Responsabilità di base Clausole campione

Responsabilità di base. L’Utente dichiara di essere il proprietario legale di una licenza del software installato sul proprio dispositivo e che l’utilizzo di Internet è esclusivamente a proprio rischio. Scegliendo di ricevere i Servizi, l'Utente conferma di (a) disporre dell'accesso completo all'hardware e al software che sono alla base del problema e di (b) avere eseguito una copia di backup su un supporto separato di tutto il software e i dati presenti sull'hardware che potrebbero essere interessati dai Servizi. Tutte le informazioni che l’Utente fornisce a Symantec devono essere accurate e complete, compreso il nome e l’indirizzo e, se applicabile, tutti i numeri di carta di credito/debito, date di scadenza o qualsiasi altra informazione di pagamento fornita a Symantec. L’Utente dichiara inoltre di autorizzare Xxxxxxxx ad addebitare sulla carta di credito o debito (a seconda dei casi) indicata a Symantec tutti gli importi per i quali ha dato il suo consenso.

Related to Responsabilità di base

  • Responsabilità per danni 16.1 Il soggetto accreditato sarà sempre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose che, a giudizio dell’Ente, risultassero causati dal personale della ditta stessa; in ogni caso dovrà provvedere a proprie spese al risarcimento dei danni, sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità. 16.2 Il soggetto Accreditato dovrà contrarre adeguata polizza assicurativa per tutti i danni derivanti da comportamenti, anche omissivi, del proprio personale, garanzia R.C.O. (Responsabilità Civile verso Operatori) per sinistro e per persona e RCT (Responsabilità Civile verso Terzi), causati nell’ambito dell’esecuzione del servizio con un massimale, per entrambe le polizze, per un anno e per sinistro non inferiore a € 1.000.000,00 con clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti del Committente. 16.3 Le polizze sopracitate dovranno coprire l’intero periodo dell’accreditamento. 16.4 Si precisa che il massimale previsto nella polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo delle responsabilità assunte della ditta accreditata in riferimento alla gestione dei servizi accreditati. Pertanto l’esistenza della polizza non libera l’affidatario delle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia. 16.5 Nel contratto assicurativo sopra elencato dovrà essere inclusa la clausola di vincolo a favore dell’Ente appaltante e dovrà essere espressamente indicato che il Comune sia considerato terzo a tutti gli effetti. 16.6 Ogni documento relativo alla polizza di cui sopra, comprese le quietanze di pagamento, dovrà essere prodotto in copia all’Amministrazione dell’Ente, prima della stipula del contratto e potrà essere soggetto ad esame e valutazione da parte dell’Ente, che si riserva la facoltà di indicare eventuali modifiche e/o integrazioni da apportare alla polizza medesima.

  • Responsabilità Ciascuna delle parti contraenti esonererà l’altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all’attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell’altro contraente o del suo staff. L’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall’Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.

  • RESPONSABILITA’ 13.1. Ciascuna Parte è responsabile per l'adempimento dei propri obblighi previsti dal presente Accordo e dai relativi DPA –Condizioni Particolari e dalla Legislazione in materia di protezione dei Dati Personali. 13.2. Fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il Fornitore sarà tenuto a risarcire il Cliente in caso di violazione del presente Accordo e/o dei relativi DPA – Condizioni Particolari entro i limiti massimi convenuti nel Contratto.

  • RESPONSABILITÀ CIVILE CHE COSA È ASSICURATO?

