Common use of Responsabilità civile e patrocinio legale Clause in Contracts

Responsabilità civile e patrocinio legale. (Art. 36 del CCNL 01.03.02) 1. E’ attivata per tutti i dirigenti dell’Area, sentiti i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL, un’assicurazione contro i rischi professionali a copertura della responsabilità personale, intesa come responsabilità civile anche connessa ai comportamenti degli alunni nell’esercizio della vigilanza di cui all’art. 61 della legge 312/80, senza diritto di rivalsa verso i dirigenti stessi e comprensiva anche delle spese legali relative agli eventuali procedimenti giudiziari nei quali essi fossero coinvolti in ragione del proprio ufficio. 2. L’assicurazione è valida altresì, anche con le eventuali quote integrative di cui al successivo comma, per fatti derivanti da colpa grave o per dolo del terzo di cui l’assicurato risponde a titolo di responsabilità oggettiva (art. 1900 c.c.). A tal fine, a partire dal momento in cui l’assicurazione viene attivata, è destinata la somma fino a euro 258,23 pro capite annua, che sarà posta a carico del fondo di cui all’art. 55. 3. La società di assicurazione sarà scelta con apposita gara che dovrà prevedere comunque la possibilità per il dirigente di aumentare massimali e aree di rischio coperte tramite versamento di una quota individuale, salva la possibilità dello stesso di avvalersi di altra compagnia assicurativa.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Responsabilità civile e patrocinio legale. (Art. 36 del CCNL 01.03.02) 1. E’ attivata per tutti i dirigenti dell’Areaattivata, sentiti i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali XX.XX. firmatarie del presente CCNLCCPL, per tutti i dirigenti scolastici un’assicurazione contro i rischi professionali a copertura e le responsabilità civili, nel rispetto della disciplina delle responsabilità personale, intesa come responsabilità civile anche connessa ai comportamenti degli alunni nell’esercizio della vigilanza di cui all’art. 61 della legge 312/80dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni prevista dalla vigente normativa, senza diritto di rivalsa verso i dirigenti stessi e comprensiva il dirigente scolastico, che copra anche delle le spese legali relative agli eventuali procedimenti giudiziari nei quali essi fossero coinvolti dei processi in ragione del proprio ufficio. 2. L’assicurazione cui il dirigente medesimo è valida altresì, anche con le eventuali quote integrative coinvolto per causa di cui al successivo comma, per fatti derivanti da colpa grave o per dolo del terzo di cui l’assicurato risponde a titolo di responsabilità oggettiva (art. 1900 c.c.)servizio. A tal fine, a partire dal momento in cui l’assicurazione viene attivata, fine è destinata la somma "pro capite" annua fino a euro 258,23 pro capite annua, che sarà posta ad Euro 258,23.= da porre a carico del fondo di cui all’art. 55. 353. La società di assicurazione sarà scelta con apposita gara gara, che dovrà prevedere comunque la possibilità per il dirigente di aumentare massimali e aree "area" di rischio coperte tramite rischi coperta con versamento di una quota individuale. 2. In alternativa, salva la possibilità dello stesso parte pubblica si impegna ad operare per applicare anche alla dirigenza scolastica le disposizioni di avvalersi di altra compagnia assicurativacui all'art. 22 della legge provinciale n. 13/97 e dell'art. 87 della legge provinciale n. 12/83, come modificato dal comma 1 dell'art. 16 della legge provinciale n. 10/98.

