Common use of Revoca e decadenza Clause in Contracts

Revoca e decadenza. 1. AAMS può revocare la concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario. 2. AAMS avvia il procedimento di decadenza dalla concessione, oltre ai casi in cui è espressamente prevista nel presente atto di convenzione o nella normativa vigente, anche nei seguenti casi: a) nei confronti del concessionario, del legale rappresentante o degli amministratori del concessionario siano state adottate misure cautelari o provvedimenti di rinvio a giudizio per tutte le ipotesi di reato di cui alla Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché per ogni altra ipotesi di reato suscettibile di far venire meno il rapporto fiduciario con AAMS; b) il concessionario violi in modo grave e reiterato le disposizioni vigenti in materia di apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S. e successive modificazioni ed integrazioni; c) il concessionario violi la normativa in materia di repressione del gioco anomalo, illecito e clandestino ed, in particolare, in proprio od attraverso società controllate o collegate ovunque ubicate, commercializzi sul territorio italiano giochi vietati dall’ordinamento italiano; d) successivamente alla stipula dell’atto di convenzione, emerga, per qualsiasi motivo, ai fini della permanenza del rapporto concessorio per tutti i soggetti ivi indicati, la non sussistenza di un requisito essenziale previsto dalla procedura di selezione e dalla normativa vigente; e) di dichiarazione mendace di cui al paragrafo 8.2 del capitolato d’oneri, anche se resa, ai sensi dell’articolo 5, comma 6, in costanza del rapporto concessorio; f) il soggetto che eventualmente eserciti il controllo sul concessionario ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, perda i requisiti o violi gli obblighi previsti dall’articolo 10, comma 5; g) il concessionario violi in modo grave e reiterato gli obblighi e i doveri, anche di comunicazione, di cui al presente atto di convenzione; h) il concessionario non provveda, per tre volte, anche non consecutive, nell’arco di dodici mesi, all’effettivo mancato adempimento di quanto dovuto a titolo di PREU, nonché degli eventuali interessi e sanzioni previsti dalla disciplina tributaria in materia di PREU; i) il numero di apparecchi di gioco AWP, collegati alla rete telematica del concessionario, a decorrere dalla scadenza del sesto mese dalla data di stipula dell’atto di convenzione, sia inferiore al numero minimo pari a 5.000 (cinquemila); j) il numero di apparecchi VLT, collegati alla rete telematica del concessionario, a decorrere dalla scadenza del diciottesimo mese dalla data di stipula dell’atto di convenzione, sia inferiore al numero minimo previsto pari a 350 (trecentocinquanta); k) non avere effettuato, alla scadenza dei termini indicati da AAMS con la comunicazione di cui all’articolo 5, comma 10, il versamento per l’autorizzazione all’installazione per gli apparecchi VLT nella misura minima del sette per cento degli apparecchi di gioco AWP attivi alla scadenza del sesto mese dalla data di stipula dell’atto di convenzione; l) il concessionario violi in modo grave e reiterato le disposizioni per effettuare in esercizi autorizzati la raccolta del gioco; m) il concessionario non abbia provveduto ad adeguare o integrare le garanzie di cui all’articolo 26 entro i termini ivi fissati; n) il concessionario impedisca, in modo grave e reiterato, il corretto ed esaustivo esercizio dei controlli effettuati da parte di AAMS di cui all’articolo 29; o) qualora il concessionario perda i requisiti per l’iscrizione all’elenco di cui all’articolo 1, comma 533, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti definiti dal decreto direttoriale attuativo, e successive modificazioni ed integrazioni; p) il concessionario non mantiene per tre anni il rapporto di indebitamento entro il valore di cui al precedente articolo 8, comma 1, lettera b); q) il concessionario non sottopone all’autorizzazione preventiva di AAMS le operazioni che implicano mutamenti soggettivi di cui al precedente articolo 6, commi 3 e 4; r) il concessionario non provvede a riequilibrare entro sei mesi il proprio indice di solidità patrimoniale ove lo stesso abbia subito una riduzione in seguito ad operazioni di trasferimento delle partecipazioni, anche di controllo, detenute dal concessionario stesso, di cui all’articolo 6, comma 9; s) il concessionario non rispetta gli obblighi di mantenimento dei requisiti previsti all’articolo 8, comma 1, lettere i), j), k) e l). 3. In caso di revoca della concessione o decadenza dalla concessione stessa, il presente atto di convenzione è automaticamente caducato. 