  • RESPONSABILITA’ CIVILE 19.1 Fermo restando quanto previsto dall’art. 27 del Contratto Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto dell’Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

  • Responsabilità del Cliente In caso di malfunzionamento dei servizi, il Cliente dovrà darne tempestiva segnalazione allo staff di assistenza tecnica tramite il Ticket System presente sul sito xxx.xxxxxx.xx e/o tramite invio mail all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxx.xx. Il Cliente é obbligato a non divulgare in alcun modo le credenziali per l'accesso al servizio o a sistemi ad esso connessi. Il Cliente si impegna a non utilizzare i servizi offerti in modo illecito, o comunque non autorizzato da Etinet. Esempi di utilizzo non autorizzati sono, ma non si limitano allo spamming, utilizzo di script malevoli, diffusione di virus, invio di mail bombs, violazione di copyright, violazione delle norme sulla privacy, diffamazione, diffusione di materiale osceno o hacking. Etinet e Genesys Informatica si riservano il diritto di modificare o ampliare in qualsiasi momento l'elenco delle attività̀ ritenute non autorizzate: il cliente dovrà prenderne visione nell'area "Regolamentazione del servizio" del sito web xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx di Genesys informatica. Il Cliente solleva integralmente Etinet e Genesys informatica da qualsiasi responsabilità̀ civile o penale derivante dall'utilizzo illecito, improprio o anormale del servizio, anche se causato da terzi attraverso il sistema del Cliente. Il Cliente si impegna a mantenere estranee Etinet e Genesys Informatica da ogni responsabilità̀, perdite, danni, costi, oneri e spese (ivi comprese le spese legali), che dovessero essere subite o sostenute dal Cliente quale conseguenza di inadempimento agli obblighi e garanzie previste in questo articolo , anche nel caso di risarcimento danni pretesi da terzi a qualunque titolo. Qualora le informazioni abbiano carattere pubblicitario il Cliente garantisce che le stesse siano conformi ad ogni disposizione vigente in materia e si impegna a pagare eventuali tasse ed oneri ove richiesti. Qualora il Cliente rivenda a terzi i servizi, il Cliente è tenuto a far rispettare le medesime clausole alle terze parti. È responsabilità̀ del Cliente mantenere aggiornati i propri dati anagrafici, con particolare attenzione agli indirizzi e-mail necessari alle comunicazioni di servizio.Eventuali variazioni dovranno essere comunicate tempestivamente via mail all’indirizzo :

  • RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE La piena ed esclusiva responsabilità dell'esecuzione delle attività contrattuali compete all'Appaltatore, che ne assume ogni conseguenza civile, penale ed amministrativa. L’Appaltatore terrà indenne la Committente da ogni onere patrimoniale, sanzione amministrativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: infrazioni al Nuovo Codice della Strada, ecc.), o altra prestazione imposta, che siano conseguenza diretta o indiretta delle sue attività. L’Appaltatore potrà organizzare e provvedere alla conduzione delle attività nel modo e con i mezzi che ritiene più idonei ed adeguati, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Contratto. La Committente si riserva il diritto di controllare con saltuarietà o con continuità tutte le attività nelle diverse fasi di esecuzione. Resta, tuttavia, inteso e convenuto che tutti indistintamente gli interventi della Direzione dei Lavori, connessi alla corretta conduzione delle attività contrattuali, non potranno mai ed in alcun modo comportare responsabilità a carico della Committente né sollevare l’Appaltatore da qualsiasi responsabilità per quanto concerne la buona riuscita delle attività oggetto del Contratto e per i danni di qualsiasi natura che possono insorgere nel corso ed in conseguenza della esecuzione di esse. La presenza sul luogo del personale della Committente di direzione e sorveglianza, l’eventuale approvazione di opere, disegni e calcoli, l’accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori non limitano né riducono la piena incondizionata responsabilità dell’Appaltatore. L’Appaltatore è tenuto in ogni caso a risarcire i danni arrecati a terzi, in dipendenza dell’esecuzione delle attività prevista dal Contratto. Per gli eventuali danni arrecati agli impianti, ai materiali, mezzi, strutture ed in genere al patrimonio aziendale, la Committente potrà trattenere, sui certificati di pagamento relativi al Contratto, l’importo delle spese occorrenti per il ripristino o il risarcimento di quanto danneggiato; oppure, previo accertamento di idoneità tecnica e della affidabilità operativa, ad insindacabile giudizio della Committente, la stessa inviterà l’Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Committente. Qualora non siano sufficienti alla rifusione del danno i fondi ancora a disposizione sull’ammontare complessivo dell’Appalto, la Committente sarà soddisfatta con la copertura assicurativa definita nel presente Capitolato. L’Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere dell’operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti. L’Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge, le norme tecniche ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. In particolare, l’Appaltatore si impegna al rispetto integrale delle misure contenute negli elaborati specifici appositamente redatti (Piano di Sicurezza, DUVRI, ecc.). L’Appaltatore dovrà trasmettere in copia per conoscenza alla Committente le denunce di infortunio effettuate durante il periodo di esecuzione delle attività appaltate. Qualora verifichi l’inosservanza di disposizioni di legge e/o comunque di norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, la Committente potrà sospendere le attività intimando all’Appaltatore un termine perentorio per l’adeguamento. Durante il periodo di sospensione delle attività non si sospende il decorso dei termini di esecuzione delle medesime. In caso di ripetute e gravi violazioni da parte dell’Appaltatore, ovvero in caso di mancato rispetto del termine fissato dalla Committente per l’adeguamento, quest’ultima potrà risolvere il Contratto in danno dell’Appaltatore.

