Common use of Retribuzione e compensi Clause in Contracts

Retribuzione e compensi. Il collaboratore presenterà mensilmente il prospetto dell'attività oraria prestata e degli eventuali rimborsi dovutigli. Il compenso verrà corrisposto mensilmente, entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata prestata la collaborazione, sulla base della attività oraria prestata e di quanto altro dovuto, mediante prospetto paga così come definito dalla L. 342/00 in materia di assimilazione fiscale. Il corrispettivo del collaboratore e la ripartizione nel periodo potranno essere diversamente concordati tra le parti. Esso di massima scaturisce dalla quantità, dalla qualità e dal tempo della collaborazione effettivamente prestata. Le parti concordano che il compenso orario minimo non può essere comunque inferiore alla quota oraria di cui all'Art. 23 – parte seconda – del CCNL ANINSEI in vigore per i lavoratori subordinati inquadrati nell'equivalente area e livello di docenza. Il committente è tenuto a- ottemperare alle norme vigenti in materia previdenziale e fiscale e stipulare copertura assicurativa contro gli infortuni in favore del collaboratore (Assicurazione obbligatoria Inail). Il committente è impegnato ad operare le ritenute e le detrazioni, a carico del collaboratore, previste dalla legge, ovvero: la ritenuta ai fini IRPEF; le detrazioni per i carichi familiari e da lavoro dipendente; le ritenute previdenziali e le ritenute assicurative contro gli infortuni. È tenuto, inoltre, ad applicare le regole sulla tassazione dei benefit e sulle trasferte, riservate ai lavoratori dipendenti così come previsto dall'Art. 34 della L. 342/00 e successive disposizioni. Il committente verserà, inoltre, quanto stabilito, a suo carico, dalle normative di legge e contrattuali, ovvero, in particolare, le ritenute previdenziali e le ritenute assicurative contro gli infortuni, l'IRAP. Ai fini del recupero psico-fisico, il collaboratore ha diritto nell'arco di un anno scolastico a godere di un periodo di riposo pari ad un mese, la cui modalità di fruizione vengono concordate con il committente, senza essere vincolato a prestazione alcuna. Il periodo di riposo, pari a un mese, è riproporzionato per incarichi inferiori a 12 mesi. Per tale periodo non compete al collaboratore alcun compenso.

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Samples: www.unistrada.it, www.sgtmultiservizi.it, brescia.cislscuolalombardia.it

Retribuzione e compensi. Il collaboratore presenterà mensilmente il prospetto dell'attività dell’attività oraria prestata pre- stata e degli eventuali rimborsi dovutigli. Il compenso verrà corrisposto mensilmente, entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata prestata la collaborazione, sulla base della attività oraria prestata e di quanto altro dovuto, mediante prospetto paga così come definito dalla L. 342/00 in materia di assimilazione fiscale. Il corrispettivo del collaboratore e la ripartizione nel periodo potranno essere es- sere diversamente concordati tra le parti. Esso di massima scaturisce dalla quantità, dalla qualità e dal tempo della collaborazione effettivamente prestatapre- stata. Le parti concordano che il compenso orario minimo non può essere comunque co- munque inferiore alla quota oraria di cui all'Artall’Art. 23 - parte seconda - del CCNL ANINSEI in vigore per i lavoratori subordinati inquadrati nell'equivalente nell’equivalente area e livello di docenza. Il committente è tenuto a- ottemperare alle norme vigenti in materia previdenziale previ- denziale e fiscale e stipulare copertura assicurativa contro gli infortuni in favore del collaboratore (Assicurazione obbligatoria Inail). Il committente è impegnato ad operare le ritenute e le detrazioni, a carico del collaboratore, previste dalla legge, ovvero: la ritenuta ai fini IRPEF; le detrazioni per i carichi familiari e da lavoro dipendente; le ritenute previdenziali previ- denziali e le ritenute assicurative contro gli infortuni. È tenuto, inoltre, ad applicare le regole sulla tassazione dei benefit e sulle trasferte, riservate ai lavoratori dipendenti così come previsto dall'Art. 34 della L. 342/00 e successive suc- cessive disposizioni. Il committente verserà, inoltre, quanto stabilito, a suo carico, dalle normative normati- ve di legge e contrattuali, ovvero, in particolare, le ritenute previdenziali e le ritenute assicurative contro gli infortuni, l'IRAPl’IRAP. Ai fini del recupero psico-fisico, il collaboratore ha diritto nell'arco nell’arco di un anno scolastico a godere di un periodo di riposo pari ad un mese, la cui modalità di fruizione vengono concordate con il committente, senza essere vincolato a prestazione alcuna. Il periodo di riposo, pari a un mese, è riproporzionato ripro- porzionato per incarichi inferiori a 12 mesi. Per tale periodo non compete al collaboratore alcun compenso.

