Portafogli zonali e operatori di mercato. Per ciascun portafoglio zonale il BRP può presentare offerte direttamente qualora abbia la qualifica di operatore di mercato o delegare un operatore di mercato alla presentazione delle offerte, indicando per ciascuno di essi la frazione della capacità del portafoglio oggetto della delega. La somma delle frazioni oggetto di delega non può eccedere la capacità del portafoglio. Qualora ritenuto opportuno per esigenze gestionali, GME nel TIDME valuta l’opportunità di limitare la delega ad un solo operatore di mercato. Le offerte relative ai portafogli zonali commerciali composti dalle UCS possono essere presentate esclusivamente dall’operatore di mercato assegnatario dei contratti standard di time shifting associati all’UCS stessa. GME e TERNA, ognuno per quanto di competenza, definiscono rispettivamente nel TIDME e nel Codice di Rete le modalità con cui ciascun BRP comunica e revoca le deleghe agli operatori di mercato per presentare offerte riferite ai propri portafogli. Parte IV Sezione 2–11 Organizzazione e finalità del mercato dell’e- nergia elettrica a livello nazionale
Portafogli zonali e operatori di mercato. Per ciascun portafoglio zonale il BRP può presentare offerte direttamente qualora abbia la qualifica di operatore di mercato o delegare un operatore di mercato alla presentazione delle offerte, indicando per ciascuno di essi la frazione della capacità del portafoglio oggetto della delega. La somma delle frazioni oggetto di delega non può eccedere la capacità del portafoglio. Qualora ritenuto opportuno per esigenze gestionali, GME nel TIDME valuta l’opportunità di limitare la delega ad un solo operatore di mercato. Le offerte relative ai portafogli zonali commerciali composti dalle UCS possono essere presentate esclusivamente dall’operatore di mercato assegnatario dei contratti standard di time shifting associati all’UCS stessa. GME e TERNA, ognuno per quanto di competenza, definiscono rispettivamente nel TIDME e nel Codice di Rete le modalità con cui ciascun BRP comunica e revoca le deleghe agli operatori di mercato per presentare offerte riferite ai propri portafogli. Nella Deliberazione 111/06 [41] era prevista la stipula del contratto di adesione al mercato dell’energia elettrica tramite interposizione di terzi, al fine di consentire ad un utente del dispacciamento di partecipare al mercato dell’energia elettrica tramite un operatore terzo. Nel TIDE viene precisato che ciascun operatore di mercato può operare transazioni riferite ai portafogli zonali di cui è BRP o ai portafogli zonali per i quali ha ricevuto delega. In particolare per favorire la massima flessibilità è consentito a ciascun BRP di delegare uno o più operatori di mercato per a ciascun portafoglio zonale. Il rapporto e le relativa responsabilità sono definite direttamente fra le parti nel rispetto delle disposizioni di cui al TIDME e al Codice di Rete. Parte IV Sezione 1–11 Organizzazione e finalità del mercato dell’e- nergia elettrica a livello nazionale La struttura dei mercati riportata nel TIDE rappresenta la traduzione a livello nazionale della struttura prevista a livello europeo in esito al Regolamento (UE) 2015/1222 [2], Regolamento (UE) 2016/1719 [3] e al Regolamento (UE) 2017/2195 [4] e in coerenza con le linee guida di cui al Regolamento (UE) 2019/943 [1]. In essa compaiono, quindi, sia mercati disciplinati a livello europeo sia mercati interamente gestiti e disciplinati a livello nazionale in coerenza con i principi del quadro regolatorio europeo.