari con capitali non inferiori ad € 50.000,00 causa morte ed € 75.000,00 caso invalidità permanente. ❖ Coperture assicurative previste, antinfortunisticicome da normativa vigente, assistenziali contro gli infortuni e previdenziali le malattie connessi all’utilizzo del proprio personale. L’Aggiudicatario stipula idonea polizza assicurativa allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, qualora ci si avvalga di volontari. Premesso che i locali, strutture, mobili e altri beni affidati in concessione dall’Ente sono assicurati a cura dell’Ente medesimo contro i rischi di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, e altri rischi accessori, e che l’Ente si impegna a mantenere efficace per tutta la responsabilità verso i prestatori durata della concessione la predetta copertura assicurativa, ove è specificatamente riportata espressa clausola di lavoro e rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell’assicuratore (di cui all’art.1916 C.C.) nei confronti del Concessionario per quanto risarcito ai sensi della polizza stessa. Il Concessionario a sua volta rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell’Ente per danni ambientali con massimale fino a beni di proprietà del Concessionario stesso, da esso tenuti in uso, consegna o comunque nelle proprie disponibilità, e si impegna nell’ambito delle polizze da esso eventualmente stipulate ad euro Un Milione(500.000/00attivare una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) ed è tenuto a depositarne agli atti in copia con la prova al diritto di surroga dell’Assicuratore (di cui all’art. 1916 CC) nei confronti del pagamento della quietanza Comune di Bologna perquanto risarcito ai sensi delle polizze stesse.” La stipulazione dei previsti contratti non libera il concessionario dalle proprie responsabilità avendo essi il solo scopo di ulteriore garanzia. Copia delle polizze assicurative deve essere trasmessa all’Amministrazione comunale – Ufficio gare e contratti del premio per l’annualità in corso Quartiere Borgo Panigale al momento della sottoscrizione della concessione. L’Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni cagionate a cose e beni di proprietà del contratto e per concessionario. E' a carico del concessionario la verifica che la polizza contro gli infortuni che potessero colpire gli utenti del servizio (con capitali non inferiori ad € 50.000,00 caso morte ed € 75.000,00 caso invalidità permanente) sia sottoscritta dagli assegnatari in uso degli spazi, a favore dei propri iscritti. Resta inteso che il concessionario, nei casi in cui sia l’utilizzatore diretto dell’impianto deve sottoscrivere la polizza contro gli infortuni. ♦ è l’esclusivo responsabile dell’osservanza di tutte le annualità successive sino disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli operatori addetti al termine del contratto servizio affidato di appaltocui al presente capitolato d’oneri. La mancata consegna L’Aggiudicatario è tenuto inoltre al rispetto delle norme relative alla sicurezza di cui al Testo Unico della Sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008; ♦ dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti, le leggi, i regolamenti e validità della polizza dell’attività dell’appaltatore determina l’impossibilità le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di sottoscrivere il contratto settore e dagli accordi sindacali integrativi vigenti, dovrà rispettare tutti gli adempimenti di appalto legge previsti nei confronti dei lavoratori e/o soci. ♦ si impegna ad osservare, pertanto, conseguentemente, la revoca dell’aggiudicazione del contratto/appalto e l’escussione della garanzia fideiussoria provvisoria. In in caso di subappalto/convenzione sub-appalto o sub-concessione di parti del servizio, le norme di cui all’articolo 35 e seguenti D.L 223 del 4.7.2006 “Misure di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale”, nonché a facilitare l’adempimento dei relativi oneri da parte del concedente. E’ fatto carico al concessionario di dare piena attuazione, nei riguardi del personale comunque da lui dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il servizio personale stesso. Il mancato rispetto di prelievo tali disposizioni e trasporto, l’appaltatore è