Sicurezza delle informazioni Clausole campione

Sicurezza delle informazioni. Il Cliente Partner, preso atto che l'azienda Aruba Pec si è dotata della certificazione ISO 27001:2005 e degli altri mezzi e/o strumenti ritenuti idonei a tutelare nella maniera più efficace la sicurezza delle informazioni (fisica, logica, informatica ed organizzativa), si impegna, ora per allora, a non divulgare ovvero rendere in alcun modo disponibili a terzi le informazioni confidenziali conosciute o gestite in relazione alla esecuzione e/o applicazione del Contratto in assenza di specifico consenso scritto di Xxxxx Xxx.
Sicurezza delle informazioni. Ciascun Contitolare mette (e porrà) in atto tutte le misure di sicurezza tecniche ed organizzative adeguate a proteggere i Dati personali trattati, soprattutto con riguardo ai “Dati particolari” e/o “relativi a condanne penali e reati” di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento, ove avessero, in concreto, a venire in considerazione. Ciascuna Parte darà pronto avviso rispetto ad ogni criticità o pericolo che avesse a riscontrare in merito al Trattamento ed all’integrità e riservatezza dei Dati personali. Entrambe le Parti manterranno e nel caso implementeranno i presidi ed i sistemi in grado di garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei Dati. Le Parti assumono, inoltre i seguenti obblighi reciproci:
Sicurezza delle informazioni. Il Cliente, preso atto che l'azienda Aruba si è dotata della certificazione ISO 27001:2013 e degli altri mezzi e/o strumenti ritenuti idonei a tutelare nella maniera più efficace la sicurezza delle informazioni (fisica, logica, informatica ed organizzativa), si impegna, ora per allora, a non divulgare ovvero rendere in alcun modo disponibili a terzi le informazioni confidenziali conosciute o gestite in relazione alla esecuzione e/o applicazione del Contratto in assenza di specifico consenso scritto di Xxxxx.
Sicurezza delle informazioni. 25.1 Il Fornitore si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie ad evitare i rischi di alterazione, perdita, distruzione, diffusione o uso non consentiti, delle Informazioni Riservate. L’Acquirente avrà facoltà di comunicare al Fornitore, che si impegna fin d’ora ad adottare, le condizioni o le misure di sicurezza da essa ritenute necessarie. L’Acquirente si riserva la facoltà di verificare in ogni momento, direttamente o tramite terzi, la corretta esecuzione da parte del Fornitore di tutti gli obblighi assunti con il presente articolo. A questo proposito, il Fornitore si impegna a consentire all’Acquirente di accedere direttamente, o tramite terzi dal medesimo incaricati, presso le proprie sedi al fine di verificare gli adempimenti a quanto indicato al presente articolo.
Sicurezza delle informazioni. Il Fornitore si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie ad evitare i rischi di alterazione, perdita, distruzione, diffusione o uso non consentiti, delle Informazioni Riservate, queste ultime definite all’art. 21. XXXXXXXXX S.P.A. avrà facoltà di comunicare al Fornitore le condizioni o le misure di sicurezza da essa ritenute necessarie, impegnandosi il Fornitore ad adottarle. XXXXXXXXX S.P.A. ha diritto di verificare in ogni momento, direttamente o tramite terzi, la corretta esecuzione da parte del Fornitore di tutti gli obblighi assunti con il presente articolo. A questo proposito, il Fornitore riconosce a XXXXXXXXX S.P.A. il diritto di accedere direttamente, o tramite terzi, presso le proprie sedi, al fine di verificare gli adempimenti del Fornitore rispetto alla conservazione delle Informazioni Riservate. 7.
Sicurezza delle informazioni. 18.1 La proprietà delle Informazioni di Philips rimarrà di Philips e delle sue Consociate. Il Fornitore potrà utilizzare le Informazioni di Philips solo per l'esecuzione del Contratto e in conformità alle istruzioni di Philips. Il Fornitore dovrà contrassegnare chiaramente le Informazioni di Philips come proprietà di Philips.
Sicurezza delle informazioni. 4.1. I Contitolari del Trattamento sono tenuti a mettere in atto tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate, declinate negli articoli 24 e 32 del Regolamento UE 2016/679 per proteggere i dati personali raccolti, trattati o utilizzati nell’ambito del rapporto di contitolarità, conformemente a quanto disciplinato dalle norme di legge e in modalità che non si pongano in contrasto al presente accordo. Il Contitolare del Trattamento deve verificare regolarmente il rispetto di tali misure e fornire sufficiente documentazione a richiesta del Franchisor e a prova di essersi adeguato a quanto disposto dalla legge in materia di trattamento dei dati-privacy e del rispetto al principio di responsabilizzazione, nonché ad adottare per la raccolta dei dati il metodo ivi descritto.
Sicurezza delle informazioni. 4.1. Il Contitolare del Trattamento è tenuto a mettere in atto tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati personali raccolti, trattati o utilizzati nell’ambito del rapporto di contitolarità, conformemente al piano della sicurezza stabilito. Il Contitolare del Trattamento deve verificare regolarmente il rispetto di tali misure e fornire sufficiente documentazione al Titolare.
Sicurezza delle informazioni. ATAC considera il patrimonio informativo un asset strategico indispensabile per l’erogazione di un trasporto pubblico “intelligente” e, per garantire un adeguato livello di sicurezza e di governance delle informazioni e dei sistemi informativi, ha implementato un Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni conforme alla norma UNI EN ISO/IEC 27001. Pertanto, ATAC si impegna a svolgere le attività che rientrano nell’ambito del SGSI nel rispetto dei requisiti dello standard ISO 27001 e nel rispetto delle migliori best practices, assicurando: ▪ tutte le azioni necessarie per perseguire obiettivi di sicurezza congrui con il livello di classificazione delle Informazioni aziendali e di criticità degli assets a supporto del loro trattamento. Al riguardo ATAC garantisce:
Sicurezza delle informazioni. I Contitolari sono tenuti a mettere in atto tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate, per proteggere i dati personali raccolti, trattati o utilizzati nell'ambito del rapporto di contitolarità da accessi non autorizzati, alterazione, distruzione o perdita, trasmissione non autorizzata e altri abusi, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679. I Contitolari si impegnano ad effettuare un monitoraggio periodico sul livello di sicurezza del trattamento, al fine di mantenerlo sempre adeguato al rischio.