Common use of RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE Clause in Contracts

RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE. La responsabilità dell’Organizzatore nei confronti del Viaggiatore per eventuali danni subiti a causa del mancato od ine- satto adempimento delle obbligazioni pre- viste dal presente contratto è regolata dal- le leggi e dalle convenzioni internazionali richiamate al precedente art. 1. Pertanto, in nessun caso la responsabilità dell’Or- ganizzatore, a qualunque titolo insorgente, nei confronti del Viaggiatore potrà ecce- dere i limiti previsti dalle leggi e conven- zioni sopra richiamate, in relazione al dan- no lamentato. L’agente di viaggio (Vendi- tore) presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico, non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dalla organizzazione del viaggio, ma risponde esclusivamente delle obbli- gazioni nascenti nella sua qualità di inter- mediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi e con- venzioni sopra citate. È esclusa in ogni caso la responsabilità dell’Organizzatore e del Venditore qualora l’inadempimento lamentato dal Viaggia- tore dipenda da cause imputabili al Viag- giatore stesso, ovvero imputabili ad un ter- zo estraneo alla fornitura delle prestazioni previste dal contratto, ovvero sia dovuto a caso fortuito o a forza maggiore. È esclusa in ogni caso la responsabilità dell’Organizzatore per eventuali mancate partenze o interruzioni del viaggio dovuta a irregolarità dei documenti personali di riconoscimento (passaporto o carta di iden- tità) con particolare riferimento alla validità e al loro stato di usura o danneggiamento. L’Organizzatore, inoltre, non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni che derivino da prestazioni di servizi fornite da terzi estranei e non facenti parte del pacchetto turistico, ovvero che derivino da iniziative autonome assunte dal Viaggiatore nel corso dell’esecuzione del viaggio, ovvero da circostanze che l’Organizzatore non po- teva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere e risolvere. grafica: AltoContrasto La classificazione delle strutture alber- ghiere riportata in catalogo o in altro materiale informativo è quella ufficiale stabilita dalle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato.

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Samples: Cessione Del Contratto

RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE. La responsabilità dell’Organizzatore nei confronti del Viaggiatore per eventuali danni subiti a causa del mancato od ine- satto adempimento delle obbligazioni pre- viste Ai sensi dell’art. 42 codice turismo, l’organizzatore è responsabile dell’esecuzione di tutti i servizi turistici previsti dal presente contratto è regolata dal- le leggi e dalle convenzioni internazionali richiamate al precedente art. 1. Pertanto, in nessun caso la responsabilità dell’Or- ganizzatore, a qualunque titolo insorgente, nei confronti del Viaggiatore potrà ecce- dere i limiti previsti dalle leggi e conven- zioni sopra richiamate, in relazione al dan- no lamentato. L’agente di viaggio (Vendi- tore) presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici debbano essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvale o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell’art. 1228 del codice civile. Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 c.c., informa l’organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto turistico. Se uno dei servizi turistici non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dalla organizzazione è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del viaggio, ma risponde esclusivamente delle obbli- gazioni nascenti nella sua qualità difetto di inter- mediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi e con- venzioni sopra citate. È esclusa in ogni caso la responsabilità dell’Organizzatore conformità e del Venditore qualora l’inadempimento lamentato valore dei servizi turistici interessati dal Viaggia- tore dipenda da cause imputabili difetto. Se l’organizzatore non pone rimedio al Viag- giatore stessodifetto, ovvero imputabili ad si applica quanto riportato nel Art.8. Fatte salve le eccezioni già citate, se l’organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un ter- zo estraneo periodo ragionevole fissato dal viaggiatore in relazione alla fornitura durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata tempestivamente, il viaggiatore può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle prestazioni previste spese necessarie, purché esse siano ragionevoli e documentate; se l’organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario ovviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine. Se un difetto di conformità, ai sensi dell’articolo 1455 c.c., costituisce un inadempimento di non scarsa importanza dei servizi turistici inclusi in un pacchetto e l’organizzatore non vi ha posto rimedio entro un periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata come sopra citato, il viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto di pacchetto turistico o, se nel caso, chiedere, una riduzione del prezzo, salvo comunque l’eventuale risarcimento dei danni. In caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto dei passeggeri, l’organizzatore provvede anche al rientro del viaggiatore con un trasporto equivalente senza ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore. Laddove sia impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l’organizzatore sostiene i costi dell’alloggio necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto era previsto dal contratto, ovvero sia dovuto per un periodo non superiore a caso fortuito 3 notti per viaggiatore o a forza maggiore. È esclusa in ogni caso la responsabilità dell’Organizzatore per eventuali mancate partenze o interruzioni del viaggio dovuta a irregolarità il periodo più lungo eventualmente previsto dalla normativa dell’Unione europea relativa ai diritti dei documenti personali passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di riconoscimento (passaporto o carta di iden- tità) con particolare riferimento alla validità e al loro stato di usura o danneggiamento. L’Organizzatore, inoltre, non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni che derivino da prestazioni di servizi fornite da terzi estranei e non facenti parte del pacchetto turistico, ovvero che derivino da iniziative autonome assunte dal Viaggiatore nel corso dell’esecuzione del viaggio, ovvero da circostanze che l’Organizzatore non po- teva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere e risolvere. grafica: AltoContrasto La classificazione delle strutture alber- ghiere riportata in catalogo o in altro materiale informativo è quella ufficiale stabilita dalle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogatotrasporto.

