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Responsibility statement Clausole campione

Responsibility statement. The Issuer accepts responsibility for the information contained in this Prospectus. To the best of the knowledge of the Issuer (which has taken all reasonable care to ensure that such is the case) the information contained in this Prospectus is in accordance with the facts and does not omit anything likely to affect the import of such information. Where information contained in this Prospectus has been sourced from a third party, this information has been accurately reproduced and, so far as the Issuer is aware and is able to ascertain from information published by that third party, no facts have been omitted which would render the reproduced information inaccurate or misleading.
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Responsibility statement. The Issuer accepts responsibility for the information contained in this Final Terms subject as provided below. To the best of the knowledge and belief of the Issuer (which has taken all reasonable care to ensure that such is the case), the information contained in the Prospectus, as supplemented by this Final A. Xxxxx XX Information about the Shares
Responsibility statement. UBS AG, having its registered offices at Xxxxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, and Xxxxxxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxx, Xxxxxxxxxxx as Issuer accepts responsibility for the content of this Prospectus and declares that the information contained in this Prospectus is, to the best of its knowledge, accurate and that no material facts have been omitted. Where this Prospectus contains information obtained from third parties, such information was reproduced accurately, and to the best knowledge of the Issuer - as far as it is able to ascertain from information provided or published by such third party - no facts have been omitted which would render the reproduced information inaccurate or misleading. The Issuer is liable for the Summary including any translation thereof contained in this Prospectus, but only if the Summary is misleading, inaccurate or inconsistent when read together with the other parts of the Prospectus. The Issuer accents that following the date of publication of this Prospectus, events and changes may occur, which render the information contained in this Prospectus incorrect or incomplete. Supplemental information will only be published as required by and in a manner stipulated in section 16 of the German Securities Prospectus Act (Wertpapierprospektgesetz - “WpPG”) and, in the case of a listing of Securities at SIX Swiss Exchange (“SIX”), as required by and in a manner stipulated in the rules and regulations of SIX. The following description of the Securities includes a description of the entitlement and further features of the Securities, as provided for in the Terms and Conditions of the Securities, and terms and expressions defined in other parts of the Prospectus and not otherwise defined in this “Description of the Securities” shall have the same meanings in this part of the Prospectus.
Responsibility statement. The Issuer accepts responsibility for the information contained in this Prospectus and declares that, having taken all reasonable care to ensure that such is the case, the information contained in this Prospectus, to the best of its knowledge, is in accordance with the facts and contains no omission likely to affect its import. The Issuer has confirmed to Equita SIM S.p.A. and Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM (the “Joint Bookrunners”) that this Prospectus contains or incorporates all information regarding the Issuer and the Group as of the date of this Prospectus (where “Group” or the “Maire Tecnimont Group” means the Issuer and all its consolidated subsidiaries) and the Notes which are (in the context of the issue of the Notes) material; such information is true and accurate in all material respects and is not misleading in any material respect; any opinions, predictions or intentions expressed in this Prospectus on the part of the Issuer, or the Group are honestly held or made and are not misleading in any material respect; this Prospectus does not omit to state any material fact necessary to make such information, opinions, predictions or intentions (in such context) not misleading in any material respect; and all proper enquiries have been made to ascertain and to verify the foregoing. To the fullest extent permitted by law, neither the Joint Bookrunners, Lucid Trustee Services Ltd as trustee (the “Trustee”) nor The Bank of New York Mellon as principal paying agent (the “Principal Paying Agent”) accepts any responsibility and/or any liability whether arising in tort or contract or otherwise for the contents of this Prospectus or for any other statements made or purported to be made by the Joint Bookrunners or on their behalf or by the Trustee or on its behalf or by the Principal Paying Agent or on its behalf in connection with the Issuer or issue and offering of any Note. The offer, sale and delivery of the Notes and the distribution of this Prospectus in certain jurisdictions are restricted by law. Persons into whose possession this Prospectus comes are required by the Issuer and the Joint Bookrunners to inform themselves about and to observe any such restrictions. Neither the Issuer, the Joint Bookrunners nor the Trustee represent that this Prospectus may be lawfully distributed, or that any Notes may be lawfully offered, in compliance with any applicable registration or other requirements in any such jurisdiction, or pursuant to an exemption av...
Responsibility statement. UBS AG, having its registered offices at Xxxxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, and Xxxxxxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, acting through its Xxxxxx Xxxxxx, 0 Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx XX0X 0XX, Xxxxxx Xxxxxxx, as Issuer accepts responsibility for the content of the Prospectus and declares that the information contained in the Prospectus is, to the best of its knowledge, accurate and that no material facts have been omitted. Where the Prospectus contains information obtained from third parties, such information has been accurately reproduced and as far as the Issuer is aware and is able to ascertain from information published by such third party, no facts have been omitted which would render the reproduced information inaccurate or misleading. The Issuer accents that following the date of the Prospectus, events and changes may occur, which render the information contained in the Prospectus incorrect or incomplete. Supplemental information will only be published as required by and in a manner stipulated in section 16 of the German Securities Prospectus Act (Wertpapierprospektgesetz - “WpPG”).

