Common use of RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONI Clause in Contracts

RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONI. L’affidatario è direttamente ed unicamente responsabile per qualsiasi tipo di danno a persone e/o cose che potessero derivare dall’esercizio delle attività affidate, anche se causati dall’operato dei propri dipendenti. L’affidatario, al fine di tenere indenne l’Amministrazione comunale dei danni indicati al comma precedente, dovrà presentare al momento della sottoscrizione del contratto (oppure, nel caso di esecuzione anticipata del servizio, entro i cinque giorni successivi l’inizio della esecuzione stessa) idonea polizza assicurativa in essere o da stipularsi con primaria compagnia di assicurazioni. La polizza dovrà contenere espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice ad ogni rivalsa nei confronti dell’Amministrazione comunale per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall’attività di gestione del servizio. L’affidatario dichiara, pertanto, espressamente di esonerare il Comune da qualsiasi responsabilità verso il personale impiegato, nonché verso i terzi per infortuni e danni a persone e cose, che comunque potessero avvenire in dipendenza dalle attività previste nel presente capitolato. L’esistenza di tale polizza non libera la ditta dalle proprie responsabilità avendo la stessa soltanto lo scopo di ulteriore garanzia. L’ente appaltante è, conseguentemente, esonerato da qualsiasi responsabilità nei casi predetti. Nello specifico, la polizza assicurativa dovrà coprire i seguenti rischi: - Responsabilità civile verso terzi (RCT) per tutte le attività relative al servizio appaltato con i seguenti massimali di garanzia: € 10.000.000,00 quale limite per sinistro. Dovrà essere coperta: la responsabilità civile personale dei dipendenti dell’impresa, compresa la responsabilità di persone non alle dirette dipendenze dell’impresa, per lo svolgimento delle attività di servizio nonché la responsabilità civile incombente all’appaltatore per danni indiretti; - Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) con i seguenti massimali di garanzia: € 10.000.000,00 quale limite per sinistro.

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Samples: Capitolato Speciale

RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONI. L’affidatario è direttamente La SUBCONCESSIONARIA dovrà provvedere alla copertura, per tutta la durata della subconcessione, dei rischi derivanti da: danneggiamento, incendio, calamità naturali, sommosse, nonché alla copertura assicurativa di tutti i rischi connessi all'espletamento, nell'ambito aeroportuale, della sua attività per danni che possano derivare a terzi (danni a cose o persone) e ai propri dipendenti o incaricati. Le polizze Rct e incendio dovranno avere un massimale unico per sinistro, non inferiore, per ciascuna, ad euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila). La SUBCONCESSIONARIA si impegna, comunque, a tenere sollevata e indenne GESAP da qualsiasi responsabilità per danni derivanti a terzi e a cose, dall’uso delle aree e/o delle attrezzature utilizzate e, in genere, per tutti i danni derivanti dallo svolgimento dell’attività di cui al presente contratto. L'ente assicurativo dovrà possedere i requisiti di cui ai D.Lgs.nn.174/1995 e 175/1995, avere sede nel territorio della Repubblica Italiana o di uno stato comunitario, operare almeno a livello nazionale ed unicamente responsabile avere già concluso contratti assicurativi del tipo in questione. La scelta di detto ente ed i testi delle polizze assicurative dovranno essere preventivamente approvati da GESAP. La SUBCONCESSIONARIA potrà richiedere a GESAP, l’estensione della garanzia R.C. del gestore aeroportuale attivata da GESAP con la Compagnia Generali – nell’apposita sezione R.C. Appalti- ed in tal caso quest’ultima assumerà la qualifica di assicurato congiunto. La copertura assicurativa dovrà indicare GESAP quale beneficiaria unica della polizza fino alla concorrenza del danno previsto dalle clausole della polizza incendio, pur restando fermo l'obbligo della SUBCONCESSIONARIA di pagare i relativi premi alle scadenze. La polizza dovrà prevedere che non potranno aver luogo diminuzioni o storni di somme assicurate, né disdetta del contratto senza il consenso di GESAP. La SUBCONCESSIONARIA esonera espressamente GESAP da ogni forma di responsabilità per qualsiasi tipo danni che possano derivare ad essa SUBCONCESSIONARIA da fatto di terzi e per la interruzione dei servizi, fatta salva l’ipotesi di dolo e/o colpa grave dei dipendenti di GESAP. La SUBCONCESSIONARIA rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di GESAP e garantisce che la compagnia assicuratrice rinuncerà al diritto di rivalsa nei confronti di GESAP. La SUBCONCESSIONARIA si obbliga a dare tempestiva comunicazione scritta a GESAP di ogni eventuale danno verificatosi a persone e/o cose che potessero derivare dall’esercizio delle attività affidate, anche se causati dall’operato dei propri dipendenti. L’affidatario, al fine di tenere indenne l’Amministrazione comunale dei danni indicati al comma precedente, dovrà presentare al momento della sottoscrizione del contratto (oppure, nel caso di esecuzione anticipata del servizio, entro i cinque giorni successivi l’inizio della esecuzione stessa) idonea polizza assicurativa in essere infrastrutture e/o da stipularsi con primaria compagnia di assicurazioni. La polizza dovrà contenere espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice ad ogni rivalsa nei confronti dell’Amministrazione comunale per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall’attività di gestione del servizio. L’affidatario dichiara, pertanto, espressamente di esonerare il Comune da qualsiasi responsabilità verso il personale impiegato, nonché verso i terzi per infortuni e danni a persone e cose, che comunque potessero avvenire in dipendenza dalle attività previste nel presente capitolato. L’esistenza di tale polizza non libera la ditta dalle proprie responsabilità avendo la stessa soltanto lo scopo di ulteriore garanzia. L’ente appaltante è, conseguentemente, esonerato da qualsiasi responsabilità nei casi predetti. Nello specifico, la polizza assicurativa dovrà coprire i seguenti rischi: - Responsabilità civile verso terzi (RCT) per tutte le attività relative al servizio appaltato con i seguenti massimali di garanzia: € 10.000.000,00 quale limite per sinistro. Dovrà essere coperta: la responsabilità civile personale dei dipendenti dell’impresa, compresa la responsabilità di persone non alle dirette dipendenze dell’impresa, per lo svolgimento delle attività di servizio nonché la responsabilità civile incombente all’appaltatore per danni indiretti; - Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) con i seguenti massimali di garanzia: € 10.000.000,00 quale limite per sinistrocontenuti.

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Samples: Subconcession Agreement

RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONI. L’affidatario è direttamente ed unicamente responsabile La ditta aggiudicataria, nell’esecuzione del servizio previsto dal presente capitolato, ha l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti concernenti i pubblici trasporti. Ogni responsabilità per qualsiasi tipo di danno danni che, in relazione all’espletamento del servizio o per cause ad esso connesse, derivassero all’Ente committente, agli utenti o a terzi, a persone o cose, è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico della ditta. In relazione alle responsabilità sopra indicate, la ditta aggiudicataria, per la stipula del contr atto, dovrà consegnare al Comune copia di polizza assicurativa, stipulata con primario assicuratore e mantenuta in vigore per tutta la durata del contratto, suoi rinnovi e/o cose che potessero derivare dall’esercizio delle attività affidateproroghe, anche se causati dall’operato a copertura dei propri dipendenti. L’affidatariorischi inerenti il servizio per RCT, al fine RCO, e RCA con i seguenti massimali: - polizza RCT (responsabilità civile verso terzi) per danni arrecati a terzi (tra cui l’Amministrazione comunale) con un massimale minimo per sinistro di tenere indenne l’Amministrazione comunale dei danni indicati al comma precedente, dovrà presentare al momento della sottoscrizione del contratto € 1.000.000,00 “unico” per sinistro senza alcun sottolimite di risarcimento; - polizza RCO (oppure, nel caso responsabilità civile verso prestatori di esecuzione anticipata del servizio, entro i cinque giorni successivi l’inizio della esecuzione stessalavoro) idonea polizza assicurativa in essere o da stipularsi con primaria compagnia di assicurazioni. La polizza dovrà contenere espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice ad ogni rivalsa nei confronti dell’Amministrazione comunale per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall’attività di gestione del servizio. L’affidatario dichiara, pertanto, espressamente di esonerare il Comune da qualsiasi responsabilità verso il personale impiegato, nonché verso i terzi per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all’attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l’aggiudicataria si avvalga) con un massimale minimo per sinistro di € 1.000.000,00 “unico” per sinistro senza alcun sottolimite di risarcimento; - polizza RCA (responsabilità civile auto) per danni arrecati a persone e coseterzi (inclusi i trasportati) in conseguenza della circolazione di veicoli posseduti dall’aggiudicataria per l’esecuzione del presente contratto, che comunque potessero avvenire con un massimale “unico” di garanzia adeguato. L’operatività o meno delle coperture assicurative predette non esonerano l’aggiudicataria stessa dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in dipendenza tutto o in parte – dalle attività previste nel presente capitolato. L’esistenza di tale polizza non libera la ditta dalle proprie responsabilità suddette coperture assicurative, avendo la stessa soltanto esse solo lo scopo di ulteriore garanzia. L’ente appaltante è, conseguentemente, esonerato da qualsiasi responsabilità nei casi predetti. Nello specifico, la polizza assicurativa dovrà coprire i seguenti rischi: - Responsabilità civile verso terzi (RCT) per tutte le attività relative al servizio appaltato con i seguenti massimali di garanzia: € 10.000.000,00 quale limite per sinistro. Dovrà essere coperta: la responsabilità civile personale dei dipendenti dell’impresa, compresa la responsabilità di persone non alle dirette dipendenze dell’impresa, per lo svolgimento delle attività di servizio nonché la responsabilità civile incombente all’appaltatore per danni indiretti; - Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) con i seguenti massimali di garanzia: € 10.000.000,00 quale limite per sinistro.