4. Al concessionario non spetta alcun indennizzo per effetto dell’anticipata cessazione, a qualsiasi titolo, della concessione, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 21-quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. 5. AAMS, ove ricorrano le condizioni di cui rispettivamente al comma 1 ed al comma 2, dà avviso al concessionario dell’avvio del procedimento di revoca ovvero contesta al concessionario stesso, all’avvio del procedimento di decadenza, i relativi addebiti. Il procedimento di revoca o di decadenza dalla concessione è svolto da AAMS in ossequio alla normativa in materia di procedimento amministrativo di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, con particolare riguardo agli articoli 2, 2 bis, 3, 3 bis, 7, 8, 9 e 10 della citata legge e successive modificazioni ed integrazioni. 6. Nel corso del procedimento, AAMS valuta le osservazioni ed i chiarimenti presentati dal concessionario e decide in ordine all’emanazione del provvedimento di revoca o di decadenza, tenendo conto degli effetti del medesimo sull’interesse pubblico. 7. AAMS, all’esito del procedimento, adotta, ove del caso, il provvedimento motivato di revoca della concessione o di decadenza dalla concessione, il quale tra l’altro stabilisce: a) i termini della devoluzione dei beni di cui all’articolo 25; b) le modalità e la durata della gestione obbligatoria; c) le penali da applicare al concessionario revocato o decaduto in caso di mancato rispetto dei termini e delle modalità di cui alle lettere a) e b). 8. In caso di provvedimento di revoca della concessione o di decadenza dalla concessione, le garanzie di cui all’articolo 26, commi 2 e 3, sono incamerate da AAMS, fermo restando il diritto di richiedere il risarcimento ulteriore di ogni danno patito e patendo, nonché la refusione delle spese.

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Samples: Concessione Per La Gestione Telematica Del Gioco Lecito

Revoca e decadenza. 1. AAMS ADM può revocare la concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interessenei casi previsti dall’articolo 21-quinquies, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originariolegge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 2. AAMS avvia il procedimento di ADM, ai fini della tutela degli interessi erariali e dei consumatori, procede alla decadenza dalla concessione, oltre ai che negli altri casi in cui è espressamente prevista nel previsti dal presente atto di convenzione o nella normativa vigente, anche nei seguenti casicasi in cui: a) il concessionario effettua ingiustificatamente la cessazione dell’attività di raccolta del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa per cause non dipendenti da forza maggiore per più di trentasei ore consecutive o per novantasei ore non consecutive; b) nei confronti del concessionario, del legale rappresentante o degli amministratori e del concessionario siano state adottate misure cautelari soggetto controllante del concessionario, si accerti la mancata persistenza dei requisiti e delle condizioni previste per l’attribuzione della concessione dalla legge o provvedimenti dalla regolamentazione di rinvio a giudizio per tutte le ipotesi di reato di cui alla Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché per ogni altra ipotesi di reato suscettibile di far venire meno il rapporto fiduciario con AAMS; b) il concessionario violi in modo grave e reiterato le disposizioni vigenti in materia di apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S. e successive modificazioni ed integrazionigara; c) il concessionario violi trasferisce la normativa in materia gestione senza il previo assenso di repressione del gioco anomalo, illecito e clandestino ed, in particolare, in proprio od attraverso società controllate o collegate ovunque ubicate, commercializzi sul territorio italiano giochi vietati dall’ordinamento italianoADM; d) successivamente alla stipula dell’atto il concessionario non sottopone all’autorizzazione preventiva di convenzioneADM le operazioni che implicano mutamenti soggettivi di cui al precedente articolo 9, emerga, per qualsiasi motivo, ai fini della permanenza del rapporto concessorio per tutti i soggetti ivi indicati, la non sussistenza di un requisito essenziale previsto dalla procedura di selezione e dalla normativa vigentecomma 2; e) di dichiarazione mendace di cui al paragrafo 8.2 del capitolato d’oneri, anche se resa, ai sensi dell’articolo 5, comma 6, in costanza del rapporto concessorio; f) il soggetto che eventualmente eserciti il controllo sul concessionario ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, perda i requisiti o violi gli obblighi previsti dall’articolo 10, comma 5; g) il concessionario violi in modo grave e reiterato gli obblighi e i doveri, anche di comunicazione, di cui al presente atto di convenzione; h) il concessionario non provveda, per tre volte, anche