Responsabilità del vettore. i trasporti per l’Italia vengono assunti a norma di legge, secondo gli artt. 1693, 1694 e 1696 C.C., come modificato dall’art. 10 del D. Lgs. n. 286/2005, con conseguente previsione di un limite risarcitorio, in caso di perdita o avaria della merce trasportata, pari ad euro 1,00 (uno) per chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata. Detto limite, per espressa e concorde volontà delle parti, si applicherà non solo alle ipotesi di perdita e avaria della merce, ma anche in tutti gli altri casi che investono direttamente o indirettamente la responsabilità del vettore. I trasporti per l’estero si intendono regolati dalla Convenzione di Ginevra CMR (L. 1621/60 e successive modifiche), pertanto, verrà applicato il limite risarcitorio in essa previsto (Diritti Speciali di Prelievo x coefficiente 8,33 = risarcimento al kg di peso lordo di merce perduta o avariata), per perdita e avaria merce, nonché il limite in essa previsto in caso di ritardo. In assenza di mandato assicurativo per copertura di tutti i rischi, in funzione o meno di assicurazione in proprio del committente, questi si impegna a garantire la non rivalsa sul Vettore per importi eccedenti il limite risarcitorio stabilito dal D. Lgs. n. 286/2005, dal regime CMR o dalla Convenzione di Varsavia, a seconda delle legge applicabile. Sia per l’applicazione degli obblighi di legge, sia in presenza di mandato assicurativo, il destinatario dovrà apporre nella lettera di vettura specifiche e dettagliate riserve in ordine allo stato apparente della merce e del suo imballaggio, non avendo alcun valore l’apposizione di riserve generiche. In tale ultimo caso, il vettore non sarà tenuto responsabile per la perdita o per l’avaria delle merci trasportate. Eventuali reclami relativi alla responsabilità del vettore per perdita parziale o avaria della merce trasportata, non immediatamente riconoscibili al momento della riconsegna, dovranno essere comunicati per iscritto al vettore, a pena di decadenza, entro 8 giorni di calendario dalla data di ricevimento per le spedizioni nazionali; per le spedizioni internazionali, si applicheranno i termini previsti dalla Convenzione di Ginevra CMR (L. 1621/60 e successive modifiche).
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Samples: Transport Agreement, Transportation Agreement
Responsabilità del vettore. i trasporti per l’Italia vengono assunti a norma di legge, secondo gli artt. 1693, 1694 e 1696 C.C., come modificato dall’art. 10 del D. Lgs. n. 286/2005, con conseguente previsione di un limite risarcitorio, in In caso di perdita o avaria della merce trasportata, si applica il limite risarcitorio pari ad euro a € 1,00 (uno) per chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariatadanneggiata in caso di trasporti nazionali e all’importo di cui all’art. 23, comma 3, Convenzione di Ginevra per il trasporto stradale di merci, ratificata con legge 6 dicembre 1960, n. 1621 e successive modificazioni in caso di trasporti internazionali. Detto limite, per espressa e concorde volontà delle parti, si applicherà non solo alle nelle ipotesi di perdita e avaria della merce, ma anche in tutti gli altri i casi che investono direttamente in cui sia configurabile, in via diretta o indirettamente indiretta, la responsabilità del vettore. I trasporti Il vettore, inoltre, non risponde della perdita o avaria delle cose trasportate in conseguenza di:
a) mancato impiego di veicoli idonei per l’estero si intendono regolati dalla Convenzione la spedizione di Ginevra CMR (L. 1621/60 e successive modifiche), pertanto, verrà applicato il limite risarcitorio in essa previsto (Diritti Speciali di Prelievo x coefficiente 8,33 = risarcimento al kg di peso lordo di merce perduta o avariata)merci particolari, per perdita le quali il mittente non ha evidenziato le specifiche precauzioni da adottare; b) carico, scarico, movimentazione della merce effettuata a cura del mittente o del destinatario o delle persone che agiscono in loro nome e conto; c) qualità di alcune merci che per cause inerenti la loro natura, sono soggette a perdite totali o parziali, avaria merce, nonché o deterioramento; d) qualità di merci non conformi alla descrizione fornita dal mittente o per cui il limite in essa previsto in caso mittente non abbia osservato le prescritte norme di ritardosicurezza; e) insufficienza od inesattezza di marche e numeri di colli. In assenza di mandato assicurativo per copertura di tutti i rischi, in funzione o meno di assicurazione in proprio del committente, questi si impegna a garantire la non rivalsa sul Vettore per importi eccedenti il limite risarcitorio stabilito dal D. Lgs. n. 286/2005, dal regime CMR o dalla Convenzione di Varsavia, a seconda delle legge applicabile. Sia per l’applicazione degli obblighi di legge, sia in presenza di mandato assicurativoAllo stesso modo, il vettore non risponde della perdita o dell’avaria della merce trasportata qualora il destinatario dovrà apporre apponga riserve generiche e/o riserve di successiva verifica e/o non dettagliate nella lettera di vettura specifiche e dettagliate riserve (o d.d.t.) in ordine allo stato apparente della merce e del suo imballaggio, non avendo alcun valore l’apposizione di riserve generiche. In tale ultimo caso, il vettore non sarà tenuto responsabile per la perdita o per l’avaria delle merci trasportate. Eventuali reclami relativi alla responsabilità del vettore per perdita parziale o avaria della merce trasportata, non immediatamente riconoscibili al momento della trasportata e ritardo nella sua riconsegna, dovranno essere comunicati per iscritto al vettore, a pena di decadenza, entro nel termine tassativo di 8 giorni di calendario dalla data di ricevimento accettazione della merce per le spedizioni nazionali; nazionali e 21 giorni per le spedizioni internazionali, si applicheranno i termini previsti dalla Convenzione di Ginevra CMR (L. 1621/60 e successive modifiche)salvo, per queste ultime, un diverso termine ove previsto da una norma inderogabile.
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Responsabilità del vettore. i trasporti per l’Italia vengono assunti a norma di legge, secondo gli artt. 1693, 1694 e 1696 C.C., come modificato dall’art. 10 del D. Lgs. n. 286/2005, con conseguente previsione di un limite risarcitorio, I limiti risarcibili in caso di perdita o avaria della merce trasportataeventi dannosi derivanti da responsabilità del vettore, pari ad euro 1,00 (uno) per chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata. Detto limite, per espressa e concorde volontà delle parti, si applicherà non solo alle ipotesi di per perdita e avaria della merce, ma anche in per tutti gli altri i casi che investono direttamente o indirettamente la responsabilità del vettorevettoriale ex recepto, sono stabiliti dall’art. I trasporti 1696 c.c. e comunque max 1,00 euro per l’estero si intendono regolati dalla Convenzione ogni Kg di Ginevra CMR peso lordo, fatta salva la stipulazione di apposito mandato assicurativo scritto al Vettore per i casi di perdita e/o avaria. In ogni caso e ogni eccezione rimossa, nulla sarà dovuto da STEF per danni immateriali e/o indiretti (L. 1621/60 a mero titolo esemplificativo e successive modifichenon esaustivo: mancato guadagno, lucro cessante, perdita di fatturato, perdita di avviamento, di reputazione, di clientela, danni all’immagine, danni di fermo cantiere, ecc., sia che abbiano contenuto patrimoniale che non patrimoniale, anche qualora STEF abbia avuto conoscenza che tali danni o perdite avrebbero potuto presentarsi), pertantoné comunque per danni o perdite accidentali, verrà applicato speciali o consequenziali determinati, essendo espressamente inteso tra le parti che la responsabilità di STEF è limitata alle sole merci secondo il