Revisione formale Clausole campione

Revisione formale. La revisione formale: • è avviata dall’Autorità coerentemente con le disposizioni dell’Articolo 32(1)(d) del Regolamento (UE) 2015/1222 [2] entro sei mesi dal ricevimento degli esiti dell’analisi preliminare di cui alla Sezione 5.3 • è svolta secondo le fasi e le tempistiche previste dall’Articolo 14 del Regolamento (UE) 2019/943 [1] e dall’Articolo 32 del Regolamento (UE) 2015/1222 [2]. I riferimenti sono relativi alla corrente versione del Regolamento (UE) 2015/1222 [2]. Tale regolamento potrà essere oggetto di revisione nei prossimi anni nell’ambito del processo CACM 2.0. A valle dell’approvazione del nuovo regolamento i riferimenti saranno aggiornati. Non si prevedono comunque modifiche ai contenuti, in quanto il processo descritto nella presente Sezione è già coerente con il dettato del Regolamento (UE) 2019/943 [1] e con le riflessioni che sono già state svolte in merito alla revisione zonale nell’ambito delle consultazioni svolte da ACER per il progetto CACM 2.0.
Revisione formale. La revisione formale: • è avviata dall’Autorità coerentemente con le disposizioni dell’Articolo 32(1)(d) del Regolamento (UE) 2015/1222 [1] entro sei mesi dal ricevimento degli esiti dell’analisi preliminare di cui alla Sezione 5.3 • è svolta secondo le fasi e le tempistiche previste dall’Articolo 14 del Regolamento (UE) 2019/943 [2] e dall’Articolo 32 del Regolamento (UE) 2015/1222 [1].