non consecutive, nell’arco di dodici mesi, all’effettivo mancato adempimento di quanto dovuto a titolo di PREU, nonché degli eventuali interessi e sanzioni previsti dalla disciplina tributaria in materia di PREU; i) il numero di apparecchi di gioco AWP, collegati alla rete telematica del concessionario, a decorrere dalla scadenza del sesto mese dalla data di stipula dell’atto di convenzione, sia inferiore al numero minimo pari a 5.000 (cinquemila); j) il numero di apparecchi VLT, collegati alla rete telematica del concessionario, a decorrere dalla scadenza del diciottesimo mese dalla data di stipula dell’atto di convenzione, sia inferiore al numero minimo previsto pari a 350 (trecentocinquanta); k) non avere effettuato, alla scadenza dei termini indicati da AAMS con la comunicazione di cui all’articolo 5, comma 10, il versamento per l’autorizzazione all’installazione per gli apparecchi VLT nella misura minima del sette per cento degli apparecchi di gioco AWP attivi alla scadenza del sesto mese dalla data di stipula dell’atto di convenzione; l) il concessionario violi in modo grave e reiterato le disposizioni per effettuare in esercizi autorizzati la raccolta del gioco; m) il concessionario non abbia provveduto ad adeguare o integrare le garanzie di cui all’articolo 26 entro i termini ivi fissati; n) il concessionario impedisca, in modo grave e reiterato, il corretto ed esaustivo esercizio dei controlli effettuati da parte di AAMS di cui all’articolo 29; o) qualora il concessionario perda i requisiti per l’iscrizione all’elenco di cui all’articolo 1, comma 533, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti definiti dal decreto direttoriale attuativo, e successive modificazioni ed integrazioni; p) il concessionario non mantiene per tre anni il rapporto di indebitamento entro il valore di cui al precedente articolo 87, comma 1, lettera bg); qf) il concessionario non sottopone all’autorizzazione preventiva di AAMS le operazioni che implicano mutamenti soggettivi di cui al precedente articolo 6provvede, commi 3 e 4; r) il concessionario non provvede a riequilibrare entro sei mesi dall’approvazione del bilancio, a riequilibrare il proprio indice di solidità patrimoniale di cui all’articolo 7, comma 1, lettera d), ove lo stesso abbia subito una riduzione in seguito ad operazioni di trasferimento delle partecipazioni, anche di controllo, detenute dal concessionario stesso; g) il concessionario, in assenza dell’autorizzazione di ADM, destina le extraprofittabilità, di cui all’articolo 67, comma 2, a scopi diversi da investimenti legati alle attività affidate in concessione; h) nei confronti del concessionario, del legale rappresentante o degli amministratori del concessionario, sono state emesse sentenze di condanna passate in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidano sulla moralità professionale, ed in ogni caso per i reati citati nell’articolo 38 lettere c), h), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; analogamente si procederà nelle ipotesi previste dall’articolo 38, lettera m-ter), del citato D.Lgs. n. 163/2006 (omessa denuncia dei reati di estorsione e concussione aggravata ai sensi dell’articolo 7 del D.L. n. 152/1991) e per ogni ipotesi di reato per il quale sia stato disposto il rinvio a giudizio e che ADM, in ragione della sua natura, della gravità, delle modalità di esecuzione e della connessione con l’oggetto dell’attività affidata in concessione, valuti tale da far escludere l’affidabilità, la professionalità e l’idoneità morale del concessionario, ovvero quando ricorrano le ipotesi di cui all’articolo 24, comma 25, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111; i) inottemperanza alle previsioni di cui all’articolo 3, comma 2; j) il concessionario viola in modo grave ovvero reiterato le disposizioni vigenti in materia di gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa, ivi compreso il mancato rispetto della normativa da parte di soggetti terzi incaricati dal concessionario per lo svolgimento di servizi connessi alla raccolta a distanza del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa; k) il concessionario viola la normativa in materia di repressione del gioco anomalo, illecito e clandestino ed, in particolare, quando in proprio od attraverso società controllate o collegate ovunque ubicate, commercializzi sul territorio italiano altri giochi assimilabili al gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa senza averne il prescritto titolo ovvero ad altri giochi vietati dall’ordinamento italiano; l) il concessionario viola gli obblighi e i doveri, anche di comunicazione, di cui al presente atto di convenzione ed, in particolare, rispetto a quanto previsto dall’articolo 9, comma 2 e dall’articolo 7, comma 1, lettera b); m) nel caso di