limite risarcitorio in essa previsto (Diritti Speciali valore di Prelievo x coefficiente 8,33 = risarcimento al kg legge di peso lordo di merce perduta o avariata)€ 1/kg, e rinunciando espressamente il Mittente, per perdita e avaria merce, nonché il limite in essa previsto in caso di ritardo. In assenza di mandato assicurativo per copertura di tutti i rischi, in funzione o meno di assicurazione in proprio del committente, questi si impegna a garantire la non rivalsa sul Vettore per importi eccedenti il limite risarcitorio stabilito dal D. Lgs. n. 286/2005, dal regime CMR o dalla Convenzione di Varsaviaquanto occorrer possa, a seconda tali eventuali danni immateriali e/o indiretti. Al fine di velocizzare le operazioni di ritiro presso il Cliente rendendo competitivo il corrispettivo per il servizio, e comunque posto che l’autista di ritiro del Vettore non ha la possibilità di verificare i colli preparati dal Cliente all’interno delle legge applicabile. Sia per l’applicazione degli obblighi unità di legge, sia in presenza di mandato assicurativocarico affidate, il destinatario dovrà apporre nella lettera di vettura specifiche e dettagliate riserve in ordine allo stato apparente della merce e del suo imballaggio, non avendo alcun valore l’apposizione di riserve generiche. In tale ultimo caso, il vettore non sarà tenuto Vettore è responsabile per la perdita quantità e la qualità dei colli ritirati sulla base di quanto risultante dall’esito di scarico. La firma del ddt senza riserve all’atto di ritiro dunque dovrà considerarsi quale prova dell’avvenuta presa in carico del trasporto, ma non della qualità e quantità dei colli. Nel caso in cui le parti non concordino sull’orario limite per la comunicazione dell’esito di scarico, tale orario limite è fissato nelle ore 10 del giorno successivo al ritiro. In caso di partite c.d. “preimpostate” dal Mittente o comunque da consegnare direttamente al Destinatario senza alcun scarico presso Filiali STEF (c.d. “dirette”), il Vettore non si assume responsabilità su eventuali mancanze. Ogni e qualsiasi contestazione del Destinatario, in particolare per l’avaria delle merci trasportatetemperatura non conforme, dovrà essere obbligatoriamente riportata dal Destinatario sul d.d.t. Eventuali reclami relativi alla responsabilità del vettore per perdita parziale o avaria della merce trasportatain fase di consegna (copia Vettore), non immediatamente riconoscibili al momento della riconsegna, dovranno essere comunicati per iscritto al vettorecon riserva specifica, a pena di decadenzadecadenza in deroga a quanto previsto dall’art. 1698 c.c. Il Vettore è tenuto a considerare solo le riserve specifiche e certe apposte dal destinatario ed è quindi esonerato da responsabilità in presenza di riserve generiche (“con riserva di controllo”, entro 8 giorni ecc). La temperatura dovrà essere rilevata dal Destinatario nel vano veicolo immediatamente- 1 - Edizione 2020 all’apertura delle porte del mezzo, per cui il Vettore non si assume responsabilità per rilevazioni di calendario dalla data temperature successive. Il Vettore è responsabile del corretto mantenimento della temperatura nel vano veicolo, e non della temperatura dei prodotti alimentari. Il Mittente prende atto che il presente trasporto potrà essere effettuato con mezzi di ricevimento distribuzione frazionata, per cui in ogni caso nessuna responsabilità potrà essere imputata al Vettore qualora siano rispettate le spedizioni nazionali; tolleranze di legge (vedi Allegato 3). Il Vettore non potrà essere altresì ritenuto responsabile per le spedizioni internazionali, si applicheranno i termini previsti dalla Convenzione di Ginevra CMR (L. 1621/60 e successive modifiche)perdita e/o avaria nel caso in cui il Destinatario non autorizzi l’autista ad assistere allo scarico.
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Samples: Condizioni Generali Di Trasporto