Ambito di applicazione e professionalità coinvolte Clausole campione

Ambito di applicazione e professionalità coinvolte. La presente intesa regola i contratti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati dalle istituzioni aderenti all'ANINSEI.
Ambito di applicazione e professionalità coinvolte. La presente intesa regola i contratti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati dalle istituzioni esercenti attività educative e di istruzione rivolti alla scuola dell’infanzia, di cui all'art. 30 del CCNL FISM. Ai sensi del comma 5, art. 1 Legge 62/2000, il ricorso ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per le prestazioni ordinarie è nella misura non superiore ad un quarto delle prestazioni complessive.
Ambito di applicazione e professionalità coinvolte. La presente intesa regola i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con o senza Partita IVA, instaurati tra le istituzioni scolastiche paritarie aderenti all’ANINSEI e il personale docente, e con riferimento alle norme del titolo III del Libro V del c.c., in quanto applicabili.
Ambito di applicazione e professionalità coinvolte. Il Contratto Collettivo Nazionale si applica nei confronti delle Aziende aderenti all'Associazione “AssoCall” che offrono i servizi di cui all'art. 24-bis del D.L. 22/6/2012, n.83, conv. in L. 7/8/2012, n.134, a prescindere dal requisito dimensionale dell'Azienda e che applicano nei confronti del personale dipendente il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Terziario, Distribuzione e Servizi Confcommercio/Confesercenti. La figura professionale del Collaboratore al quale si applica il presente Contratto Collettivo Nazionale è quella del “Collaboratore telefonico”, il cui rapporto di lavoro è regolato con contratto di lavoro a progetto ai sensi dell'art.61 e segg. del D.Lgs. 276/2003 e succ. mod. ed int., che è chiamato a svolgere l'attività di vendita diretta di beni e servizi e le attività ad essa connesse e/o accessorie, nel rispetto dei requisiti essenziali per la qualificazione autonoma della prestazione.
Ambito di applicazione e professionalità coinvolte. Il presente Accordo definisce ed individua gli elementi di base applicabili ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409 n° 3 c.p.c., rese con o senza P. IVA presenti all’interno del CSPO. Gli incarichi dei collaboratori dovranno avere come fine la realizzazione di uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal CSPO e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del CSPO. Il presente accordo non disciplina nella loro specificità le c.d. “collaborazioni occasionali”, intendendosi per tali i contratti di durata non superiore ai 30 giorni prestati con lo stesso committente nell’arco di un anno solare e comunque per compensi non superiori ai 5000 € annui
Ambito di applicazione e professionalità coinvolte. Il presente Accordo definisce ed individua gli elementi di base applicabili ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa relativi alle figure professionali che operano nella struttura consortile.
Ambito di applicazione e professionalità coinvolte. Il presente Accordo Quadro si applica ad ogni forma di lavoro non subordinato e riconducibile al rapporto di collaborazione coordinata e continuativa all’interno di ogni singola ONG (di seguito denominata anche Committente), secondo la disciplina prevista dal Titolo VII, Capo 1, del D. Lgs. 276/03. Il presente Accordo Quadro, ad esclusione della parte economica di cui al successivo art. 7 comma b), non si applica alle collaborazioni occasionali. Nel prosieguo del presente Accordo Quadro, il Committente e il Collaboratore vengono denominati, nel loro insieme, le Parti contraenti. In base al quadro professionale comunemente adottato dalle ONG aderenti all’AOI, si concorda di suddividere i collaboratori operanti in Italia e all’estero in cinque fasce d’inquadramento, la cui descrizione e i cui corrispettivi sono allegati al presente Accordo Quadro (Allegato 1). In riferimento alle fasce 3 e 4 è possibile prevedere la figura di Collaboratore junior. Al riguardo le Parti convengono di fissare in 10 mesi complessivi la permanenza in tale funzione. In detto periodo il corrispettivo previsto per la fascia di riferimento potrà essere ridotto fino ad un massimo del 30%. Per la figura dello junior non è applicabile quanto previsto dal successivo art. 7 comma d). I successivi contratti di collaborazione stipulati con lo stesso Collaboratore non potranno prevedere la permanenza dello stesso nella funzione di junior bensì la sua piena collocazione nella fascia di riferimento. I parametri indicati nel presente Accordo Quadro sono riferiti a rapporti di durata di dodici mesi e vengono riproporzionati per contratti di collaborazione di durata inferiore o superiore o per prestazioni parziali. Restano esclusi dalla disciplina del presente Accordo Quadro i rapporti intercorrenti tra singoli Committenti e coloro che presso di essi prestano un servizio volontario non retribuito, ai quali potrà essere corrisposto un rimborso spese non inquadrabile quale corrispettivo ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. 276/03, fatti salvi gli obblighi previsti dalla vigente normativa sul volontariato. Con riferimento al comma precedente e alla prassi diffusa nel mondo dell’associazionismo, l’AOI dichiara che all’interno dell’ONG è possibile prevedere con la stessa persona un rapporto di collaborazione definito contrattualmente ai sensi del D. Lgs. 276/03 e prestazioni a titolo volontario e gratuito, purché per attività diverse e non rientranti in quelle definite nel rapporto contrattuale.
Ambito di applicazione e professionalità coinvolte. La presente intesa regola i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con o senza Partita IVA, nonché, in quanto applicabile, ogni altra prestazione resa in forma di lavoro non dipendente, instaurati all’interno dell’Amministrazione scolastica, con il Capo d’istituto nella qualità di Committente.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).