tenuto in fase di richiesta ogni obbligo contributivo e tributario formalmente accertato consente all’Amministrazione Comunale di autorizzazione al subappalto/presentazione di convenzione a trasmettere, oltre alla propria copertura assicurativa suddetta, idonea copertura assicurativa (polizza assicurativa dell’attività del subappaltatore/soggetto che eseguirà il servizio di trasporto in convenzione), con la prova del pagamento della quietanza del premio per l’annualità in corso al momento della sottoscrizione del contratto e per tutte le annualità successive sino al termine del contratto di subappalto. L'operatività o meno delle coperture assicurative per carenza, invalidità, mancato o ritardato pagamento del premio e per qualsiasi altra causa, non esonerano – in ogni caso – lo stesso appaltatore dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti, né dal rispondere nei confronti della Stazione Appaltante di quanto non coperto sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto. • deve assicurare la tutela indicata dalle suddette coperture assicurativenorme relative all’igiene ed alla prevenzione degli infortuni dotando gli operatori (anche volontari) di indumenti appositi e utilizzando le cautele atte a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti; • sarà considerato responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi operatori, dei suoi mezzi o per mancate previdenze, venissero arrecate agli utenti, alle persone ed alle cose, sia del Comune che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità ed onere. L’Aggiudicatario in ogni caso, dovrà provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e sostituzione degli oggetti danneggiati. L’accertamento dei danni sarà effettuato dall’Amministrazione Comunale in contraddittorio con i rappresentanti dell’Aggiudicatario stesso. Nel caso di loro assenza, si dovrà procedere agli accertamenti in presenza di due testimoni, dipendenti dell’Amministrazione Comunale.
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Samples: www.comune.bologna.it
RESPONSABILITA’ DELL’AGGIUDICATARIO. La Stazione Appaltante Il concessionario è esonerata responsabile della gestione e del funzionamento degli impianti, delle aree verdi – aree comuni e dei servizi accessori, dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi: in specifico il concessionario solleva il Comune di Bologna da ogni e qualsiasi responsabilità per danni e pregiudizi causati conseguente a tali rapporti. Esso inoltre sarà responsabile di qualsiasi danno od inconveniente che possano derivare alle persone e alle cose a seguito dell'uso degli impianti, sollevando quindi il Comune da ogni responsabilità diretta od indiretta dipendente dall'esercizio della concessione. Il concessionario, prima della sottoscrizione del contratto, è tenuto a stipulare (con oneri a suo carico) o dimostrare di avere in corso, polizze assicurative con primario assicuratore che dovranno avere validità per tutta la durata del rapporto contrattuale, suoi rinnovi e proroghe, un adeguata copertura assicurativa contro i rischi di : ❖ Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) per i danni cagionati a terzi (tra i quali il Comune di Bologna)in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività oggetto della presente concessione, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura RCT dovrà avere un massimale “unico “ di cgaranzia non inferiore a 5.000.0000,00 per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche la specifica estensione a : ❖conduzioni di locali, strutture, impianti e beni loro consegnati; ❖committenza di lavori e servizi; ❖danni a cose di terzi di cui l’assicurato debba rispondere ai sensi dell’art. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 c.c.; ❖danni a cose in consegna e/o custodia; ❖danni a cose di terzi da incendio (con sotto limite di €500.000,00); ❖danni alle cose che trovantisi nell’ambito di esecuzione di lavori; ❖danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all’attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (beni immobili volontari, collaboratori, ecc.); ❖danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all’attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.) inclusa la loro responsabilità personale; ❖interruzioni o sospensioni di attività industriali , commerciai, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito da polizza; ❖danno da inquinamento accidentale (sotto limite 500.000,00). ❖ Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all’attività svolta, ed oggetto della concessione dei quali il concessionario sia tenuto a rispondere ai sensi di legge. Sono prestatori di lavoro: i lavoratori subordinati e mobiliparasubordinati e comunque tutti coloro dei quali il Concessionario si avvalga e per i quali la normativa vigente ponga a carico del Concessionario l’iscrizione INAIL, inclusi borsisti, stagisti, corsisti, titolari e soci del concessionario, compresi i lavoratori titolari di contratti atipici e comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa ed eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro e € 1.000.000,00 per persona e prevedere, tra le altre condizioni, anche registrati) e/o agli animali derivanti dallo svolgimento delle prestazioni che saranno oggetto del contratto. L’Aggiudicatario assumel’aestensione al cosiddetto “Danno biologico”, pertantol’estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, espressamente a proprio carico il rischio completo ed incondizionato dell’esecuzione del lavoro, esercizio del servizio, erogazione della fornitura, qualunque ne sia l’entità le malattie professionali e la causa, “Clausola Buona Fede INAIL”. ❖ Polizza contro gli infortuni che potessero colpire i frequentatori a qualsiasi titolo presenti negli impianti ed è direttamente responsabile dei danni aree verdi e dei pregiudizi che possono subire persone e cose/animali, per fatti od attività connessi con l’esecuzione dei lavori/servizi/forniture oggetto del presente capitolato speciale d’appalto. L'Aggiudicatario è, altresì, esclusivamente responsabile dei danni arrecati a persone o cose appartenenti direttamente ed indirettamente alla propria organizzazione d’impresa e a quella delle imprese subappaltatrici utilizzate; a tale titolo, l’Aggiudicatario è obbligato a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi danno, pretesa o molestia arrecata alla committente e/o ai terzi e si assume tutti gli obblighi servizi accessori e gli oneri assicurativioperatori anche volontari con capitali non inferiori ad € 50.000,00 causa morte ed € 75.000,00 caso invalidità permanente. ❖ Coperture assicurative previste, antinfortunisticicome da normativa vigente, assistenziali contro gli infortuni e previdenziali le malattie connessi all’utilizzo del proprio personale. L’Aggiudicatario stipula idonea polizza assicurativa allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, qualora ci si avvalga di volontari. Premesso che i locali, strutture, mobili e altri beni affidati in concessione dall’Ente sono assicurati a cura dell’Ente medesimo contro i rischi di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, e altri rischi accessori, e che l’Ente si impegna a mantenere efficace per tutta la responsabilità verso i prestatori durata della concessione la predetta copertura assicurativa, ove è specificatamente riportata espressa clausola di lavoro e rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell’assicuratore (di cui all’art.1916 C.C.) nei confronti del Concessionario per quanto risarcito ai sensi della polizza stessa. ❖Il Concessionario a sua volta rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell’Ente per danni ambientali con massimale fino a beni di proprietà del Concessionario stesso, da esso tenuti in uso, consegna o comunque nelle proprie disponibilità, e si impegna nell’ambito delle polizze da esso eventualmente stipulate ad euro Un Milione(500.000/00attivare una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) ed è tenuto a depositarne agli atti in copia con la prova al diritto di surroga dell’Assicuratore (di cui all’art. 1916 CC) nei confronti del pagamento della quietanza Comune di Bologna perquanto risarcito ai sensi delle polizze stesse.” La stipulazione dei previsti contratti non libera il concessionario dalle proprie responsabilità avendo essi il solo scopo di ulteriore garanzia. Copia delle polizze assicurative deve essere trasmessa all’Amministrazione comunale – Ufficio gare e contratti