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Samples: Contratto Provinciale Di Lavoro

Responsabilità civile e patrocinio legale. (Art. 36 del CCNL 01.03.02) 1. E' attivata per tutti i dirigenti dell’Area, sentiti i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL, un’assicurazione un'assicurazione contro i rischi professionali a copertura della e le responsabilità personale, intesa come responsabilità civile anche connessa ai comportamenti degli alunni nell’esercizio della vigilanza di cui all’art. 61 della legge 312/80civili, senza diritto di rivalsa verso i dirigenti stessi e comprensiva il dirigente, che copra anche delle le spese legali relative agli eventuali procedimenti giudiziari nei quali essi fossero coinvolti dei processi in ragione del proprio ufficiocui il dirigente è coinvolto per causa di servizio, salvo le ipotesi di xxxx e colpa grave. 2. L’assicurazione è valida altresì, anche con le eventuali quote integrative di cui al successivo comma, per fatti derivanti da colpa grave o per dolo del terzo di cui l’assicurato risponde a titolo di responsabilità oggettiva (art. 1900 c.c.). A tal fine, a partire dal momento in cui l’assicurazione viene attivata, fine è destinata la somma fino a euro di € 258,23 pro capite annua, che sarà posta a carico del fondo di cui all’art. 55annui per dirigente in servizio non coperto da polizza. 3. La Ciascun ente o agenzia sceglie la società di assicurazione sarà scelta entro quattro mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL e - salvo quanto eventualmente previsto dagli ordinamenti degli enti o agenzie - con apposita gara gara, che dovrà prevedere prevede comunque la possibilità per il dirigente di aumentare massimali e aree "area" di rischio coperte tramite rischi coperta con versamento di una quota individuale. 4. In attesa dell'attuazione di quanto previsto al comma 3, salva l'ente o agenzia provvede al rimborso delle eventuali spese legali affrontate dai dirigenti, eccetto le ipotesi di dolo e colpa grave. 5. Nel caso in cui gli enti o agenzie non abbiano sottoscritto la possibilità dello stesso polizza assicurativa di avvalersi cui al presente articolo, i relativi importi sono destinati, per il solo anno di altra compagnia assicurativacompetenza, alle risorse utilizzate per la retribuzione di risultato. 6. Ai fini della stipula dell'assicurazione di cui al presente articolo, gli enti o agenzie possono associarsi in convenzione ovvero aderire ad una convenzione già esistente, nel rispetto della normativa vigente. 7. Resta fermo quanto previsto dall'art. 18 del D.L. 67 del 1997 convertito dalla legge n. 135 del 1997.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Responsabilità civile e patrocinio legale. (Art. 36 del CCNL 01.03.02) 1. E’ attivata per tutti i dirigenti dell’Area, sentiti i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL, un’assicurazione contro i rischi professionali a copertura della e le responsabilità personale, intesa come responsabilità civile anche connessa ai comportamenti degli alunni nell’esercizio della vigilanza di cui all’art. 61 della legge 312/80civili, senza diritto di rivalsa verso i dirigenti stessi e comprensiva il dirigente, che copra anche delle le spese legali relative agli eventuali procedimenti giudiziari nei quali essi fossero coinvolti dei processi in ragione del proprio ufficiocui il dirigente è coinvolto per causa di servizio, salvo le ipotesi di xxxx e colpa grave. 2. L’assicurazione è valida altresì, anche con le eventuali quote integrative di cui al successivo comma, per fatti derivanti da colpa grave o per dolo del terzo di cui l’assicurato risponde a titolo di responsabilità oggettiva (art. 1900 c.c.). A tal fine, a partire dal momento in cui l’assicurazione viene attivata, fine è destinata la somma fino a euro di € 258,23 pro capite annua, che sarà posta a carico del fondo di cui all’art. 55annui per dirigente in servizio non coperto da polizza. 3. La Ciascun ente o agenzia sceglie la società di assicurazione sarà scelta entro quattro mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL e - salvo quanto eventualmente previsto dagli ordinamenti degli enti o agenzie - con apposita gara gara, che dovrà prevedere prevede comunque la possibilità per il dirigente di aumentare massimali e aree “area” di rischio coperte tramite rischi coperta con versamento di una quota individuale. 4. In attesa dell’attuazione di quanto previsto al comma 3, salva l’ente o agenzia provvede al rimborso delle eventuali spese legali affrontate dai dirigenti, eccetto le ipotesi di dolo e colpa grave. 5. Nel caso in cui gli enti o agenzie non abbiano sottoscritto la possibilità dello stesso polizza assicurativa di avvalersi cui al presente articolo, i relativi importi sono destinati, per il solo anno di altra compagnia assicurativacompetenza, alle risorse utilizzate per la retribuzione di risultato. 