Common use of RESPONSABILITA’ E POLIZZA ASSICURATIVA Clause in Contracts

RESPONSABILITA’ E POLIZZA ASSICURATIVA. L’appaltatore è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell’Istituto relativamente alla gestione dei servizi resi con il proprio personale impiegato, ed è responsabile dei danni a chiunque causati, persone o beni, sia dell'Istituto che di soggetti terzi in relazione all’espletamento dei servizi oggetto del contratto. L’appaltatore si impegna a manlevare e a tenere indenne l'Istituto da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultimo per effetto di inadempimenti o di violazioni di norme di legge o di regolamento, direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del contratto. A tal fine l’appaltatore del servizio in parola è tenuto a stipulare e trasmettere all’Istituto, anteriormente all’avvio dell’esecuzione del servizio, copia di specifica polizza assicurativa R.C. comprensiva della copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, danni diretti ed indiretti a persone e cose e per infortuni. La suddetta polizza assicurativa dovrà essere emessa a copertura di tutti i rischi citati con esclusivo riferimento all’oggetto del contratto e avere validità per tutta la durata dell’appalto, garantendo massimali non inferiori ai seguenti importi: - € 3.000.000,00 per singolo sinistro; - € 3.000.000,00 per danni a cose; - € 3.000.000,00 per danni a persone. L’affidataria dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti: - che la polizza in questione copre i servizi previsti dal presente contratto di appalto, fermo restando, in ogni caso, l’obbligo di manleva assunto dall’affidataria; - che non vi sono limiti al numero di sinistri; - che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 3.000.000,00. Sono da ritenersi a esclusivo carico dell’appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall’utilizzo delle attrezzature, degli strumenti, dei materiali e dei prodotti di consumo e dei macchinari e automezzi utilizzati per l’esecuzione del servizio.

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Samples: Disciplinare Di Gara, Disciplinare Di Gara

RESPONSABILITA’ E POLIZZA ASSICURATIVA. L’appaltatore è L’aggiudicatario assume il solo responsabileservizio di asilo nido in concessione, senza riserve ed eccezionie contestualmente acquisisce in uso la struttura immobiliare individuata all’art.14 del capitolato, sotto la propria esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti dell’Istituto relativamente alla gestione del Comune e di terzi. Il concessionario sarà in obbligo di adottare, durante tutta la vigenza della concessione ogni procedimento e cautela necessari a garantire la vita e l’incolumità degli operatori, degli utenti e dei servizi resi con il proprio personale impiegatoterzi, ed nonché evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati. E’ escluso in via assoluta ogni compenso al concessionario per danni o perdite di mezzi, materiali e attrezzi, siano essi determinati da cause di forza maggiore o qualunque altra causa, anche se dipendenti da terzi. Il concessionario è responsabile dei danni di ogni danno che potesse derivare al Comune ed a chiunque causatiterzi, persone cagionato dal proprio personale, dalle opere, attrezzature e/o beniimpianti, e deve considerarsi obbligato a risarcire, sostituire o riparare a proprie spese quanto sia dell'Istituto che stato danneggiato o asportato. Qualora il concessionario non dovesse provvedere al risarcimento ovvero alla rimessa nel pristino stato, ove possibile, nel termine fissato nella relativa lettera di soggetti terzi in relazione all’espletamento dei servizi oggetto notifica, il Comune di Tempio Pausania resta autorizzato a provvedere direttamente, a carico del contratto. L’appaltatore si impegna a manlevare e a tenere indenne l'Istituto da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultimo concessionario, addebitando gli importi e/o incamerando la cauzione per effetto di inadempimenti o di violazioni di norme di legge o di regolamento, direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del contrattol’importo corrispondente. A tal fine l’appaltatore del servizio in parola è tenuto a il concessionario dovrà stipulare e trasmettere all’Istituto, anteriormente all’avvio dell’esecuzione del servizio, copia di specifica polizza assicurativa R.C. comprensiva della copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, danni diretti ed indiretti a persone e cose e per infortuni. La suddetta polizza assicurativa dovrà essere emessa a copertura di tutti i rischi citati con esclusivo riferimento all’oggetto del contratto e avere validità per tutta la durata dell’appalto, garantendo massimali non inferiori ai seguenti importi: - € 3.000.000,00 per singolo sinistro; - € 3.000.000,00 per danni a cose; - € 3.000.000,00 per danni a persone. L’affidataria dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti: - che la polizza in questione copre i servizi previsti dal presente contratto di appalto, fermo restando, in ogni caso, l’obbligo di manleva assunto dall’affidataria; - che non vi sono limiti al numero di sinistri; - che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 3.000.000,00. Sono da ritenersi a esclusivo carico dell’appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall’utilizzo delle attrezzature, degli strumenti, dei materiali e dei prodotti di consumo e dei macchinari e automezzi utilizzati per l’esecuzione del servizio.primario istituto assicurativo obbligatoriamente:

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RESPONSABILITA’ E POLIZZA ASSICURATIVA. L’appaltatore è Ogni danno che in relazione all'espletamento di quanto previsto dal presente appalto o ad altre cause ad esso connesse derivasse al Comune e/o a terzi in genere, compreso gli utenti dei servizi ed il solo responsabilepersonale dello stesso Concessionario, si intenderà attribuito alla responsabilità della ditta Concessionaria senza riserve ed e/o eccezioni. In caso di danni, nei confronti dell’Istituto relativamente l’Appaltatore sarà comunque obbligato a darne immediatamente comunicazione all’Amministrazione appaltante. Il Comune, inoltre, è da intendersi esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità in riferimento a danni, infortuni od altro che dovesse occorrere al personale impiegato a qualsiasi titolo nell'espletamento dell’attività di cui alla gestione dei servizi resi con il proprio personale impiegatopresente convenzione che pertanto dovrà essere adeguatamente assicurato, ed è responsabile dei danni addestrato, istruito e/o a chiunque causati, persone o beni, sia dell'Istituto che di soggetti terzi in relazione all’espletamento dei servizi oggetto del contratto. L’appaltatore si impegna a manlevare e a tenere indenne l'Istituto da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultimo per effetto di inadempimenti o di violazioni di norme di legge o di regolamento, direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del contrattogenere. A tal fine l’appaltatore copertura dei rischi di Responsabilità Civile Terzi in genere (utenti del servizio in parola è tenuto a stipulare e trasmettere all’Istitutocompresi) e/o Prestatori d’Opera (personale addetto) conseguenti all'espletamento dell’attività di cui trattasi, anteriormente all’avvio dell’esecuzione del servizio, copia la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla stipula di specifica idonea polizza assicurativa R.C. comprensiva della copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, danni diretti ed indiretti con adeguati massimali che dovrà presentare in copia all'Amministrazione concedente prima dell'avvio del servizio (traccia a persone e cose e per infortuniseguire). La suddetta polizza copertura assicurativa, stipulata con primaria compagnia assicurativa regolarmente autorizzata dai competenti organi all'esercizio in Italia dei rami considerati, dovrà essere emessa a copertura di tutti i rischi citati con esclusivo riferimento all’oggetto del contratto e avere validità per tutta la durata dell’appalto, garantendo massimali non inferiori ai seguenti importi: - € 3.000.000,00 per singolo sinistro; - € 3.000.000,00 per danni a cose; - € 3.000.000,00 per danni a persone. L’affidataria dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti: - che del contratto e prevedere l'obbligo di comunicazione da parte della Compagnia di assicurazione verso l'Ente stesso nel caso sospensione/annullamento della garanzia qualunque ne sia la polizza in questione copre i servizi previsti dal presente contratto di appalto, fermo restando, in ogni caso, l’obbligo di manleva assunto dall’affidataria; - che non vi sono limiti al numero di sinistri; - che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 3.000.000,00. Sono da ritenersi a esclusivo carico dell’appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall’utilizzo delle attrezzature, degli strumenti, dei materiali e dei prodotti di consumo e dei macchinari e automezzi utilizzati per l’esecuzione del serviziocausa.

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Samples: Disciplinare Di Gara