Limitazione delle finalità Clausole campione

Limitazione delle finalità. L’importatore tratta i dati personali soltanto per le finalità specifiche del trasferimento di cui all’allegato I.B. Può trattare i dati personali per un’altra finalità soltanto:
Limitazione delle finalità. Il responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto per le finalità specifiche del trattamento di cui all'allegato II, salvo ulteriori istruzioni del titolare del trattamento.
Limitazione delle finalità. 7. I dati personali saranno trasferiti tra le Autorità competenti al solo fine di perseguire le finalità indicate ai paragrafi 4 e 5 della Parte 2 del presente Allegato. Le Autorità competenti non effettueranno comunicazioni o trasferimenti ulteriori di dati personali per finalità diverse da quelle sopra indicate, avendo cura di acquisire garanzie appropriate affinché i trattamenti successivi siano limitati a tali finalità, tenuto conto dei paragrafi dal 17 al 20 della Parte 2 del presente Allegato.
Limitazione delle finalità. L'importatore tratta i dati personali soltanto per le finalità specifiche del trasferimento di cui all'allegato I.B. Può trattare i dati personali per un'altra finalità soltanto: (i) se ha ottenuto il consenso preliminare dell'interessato; (ii) se il trattamento è necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria nell'ambito di specifici procedimenti amministrativi, regolamentari o giudiziari; o (iii) se il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica. 8.1 Purpose limitation The data importer shall process the personal data only for the specific purpose(s) of the transfer, as set out in Annex I.B. It may only process the personal data for another purpose: (i) where it has obtained the data subject’s prior consent; (ii) where necessary for the establishment, exercise or defence of legal claims in the context of specific administrative, regulatory or judicial proceedings; or (iii) where necessary in order to protect the vital interests of the data subject or of another natural person.
Limitazione delle finalità. PTC si impegna a trattare i Dati del Cliente unicamente nella misura necessaria a erogare i Servizi e nelle modalità definite nel Contratto e nella presente IPD. PTC si impegna a non: (i) vendere i Dati del Cliente; (ii) conservare, utilizzare o divulgare i Dati del Cliente per scopi commerciali diversi dall'erogazione dei Servizi o da quanto descritto nella presente IPD; e a non (iii) conservare, utilizzare o divulgare i Dati del Cliente al di fuori dell'ambito del Contratto. PTC si impegna a non (e a non permettere a soggetti terzi di) possedere o far valere vincoli, gravami o altri interessi nei confronti o in relazione ai Dati del Cliente.
Limitazione delle finalità. L’importatore tratta i dati personali soltanto per le finalità specifiche del trasferimento di cui all’allegato I.B, salvo ulteriori istruzioni dell’esportatore. 8.3.
Limitazione delle finalità. I dati personali saranno trasferiti tra le Autorità al solo fine di perseguire le finalità indicate al paragrafo II. Le Autorità non effettueranno comunicazioni o trasferimenti ulteriori di dati personali per finalità diverse da quelle sopra indicate, avendo cura di acquisire garanzie appropriate affinché i trattamenti successivi siano limitati a tali finalità, tenuto conto di quanto indicato al punto III.6.

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  • Tempi di consegna La consegna dovrà avvenire entro il termine di ( ) giorni solari che decorreranno dal giorno successivo alla ricezione della lettera raccomandata A.R. ovvero della PEC, con la quale l’Amministrazione comunica l’avvenuto visto del contratto da parte degli organi competenti, ferma restando la facoltà, per l’Amministrazione, di disporre l’esecuzione anticipata del contratto pur prima dell’ammissione a registrazione dello stesso da parte degli organi di controllo. Il decorso del termine di consegna è sospeso dal 5 al 31 del mese di agosto. La consegna del materiale verrà effettuata franco di ogni spesa, anche di imballaggio, presso il SADAV di Roma Rebibbia e fino a un massimo di altri tre siti dell’Amministrazione, che saranno successivamente comunicati, siti sul territorio nazionale. La Ditta dovrà eseguire tutte le operazioni di introduzione a propria cura e spese con proprio personale. Della data di consegna il fornitore dovrà dare un preavviso di almeno due giorni al sito interessato, informandone, contestualmente, il Direttore dell’esecuzione che, personalmente ovvero tramite persone all’uopo delegate, provvederà a verificare l’esattezza della consegna e il rispetto dei termini prescritti. Effettuato tale controllo con esito positivo, il Direttore dell’esecuzione dichiarerà verificabile la fornitura e ne darà comunicazione al RUP, il quale ne informerà la Stazione Appaltante, la Ditta e la Commissione incaricata perché vengano avviate, entro venti giorni dalla predetta comunicazione, ai sensi dell’art. 313, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010, le attività di verifica della conformità.