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Samples: Service Agreement

RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONI. L’affidatario è direttamente La SUBCONCESSIONARIA dovrà provvedere alla copertura, per tutta la durata della subconcessione, dei rischi derivanti da: danneggiamento, incendio, calamità naturali, sommosse, nonché alla copertura assicurativa di tutti i rischi connessi all'espletamento, nell'ambito aeroportuale, della sua attività per danni che possano derivare a terzi (danni a cose o persone) e ai propri dipendenti o incaricati. Le polizze Rct e incendio dovranno avere un massimale unico per sinistro, non inferiore, a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) e per danni ad opere ed unicamente impianti per un massimale non inferiore a euro 1.000.000,00 (unmilione /00) per sinistro. La SUBCONCESSIONARIA si impegna, comunque, a tenere sollevata e indenne GESAP da qualsiasi responsabilità per danni derivanti a terzi e a cose, dall’uso delle aree e/o delle attrezzature utilizzate e, in genere, per tutti i danni derivanti dallo svolgimento dell’attività di cui al presente contratto. L'ente assicurativo dovrà possedere i requisiti di cui ai D.Lgs.nn.174/1995 e 175/1995, avere sede nel territorio della Repubblica Italiana o di uno stato comunitario, operare almeno a livello nazionale ed avere già concluso contratti assicurativi del tipo in questione. La scelta di detto ente ed i testi delle polizze assicurative dovranno essere preventivamente approvati da GESAP. La SUBCONCESSIONARIA potrà richiedere a GESAP, per quanto lo stesso sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento per qualsiasi tipo danni da morte o lesioni personali e/o per cagionati a terzi nel corso dello svolgimento dell’attività oggetto della presente subconcessione, l’estensione della garanzia R.C. del gestore aeroportuale attivata da GESAP con la Compagnia Generali – nell’apposita sezione R.C. Appalti- ed in tal caso quest’ultima assumerà la qualifica di assicurato congiunto. La copertura assicurativa dovrà indicare GESAP quale beneficiaria unica della polizza fino alla concorrenza del danno previsto dalle clausole della polizza incendio, pur restando fermo l'obbligo della SUBCONCESSIONARIA di pagare i relativi premi alle scadenze. La polizza dovrà prevedere che non potranno aver luogo diminuzioni o storni di somme assicurate, né disdetta del contratto senza il consenso di GESAP. La SUBCONCESSIONARIA esonera espressamente GESAP da ogni forma di responsabilità per danni che possano derivare ad essa SUBCONCESSIONARIA da fatto di terzi e per la interruzione dei servizi, fatta salva l’ipotesi di dolo e/o colpa grave dei dipendenti di GESAP. La SUBCONCESSIONARIA rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di GESAP e garantisce che la compagnia assicuratrice rinuncerà al diritto di rivalsa nei confronti di GESAP. La SUBCONCESSIONARIA si obbliga a dare tempestiva comunicazione scritta a GESAP di ogni eventuale danno verificatosi a persone e/o cose che potessero derivare dall’esercizio delle attività affidate, anche se causati dall’operato dei propri dipendenti. L’affidatario, al fine di tenere indenne l’Amministrazione comunale dei danni indicati al comma precedente, dovrà presentare al momento della sottoscrizione del contratto (oppure, nel caso di esecuzione anticipata del servizio, entro i cinque giorni successivi l’inizio della esecuzione stessa) idonea polizza assicurativa in essere infrastrutture e/o da stipularsi con primaria compagnia di assicurazioni. La polizza dovrà contenere espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice ad ogni rivalsa nei confronti dell’Amministrazione comunale per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall’attività di gestione del servizio. L’affidatario dichiara, pertanto, espressamente di esonerare il Comune da qualsiasi responsabilità verso il personale impiegato, nonché verso i terzi per infortuni e danni a persone e cose, che comunque potessero avvenire in dipendenza dalle attività previste nel presente capitolato. L’esistenza di tale polizza non libera la ditta dalle proprie responsabilità avendo la stessa soltanto lo scopo di ulteriore garanzia. L’ente appaltante è, conseguentemente, esonerato da qualsiasi responsabilità nei casi predetti. Nello specifico, la polizza assicurativa dovrà coprire i seguenti rischi: - Responsabilità civile verso terzi (RCT) per tutte le attività relative al servizio appaltato con i seguenti massimali di garanzia: € 10.000.000,00 quale limite per sinistro. Dovrà essere coperta: la responsabilità civile personale dei dipendenti dell’impresa, compresa la responsabilità di persone non alle dirette dipendenze dell’impresa, per lo svolgimento delle attività di servizio nonché la responsabilità civile incombente all’appaltatore per danni indiretti; - Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) con i seguenti massimali di garanzia: € 10.000.000,00 quale limite per sinistrocontenuti.

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Samples: Subconcession Agreement

RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONI. L’affidatario è direttamente ed unicamente responsabile L’appaltatore si assume ogni onere e rischio inerente l’affidamento in capo del servizio oggetto dell’appalto e si assume ogni responsabilità derivante dal non corretto svolgimento dello stesso, per qualsiasi tipo di danno a persone e/o cose che potessero derivare dall’esercizio delle attività affidateproprie deficienze, anche se causati dall’operato dei propri dipendenti. L’affidatarionegligenze, al fine di tenere indenne l’Amministrazione comunale dei danni indicati al comma precedente, dovrà presentare al momento della sottoscrizione comprese quelle del contratto (oppure, nel caso di esecuzione anticipata del servizio, entro i cinque giorni successivi l’inizio della esecuzione stessa) idonea polizza assicurativa in essere o da stipularsi con primaria compagnia di assicurazioni. La polizza dovrà contenere espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice ad ogni rivalsa nei confronti dell’Amministrazione comunale per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall’attività di gestione personale impiegato nell’esecuzione del servizio. L’affidatario dichiara, pertanto, espressamente di esonerare il Comune da qualsiasi L’appaltatore si assume inoltre tutte le responsabilità verso il personale impiegato, nonché verso i terzi civili e penali per infortuni e per danni arrecati o procurati a trasportati, a terze persone e cose, che comunque potessero avvenire tenendo indenne l’Amministrazione Comunale per ogni responsabilità diretta o indiretta. L’aggiudicatario è unico responsabile in dipendenza dalle attività previste caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di trasporto delle persone. L’appaltatore assume ogni responsabilità circa l’organizzazione e la prestazione del servizio reso dal proprio personale. All’appaltatore è fatto obbligo di contrarre, e di mantenere efficaci per tutta la durata dell’appalto, le seguenti coperture assicurative: • per i danni a terzi conseguenti a circolazione dei veicoli impiegati nel presente capitolatoservizio: Polizza RCA obbligatoria ex lege (decreto legislativo 7 settembre 2005, nr. L’esistenza 209 Titolo X e s.m.i) con un massimale unico non inferiore ad € 25.000.000,00 per singolo veicolo ; • per i danni cagionati a terzi, non conseguenti alla circolazione dei veicoli impiegati nel servizio: Polizza di tale polizza non libera la ditta dalle proprie responsabilità avendo la stessa soltanto lo scopo di ulteriore garanzia. L’ente appaltante è, conseguentemente, esonerato da qualsiasi responsabilità nei casi predetti. Nello specifico, la polizza assicurativa dovrà coprire i seguenti rischi: - Responsabilità civile verso terzi (RCT) per tutte le attività relative al servizio appaltato e verso prestatori d’opera con i seguenti massimali di garanzia: minimi: 1. sezione RCT massimale unico non inferiore ad 10.000.000,00 quale limite 1.500.000,00 2. sezione RCO massimale unico non inferiore ad € 1.500.000,00 L’inefficacia dei contratti assicurativi non potrà in alcun modo essere opposta alla stazione appaltante e non costituirà esimente del l’appaltatore per sinistrole responsabilità ad esso imputabili secondo le norme dell’ordinamento vigente. Dovrà essere coperta: Qualora l’importo del risarcimento spettante a terzi ecceda i massimali della polizza sottoscritta la differenza resterà ad intero ed esclusivo carico della ditta affidataria del servizio. Eventuali scoperte o franchigie previste dalla polizza dir responsabilità civile personale dei dipendenti dell’impresa, compresa non potranno in alcun modo essere poste o considerate a carico dell’ente appaltante e del danneggiato; L’Appaltatore si assumerà a proprio carico l’onere di manlevare la responsabilità di persone non alle dirette dipendenze dell’impresa, per lo svolgimento delle attività di servizio nonché la responsabilità civile incombente all’appaltatore Stazione Appaltante da ogni azione che possa essere intentata nei confronti della stessa per danni indiretti; - Responsabilità civile verso i prestatori arrecati a terzi o dipendenti in relazione allo svolgimento del servizio. La Stazione Appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell’Appaltatore durante l’esecuzione del servizio. La presentazione della polizza condiziona la stipulazione del contratto e la mancata presentazione sarà motivo di lavoro (RCO) revoca dell’aggiudicazione provvisoria. In caso di danni arrecati a terzi, l’Impresa aggiudicataria dovrà darne immediata notizia al Comune, fornendo dettagliati particolari. L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Amministrazione comunale in contraddittorio con i seguenti massimali rappresentanti della Ditta. Nel caso di garanzia: € 10.000.000,00 quale limite per sinistroloro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti della Amministrazione stessa, senza che la Ditta possa sollevare eccezione alcuna. L’aggiudicatario è tenuto a documentare al Servizio competente, almeno 10 giorni lavorativi prima dell’avvio del servizio, l’adempimento di tali obblighi assicurativi.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto