Revisione dei limiti. 1. Salvo quanto disposto dall'articolo 25 e dal paragrafo 2 del presente articolo, i limiti di responsabilità previsti dagli articoli 21, 22 e 23 saranno aggiornati dal depositario ad intervalli di cinque anni, la prima di tali revisioni avendo luogo alla scadenza di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente convenzione, o qualora la convenzione non sia entrata in vigore entro cinque anni dalla data in cui sarà stata aperta alla firma, entro il primo anno dall'entrata in vigore, facendo riferimento ad un fattore di inflazione costituito dal tasso di inflazione cumulato dalla precedente revisione, o in occasione della prima revisione, a partire dalla data di entrata in vigore della convenzione. Per la determinazione del fattore di inflazione si farà ricorso al tasso di inflazione dato dalla media ponderata dei tassi annui di incremento o di diminuzione degli indici dei prezzi al consumo degli Stati le cui monete concorrono a formare i diritti speciali di prelievo di cui al paragrafo 1 dell'articolo 23. 2. Se nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx 0 si constati che il fattore di inflazione supera il 10 per cento, il depositario procederà a notificare agli Stati parti la revisione dei limiti di responsabilità. La revisione entra in vigore dopo sei mesi dalla data della notifica agli Stati parti. Se, entro tre mesi dalla notifica agli Stati parti, la maggioranza degli Stati parti si dichiari contraria, la revisione non entrerà in vigore e il depositario rinvierà la questione all'esame di una riunione degli Stati parti. Il depositario procederà all'immediata notifica a tutti gli Stati parti dell'entrata in vigore di ogni revisione. 3. Salvo quanto disposto al paragrafo 1, la procedura di cui al paragrafo 2 si applica ogni qualvolta ne faccia richiesta un terzo degli Stati parti e qualora il fattore di inflazione di cui al paragrafo 1 sia aumentato del 30 per cento dalla precedente revisione ovvero, in assenza di una precedente revisione, dalla data di entrata in vigore della presente convenzione. Revisioni successive secondo la procedura descritta al paragrafo 1 verranno effettuate ad intervalli di cinque anni a partire dalla fine del quinto anno successivo alla data delle revisioni di cui al presente paragrafo.
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Samples: Convenzione Per l'Unificazione Di Alcune Norme Relative Al Trasporto Aereo Internazionale, Convenzione Di Montreal
Revisione dei limiti. 1. 1 Salvo quanto disposto dall'articolo dall’articolo 25 e dal paragrafo 2 del presente articolo, i limiti di responsabilità previsti dagli articoli 21, 22 e 23 saranno aggiornati dal depositario ad intervalli di cinque anni, la prima di tali revisioni avendo luogo alla scadenza di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente convenzioneConvenzione, o qualora la convenzione Convenzione non sia entrata in vigore entro cinque anni dalla data in cui sarà stata aperta alla firma, entro il primo anno dall'entrata dall’entrata in vigore, facendo riferimento riferi- mento ad un fattore di inflazione costituito dal tasso di inflazione cumulato dalla precedente revisione, o in occasione della prima revisione, a partire dalla data di entrata in vigore della convenzioneConvenzione. Per la determinazione del fattore di inflazione si farà ricorso al tasso di inflazione dato dalla media ponderata dei tassi annui di incremento in- cremento o di diminuzione degli indici dei prezzi al consumo degli Stati le cui monete concorrono a formare i diritti speciali di prelievo di cui al paragrafo 1 dell'articolo dell’articolo 23.
2. 2 Se nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx 0 si constati constata che il fattore di inflazione infla- zione supera il 10 per cento, il depositario procederà a notificare agli Stati parti parte la revisione dei limiti di responsabilità. La revisione entra in vigore dopo sei mesi dalla data della notifica agli Stati partiparte. Se, entro tre mesi dalla notifica agli Stati partiparte, la maggioranza degli Stati parti parte si dichiari contraria, la revisione non entrerà in vigore e il depositario rinvierà la questione all'esame all’esame di una riunione degli Stati partiparte. Il depositario procederà all'immediata all’immediata notifica a tutti gli Stati parti dell'entrata parte dell’entrata in vigore di ogni revisione.
3. 3 Salvo quanto disposto al paragrafo 1, la procedura di cui al paragrafo 2 si applica ogni qualvolta ne faccia richiesta un terzo degli Stati parti parte e qualora il fattore di inflazione di cui al paragrafo 1 sia aumentato del 30 per cento dalla precedente revisione ovvero, in assenza di una precedente revisione, dalla data di entrata in vigore della presente convenzioneConvenzione. Revisioni successive secondo la procedura descritta al paragrafo 1 verranno effettuate ad intervalli di cinque anni a partire dalla fine del quinto anno successivo alla data delle revisioni di cui al presente paragrafo.