6. Ai fini della stipula dell’assicurazione di cui al presente articolo, gli enti o agenzie possono associarsi in convenzione ovvero aderire ad una convenzione già esistente, nel rispetto della normativa vigente. 7. Resta fermo quanto previsto dall’art. 18 del D.L. 67 del 1997 convertito dalla legge n. 135 del 1997.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Responsabilità civile e patrocinio legale. (Art. 36 del CCNL 01.03.02) 1. E’ attivata per tutti i dirigenti dell’Area, sentiti i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL, un’assicurazione contro i rischi professionali a copertura della responsabilità personale, intesa sia come responsabilità amministrativa comprensiva del danno erariale sia come responsabilità civile anche connessa ai comportamenti degli alunni nell’esercizio della vigilanza di cui all’art. 61 della legge 312/80, senza diritto di rivalsa verso i dirigenti stessi e comprensiva anche delle spese legali relative agli eventuali procedimenti giudiziari nei quali essi fossero coinvolti in ragione del proprio ufficio. 2. L’assicurazione è valida altresì, anche con le eventuali quote integrative di cui al successivo comma, per fatti derivanti da colpa grave o per dolo del terzo di cui l’assicurato risponde a titolo di responsabilità oggettiva (art. 1900 c.c.). A tal fine, a partire dal momento in cui l’assicurazione viene attivata, è destinata la somma fino a euro 258,23 pro capite annua, che sarà posta a carico del fondo di cui all’art. 55. 3. La società di assicurazione sarà scelta con apposita gara che dovrà prevedere comunque la possibilità per il dirigente di aumentare massimali e aree di rischio coperte tramite versamento di una quota individuale, salva la possibilità dello stesso di avvalersi di altra compagnia assicurativa.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Responsabilità civile e patrocinio legale. (Art. 36 del CCNL 01.03.02) 1. E’ attivata per tutti i dirigenti dell’Area, sentiti i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL, un’assicurazione contro i rischi professionali a copertura della e le responsabilità personale, intesa come responsabilità civile anche connessa ai comportamenti degli alunni nell’esercizio della vigilanza di cui all’art. 61 della legge 312/80civili, senza diritto di rivalsa verso il dirigente, che copra anche le spese legali dei processi in cui il dirigente è coinvolto per causa di servizio, salvo le ipotesi di xxxx e colpa grave. Tale assicurazione non può essere diretta alla copertura di danni erariali che i dirigenti stessi e comprensiva anche delle spese legali relative agli eventuali procedimenti giudiziari nei quali essi fossero coinvolti potrebbero essere chiamati a risarcire in ragione del proprio ufficioconseguenza della loro responsabilità amministrativo contabile. 2. L’assicurazione è valida altresì, anche con le eventuali quote integrative di cui al successivo comma, per fatti derivanti da colpa grave o per dolo del terzo di cui l’assicurato risponde a titolo di responsabilità oggettiva (art. 1900 c.c.). A tal fine, a partire dal momento in cui l’assicurazione viene attivata, fine è destinata la somma fino a euro di € 258,23 pro capite annua, che sarà posta a carico del fondo di cui all’art. 55annui per dirigente in servizio non coperto da polizza. 3. La Ciascun ente o agenzia stipula, salvo quanto eventualmente previsto dagli ordinamenti delle amministrazioni, polizze con la società di assicurazione, selezionata sulla base della vigente normativa. Il dirigente che voglia aumentare i massimali o stipulare una polizza su base volontaria è tenuto a sottoscrivere un autonomo contratto di assicurazione sarà scelta distinto rispetto a quello stipulato dall’ente o dall’agenzia, con apposita gara che dovrà prevedere comunque oneri a proprio carico. 4. In attesa dell’attuazione di quanto previsto al comma 3, l’ente o agenzia provvede al rimborso delle eventuali spese legali affrontate dai dirigenti, eccetto le ipotesi di dolo e colpa grave. 5. Nel caso in cui gli enti o agenzie non abbiano sottoscritto la possibilità polizza assicurativa di cui al presente articolo, i relativi importi sono destinati, per il dirigente solo anno di aumentare massimali e aree competenza, alle risorse utilizzate per la retribuzione di rischio coperte tramite versamento risultato. 6. Ai fini della stipula dell’assicurazione di cui al presente articolo, gli enti o le agenzie possono associarsi in convenzione ovvero aderire ad una quota individualeconvenzione già esistente, salva la possibilità dello stesso di avvalersi di altra compagnia assicurativanel rispetto della normativa vigente. 7. Resta fermo quanto previsto dall’art. 18 del D.L. n.67 del 1997 convertito dalla legge n. 135 del 1997.

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