  • Limitazioni di responsabilità Il Cliente prende atto ed accetta che Vodafone non sarà responsabile nei confronti del Cliente o di terzi, compreso il Partner (sia per responsabilità contrattuale sia extracontrattuale, compresa la responsabilità per colpa) per qualsiasi danno diretto, indiretto o consequenziale che il Cliente possa aver sofferto attraverso l’utilizzo della Soluzione Digitale o con riferimento a qualsiasi danno diversamente ottenuto, anche qualora Vodafone sia stata avvisata o dovrebbe essere stata a conoscenza della possibilità che tale danno sarebbe potuto accadere. In particolare, il Cliente è obbligato a tenere indenne ed a manlevare Vodafone, nonché i soggetti ad essa collegati o da essa controllati, i suoi rappresentanti, dipendenti nonché qualsivoglia suo partner da qualsiasi obbligo risarcitorio, incluse le eventuali spese legali, che possano essere poste a suo carico in relazione all’utilizzo del Servizio. Il Cliente sarà ugualmente responsabile per l’uso della Soluzione Digitale da parte di terzi. Parimenti, Vodafone non sara’ responsabile per qualsiasi danno o perdita subite dal Cliente o da terzi in caso di qualunque uso illecito, improprio o non autorizzato della Soluzione Digitale avvenuto anche a seguito dell’accesso agli strumenti di autenticazione alla Soluzione Digitale da parte di terzi e/o a seguito della perdita delle credenziali di accesso. Vodafone non garantisce che la Soluzione Digitale venga prestata senza interruzioni né garantisce l’integrità e/o la correttezza dei dati, delle informazioni e/o dei contenuti memorizzati, raccolti, conservati o trasmessi via Internet. Vodafone non sarà responsabile in caso di accesso non autorizzato, corruzione, cancellazione, furto, distruzione, alterazione e/o rivelazione involontarie dei dati, delle informazioni e/o dei contenuti trasmessi, ricevuti o conservati. Vodafone non è responsabile per danni diretti o indiretti di qualsiasi na- tura ed entità, compresa la mancata fruizione del Servizio, che dovessero verificarsi al Cliente a causa di danni e/o malfunzionamenti della connettività Internet derivanti da caso fortuito, forza maggiore, manomissioni effettuate da parte del Cliente o da parte di terzi non autorizzati, o cause comunque non direttamente imputabili a Vodafone.

  • Responsabilità solidale In caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori rispondono soltanto per la quota di pertinenza dell’Assicurato stesso.

  • REGIME DI RESPONSABILITÀ L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del viaggiatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde delle obbligazioni relative alla organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e per l’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore, per come specificamente previsto dall’art. 50 del Codice del Turismo compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 47.