del premio per l’annualità in corso Quartiere Borgo Panigale al momento della sottoscrizione della concessione. L’Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni cagionate a cose e beni di proprietà del contratto e per concessionario. E' a carico del concessionario la verifica che la polizza contro gli infortuni che potessero colpire gli utenti del servizio (con capitali non inferiori ad € 50.000,00 caso morte ed € 75.000,00 caso invalidità permanente) sia sottoscritta dagli assegnatari in uso degli spazi, a favore dei propri iscritti. Resta inteso che il concessionario, nei casi in cui sia l’utilizzatore diretto dell’impianto deve sottoscrivere la polizza contro gli infortuni. ♦ è l’esclusivo responsabile dell’osservanza di tutte le annualità successive sino disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli operatori addetti al termine del contratto servizio affidato di appaltocui al presente capitolato d’oneri. La mancata consegna L’Aggiudicatario è tenuto inoltre al rispetto delle norme relative alla sicurezza di cui al Testo Unico della Sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008; ♦ dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti, le leggi, i regolamenti e validità della polizza dell’attività dell’appaltatore determina l’impossibilità le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di sottoscrivere il contratto settore e dagli accordi sindacali integrativi vigenti, dovrà rispettare tutti gli adempimenti di appalto legge previsti nei confronti dei lavoratori e/o soci. ♦ si impegna ad osservare, pertanto, conseguentemente, la revoca dell’aggiudicazione del contratto/appalto e l’escussione della garanzia fideiussoria provvisoria. In in caso di subappalto/convenzione sub-appalto o sub-concessione di parti del servizio, le norme di cui all’articolo 35 e seguenti D.L 223 del 4.7.2006 “Misure di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale”, nonché a facilitare l’adempimento dei relativi oneri da parte del concedente. E’ fatto carico al concessionario di dare piena attuazione, nei riguardi del personale comunque da lui dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il servizio personale stesso. Il mancato rispetto di prelievo tali disposizioni e trasporto, l’appaltatore è tenuto in fase di richiesta ogni obbligo contributivo e tributario formalmente accertato consente all’Amministrazione Comunale di autorizzazione al subappalto/presentazione di convenzione a trasmettere, oltre alla propria copertura assicurativa suddetta, idonea copertura assicurativa (polizza assicurativa dell’attività del subappaltatore/soggetto che eseguirà il servizio di trasporto in convenzione), con la prova del pagamento della quietanza del premio per l’annualità in corso al momento della sottoscrizione del contratto e per tutte le annualità successive sino al termine del contratto di subappalto. L'operatività o meno delle coperture assicurative per carenza, invalidità, mancato o ritardato pagamento del premio e per qualsiasi altra causa, non esonerano – in ogni caso – lo stesso appaltatore dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti, né dal rispondere nei confronti della Stazione Appaltante di quanto non coperto sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto. • deve assicurare la tutela indicata dalle suddette coperture assicurativenorme relative all’igiene ed alla prevenzione degli infortuni dotando gli operatori (anche volontari) di indumenti appositi e utilizzando le cautele atte a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti; • sarà considerato responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi operatori, dei suoi mezzi o per mancate previdenze, venissero arrecate agli utenti, alle persone ed alle cose, sia del Comune che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità ed onere. L’Aggiudicatario in ogni caso, dovrà provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e sostituzione degli oggetti danneggiati. L’accertamento dei danni sarà effettuato dall’Amministrazione Comunale in contraddittorio con i rappresentanti dell’Aggiudicatario stesso. Nel caso di loro assenza, si dovrà procedere agli accertamenti in presenza di due testimoni, dipendenti dell’Amministrazione Comunale.
