Responsabilità del personale con accesso ai dati personali per il mantenimento degli obblighi di riservatezza Clausole campione

Responsabilità del personale con accesso ai dati personali per il mantenimento degli obblighi di riservatezza. 5. Richiesta di formazione su etica aziendale, sicurezza dei dati e privacy dei dati internazionali al momento dell'assunzione iniziale e almeno una volta all'anno. 6. Mettere a disposizione di tutto il personale copie degli standard e delle procedure di sicurezza. 7. Stabilire una politica di controllo degli accessi appropriata e rivederla in base ai requisiti aziendali e ai relativi requisiti di sicurezza delle informazioni. 8. Assegnazione della responsabilità delle pratiche e degli standard di sicurezza delle informazioni come parte di un programma di sicurezza delle informazioni. APPENDIX 2 TO THE STANDARD CONTRACTUAL CLAUSES This Appendix forms part of the Clauses and must be completed and signed by the parties. Description of the technical and organisational security measures implemented by the data importer in accordance with Clauses 4(d) and 5(c) (or document/legislation attached): 1. Defining, publishing and communicating to staff and sub-processors a set of policies for information security. 2. Reviewing policies for information security planned intervals or when significant changes occur to ensure their continuing suitability, adequacy and effectiveness. 3. Performing pre-hire screening and background checks consistent with local hiring practices and laws. 4. Holding staff with access to personal data accountable for maintaining confidentiality obligations. 5. Requiring business ethics, data security, and international data privacy training upon initial hire and at least annually. 6. Making copies of security standards and procedures available to all staff. 7. Establishing an appropriate access control policy and reviewing it based on business requirements and related information security requirements. 8. Assigning responsibility for information security practices and standards as part of an information security program.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).