grave inadempienza degli obblighi di pagamento delle vincite e dei rimborsi ai giocatori nei termini previsti; n) il concessionario non provvede al versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalità stabilite dall’articolo 14 nonché dalle disposizioni previste in materia di gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa; o) il concessionario effettua la raccolta delle giocate in locali differenti da quelli presso i quali sono ubicati i punti di raccolta fisici, fatto salvo quanto previsto all’articolo16, comma 3; p) il concessionario non adegua di importi della garanzia di cui all’articolo 24, entro i termini fissati nello stesso articolo 24; q) il concessionario è in ritardo per un periodo superiore a quindici giorni, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa e dai provvedimenti vigenti sui flussi finanziari, nel versamento degli importi dovuti ad ADM di cui all’articolo 25 ed in particolare della somma una tantum prevista al comma 4 del medesimo articolo; r) il concessionario impedisce, in modo formale o sostanziale, il corretto ed esaustivo esercizio dei controlli effettuati da parte di ADM, di cui all’articolo 28; s) il concessionario non rispetta la percentuale minima dei livelli di servizio che comporta la decadenza ai sensi dell’Allegato 1; t) il concessionario effettua gli obblighi interventi di mantenimento aggiornamento tecnologico del sistema della rete telematica e dei requisiti previsti all’articolo 8terminali di gioco previsto dall’articolo 16, comma 14, lettere i)lettera a) nel termine finale indicato nel piano degli investimenti contenuto nell’offerta tecnica, j)in misura inferiore al 60% (sessanta per cento) di quanto proposto. u) il concessionario non effettua le attività necessarie per il subentro nel sistema devoluto; v) il concessionario non realizza la struttura organizzativa, k) le funzioni ed i processi con le caratteristiche qualitative e l)quantitative indicate nel progetto organizzativo. 3. In caso di revoca della concessione o decadenza dalla concessione stessa, il presente atto di convenzione accessivo è automaticamente caducato. 4. Al concessionario non spetta alcun indennizzo per effetto dell’anticipata cessazionedella decadenza della 5. ADM, a qualsiasi titoloove intenda revocare o pronunciare la decadenza dalla concessione ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo o di altri articoli della convenzione, contesta l’addebito e dà avviso dell’avvio del relativo procedimento al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della concessione, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 21-quinquies della Legge legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. 5modificazioni, assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni per le eventuali controdeduzioni scritte. AAMS, ove ricorrano le condizioni di cui rispettivamente al comma 1 ed al comma 2, dà avviso al concessionario dell’avvio del procedimento di revoca ovvero contesta al concessionario stesso, all’avvio del procedimento di decadenza, i relativi addebiti. Il procedimento di revoca o di decadenza dalla concessione è svolto da AAMS in ossequio alla normativa in materia di procedimento amministrativo di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, con particolare riguardo agli articoli 2, 2 bis, 3, 3 bis, 7, 8, 9 e 10 della citata legge e successive modificazioni ed integrazioni. 6. Nel corso All’esito del procedimento, AAMS valuta ADM, valutate le osservazioni ed i chiarimenti presentati dal concessionario e decide in ordine all’emanazione del eventuali controdeduzioni, adotta il provvedimento motivato di revoca o di decadenza, tenendo conto degli effetti del medesimo sull’interesse pubblico. 7. AAMS, all’esito del procedimento, adotta, ove del caso, il provvedimento motivato di revoca della concessione o di decadenza dalla concessione, il quale tra l’altro stabilisceche deve anche stabilire: a) i termini di devoluzione della devoluzione dei beni di cui all’articolo 25rete distributiva fisica per la raccolta del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa; b) le modalità e la durata della gestione obbligatoria; c) le penali da applicare al concessionario revocato o decaduto in caso di mancato rispetto dei termini e delle modalità di cui alle lettere a) e b). 86. In caso di provvedimento di revoca della concessione o di decadenza dalla della concessione, le garanzie la garanzia di cui all’articolo 2624, commi 2 e 3comma 1, sono incamerate è incamerata da AAMSADM, fermo restando il diritto di richiedere il risarcimento ulteriore di ogni danno patito e patendo, nonché la refusione delle spese. 7. Nessun indennizzo spetta al concessionario nei casi di anticipata cessazione della concessione imputabili al medesimo concessionario.

