Common use of RESPONSABILITÀ CIVILE E COPERTURA ASSICURATIVA Clause in Contracts

RESPONSABILITÀ CIVILE E COPERTURA ASSICURATIVA. Il Concessionario: ▪ deve adottare ogni precauzione ed ogni mezzo per evitare danni ai locali in cui sono ubicati i distributori, al proprio personale addetto e agli utenti della distribuzione automatica; ▪ è tenuto al risarcimento degli eventuali danni arrecati, nell’ambito delle attività della Concessione, agli stessi soggetti e/o a terzi, mantenendo l’Amministrazione esente da qualsiasi responsabilità in merito; ▪ è responsabile dell’operato dei propri dipendenti in caso di eventuali infortuni e/o danni arrecati alle persone e alle cose, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto. A garanzia dell’obbligo di risarcimento, all’atto della stipula del Contratto o, se precedente, alla data del verbale di consegna del servizio, Il Concessionario deve produrre, in originale o in copia resa conforme, le seguenti polizze assicurative: ▪ polizza per responsabilità civile (RC), stipulata con primaria compagnia di assicurazione, comprensiva della responsabilità civile terzi (RCT) e della responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO), con esclusivo riferimento al Contratto e alle attività in Concessione, con massimali non inferiori, rispettivamente, ad Euro 2.000.000,00 per sinistro per la copertura RCO e ad Euro 5.000.000,00 per sinistro per la copertura RCT; la copertura assicurativa deve riguardare anche i casi di intossicazione derivante da cibi e bevande in distribuzione e comprendere eventi connessi a malori, vertigini, stati di incoscienza, che comportino invalidità o morte del fruitore del servizio; ▪ polizza per incendio - rischio locativo, stipulata con primaria compagnia di assicurazione, a primo rischio assoluto, a copertura dei locali concessi e relativo contenuto; la polizza deve prevedere anche la garanzia ricorso terzi da incendio, con un valore massimale per evento non inferiore ad Euro 2.000.000,00. La copertura assicurativa può essere rappresentata dalla stipula di nuove polizze oppure da specifiche appendici a polizze preesistenti. Le polizze non liberano il Concessionario dalle proprie responsabilità, avendo esse soltanto lo scopo di ulteriore garanzia. In particolare, ogni responsabilità civile e penale connessa con gli adempimenti previsti dal Capitolato è a carico del Concessionario, restando totalmente sollevata l’Amministrazione. Parimenti, i massimali delle polizze non rappresentano i limiti del danno da risarcire, poiché il Concessionario risponde di qualsiasi danno nel suo valore complessivo. Le polizze devono avere una durata non inferiore a quella del Contratto e coprire tutti i rischi connessi alla gestione del servizio di distribuzione automatica e allo svolgimento delle attività connesse, per qualsiasi causa. Nelle polizze deve essere stabilito che non sono possibili diminuzioni o storni delle somme assicurate, né disdetta del contratto assicurativo senza il consenso dell’Amministrazione. Le polizze devono esplicitamente prevedere l’obbligo della Società Assicuratrice a: ▪ notificare tempestivamente all’Amministrazione, a mezzo lettera raccomandata AR, l’eventuale mancato pagamento del premio, l’eventuale mancato rinnovo delle polizze e la loro eventuale disdetta per qualsiasi motivo; ▪ notificare tempestivamente all’Amministrazione, a mezzo lettera raccomandata AR o PEC, tutte le eventuali circostanze che menomassero o possano menomare la validità dell’assicurazione; ▪ non apportare alle polizze alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell’Amministrazione, salvo il diritto di recesso per sinistro ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione e fatti salvi i diritti derivanti alla Società Assicuratrice dall’applicazione dell’Art. 1898 c.c.. L’Amministrazione si riserva la facoltà di vagliare le polizze o appendici di cui al presente articolo, chiedendone l’eventuale adeguamento. La mancata consegna delle polizze o appendici da parte del Concessionario, o il mancato adeguamento delle stesse, se richiesto dall’Amministrazione, comporta la revoca della Concessione.

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RESPONSABILITÀ CIVILE E COPERTURA ASSICURATIVA. Il Concessionario: ▪ Concessionario deve adottare ogni precauzione ed ogni mezzo per evitare danni ai locali in cui sono ubicati i distributorialla postazione, al locale che la ospita, al proprio personale addetto e addetto, agli utenti della distribuzione automatica; ▪ e/o a terzi, ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni arrecati, arrecati agli stessi soggetti nell’ambito delle attività della Concessione, agli stessi soggetti e/o a terzidel Servizio, mantenendo l’Amministrazione esente da qualsiasi responsabilità in merito; ▪ . Il Concessionario è responsabile dell’operato dei propri dipendenti in caso di eventuali infortuni e/o danni arrecati alle persone e alle cose, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contrattoattività di Servizio. A garanzia dell’obbligo di risarcimento, all’atto della stipula del Contratto o, se precedente, o alla data del verbale di consegna del serviziodei locali, Il Concessionario deve produrre, in originale o in copia resa conforme, le seguenti polizze assicurative: ▪ polizza per responsabilità civile (RC), stipulata con primaria compagnia di assicurazione, comprensiva della responsabilità civile terzi (RCT) e della responsabilità Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO), con esclusivo riferimento al Contratto e alle attività in Concessione, con massimali non inferiori, rispettivamente, ad Euro 2.000.000,00 1.000.000,00 per sinistro per la copertura RCO e ad Euro 5.000.000,00 1.000.000,00 per sinistro per la copertura RCT; la copertura assicurativa deve riguardare anche i casi di intossicazione derivante da cibi e bevande in distribuzione e comprendere eventi connessi a malori, vertigini, stati di incoscienza, che comportino invalidità o morte del fruitore del servizio; ▪ polizza per incendio - rischio locativo, stipulata con primaria compagnia di assicurazione, a primo rischio assoluto, a copertura dei locali concessi e relativo contenuto; la polizza deve prevedere anche la garanzia ricorso terzi da incendio, con un valore massimale per evento non inferiore ad Euro 2.000.000,00. La copertura assicurativa può essere rappresentata dalla stipula di nuove polizze nuova polizza oppure da specifiche appendici specifica appendice a polizze preesistentipolizza preesistente. Le polizze La polizza non liberano libera il Concessionario dalle proprie responsabilità, avendo esse soltanto lo scopo di ulteriore garanzia. In particolare, ogni responsabilità civile e penale connessa con gli adempimenti previsti dal Capitolato è a carico del Concessionario, restando totalmente sollevata l’Amministrazione. Parimenti, i massimali delle polizze della polizza non rappresentano i limiti del danno da risarcire, poiché il Concessionario risponde di qualsiasi danno nel suo valore complessivo. Le polizze devono La polizza deve avere una durata non inferiore a quella del Contratto e coprire tutti i rischi connessi alla gestione del servizio di distribuzione automatica e allo svolgimento delle attività connesse, per qualsiasi causa. Nelle polizze Nella polizza deve essere stabilito che non sono possibili diminuzioni o storni delle somme assicurate, né disdetta del contratto assicurativo senza il consenso dell’Amministrazione. Le polizze devono La polizza deve esplicitamente prevedere l’obbligo della Società Assicuratrice a: ▪ notificare tempestivamente all’Amministrazione, a mezzo lettera raccomandata AR, l’eventuale mancato pagamento del premio, l’eventuale mancato rinnovo delle polizze e la loro l’ eventuale disdetta per qualsiasi motivo; ▪ notificare tempestivamente all’Amministrazione, a mezzo lettera raccomandata AR o PECAR, tutte le eventuali circostanze che menomassero o possano potessero menomare la validità dell’assicurazione; ▪ non apportare alle polizze alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell’Amministrazione, salvo il diritto di recesso per sinistro ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione e fatti salvi i diritti derivanti alla Società Assicuratrice dall’applicazione dell’Art. 1898 c.c.. L’Amministrazione si riserva la facoltà di vagliare la polizza e le polizze o appendici di cui al presente articolo, chiedendone l’eventuale adeguamento. La mancata consegna delle polizze o della polizza ed eventuali appendici da parte del Concessionario, o il mancato adeguamento delle della stesse, se richiesto dall’Amministrazione, comporta la revoca decadenza della Concessione.

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Samples: Concessione Servizio Di Intermediazione Immobiliare

RESPONSABILITÀ CIVILE E COPERTURA ASSICURATIVA. La ditta aggiudicataria si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivante ai sensi di legge nell'espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato. A tale scopo la ditta aggiudicataria si impegna a stipulare, con una primaria Compagnia di Assicurazione, una polizza RCT/RCO nella quale venga esplicitamente indicato che l’Azienda Ospedale-Università Padova debba essere considerata "terza" a tutti gli effetti. Il Concessionario: ▪ deve adottare ogni precauzione ed ogni mezzo per evitare danni ai locali in cui sono ubicati i distributori, al proprio personale addetto e agli utenti della distribuzione automatica; ▪ è tenuto al risarcimento degli eventuali danni arrecati, nell’ambito delle attività della Concessione, agli stessi soggetti predetto contratto assicurativo dovrà prevedere la copertura dei rischi da intossicazione alimentare e/o avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio di bar nonché i danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'assicurato a terziqualsiasi titolo o destinazione, mantenendo l’Amministrazione esente compresi quelli conseguenti a incendio e furto. Dovranno essere altresì compresi in garanzia i danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione del servizio nonché tutti i danni riconducibili ai servizi richiesti dal presente appalto. L’Assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimali non inferiori a € 5.000.000,00.= (cinquemilioni) per sinistro con i limiti di € 5.000.000,00.=(cinquemilioni) per persona lesa e di € 5.000.000,00.= (cinquemilioni) per danni a cose. Tutti i massimali vanno rideterminati in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita, nell'eventualità che subiscano un aumento che superi il 20% del dato iniziale. L’Azienda Ospedale-Università Padova è esonerata da qualsiasi ogni responsabilità in merito; ▪ è responsabile dell’operato dei propri dipendenti in caso di eventuali infortuni e/per danni, infortuni, malattie professionali o danni arrecati alle persone e alle cosealtro che dovesse accadere al personale dipendente della ditta aggiudicataria, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto. A garanzia dell’obbligo di risarcimento, all’atto della stipula del Contratto o, se precedente, alla data del verbale di consegna durante l'esecuzione del servizio, Il Concessionario deve produrre, in originale o in copia resa conforme, le seguenti polizze assicurative: ▪ polizza per responsabilità civile (RC), stipulata con primaria compagnia di assicurazione, comprensiva della responsabilità civile terzi (RCT) e della responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO), con esclusivo riferimento al Contratto e alle attività in Concessione, con massimali non inferiori, rispettivamente, ad Euro 2.000.000,00 per sinistro per la copertura RCO e ad Euro 5.000.000,00 per sinistro per la copertura RCT; la copertura assicurativa deve riguardare anche i casi di intossicazione derivante convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da cibi e bevande in distribuzione e comprendere eventi connessi a malori, vertigini, stati di incoscienza, che comportino invalidità o morte del fruitore del servizio; ▪ polizza per incendio - rischio locativo, stipulata con primaria compagnia di assicurazione, a primo rischio assoluto, a copertura dei locali concessi e relativo contenuto; la polizza deve prevedere anche la garanzia ricorso terzi da incendio, con un valore massimale per evento non inferiore ad Euro 2.000.000,00intendersi già compreso nel corrispettivo dell'appalto. La copertura assicurativa può essere rappresentata dalla stipula di nuove polizze oppure da specifiche appendici a polizze preesistenti. Le polizze non liberano il Concessionario dalle proprie responsabilità, avendo esse soltanto lo scopo di ulteriore garanzia. In particolare, ogni responsabilità civile e penale connessa con gli adempimenti previsti dal Capitolato è a carico del Concessionario, restando totalmente sollevata l’Amministrazione. Parimenti, i massimali Copia delle polizze non rappresentano i limiti dovrà essere consegnata all’Azienda Ospedale-Università Padova entro 30 giorni dall’aggiudicazione della gara e prima della sottoscrizione del danno da risarcire, poiché il Concessionario risponde di qualsiasi danno nel suo valore complessivo. Le polizze devono avere una durata non inferiore a quella del Contratto e coprire tutti i rischi connessi alla gestione del servizio di distribuzione automatica e allo svolgimento delle attività connesse, per qualsiasi causa. Nelle polizze deve essere stabilito che non sono possibili diminuzioni o storni delle somme assicurate, né disdetta del contratto assicurativo senza il consenso dell’Amministrazione. Le polizze devono esplicitamente prevedere l’obbligo della Società Assicuratrice a: ▪ notificare tempestivamente all’Amministrazione, a mezzo lettera raccomandata AR, l’eventuale mancato pagamento del premio, l’eventuale mancato rinnovo delle polizze e la loro eventuale disdetta per qualsiasi motivo; ▪ notificare tempestivamente all’Amministrazione, a mezzo lettera raccomandata AR o PEC, tutte le eventuali circostanze che menomassero o possano menomare la validità dell’assicurazione; ▪ non apportare alle polizze alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell’Amministrazione, salvo il diritto di recesso per sinistro ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione e fatti salvi i diritti derivanti alla Società Assicuratrice dall’applicazione dell’Art. 1898 c.c.. L’Amministrazione si riserva la facoltà di vagliare le polizze o appendici di cui al presente articolo, chiedendone l’eventuale adeguamento. La mancata consegna delle polizze o appendici da parte del Concessionario, o il mancato adeguamento delle stesse, se richiesto dall’Amministrazione, comporta la revoca della Concessionecontratto.

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Samples: Concessione Per La Gestione Del Servizio Di Bar Caffetteria

RESPONSABILITÀ CIVILE E COPERTURA ASSICURATIVA. Il Concessionario: ▪ deve adottare ogni precauzione ed ogni mezzo per evitare danni , ai locali in cui sono ubicati i distributori, al proprio personale addetto e agli utenti della distribuzione automatica; ▪ è tenuto al risarcimento degli eventuali danni arrecati, nell’ambito delle attività della Concessione, agli stessi soggetti e/o a terzi, mantenendo l’Amministrazione esente da qualsiasi responsabilità in merito; ▪ è responsabile dell’operato dei propri dipendenti in caso di eventuali infortuni e/o danni arrecati alle persone e alle cose, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto. A garanzia dell’obbligo di risarcimento, all’atto fini della stipula del Contratto oContratto, se precedente, alla data del verbale di consegna del servizio, Il Concessionario deve produrre, in originale o in copia resa conforme, le seguenti polizze assicurative: ▪ è obbligato a presentare idonea polizza per responsabilità civile (RC), stipulata con primaria compagnia ai sensi dell’art. 103, comma 7, del Codice, per le garanzie di assicurazioneseguito indicate e a mantenerla in vigore per tutta la durata del Contratto. La polizza in oggetto dovrà essere trasmessa in copia, comprensiva entro 15 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva. Il documento prodotto deve essere in lingua italiana ovvero, qualora sia prodotto in lingua diversa dall’italiano, il documento deve essere accompagnato da traduzione. Le quietanze riguardanti il pagamento del premio per la prima annualità e per quelle successive dovranno essere trasmesse alla Regione Xxxxxx-Romagna entro le relative scadenze. La mancata costituzione della responsabilità civile terzi garanzia assicurativa e/o la sua difformità rispetto a quanto richiesto determinerà la decadenza dall'aggiudicazione e una nuova aggiudicazione della concessione, da parte della Regione Xxxxxx-Romagna, al concorrente che segue nella graduatoria, previa acquisizione e verifica della documentazione a comprova delle dichiarazioni rese e dei requisiti attestati in sede di gara e costituzione della cauzione definitiva. La polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni, di qualsiasi natura, diretti e indiretti arrecati a terzi, (persone, cose o animali) in conseguenza di fatti, atti ed omissioni, eseguiti o ordinati da dipendenti e/o collaboratori del Concessionario o comunque in dipendenza diretta o indiretta verificatisi in relazione alle attività oggetto della concessione, nessuna esclusa né eccettuata nell’esecuzione del servizio. Tale copertura (RCT) e della responsabilità civile verso prestatori dovrà avere un massimale “unico” di lavoro (RCO), con esclusivo riferimento al Contratto e alle attività in Concessione, con massimali garanzia non inferiori, rispettivamente, ad Euro 2.000.000,00 inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro e per persona e non potrà prevedere esclusioni che limitino la copertura RCO e ad Euro 5.000.000,00 per sinistro per delle responsabilità sopra descritte. A titolo non limitativo la copertura RCT; la copertura assicurativa deve riguardare anche i casi di polizza dovrà prevedere le seguenti coperture assicurative: - rischi da intossicazione derivante da cibi e bevande in distribuzione e comprendere alimentare e/o avvelenamenti subìti dai consumatori, compreso eventi connessi a malori, vertigini, stati di incoscienza, incoscienza che comportino invalidità o morte del fruitore del servizio; - danni a cose in consegna e/o custodia; - danni arrecati ai locali, strutture e beni consegnati, anche per fatto dei beneficiari del servizio; - danni subìti da persone non in rapporto di dipendenza con il Concessionario, che partecipino all’attività oggetto dell’appalto a qualsiasi titolo; - danni arrecati a terzi (inclusi la Regione Xxxxxx-Romagna e i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con il Concessionario – che partecipino all’attività oggetto dell’appalto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale. In ogni caso si precisa e si conviene che sono a esclusivo carico del Concessionario eventuali rischi, scoperti, maggiori danni eccedenti i massimali assicurati o franchigie che dovessero esistere e non risultare coperti dalla polizza e che la Regione Xxxxxx-Romagna è esonerata da ogni responsabilità per incendio - rischio locativodanni a terzi, stipulata con primaria compagnia provocati dall’uso delle macchine e/o degli impianti, per eventuale interruzione o mancanza di assicurazioneenergia elettrica, a primo rischio assolutoper eventuali furti, a copertura dei locali concessi manomissioni, danni e relativo contenuto; la polizza deve prevedere anche la garanzia ricorso guasti arrecati da terzi da incendioalle macchine e agli impianti, con un valore massimale per evento non inferiore ad Euro 2.000.000,00incendi. La copertura assicurativa può essere rappresentata dalla stipula di nuove polizze oppure Regione Xxxxxx-Romagna è sollevata da specifiche appendici a polizze preesistenti. Le polizze non liberano il Concessionario dalle proprie responsabilità, avendo esse soltanto lo scopo di ulteriore garanzia. In particolare, ogni responsabilità civile e penale connessa con gli adempimenti previsti dal Capitolato è richiesta di risarcimento danni in caso di atti vandalici o scasso arrecati ai distributori. La custodia, la cura e la conservazione delle macchine e delle attrezzature rimangono infatti a carico totale carico, rischio e pericolo del Concessionario, restando totalmente sollevata l’Amministrazione. Parimenti, i massimali delle polizze non rappresentano i limiti del danno da risarcire, poiché il Concessionario risponde di qualsiasi danno nel suo valore complessivo. Le polizze devono avere una durata non inferiore a quella del Contratto e coprire tutti i rischi connessi alla gestione del servizio di distribuzione automatica e allo svolgimento delle attività connesse, per qualsiasi causa. Nelle polizze deve essere stabilito che non sono possibili diminuzioni o storni delle somme assicurate, né disdetta del contratto assicurativo senza il consenso dell’Amministrazione. Le polizze devono esplicitamente prevedere l’obbligo della Società Assicuratrice a: ▪ notificare tempestivamente all’Amministrazione, a mezzo lettera raccomandata AR, l’eventuale mancato pagamento del premio, l’eventuale mancato rinnovo delle polizze e la loro eventuale disdetta per qualsiasi motivo; ▪ notificare tempestivamente all’Amministrazione, a mezzo lettera raccomandata AR o PEC, tutte le eventuali circostanze che menomassero o possano menomare la validità dell’assicurazione; ▪ non apportare alle polizze alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell’Amministrazione, salvo il diritto di recesso per sinistro ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione e fatti salvi i diritti derivanti alla Società Assicuratrice dall’applicazione dell’Art. 1898 c.c.. L’Amministrazione si riserva la facoltà di vagliare le polizze o appendici di cui al presente articolo, chiedendone l’eventuale adeguamento. La mancata consegna delle polizze o appendici da parte del Concessionario, o il mancato adeguamento delle stesse, se richiesto dall’Amministrazione, comporta la revoca della Concessione.

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Samples: Concessione Di Spazi Ad Uso Servizio Distribuzione Automatica

RESPONSABILITÀ CIVILE E COPERTURA ASSICURATIVA. Il Concessionario: ▪ Concessionario deve adottare ogni precauzione ed ogni mezzo per evitare danni ai locali in cui sono ubicati i distributorie spazi concessi, al proprio personale addetto e agli utenti della distribuzione automatica; ▪ del Bar Caffetteria/Ristorazione self service, ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni arrecati, nell’ambito delle attività della Concessione, agli stessi ai suddetti soggetti e/o a terzi, mantenendo l’Amministrazione esente da qualsiasi responsabilità in merito; ▪ . Il Concessionario è responsabile dell’operato dei propri dipendenti in caso di eventuali infortuni e/o danni arrecati alle persone e alle cose, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto. A garanzia dell’obbligo di risarcimento, all’atto della stipula del Contratto o, se precedente, alla data del verbale di consegna del serviziodei locali, Il Concessionario deve produrre, in originale o in copia resa conforme, le seguenti polizze assicurative: ▪ polizza per responsabilità civile (RC), stipulata con primaria compagnia di assicurazione, comprensiva della responsabilità civile terzi (RCT) e della responsabilità Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO), con esclusivo riferimento al Contratto e alle attività in Concessione, con massimali non inferiori, rispettivamente, ad Euro 2.000.000,00 per sinistro per la copertura RCO e ad Euro 5.000.000,00 per sinistro per la copertura RCT; la copertura assicurativa deve riguardare anche i casi di intossicazione derivante e danni derivanti da cibi e bevande – anche se fabbricati da terzi - in distribuzione presso il Bar Caffetteria/Ristorazione self service e deve comprendere eventi connessi a malori, vertigini, stati di incoscienza, che comportino invalidità o morte del fruitore del servizio; ▪ polizza per incendio - rischio locativo, stipulata con primaria compagnia di assicurazione, a primo rischio assoluto, All Risk Incendio a copertura dei locali concessi concessi, e relativo contenuto, i cui valori siano corrispondenti al costo di ricostruzione del locale pari a € 707.904,96; la polizza deve prevedere anche la garanzia ricorso terzi da incendio, con un valore massimale per evento non inferiore ad Euro 2.000.000,00. La copertura assicurativa può essere rappresentata dalla stipula di nuove polizze polizze, oppure da specifiche appendici a polizze preesistenti purché queste ultime siano conformi per valori, condizioni e termini a quelli del Contratto di Concessione. In caso di nuova polizza emessa esclusivamente per il Contratto di Concessione, si richiede una durata della polizza pari a quella della Concessione. In caso di appendici a polizze preesistenti, il Concessionario è obbligato ad ogni scadenza annuale - per tutta la durata della Concessione - a fornire all’Amministrazione la comprova della copertura assicurativa. Le polizze non liberano il Concessionario dalle proprie responsabilità, avendo esse soltanto lo scopo di ulteriore garanzia. In particolare, ogni responsabilità civile e penale connessa con gli adempimenti previsti dal Capitolato è a carico del Concessionario, restando totalmente sollevata l’Amministrazione. Parimenti, i massimali delle polizze non rappresentano i limiti del danno da risarcire, poiché il Concessionario risponde di qualsiasi danno nel suo valore complessivo. Le polizze devono avere una durata non inferiore a quella del Contratto e coprire tutti i rischi connessi alla gestione del servizio di distribuzione automatica Bar Caffetteria/Ristorazione self service e allo svolgimento delle attività connesse, per qualsiasi causa. Nelle polizze deve essere stabilito che non sono possibili diminuzioni o storni delle somme assicurate, né disdetta del contratto assicurativo senza il consenso dell’Amministrazione. Le polizze devono esplicitamente prevedere l’obbligo della Società Assicuratrice a: ▪ notificare tempestivamente all’Amministrazione, a mezzo lettera raccomandata AR, l’eventuale mancato pagamento del premio, l’eventuale mancato rinnovo delle polizze e la loro eventuale disdetta per qualsiasi motivo; ▪ notificare tempestivamente all’Amministrazione, a mezzo lettera raccomandata AR o PECAR, tutte le eventuali circostanze che menomassero o possano potessero menomare la validità dell’assicurazione; ▪ non apportare alle polizze alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell’Amministrazione, salvo il diritto di recesso per sinistro ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione e fatti salvi i diritti derivanti alla Società Assicuratrice dall’applicazione dell’Art. 1898 c.c.. L’Amministrazione si riserva la facoltà di vagliare le polizze o appendici di cui al presente articolo, chiedendone l’eventuale adeguamento. La mancata consegna delle polizze o appendici da parte del Concessionario, o il mancato adeguamento delle stesse, se richiesto dall’Amministrazione, comporta la revoca della Concessionedecadenza dell’affidamento e la risoluzione del Contratto.

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Samples: Concessione Del Servizio Di Gestione Del Bar Caffetteria E Ristorazione Self Service

RESPONSABILITÀ CIVILE E COPERTURA ASSICURATIVA. Il Concessionario: ▪ L’Appaltatore deve adottare ogni precauzione ed e ogni mezzo per necessario ad evitare danni ai locali in cui sono ubicati i distributori, al proprio personale addetto e agli utenti della distribuzione automatica; ▪ ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni arrecati, arrecati nell’ambito delle attività della Concessione, dell’Appalto agli stessi soggetti e/o a terzi, mantenendo l’Amministrazione esente da qualsiasi responsabilità in merito; ▪ . L’Appaltatore è responsabile dell’operato dei propri dipendenti in caso di eventuali infortuni e/o danni arrecati alle persone e alle cose, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contrattodell’Appalto. A garanzia dell’obbligo di risarcimento, all’atto della alla stipula del Contratto o, se precedente, (o alla data del verbale di consegna del serviziodell’Appalto), Il Concessionario l’Appaltatore deve produrreconsegnare, in originale o in copia resa conforme, le seguenti polizze assicurative: ▪ polizza per responsabilità civile (RC), stipulata con primaria compagnia di assicurazione, comprensiva della responsabilità civile terzi (RCT) e della responsabilità Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO), con esclusivo riferimento al Contratto e alle attività in ConcessioneAppalto, con massimali non inferiori, rispettivamente, ad Euro 2.000.000,00 per sinistro per la copertura RCO e ad Euro 5.000.000,00 per sinistro per la copertura RCT; la copertura assicurativa deve riguardare anche i casi di intossicazione derivante da cibi e bevande in distribuzione e comprendere eventi connessi a malori, vertigini, stati di incoscienza, che comportino invalidità o morte del fruitore del servizio; ▪ polizza per incendio - rischio locativo, stipulata con primaria compagnia di assicurazione, a primo rischio assoluto, All Risk Incendio a copertura dei locali concessi fabbricati e relativo contenuto oggetto dell’Appalto, i cui valori siano pari al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato e valore di rimpiazzo a nuovo del contenuto; la polizza deve prevedere anche la garanzia ricorso terzi da incendio, con un valore massimale per evento non inferiore ad Euro 2.000.000,00. La copertura assicurativa può essere rappresentata dalla stipula di nuove polizze oppure da specifiche appendici a polizze preesistenti. Le polizze non liberano il Concessionario l’Appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo esse soltanto lo scopo di ulteriore garanzia. In particolare, ogni responsabilità civile e penale connessa con gli adempimenti previsti dal Capitolato è a carico del Concessionariodell’Appaltatore, restando totalmente sollevata l’Amministrazione. Parimenti, Parimenti i massimali delle polizze non rappresentano i limiti del danno da risarcire, poiché il Concessionario l’Appaltatore risponde di qualsiasi danno nel suo valore complessivo. Le polizze devono avere una durata non inferiore a quella del Contratto e coprire tutti i rischi connessi alla gestione del servizio di distribuzione automatica delle Foresterie e allo svolgimento delle attività connessedei Servizi, per qualsiasi causa. Nelle polizze deve essere stabilito che non sono possibili diminuzioni o storni delle somme assicurate, né disdetta del contratto assicurativo senza il consenso dell’Amministrazione. Le polizze devono esplicitamente prevedere l’obbligo della Società Assicuratrice a: ▪ notificare tempestivamente all’Amministrazione, a mezzo lettera raccomandata ARA.R., l’eventuale mancato pagamento del premio, l’eventuale mancato rinnovo delle polizze e la loro eventuale disdetta per qualsiasi motivo; ▪ notificare tempestivamente all’Amministrazione, a mezzo lettera raccomandata AR o PECA.R., tutte le eventuali circostanze che menomassero o possano potessero menomare la validità dell’assicurazione; ▪ non apportare alle polizze alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell’Amministrazione, salvo il diritto di recesso per sinistro ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione e fatti salvi i diritti derivanti alla Società Assicuratrice dall’applicazione dell’Art. 1898 c.c.. L’Amministrazione si riserva la facoltà di vagliare le polizze o e le eventuali appendici di cui al presente articolo, chiedendone l’eventuale adeguamento. La mancata consegna delle polizze o appendici da parte del Concessionariodell’Appaltatore, o il mancato adeguamento delle stesse, se richiesto dall’Amministrazione, comporta la revoca della Concessionerisoluzione del Contratto.

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Samples: Appalto Per Il Servizio Di Supporto Alla Gestione Delle Foresterie Universitarie

RESPONSABILITÀ CIVILE E COPERTURA ASSICURATIVA. 1) Il Concessionario: deve adottare ogni precauzione ed ogni mezzo per evitare danni ai locali in cui sono ubicati i distributori, al proprio personale addetto e agli utenti della distribuzione automatica; è tenuto al risarcimento degli eventuali danni arrecati, nell’ambito delle attività della Concessione, agli stessi soggetti e/o a terzi, mantenendo l’Amministrazione il Concedente esente da qualsiasi responsabilità in merito; è responsabile dell’operato dei propri dipendenti in caso di eventuali infortuni e/o danni arrecati alle persone e alle cose, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto. A garanzia dell’obbligo di risarcimento, all’atto della stipula del Contratto o, se precedente, alla data del verbale di consegna del servizio, . 2) Il Concessionario deve produrreè obbligato a stipulare contratto assicurativo, in originale o in copia resa conforme, le seguenti polizze assicurative: ▪ polizza per responsabilità civile (RC), stipulata con primaria compagnia assicuratrice e con impegno a mantenere lo stesso in essere per tutta la durata dell’appalto, con i massimali di assicurazioneseguito precisati, comprensiva della responsabilità contro i rischi derivanti da: a) Responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni arrecati a terzi, tra i quali la stessa Società concedente, e gli utenti utilizzatori del servizio, nessuno escluso e/o eccettuato, compresi i dipendenti degli stessi, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività oggetto del presente appalto, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata con previsione dei seguenti massimali: Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) Euro 2.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di Euro 2.000.000,00 per persona Euro 2.000.000,00 per danni a cose e/o animali. La polizza dovrà inoltre prevedere tra le altre condizioni anche l’estensione a: − conduzione degli spazi consegnati; − danni a cose in consegna e/o custodia; − danni a cose di terzi da incendio − danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il Concessionario, che partecipino all’attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo; − danni arrecati a terzi, compresi i fruitori del servizio, la Società concedente stessa e i dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo degli stessi, cagionati da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone che partecipino all’attività, a qualunque titolo, oggetto dell’appalto, inclusa la loro responsabilità personale; − danni derivanti da colpa grave del Contraente /Assicurato nonché dolo e/o colpa grave delle persone delle quali deve rispondere; − interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza; − rinuncia al diritto di surroga ex art. 1916 c.c. nei confronti delle amministrazioni appaltanti, dei suoi dipendenti e collaboratori, amministratori; − danni da inquinamento accidentale; − RC da produzione e smercio di prodotti alimentari; la polizza dovrà obbligatoriamente prevedere la copertura dei rischi da eventuale intossicazione alimentare, avvelenamento o inquinamenti subiti dai fruitori del servizio, nonché ogni altro danno agli utenti conseguente alla produzione, distribuzione e somministrazione dei pasti, ivi compresi i danni conseguenti alla preparazione di diete speciali. b) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all’attività svolta (prestatori d’opera subordinati e parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista l’obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non, delle quali il concessionario si avvalga), con esclusivo riferimento in relazione a tutte le operazioni ed attività connesse al Contratto presente appalto, comprese quelle accessorie e alle attività in Concessionecomplementari, con massimali nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiori, rispettivamente, ad inferiore a: Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) Euro 2.000.000,00 per sinistro per la copertura RCO e ad Euro 5.000.000,00 per sinistro per la copertura RCT; la copertura assicurativa deve riguardare anche i casi di intossicazione derivante da cibi e bevande in distribuzione e comprendere eventi connessi a malori, vertigini, stati di incoscienza, che comportino invalidità o morte del fruitore del servizio; ▪ polizza per incendio - rischio locativo, stipulata con primaria compagnia di assicurazione, a primo rischio assoluto, a copertura dei locali concessi e relativo contenuto; la polizza deve prevedere anche la garanzia ricorso terzi da incendioogni sinistro, con un valore massimale il limite di Euro 1.000.000,00 per evento persona Prevedendo, tra le altre condizioni, anche le seguenti estensioni: - danno biologico; - danni non inferiore ad Euro 2.000.000,00. rientranti nella disciplina INAIL; - buona fede INAIL. 3) La copertura assicurativa può essere rappresentata dalla stipula di nuove polizze oppure da specifiche appendici a polizze preesistenti. . 4) Le polizze non liberano il Concessionario dalle proprie responsabilità, avendo esse soltanto lo scopo di ulteriore garanzia. In particolare, ogni responsabilità civile e penale connessa con gli adempimenti previsti dal Capitolato è a carico del Concessionario, restando totalmente sollevata l’Amministrazioneil Concedente. Parimenti, i massimali delle polizze non rappresentano i limiti del danno da risarcire, poiché il Concessionario risponde di qualsiasi danno nel suo valore complessivo. . 5) Le polizze devono avere una durata non inferiore a quella del Contratto e coprire tutti i rischi connessi alla gestione del servizio di distribuzione automatica e allo svolgimento delle attività connesse, per qualsiasi causa. . 6) Nelle polizze deve essere stabilito che non sono possibili diminuzioni o storni delle somme assicurate, né disdetta del contratto assicurativo senza il consenso dell’Amministrazionedel Concedente. 7) Le polizze devono esplicitamente prevedere l’obbligo della Società Assicuratrice a: notificare tempestivamente all’Amministrazioneal Concedente, a mezzo lettera raccomandata AR, l’eventuale mancato pagamento del premio, l’eventuale mancato rinnovo delle polizze e la loro eventuale disdetta per qualsiasi motivo; notificare tempestivamente all’Amministrazioneal Concedente, a mezzo lettera raccomandata AR o PEC, tutte le eventuali circostanze che menomassero o possano menomare la validità dell’assicurazione; non apportare alle polizze alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell’Amministrazionedel Concedente, salvo il diritto di recesso per sinistro ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione e fatti salvi i diritti derivanti alla Società Assicuratrice dall’applicazione dell’Art. 1898 c.c.. L’Amministrazione si riserva la facoltà di vagliare le polizze o appendici di cui al presente articolo, chiedendone l’eventuale adeguamento. La mancata consegna delle polizze o appendici da parte del Concessionario, o il mancato adeguamento delle stesse, se richiesto dall’Amministrazione, comporta la revoca della Concessione.

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Samples: Capitolato Per l'Affidamento in Concessione Del Servizio Somministrazione Di Alimenti E Bevande Mediante Distributori Automatici