Responsabilità della Banca per Operazioni di Pagamento non autorizzate. Il Titolare ha diritto che l’Emittente, immediatamente, e in ogni caso entro la fine della Giornata Operativa successiva a quella in cui ha ricevuto la comunicazione - nei termini indicati al pre- cedente art. 5 - del Titolare, rimborsi l’importo dell’Operazione di Pagamento non autorizzata, riportando il saldo della Carta nello stato in cui si sarebbe trovato se l’Operazione di Pagamen- to non fosse stata eseguita e assicurando che la data valuta dell’accredito non sia successiva a quella dell’addebito dell’importo. Il Titolare non ha diritto al rimborso di un’Operazione di Pa- gamento non autorizzata: (i) se non ha effettuato la comunicazione di cui al precedente art. 5 nei termini ivi previsti; e (ii) qualora non abbia adempiuto a quanto previsto dall’art. 7. L’Emittente, se ritiene che l’Operazione di Pagamento contestata sia stata correttamente autorizzata, deve fornire al Titolare la prova della corretta autorizzazione dell’Operazione contestata. L’Emittente, se ha il motivato sospetto che il Titolare abbia agito fraudolentemen- te, può sospendere le operazioni di rimborso previste dal precedente paragrafo dandone immediata comunicazione alla Banca d’Italia. Il Titolare prende atto che l’Emittente, anche se ha effettuato il rimborso previsto dal Decreto, può provare – in un momento successivo – che l’Operazione di Pagamento contestata era stata debitamente autorizzata dal Titolare. In tal caso, il Titolare ha l’obbligo di restituire senza indugio all’Emittente qualsiasi importo rimbor- sato dall’Emittente in relazione all’Operazione di Pagamento contestata. Qualora il Titolare neghi di aver autorizzato un’Operazione di Pagamento eseguita, l’Emit- tente si riserva di svolgere le opportune verifiche circa l’effettiva autorizzazione da parte del Titolare dell’Operazione di Pagamento e circa l’adempimento da parte del Titolare degli obblighi di cui al successivo art. 7.
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Samples: Carta Di Credito Personale Premier Visa, Carta Di Credito Personale Classic Visa
Responsabilità della Banca per Operazioni di Pagamento non autorizzate. Il Titolare Cliente ha diritto che l’Emittentela Banca, immediatamente, e in ogni caso entro la fine della Giornata Operativa giornata operativa successiva a quella in cui ha ricevuto la comunicazione - nei termini indicati al pre- cedente art. 5 precedente art.9, secondo capoverso, del Contratto Quadro PSD - del TitolareCliente, rimborsi l’importo dell’Operazione di Pagamento non autorizzata, riportando il saldo della Carta Conto Corrente nello stato in cui si sarebbe trovato se l’Operazione di Pagamen- to Pagamento non fosse stata eseguita e assicurando che la data valuta Data Valuta dell’accredito non sia successiva a quella dell’addebito dell’importo. Il Titolare Cliente non ha diritto al rimborso di un’Operazione di Pa- gamento Pagamento non autorizzata: (i) se non ha effettuato la comunicazione di cui al precedente art. 5 9 del Contratto Quadro PSD nei termini ivi previsti; e (ii) qualora non abbia adempiuto a quanto previsto dall’artnelle ipotesi di sua responsabilità previste dal successivo art. 713 del Contratto Quadro PSD. L’EmittenteLa Banca, se ritiene che l’Operazione di Pagamento contestata sia stata correttamente autorizzata, deve fornire al Titolare Cliente la prova della corretta autorizzazione dell’Operazione di Pagamento contestata. L’EmittenteLa Banca, se ha il motivato sospetto che il Titolare Cliente abbia agito fraudolentemen- tefraudolentemente, può sospendere le operazioni di rimborso previste dal precedente paragrafo dandone immediata comunicazione alla Banca d’Italia. Il Titolare Cliente prende atto che l’Emittentela Banca, anche se ha effettuato il rimborso previsto dal Decretopresente art. 11 del Contratto Quadro PSD, può provare – in un momento successivo – che l’Operazione di Pagamento contestata era stata debitamente autorizzata dal TitolareCliente. In tal caso, il Titolare Cliente ha l’obbligo di restituire senza indugio all’Emittente alla Banca qualsiasi importo rimbor- sato dall’Emittente rimborsato dalla Banca in relazione all’Operazione di Pagamento contestata. Qualora il Titolare Cliente neghi di aver autorizzato un’Operazione di Pagamento eseguita, l’Emit- tente la Banca si riserva di svolgere le opportune verifiche circa l’effettiva autorizzazione da parte del Titolare dell’Operazione Cliente all’Operazione di Pagamento e circa l’adempimento da parte del Titolare Cliente degli obblighi di cui al successivo artall’art. 713 del Contratto Quadro PSD.