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Samples: www.cislscuolapiemonte.it, Accordo Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Collaborazione Coordinata E Continuativa Di Docenza Nelle Istituzioni Scolastiche Paritarie

Retribuzione e compensi. Il collaboratore presenterà mensilmente il prospetto dell'attività dell’attività oraria prestata e degli eventuali rimborsi dovutigli. Il compenso verrà corrisposto mensilmente, entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata prestata la collaborazione, sulla base della attività oraria prestata e di quanto altro dovuto, mediante prospetto paga così come definito dalla L. 342/00 legge 342/2000 in materia di assimilazione fiscale. Il corrispettivo del collaboratore e la ripartizione nel periodo potranno essere diversamente concordati tra le parti. Esso di massima scaturisce dalla quantità, dalla qualità e dal tempo della collaborazione effettivamente prestata. Le parti concordano che il compenso orario minimo non può essere comunque inferiore alla quota oraria di cui all'Artall’art. 23 – 25 - parte seconda - del CCNL ANINSEI in vigore per i lavoratori subordinati inquadrati nell'equivalente nell’equivalente area e livello di docenza. Il committente è tenuto a- ottemperare alle norme vigenti in materia previdenziale e fiscale e stipulare copertura assicurativa contro gli infortuni in favore del collaboratore (Assicurazione obbligatoria Inail). Il committente è impegnato ad operare le ritenute e le detrazioni, a carico del collaboratore, previste dalla legge, ovvero: la ritenuta ai fini IRPEF; le detrazioni per i carichi familiari e da lavoro dipendente; le ritenute previdenziali e le ritenute assicurative contro gli infortuni. È E’ tenuto, inoltre, ad applicare le regole sulla tassazione dei benefit e sulle trasferte, riservate ai lavoratori dipendenti così come previsto dall'Artdall'art. 34 della L. 342/00 legge 342 del 21 novembre 2000 e successive disposizioni. Il committente verserà, inoltre, quanto stabilito, a suo carico, dalle normative di legge e contrattuali, ovvero, in particolare, le ritenute previdenziali e le ritenute assicurative contro gli infortuni, l'IRAPl’IRAP. Ai fini del recupero psico-fisico, il collaboratore ha diritto nell'arco nell’arco di un anno scolastico a godere di un periodo di riposo pari ad un mese, la cui modalità di fruizione vengono concordate con il committente, senza essere vincolato a prestazione alcuna. Il periodo di riposo, pari a un mese, è riproporzionato per incarichi inferiori a 12 mesi. Per tale periodo non compete al collaboratore alcun compenso.

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Samples: Accordo Tra Aninsei E oo.ss. Dl Categoria Sui Contratti Di Solidarieta' Difensivi, Accordo Tra Aninsei E oo.ss. Dl Categoria Sui Contratti Di Solidarieta' Difensivi