Related to Responsibility statement

  • SOSPENSIONE DEL SERVIZIO 15.1 Fatta salva l’applicazione dei successivi art. 20 e 21, Aruba Pec, a sua discrezione e senza che l'esercizio di tale facoltà possa essergli contestata come inadempimento o violazione del Contratto, si riserva la facoltà di sospendere il Servizio, anche senza alcun preavviso, nel caso in cui: a) si verifichino casi di forza maggiore o circostanze che, ad insindacabile giudizio di Xxxxx Xxx, impongano di eseguire interventi di emergenza o relativi alla risoluzione di problemi di sicurezza, pericolo per l’intera rete e/o per persone o cose; in tal caso, il Servizio sarà ripristinato quando Aruba Pec, a sua discrezione, avrà valutato che siano state effettivamente rimosse o eliminate le cause che avevano determinato la sua sospensione/interruzione; b) ricorrano motivate ragioni di sicurezza e/o garanzia di riservatezza; c) il Cliente Partner si renda inadempiente o violi anche una soltanto delle disposizioni contenute nel Contratto, ivi comprese quelle contenute nella Policy di utilizzo dei servizi Aruba; d) il Cliente Partner ometta di riscontrare, in tutto o in parte, le richieste di Xxxxx Xxx e comunque il suo comportamento sia tale da ingenerare il fondato e ragionevole timore che egli si renda inadempiente al Contratto o responsabile di una o più violazioni alle sue disposizioni; e) vi siano fondate ragioni per ritenere che il Servizio venga utilizzato da terzi non autorizzati; f) il Cliente Partner si trovi coinvolto, a qualsiasi titolo, in una qualsiasi controversia giudiziale o anche stragiudiziale di natura civile, penale o amministrativa e comunque nel caso in cui detta controversia abbia ad oggetto atti e comportamenti posti in essere attraverso i Servizio o relativi ad esso; g) sia richiesta dall’Autorità Giudiziaria. h) il Cliente Partner utilizzi apparecchiature difettose o non omologate, o che presentano delle disfunzioni che possano danneggiare l’integrità della rete e/o disturbare il Servizio e/o creare rischi per l’incolumità fisica delle persone e delle cose. 15.2 Durante la sospensione del Servizio, a qualsiasi causa dovuta, il Cliente Partner non potrà avere accesso a dati e/o informazioni e/o contenuti dal medesimo immessi e/o trattati mediante il Servizio stesso. 15.3 Il Cliente Partner solleva Aruba Pec da ogni e qualsiasi responsabilità o pretesa di terzi per l’eventuale cessazione, sospensione o interruzione del Servizio imputabile al Partner o verificatasi perché prevista dal Contratto.

  • Varianti per errori od omissioni progettuali 1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 2. Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 e 5, in quanto compatibile.