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Samples: Contratto Quadro Del Conto Corrente, Contratto Quadro Del Conto Corrente
Responsabilità della Banca per Operazioni di Pagamento non autorizzate. Il Titolare ha diritto che l’Emittente1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 13, immediatamentenel caso in cui sia stata eseguita un’Operazione di pagamento non autorizzata, e la Banca rimborsa al Cliente Pagatore l’importo dell’operazione medesi ma immediatamente ed in ogni caso al più tardi entro la fine della Giornata Operativa giornata operativa successiva a quella in cui ha ricevuto la prende atto dell’operazione o riceve una comunicazione - nei termini indicati al pre- cedente artin merito del Cliente. 5 - del Titolare, rimborsi l’importo dell’Operazione di Pagamento Entro 48 ore dalla comunicazione relativa all’operazione non autorizzata, riportando il saldo Cliente deve trasmettere alla Banca copia della Carta denuncia alle Autorità competenti. Fat- to salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, resta inteso che la richiesta di rimborso si intende perfezionata al ricevimento da parte del la Banca della denuncia sporta dal Cliente. Se per l’esecuzione dell’Operazione di pagamento è stato addebitato il Conto di pagamento, la Banca riporta il Conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l’Operazione di Pagamen- to pagamento non fosse stata eseguita e avesse avuto luogo, assicurando che la data valuta dell’accredito non sia successiva a quella dell’addebito dell’importo.
2. Il Titolare non ha diritto al rimborso In caso di un’Operazione di Pa- gamento non autorizzata: (i) se non ha effettuato la comunicazione di cui al precedente art. 5 nei termini ivi previsti; e (ii) qualora non abbia adempiuto a quanto previsto dall’art. 7. L’Emittente, se ritiene che l’Operazione di Pagamento contestata sia stata correttamente autorizzata, deve fornire al Titolare la prova della corretta autorizzazione dell’Operazione contestata. L’Emittente, se ha il motivato sospetto che il Titolare abbia agito fraudolentemen- tedi frode, la Banca può sospendere le operazioni di il rimborso previste dal precedente paragrafo dandone immediata comunicazione comu- nicazione per iscritto alla Banca d’Italia.
3. Se l’Operazione è disposta mediante un Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, la Banca rimborsa al Cliente Pagatore immediata mente e, in ogni caso, entro la fine della giorna- ta operativa successiva, l’importo dell’operazione non autorizzata, riportando il Conto di pagamen- to addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l’Operazione di pagamento non avesse avuto luogo. In caso di Operazione non autorizzata, se il relativo ordine di pagamento è disposto median- te un Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, quest’ultimo è tenuto a rimborsa- re immediatamente e senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla Banca su richiesta di quest’ultima, gli importi rimborsati al Cliente Pa- gatore. Se il Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento è responsabile dell’Operazio- ne non autorizzata, risarcisce immediatamente e senza che sia necessaria la costituzione in mora, la Banca su richiesta di quest’ultima per le perdi- te subite. In entrambi i casi è fatta salva la facoltà del Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento di dimostrare, che, nell’ambito delle sue competenze, l’Operazione è stata autenticata, correttamente registrata e non ha subito le conse- guenze di guasti tecnici o altri inconvenienti relativi al Servizio di Pagamento da questo prestato, con conseguente diritto in questi casi alla restituzione delle somme da quest’ultimo versate alla Banca ai sensi del presente comma.
4. Il Titolare prende atto rimborso di cui ai commi che l’Emittenteprecedono, tuttavia, non preclude la possibilità per la Banca di dimo- strare anche se ha effettuato il rimborso previsto dal Decreto, può provare – in un momento successivo – che l’Operazione l’Ope- razione di Pagamento contestata pagamento era stata debitamente autorizzata dal Titolareautorizzata. In tal caso, la Banca ha diritto di chiedere direttamente al Cliente ed ottenere da quest’ultimo la restituzio- ne dell’importo rimborsato ai sensi dei commi 1 e 3, anche mediante addebito in Conto.
5. Le Parti espressamente escludono il Titolare ha l’obbligo risarcimento di restituire senza indugio all’Emittente qualsiasi importo rimbor- sato dall’Emittente in relazione all’Operazione di Pagamento contestata. Qualora il Titolare neghi di aver autorizzato un’Operazione di Pagamento eseguita, l’Emit- tente si riserva di svolgere le opportune verifiche circa l’effettiva autorizzazione da parte del Titolare dell’Operazione di Pagamento e circa l’adempimento da parte del Titolare degli obblighi di cui al successivo art. 7danni ulteriori eventualmente subiti dal Cliente.