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Samples: Condizioni Generali Del Contratto Di Vendita

RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE. La responsabilità dell’Organizzatore nei confronti del Viaggiatore per eventuali L’Organizzatore risponde dei danni subiti arrecati al Consumatore a causa del mancato od ine- satto adempimento motivo dell’inadempimento totale o parziale delle obbligazioni pre- viste dal presente contratto è regolata dal- prestazioni contrattualmente dovute, sia che le leggi e dalle convenzioni internazionali richiamate al precedente art. 1. Pertanto, in nessun caso la responsabilità dell’Or- ganizzatorestesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori di servizi, a qualunque titolo insorgente, nei confronti meno che provi che l’evento e’ derivato da fatto del Viaggiatore potrà ecce- dere i limiti previsti dalle leggi e conven- zioni sopra richiamate, in relazione al dan- no lamentato. L’agente di viaggio (Vendi- toreConsumatore(ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico, non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dalla organizzazione del viaggio, ma risponde esclusivamente delle obbli- gazioni nascenti nella sua qualità di inter- mediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi e con- venzioni sopra citate. È esclusa in ogni caso la responsabilità dell’Organizzatore e del Venditore qualora l’inadempimento lamentato dal Viaggia- tore dipenda o da cause imputabili al Viag- giatore stesso, ovvero imputabili ad un ter- zo quello estraneo alla fornitura delle prestazioni previste dal in contratto, ovvero sia dovuto a da caso fortuito o a fortuito, da forza maggiore. È esclusa in ogni caso la responsabilità dell’Organizzatore per eventuali mancate partenze o interruzioni del viaggio dovuta a irregolarità dei documenti personali di riconoscimento (passaporto o carta di iden- tità) con particolare riferimento alla validità e al loro stato di usura o danneggiamento. L’Organizzatore, inoltre, non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni che derivino da prestazioni di servizi fornite da terzi estranei e non facenti parte del pacchetto turistico, ovvero che derivino da iniziative autonome assunte dal Viaggiatore nel corso dell’esecuzione del viaggio, ovvero da circostanze che l’Organizzatore lo stesso Organizzatore non po- tevapoteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere e o risolvere. graficaNell’ottica e nella natura stessa di pacchetti di servizi turistici che prevedono la guida di un proprio veicolo, si sottolinea quanto segue: AltoContrasto La classificazione l’Organizzatore non è responsabile di eventuali perdite di servizi (pernottamenti, pasti, voli, passaggi nave, ecc) dovute a rottura del mezzo del Consumatore, o negligenze degli stessi. I Consumatori che abbiano riscontrato rotture non riparabili in loco del proprio mezzo, possono proseguire il viaggio procurandosi un veicolo sostitutivo, i cui costi sono interamente a proprie spese. Se il Consumatore desidera terminare il viaggio in anticipo, eventuali spese supplementari di rientro o altro sono a suo carico. l’Organizzatore in caso di rottura del veicolo del Consumatore non è tenuto ad alcun rimborso, ne a fornire un mezzo alternativo, ne a provvedere alla riparazione del veicolo guasto, ne ancora al trasporto e rimpatrio del veicolo guasto, ma si impegna a fornire aiuto a tal .ne per quanto gli è possibile e con i mezzi a disposizione sul posto, nello spirito di assistenza previsto nel programma di viaggio. L’Organizzatore non è responsabile di variazioni di percorso, dovute a impraticabilità delle strutture alber- ghiere riportata in catalogo strade(ed anche conseguente qualità del manto stradale), venutasi a creare per eventi non imputabili alla propria volontà. Il Consumatore solleva l’Organizzatore dalla responsabilità su eventuali danni arrecati a persone e cose con la guida dei mezzi, propri o in altro materiale informativo è quella ufficiale stabilita dalle competenti autorità noleggiati, utilizzati durante lo svolgimento del paese in cui il servizio è erogato.viaggio

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Samples: it.mototouring.com

RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE. La responsabilità dell’Organizzatore nei confronti del Viaggiatore per eventuali danni subiti a causa del mancato od ine- satto adempimento delle obbligazioni pre- viste dal presente contratto è regolata dal- le leggi e dalle convenzioni internazionali richiamate al precedente art. 1. Pertanto, in nessun caso la responsabilità dell’Or- ganizzatore, a qualunque titolo insorgente, nei confronti del Viaggiatore potrà ecce- dere i limiti previsti dalle leggi e conven- zioni sopra richiamate, in relazione al dan- no lamentato. L’agente di viaggio (Vendi- tore) presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico, non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dalla organizzazione del viaggio, ma risponde esclusivamente delle obbli- gazioni nascenti nella sua qualità di inter- mediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi e con- venzioni sopra citate. È esclusa in ogni caso la responsabilità dell’Organizzatore e del Venditore qualora l’inadempimento lamentato dal Viaggia- tore dipenda da cause imputabili al Viag- giatore stesso, ovvero imputabili ad un ter- zo estraneo alla fornitura delle prestazioni previste dal contratto, ovvero sia dovuto a caso fortuito o a forza maggiore. È esclusa in ogni caso la responsabilità dell’Organizzatore per eventuali mancate partenze o interruzioni del viaggio dovuta a irregolarità dei documenti personali di riconoscimento (passaporto o carta di iden- tità) con particolare riferimento alla validità e al loro stato di usura o danneggiamento. L’Organizzatore, inoltre, non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni che derivino da prestazioni di servizi fornite da terzi estranei e non facenti parte del pacchetto turistico, ovvero che derivino da iniziative autonome assunte dal Viaggiatore nel corso dell’esecuzione del viaggio, ovvero da circostanze che l’Organizzatore non po- teva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere e risolvere. grafica: AltoContrasto La classificazione delle strutture alber- ghiere riportata in catalogo o in altro materiale informativo è quella ufficiale stabilita dalle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato.

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