  • Informazioni complementari Si applicano al presente appalto:

  • Qualità del servizio Premesso che il 6 dicembre 2004 EBIT ha sottoscritto il Manifesto di Agrigento: “PRINCIPI PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA TURISTICO PER TUTTI”, le Parti ritengono sia di vitale importanza sviluppare la qualità del servizio. In questa direzione, è determinante il fattore culturale quindi gestionale e organizzativo ancora prima che strutturale, cioè il modo di porsi: – la professionalità nel servizio, per soddisfare le esigenze di tutti; – l’attenzione e comprensione dei bisogni speciali, per offrire una gamma di soluzioni diverse; – l’efficienza e la correttezza delle informazioni, per una completa trasparenza funzionale alla eventuale rispondenza delle strutture e dei servizi ai vari bisogni speciali; – il coinvolgimento di tutto il sistema turistico (trasporti, alberghi, ristoranti, siti archeologici, musei, monumenti storici ed artistici, parchi naturali e a tema, spiagge, etc.); – nonché al recepimento della normativa europea in materia di marchi dell’ospitalità nella norma- tiva nazionale. In merito all’accoglienza delle persone con bisogni speciali, le Parti concordano che, oltre a rendere meglio accessibile tutto il sistema turistico (trasporti, alberghi, ristoranti, siti archeologici, musei, monumenti storici ed artistici, parchi naturali, spiagge, etc.); è indispensabile che la capaci- tà di accogliere clienti con bisogni speciali faccia parte del patrimonio professionale di tutti gli addetti dell’Industria turistica; in questo quadro le Parti si impegnano affinché, a partire dalla for- mazione continua, e dall’attività della bilateralità vengano predisposte specifiche attività, anche for- mative e progetti mirati.

  • Descrizione del servizio Il Servizio oggetto dell'Appalto si riferisce a tutte le tipologie di apparecchiature biomediche presenti a vario titolo nell’Amministrazione contraente durante l’intero ciclo di vita di ciascun bene, dall’accettazione sino alla definitiva dismissione. La responsabilità di tutte le attività svolte per i servizi oggetto dell’Appalto sono del Responsabile di Commessa, nominato dalla Ditta aggiudicataria. I compiti elencati dovranno essere espletati con modalità, tempi e livello di cooperazione concordati con il personale dell'Amministrazione contraente, almeno conformi ai livelli minimi qualitativi e quantitativi definiti nel presente Capitolato. L'Amministrazione contraente si impegna a mettere a disposizione del Fornitore tutta la documentazione tecnico-amministrativa delle apparecchiature in suo possesso. Nel caso in cui l’Amministrazione non disponesse della documentazione tecnico-amministrativa relativa a talune apparecchiature (es. manuali d’uso e di manutenzione, la copia dell’ordine d’acquisto), la Ditta aggiudicataria supporterà il loro reperimento. Nel caso di comprovata impossibilità a reperire tale documentazione (es. per rifiuto del Fabbricante, Fornitore), la Ditta aggiudicataria, dovrà effettuare un’analisi dettagliata della apparecchiatura in oggetto e quindi procedere alla stesura della documentazione tecnica minima necessaria per la gestione delle apparecchiature stesse. La Ditta aggiudicataria dovrà svolgere le proprie mansioni nel rispetto delle indicazioni contenute nel manuale d’uso e/o nel manuale di manutenzione del fabbricante, obbligatori ai sensi delle direttive CE, e tener conto del livello di criticità associato alle caratteristiche tecniche di ogni singola apparecchiatura oltre che all’ambiente sanitario e relativi impianti in cui è collocata. Nel caso delle apparecchiature acquisite o comunque messe in uso prima dell’entrata in vigore di tali direttive, per le quali non sia possibile reperire i manuali di cui sopra, la Ditta aggiudicataria dovrà osservare per analogia le indicazioni fornite per apparecchiature di identica classe dai fabbricanti o da associazioni riconosciute a livello internazionale. Nell’esecuzione degli interventi, la Ditta aggiudicataria dovrà osservare scrupolosamente le buone regole dell'arte ed impiegare materiale originale e/o certificato compatibile ed appropriato agli impieghi, impiegando personale qualificato. All'Amministrazione contraente è riservata la facoltà di effettuare ogni attività ritenuta più idonea per verificare il livello delle prestazioni erogate con o senza preavviso in contraddittorio con il Responsabile di Commessa. Qualora dagli accertamenti dovessero risultare vizi e/o omissioni di interventi, difetti, malfunzionamenti o qualunque altra irregolarità imputabile a difetti di manutenzione preventiva e/o correttiva, dovrà immediatamente provvedere a porre in essere gli interventi necessari per il ripristino dell’ottimale funzionamento del bene, salvo il diritto dell’Amministrazione contraente di comminare le sanzioni e di adottare i provvedimenti previsti dal presente Capitolato per i casi di violazione degli obblighi contrattuali. La Ditta aggiudicataria è tenuta a partecipare a riunioni (organizzative, di verifica, ecc.) ogni qual volta si rendessero necessarie, a semplice richiesta dell’Amministrazione contraente, anche per queste specifiche circostanze. Le prestazioni di cui al presente articolo dovranno essere eseguite da personale tecnico con specifica e documentata esperienza nell’esecuzione delle relative prove e misure e con l’impiego di adeguata strumentazione sottoposta a taratura periodica e dotata di certificazione.

  • Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma Prima dell'inizio dei lavori l’Appaltatore, ai sensi del comma 10 dell’art. 45 D.P.R. 554/99, predispone e consegna alla direzione lavori, che si esprimerà entro 5 giorni, un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente; c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. Ai sensi dell’art. 42 del Regolamento Generale, i lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma accettato dalla Stazione appaltante e facente parte degli elaborati del progetto esecutivo. Tale programma, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante, ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere, può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal Responsabile del procedimento. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1, deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità, si applica l’articolo 133 del regolamento generale.

  • Ritardo di trasmissione dati (valore massimo)3 100 ms Tasso di perdita dei pacchetti (valore massimo)4 0,1 % Velocità di connessione1 Banda minima in download2 256 kbps Banda minima in upload2 256 kbps

  • INFORMAZIONI E CHIARIMENTI Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della presente Richiesta di Offerta, dello Schema di Contratto e degli altri documenti della procedura di confronto competitivo, potranno essere richiesti alla Consip. Le richieste dovranno essere trasmesse in via telematica, attraverso l’apposita sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, e dovranno pervenire entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del giorno 14/10/2020. I chiarimenti e le informazioni sulla documentazione della procedura verranno inviati dalla Consip in via telematica, attraverso l’apposita sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti.

  • Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

  • Sospensione dei Servizi 11.1 Il Cliente prende atto che WISPI ha il diritto di interrompere il Servizio, senza incorrere in alcuna responsabilità, per necessità di manutenzione (ordinaria e/o straordinaria) impegnandosi, ove possibile, a fornire un’informativa tempestiva al Cliente circa la data di inizio e la durata di dette operazioni. 11.2 WISPI potrà, altresì, adottare le misure cautelative ritenute opportune in relazione all’uso fatto dal Cliente del Servizio nel caso in cui tale uso pregiudichi la sicurezza della rete di WISPI o costituisca violazione o anche pregiudizio alcuno dei diritti di terzi. 11.3 Il Cliente prende atto che WISPI ha il diritto di interrompere il Servizio, senza incorrere in alcuna responsabilità, in caso di mancato e/o ritardato pagamento degli avvisi di pagamento di cui art. 7.7. 11.3.1 Fatti salvi gli altri casi di sospensione del Servizio e quanto disposto in materia di indennità per ritardato pagamento, WISPI previa comunicazione anche telefonica può sospendere il Servizio, senza incorrere in alcuna responsabilità, al Cliente che non provveda al pagamento dell’avviso di pagamento entro 40 giorni dalla data di scadenza ivi riportata. 11.3.2 Nel caso di Cliente al quale sia stato in precedenza sospeso il Servizio nel corso dell'ultimo anno, XXXXX procederà alla sospensione del Servizio, previa comunicazione, dal quinto giorno successivo alla data di scadenza indicata sull’avviso di pagamento insoluto. 11.3.3 Il Cliente a cui sia stato sospeso il Servizio, per ottenerne il ripristino prima che il relativo Contratto sia risolto, è tenuto a corrispondere a WISPI quanto dovuto a qualsiasi titolo, ragione o causa oltre ad un contributo di riattivazione pari ad € 30,00. Il Servizio verrà riattivato entro due giorni lavorativi successivi alla comunicazione dell'avvenuto pagamento della somma dovuta e previo relativo accertamento da parte di WISPI.