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Samples: Contratto Unico, Contratto Unico
Responsabilità della Banca per Operazioni di Pagamento non autorizzate. Il Titolare ha diritto che l’Emittente, immediatamente, e in ogni caso entro la fine della Giornata Operativa successiva a quella in cui ha ricevuto la comunicazione - nei termini indicati al pre- cedente precedente art. 5 - del Titolare, rimborsi l’importo dell’Operazione di Pagamento non autorizzata, riportando il saldo della Carta nello stato in cui si sarebbe trovato se l’Operazione l’O- perazione di Pagamen- to Pagamento non fosse stata eseguita e assicurando che la data valuta dell’accredito dell’ac- credito non sia successiva a quella dell’addebito dell’importo. Il Titolare non ha diritto al rimborso di un’Operazione di Pa- gamento Pagamento non autorizzata: (i) se non ha effettuato la comunicazione comu- nicazione di cui al precedente art. 5 nei termini ivi previsti; e (ii) qualora non abbia adempiuto adem- piuto a quanto previsto dall’art. 7. L’Emittente, se ritiene che l’Operazione di Pagamento contestata sia stata correttamente autorizzata, deve fornire al Titolare la prova della corretta autorizzazione dell’Operazione contestata. L’Emittente, se ha il motivato sospetto che il Titolare abbia agito fraudolentemen- te, può sospendere le operazioni di rimborso previste dal precedente paragrafo dandone immediata comunicazione alla Banca d’Italia. Il Titolare prende atto che l’Emittente, anche se ha effettuato il rimborso previsto dal Decreto, può provare – in un momento successivo – che l’Operazione di Pagamento contestata era stata debitamente autorizzata dal Titolare. In tal caso, il Titolare ha l’obbligo di restituire senza indugio all’Emittente qualsiasi importo rimbor- sato dall’Emittente in relazione all’Operazione di Pagamento contestata. Qualora il Titolare neghi di aver autorizzato un’Operazione di Pagamento eseguita, l’Emit- tente si riserva di svolgere le opportune verifiche circa l’effettiva autorizzazione da parte del Titolare dell’Operazione di Pagamento e circa l’adempimento da parte del Titolare degli obblighi di cui al successivo art. 7.
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Samples: Informativa Pre Contrattuale, Informativa Pre Contrattuale
Responsabilità della Banca per Operazioni di Pagamento non autorizzate. Il Titolare ha diritto che l’Emittentela Banca, immediatamente, e in ogni caso entro la fine della Giornata Operativa successiva a quella in cui ha ricevuto la comunicazione - nei termini indicati al pre- cedente art. 5 - del Titolare, rimborsi l’importo dell’Operazione di Pagamento non autorizzata, ai sensi del precedente art. 3 di questa Sezione II, riportando il saldo della Carta Conto di Pagamento nello stato in cui si sarebbe trovato se l’Operazione di Pagamen- to Pagamento non fosse stata eseguita e assicurando che la data valuta Data Valuta dell’accredito non sia successiva a quella dell’addebito dell’importo. Il Titolare non ha diritto al rimborso di un’Operazione di Pa- gamento Pagamento non autorizzata: :
(i) se non ha effettuato la comunicazione di cui al precedente art. 5 8 di questa Sezione II nei termini ivi previsti; e (ii) qualora non abbia adempiuto a quanto previsto dall’artnelle ipotesi di sua responsabilità previste dal successivo art. 712 di questa Sezione II. L’EmittenteLa Banca, se ritiene che l’Operazione di Pagamento contestata sia stata correttamente autorizzata, deve fornire al Titolare la prova della corretta autorizzazione dell’Operazione contestata. L’EmittenteLa Banca, se ha il motivato sospetto che il Titolare abbia agito fraudolentemen- tefraudolentemente, può sospendere le operazioni di rimborso previste dal precedente paragrafo dandone immediata comunicazione alla Banca d’Italia. Il Titolare prende atto che l’Emittentela Banca, anche se ha effettuato il rimborso previsto dal Decretopresente art. 10 di questa Sezione II, può provare – in un momento successivo – che l’Operazione di Pagamento contestata era stata debitamente autorizzata dal Titolare. In tal caso, il Titolare ha l’obbligo di restituire senza indugio all’Emittente alla Banca qualsiasi importo rimbor- sato dall’Emittente rimborsato dalla Banca in relazione all’Operazione di Pagamento contestata. Qualora Quando il Titolare neghi di aver autorizzato un’Operazione di Pagamento eseguita, l’Emit- tente la Banca si riserva di svolgere le opportune verifiche circa l’effettiva autorizzazione da parte del Titolare dell’Operazione all’Operazione di Pagamento e circa l’adempimento da parte del Titolare degli obblighi di cui al successivo artall’art. 712 di questa Sezione II.
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