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RESPONSABILITA’ DELL’AGGIUDICATARIO. La Stazione Appaltante Il concessionario è esonerata responsabile della gestione e del funzionamento degli impianti, delle aree verdi – aree comuni e dei servizi accessori, dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi: in specifico il concessionario solleva il Comune di Bologna da ogni e qualsiasi responsabilità per danni e pregiudizi causati conseguente a tali rapporti. Esso inoltre sarà responsabile di qualsiasi danno od inconveniente che possano derivare alle persone e alle cose a seguito dell'uso degli impianti, sollevando quindi il Comune da ogni responsabilità diretta od indiretta dipendente dall'esercizio della concessione. Il concessionario, prima della sottoscrizione del contratto, è tenuto a stipulare (con oneri a suo carico) o dimostrare di avere in corso, polizze assicurative stipulate con primario assicuratore che dovranno avere validità per tutta la durata del rapporto contrattuale suoi rinnovi e proroghe, un’adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di: Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a Euro 5.000.000,00 per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche la specifica estensione a: ✓preparazione, somministrazione, smercio di cibi e bevande; ✓conduzione dei locali, strutture, impianti e beni loro consegnati; ✓committenza di lavori e servizi; ✓danni a cose di terzi di cui l’assicurato debba risondere ai sensi degli artt.1783, 1784, 1785 bis, e 1786 del C.C.; ✓danni a cose in consegna e/o custodia; ✓danni a cose di terzi da incendio (con sottolimite di € 500.000.00); ✓danni alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione di lavori; ✓danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all’attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (beni immobili e mobilivolontari, anche registrati) e/o agli animali derivanti dallo svolgimento delle prestazioni collaboratori, ecc.); ✓danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che saranno partecipino all’attività oggetto del contratto. L’Aggiudicatario assumedella concessione a qualsiasi titolo (volontari, pertantocollaboratori, espressamente a proprio carico il rischio completo ed incondizionato dell’esecuzione del lavoro, esercizio del servizio, erogazione della fornitura, qualunque ne sia l’entità e la causa, ed è direttamente responsabile dei danni e dei pregiudizi che possono subire persone e cose/animali, per fatti od attività connessi con l’esecuzione dei lavori/servizi/forniture oggetto del presente capitolato speciale d’appalto. L'Aggiudicatario è, altresì, esclusivamente responsabile dei danni arrecati a persone o cose appartenenti direttamente ed indirettamente alla propria organizzazione d’impresa e a quella delle imprese subappaltatrici utilizzate; a tale titolo, l’Aggiudicatario è obbligato a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi danno, pretesa o molestia arrecata alla committente e/o ai terzi e si assume tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali connessi all’utilizzo del proprio personale. L’Aggiudicatario stipula idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, per la responsabilità verso i prestatori di lavoro e per danni ambientali con massimale fino ad euro Un Milione(500.000/00) ed è tenuto a depositarne agli atti in copia con la prova del pagamento della quietanza del premio per l’annualità in corso al momento della sottoscrizione del contratto e per tutte le annualità successive sino al termine del contratto di appalto. La mancata consegna e validità della polizza dell’attività dell’appaltatore determina l’impossibilità di sottoscrivere il contratto di appalto e, pertanto, conseguentemente, la revoca dell’aggiudicazione del contratto/appalto e l’escussione della garanzia fideiussoria provvisoria. In caso di subappalto/convenzione per il servizio di prelievo e trasporto, l’appaltatore è tenuto in fase di richiesta di autorizzazione al subappalto/presentazione di convenzione a trasmettere, oltre alla propria copertura assicurativa suddetta, idonea copertura assicurativa (polizza assicurativa dell’attività del subappaltatore/soggetto che eseguirà il servizio di trasporto in convenzioneecc.), inclusa la loro responsabilità personale; ✓interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza; ✓danni da inquinamento accidentale (con la prova del pagamento della quietanza del premio per l’annualità in corso al momento della sottoscrizione del contratto e per tutte le annualità successive sino al termine del contratto sottolimite di subappalto. L'operatività o meno delle coperture assicurative per carenza, invalidità, mancato o ritardato pagamento del premio e per qualsiasi altra causa, non esonerano – in ogni caso – lo stesso appaltatore dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti, né dal rispondere nei confronti della Stazione Appaltante di quanto non coperto in tutto o in parte dalle suddette coperture assicurative€ 500.000.00).