Retribuzione e compensi. Il collaboratore presenterà mensilmente il prospetto dell'attività oraria prestata e degli eventuali rimborsi dovutigli. Il compenso verrà corrisposto mensilmente, entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata prestata la collaborazione, sulla base della attività oraria prestata e di quanto altro dovuto, mediante prospetto paga così come definito dalla L. 342/00 Legge 34 2/2000 in materia di assimilazione fiscale. Il corrispettivo del collaboratore e la ripartizione nel periodo potranno essere diversamente concordati tra le parti. Esso di massima scaturisce dalla quantità, dalla qualità e dal tempo della collaborazione effettivamente prestata. Le parti concordano che il compenso orario minimo non può essere comunque inferiore alla quota oraria di cui all'Art. 23 – parte seconda – all'art.42 del CCNL ANINSEI FISM in vigore per i lavoratori subordinati inquadrati nell'equivalente area e livello di docenzadell'area II - Servizi d'istruzione, formativi e educativi. Il committente è tenuto a- a ottemperare alle norme vigenti in materia previdenziale e fiscale e stipulare copertura assicurativa contro gli infortuni in favore del collaboratore (Assicurazione obbligatoria Inail). Il committente è impegnato ad operare le ritenute e le detrazioni, a carico del collaboratore, previste dalla legge, ovvero: la ritenuta ai fini IRPEF; le detrazioni per i carichi familiari e da lavoro dipendente; le ritenute previdenziali e le ritenute assicurative contro gli infortuni. È tenuto, inoltre, ad applicare le regole sulla tassazione dei benefit e sulle trasferte, riservate ai lavoratori dipendenti così come previsto dall'Artdall'art. 34 della L. 342/00 Legge 342/2000 e successive disposizioni. Il committente verserà, inoltre, quanto stabilito, a suo carico, dalle normative di legge e contrattuali, ovvero, in particolare, le ritenute previdenziali e le ritenute assicurative contro gli infortuni, l'IRAP. Ai fini del recupero psico-fisico, il collaboratore ha diritto nell'arco di un anno scolastico a godere di un periodo di riposo pari ad un mese, la cui modalità di fruizione vengono concordate con il committente, senza essere vincolato a prestazione alcuna. Il periodo di riposo, pari a un mese, è riproporzionato per incarichi inferiori a 12 mesi. Per tale periodo non compete al collaboratore alcun compenso.

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Samples: Accordo Sindacale Aziendale in Materia Di Previdenza Complementare Per Tutto Il Personale Dipendente Delle Scuole E Servizi Educativi

Retribuzione e compensi. Il collaboratore presenterà mensilmente il prospetto dell'attività oraria prestata e degli eventuali rimborsi dovutigli. Il compenso verrà corrisposto mensilmente, entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata prestata la collaborazione, sulla base della attività oraria prestata e di quanto altro dovuto, mediante prospetto paga così come definito dalla L. 342/00 Legge 34 2/2000 in materia di assimilazione fiscale. Il corrispettivo del collaboratore e la ripartizione nel periodo potranno essere diversamente concordati tra le parti. Esso di massima scaturisce dalla quantità, dalla qualità e dal tempo della collaborazione effettivamente prestata. Le parti concordano che il compenso orario minimo non può essere comunque inferiore alla quota oraria di cui all'Art. 23 – parte seconda – all'art.42 del CCNL ANINSEI FISM in vigore per i lavoratori subordinati inquadrati nell'equivalente area e livello di docenzadell'area II - Servizi d'istruzione, formativi ed educativi. Il committente è tenuto a- a ottemperare alle norme vigenti in materia previdenziale e fiscale e stipulare copertura assicurativa contro gli infortuni in favore del collaboratore (Assicurazione obbligatoria Inail). Il committente è impegnato ad operare le ritenute e le detrazioni, a carico del collaboratore, previste dalla legge, ovvero: la ritenuta ai fini IRPEF; le detrazioni per i carichi familiari e da lavoro dipendente; le ritenute previdenziali e le ritenute assicurative contro gli infortuni. È E’ tenuto, inoltre, ad applicare le regole sulla tassazione dei benefit e sulle trasferte, riservate ai lavoratori dipendenti così come previsto dall'Artdall'art. 34 della L. 342/00 Legge 342/2000 e successive disposizioni. Il committente verserà, inoltre, quanto stabilito, a suo carico, dalle normative di legge e contrattuali, ovvero, in particolare, le ritenute previdenziali e le ritenute assicurative contro gli infortuni, l'IRAP. Ai fini del recupero psico-fisico, il collaboratore ha diritto nell'arco di un anno scolastico a godere di un periodo di riposo pari ad un mese, la cui modalità di fruizione vengono concordate con il committente, senza essere vincolato a prestazione alcuna. Il periodo di riposo, pari a un mese, è riproporzionato per incarichi inferiori a 12 mesi. Per tale periodo non compete al collaboratore alcun compenso.

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Samples: uilscuola.it