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Samples: Convenzione Per L’unificazione Di Alcune Norme Sul Trasporto Aereo Internazionale, Convenzione Per L’unificazione Di Alcune Norme Sul Trasporto Aereo Internazionale
Revisione dei limiti. 1. Salvo quanto disposto dall'articolo 25 e dal paragrafo 2 del presente articolo, i limiti di responsabilità previsti dagli articoli 21, 22 e 23 saranno aggiornati dal depositario ad intervalli di cinque anni, la prima di tali revisioni avendo luogo alla scadenza di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente convenzione, o qualora la convenzione non sia entrata in vigore entro cinque anni dalla data in cui sarà stata aperta alla firma, entro il primo anno dall'entrata in vigore, facendo riferimento ad un fattore di inflazione costituito dal tasso di inflazione cumulato dalla precedente revisione, o in occasione della prima revisione, a partire dalla data di entrata in vigore della convenzione. Per la determinazione del fattore di inflazione infla- zione si farà ricorso al tasso di inflazione dato dalla media ponderata dei tassi annui di incremento o di diminuzione degli indici dei prezzi al consumo degli Stati le cui monete concorrono concor- rono a formare i diritti speciali di prelievo di cui al paragrafo 1 dell'articolo 23.
2. Se nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx 0 si constati che il fattore di inflazione supera il 10 per cento, il depositario procederà a notificare agli Stati parti la revisione dei limiti di responsabilità. La revisione entra in vigore dopo sei mesi dalla data della notifica agli Stati parti. Se, entro tre mesi dalla notifica agli Stati parti, la maggioranza degli Stati parti si dichiari contraria, la revisione non entrerà in vigore e il depositario deposi- tario rinvierà la questione all'esame di una riunione degli Stati parti. Il depositario procederà all'immediata notifica a tutti gli Stati parti dell'entrata in vigore di ogni revisione.
3. Salvo quanto disposto al paragrafo 1, la procedura di cui al paragrafo 2 si applica ogni qualvolta ne faccia richiesta un terzo degli Stati parti e qualora il fattore di inflazione di cui al paragrafo 1 sia aumentato del 30 per cento dalla precedente revisione ovvero, in assenza di una precedente revisione, dalla data di entrata in vigore della presente convenzione. Revisioni successive secondo la procedura descritta al paragrafo 1 verranno effettuate ad intervalli di cinque anni a partire dalla fine del quinto anno successivo alla data delle revisioni di cui al presente paragrafo.
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Samples: Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Air Transport
Revisione dei limiti. 1. Salvo quanto disposto dall'articolo 25 e dal paragrafo 2 del presente articolo, i limiti di responsabilità responsabilita' previsti dagli articoli 21, 22 e 23 saranno aggiornati dal depositario Depositario ad intervalli di cinque anni, la prima di tali revisioni avendo luogo alla scadenza di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente convenzioneConvenzione, o e qualora la convenzione Convenzione non sia entrata in vigore entro cinque anni dalla data in cui sarà xxxx' stata aperta alla firma, entro il primo anno dall'entrata in vigore, facendo riferimento ad un fattore di inflazione costituito dal tasso di inflazione cumulato dalla precedente revisionerevisione e, o in occasione della prima revisione, a partire dalla data di entrata in vigore della convenzioneConvenzione. Per la determinazione del fattore di inflazione si farà fara' ricorso al tasso di inflazione dato dalla media ponderata dei tassi annui di incremento o e di diminuzione degli indici dei prezzi al consumo degli Stati le cui monete concorrono a formare i diritti speciali di prelievo di cui al paragrafo 1 dell'articolo 23.
2. Se nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx 0 si constati che il fattore di inflazione supera il 10 per cento, il depositario procederà Depositario procedera' a notificare agli Stati parti Parti la revisione dei limiti di responsabilitàresponsabilita'. La revisione entra in vigore dopo sei mesi dalla data della notifica agli Stati partiParti. Se, entro tre mesi dalla notifica agli Stati partiParti, la maggioranza degli Stati parti Parti si dichiari contraria, la revisione non entrerà entrera' in vigore e il depositario rinvierà Depositario rinviera' la questione all'esame di una riunione degli Stati partiParti. Il depositario procederà Depositario procedera' all'immediata notifica a tutti gli Stati parti Parti dell'entrata in vigore vigore, di ogni revisione.
3. Salvo quanto disposto al paragrafo 1, la procedura di cui al paragrafo 2 si applica ogni qualvolta ne faccia richiesta un terzo degli Stati parti Parti e qualora il fattore di inflazione di cui al paragrafo 1 sia aumentato del 30 per cento dalla precedente revisione ovvero, in assenza di una precedente revisione, dalla data di entrata in vigore della presente convenzioneConvenzione. Revisioni successive secondo la procedura descritta al paragrafo 1 verranno effettuate ad intervalli di cinque anni a partire dalla fine del quinto anno successivo alla data delle revisioni di cui al presente paragrafo.
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