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RESPONSABILITA’ DELL’AGGIUDICATARIO. La Stazione Appaltante è esonerata L’Aggiudicatario risponderà personalmente nei confronti dell’Amministrazione per ogni contestazione dovesse essere da qualsiasi responsabilità per danni questa formulata, in relazione alla corretta esecuzione del presente Capitolato, all’adeguatezza degli elaborati predisposti in base alla richieste dell’Amministrazione, ai termini di consegna degli stessi e pregiudizi causati alle persone e/o alle cose (beni immobili e mobiliad ogni altra contestazione formulata, anche registrati) e/o in relazione agli animali derivanti dallo svolgimento delle prestazioni che saranno oggetto specifici obblighi assunti dalle parti con la sottoscrizione del contratto. L’Aggiudicatario assume, pertanto, espressamente a proprio carico il rischio completo ed incondizionato dell’esecuzione del lavoro, esercizio del servizio, erogazione della fornitura, qualunque ne sia l’entità e la causa, ed L’ Aggiudicatario è direttamente responsabile dei danni e dei pregiudizi che possono subire persone e cose/animali, per fatti od attività connessi con l’esecuzione dei lavori/servizi/forniture oggetto del presente capitolato speciale d’appalto. L'Aggiudicatario è, altresì, esclusivamente responsabile dei danni arrecati alla Amministrazione, ai suoi dipendenti ed a persone terzi per fatto doloso o cose appartenenti direttamente ed indirettamente alla propria organizzazione d’impresa colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e a quella delle imprese subappaltatrici utilizzate; a tale titolodei suoi ausiliari in genere, l’Aggiudicatario è obbligato a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi dannoe di chiunque esso debba rispondere nell’esecuzione dell’incarico. Su richiesta scritta del RUP, pretesa o molestia arrecata alla committente e/o ai terzi l’ufficio di Direzione Lavori e si assume tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali connessi all’utilizzo del proprio personale. L’Aggiudicatario stipula idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, per la responsabilità verso i prestatori di lavoro e per danni ambientali con massimale fino ad euro Un Milione(500.000/00) ed è tenuto a depositarne agli atti in copia con la prova del pagamento Coordinamento della quietanza del premio per l’annualità in corso al momento della sottoscrizione del contratto e per tutte le annualità successive sino al termine del contratto di appalto. La mancata consegna e validità della polizza dell’attività dell’appaltatore determina l’impossibilità di sottoscrivere il contratto di appalto e, pertanto, conseguentemente, la revoca dell’aggiudicazione del contratto/appalto e l’escussione della garanzia fideiussoria provvisoria. In caso di subappalto/convenzione per il servizio di prelievo e trasporto, l’appaltatore è tenuto sicurezza in fase di richiesta Progettazione sarà tenuto, anche al di autorizzazione fuori delle comunicazioni contrattualmente previste, a redigere relazioni scritte sulle attività svolte dall’Appaltatore dei Lavori, nonché a fornire tutte le richieste ed informazioni al subappalto/presentazione riguardo. L’Aggiudicatario è tenuto ad adottare e a predisporre, a firma del Direttore dei Lavori, tutti gli elaborati necessari per l’approvazione da parte della Stazione appaltante, delle eventuali perizie di convenzione a trasmetterevariante che il Direttore dei Lavori riterrà di dover adottare ai sensi della normativa vigente in materia. I componenti del raggruppamento opereranno congiuntamente nello svolgimento dei servizi di architettura ed Ingegneria, oltre alla propria copertura assicurativa suddettafermo restando che la funzione di Coordinatore del gruppo di progettazione per l’attività di Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche, idonea copertura assicurativa (polizza assicurativa dell’attività del subappaltatore/verrà assunta da soggetto che eseguirà il servizio di trasporto in convenzione)specificatamente indicato, con la prova gli estremi identificativi di iscrizione all’Albo, le funzioni di Direttore dei Lavori verrà assunta da soggetto specificatamente indicato, con gli estremi identificativi di iscrizione all’Albo. Le funzioni previste dall’art. 254 del pagamento della quietanza del premio per l’annualità in corso al momento della sottoscrizione del contratto DPR 207/2010 e per tutte le annualità successive sino al termine del contratto smi saranno svolte dal soggetto specificatamente indicato, che di subappalto. L'operatività o meno delle coperture assicurative per carenza, invalidità, mancato o ritardato pagamento del premio e per qualsiasi altra causa, non esonerano – in ogni caso – lo stesso appaltatore dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti, né dal rispondere nei confronti della Stazione Appaltante di quanto non coperto in tutto o in parte dalle suddette coperture assicurativeconseguenza controfirmerà tutti gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell’affidamento.
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