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Samples: Concessione Dell’esercizio Del Servizio Del Gioco Del Lotto Automatizzato E Degli Altri Giochi Numerici a Quota Fissa

Revoca e decadenza. 1La DGCA può revocare, in tutto o in parte, i contributi assegnati qualora gli esperti ritengano che l’opera non sia stata realizzata con un adeguato livello di professionalità ovvero che l’opera realizzata sia sostanzialmente difforme dal progetto beneficiario del contributo, incluse le modifiche alla compagine artistica. AAMS può revocare la concessione per sopravvenuti motivi Il contributo è revocato in caso di pubblico interessedichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta del contributo, ovvero nel caso in sede di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario. 2richiesta definitiva. AAMS avvia il procedimento di decadenza dalla concessione, oltre ai casi in cui è espressamente prevista nel presente atto di convenzione o nella normativa vigente, anche nei seguenti casiIl contributo decade qualora: a) nei confronti del concessionarioall’opera non venga riconosciuto, del legale rappresentante o degli amministratori del concessionario siano state adottate misure cautelari o provvedimenti di rinvio a giudizio per tutte le ipotesi di reato di cui alla Legge 19 marzo 1990in via definitiva, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché per ogni altra ipotesi di reato suscettibile di far venire meno il rapporto fiduciario con AAMSrequisito della nazionalità italiana; b) il concessionario violi in modo grave e reiterato le disposizioni vigenti in materia di apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui vengano meno i requisiti previsti all’articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S. e successive modificazioni ed integrazioni22; c) il concessionario violi la normativa in materia di repressione del gioco anomalo, illecito non vengano rispettati i termini e clandestino ed, in particolare, in proprio od attraverso società controllate o collegate ovunque ubicate, commercializzi sul territorio italiano giochi vietati dall’ordinamento italianole condizioni previsti all’articolo 26; d) successivamente alla stipula dell’atto di convenzione, emerga, per qualsiasi motivo, ai fini della permanenza non vengano rispettati gli obblighi a carico del rapporto concessorio per tutti i soggetti ivi indicati, la non sussistenza di un requisito essenziale previsto dalla procedura di selezione e dalla normativa vigentebeneficiario previsti all’articolo 27; e) di dichiarazione mendace di cui al paragrafo 8.2 del capitolato d’oneri, anche se resa, ai sensi dell’articolo 5, comma 6, in costanza del rapporto concessorionon vengano soddisfatti gli altri requisiti e adempimenti previsti nel presente bando; f) il soggetto che eventualmente eserciti il controllo sul concessionario ai sensi dell’articolo 2359 del codice civilea seguito dei controlli effettuati, perda i requisiti la DGCA accerti l'indebita fruizione o violi gli obblighi previsti dall’articolo 10l’indebito utilizzo, comma 5anche parziale, dei contributi; g) il concessionario violi in modo grave per le opere cinematografiche, non sia stata effettuata, entro un anno dalla data di presentazione della richiesta definitiva, la circolazione cinematografica secondo i parametri previsti nel decreto ministeriale 14 luglio 2017 e reiterato gli obblighi successive modifiche, recante, fra l’altro, l’individuazione dei parametri e i doveri, anche di comunicazione, di cui al presente atto di convenzionerequisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive; h) il concessionario per le opere televisive e web, non provvedasia stata effettuata, per tre volteentro un anno dalla data di presentazione della richiesta definitiva, anche non consecutive, nell’arco la diffusione tramite fornitori di dodici mesi, all’effettivo mancato adempimento servizi di quanto dovuto a titolo di PREU, nonché degli eventuali interessi e sanzioni previsti dalla disciplina tributaria in materia di PREUmedia audiovisivi; i) il numero per le opere di apparecchi di gioco AWPricerca e formazione, collegati alla rete telematica del concessionarionon sia stata effettuata, a decorrere dalla scadenza del sesto mese entro un anno dalla data di stipula dell’atto di convenzionepresentazione della richiesta definitiva, sia inferiore la diffusione al numero minimo pari a 5.000 (cinquemila); j) il numero di apparecchi VLT, collegati alla rete telematica del concessionario, a decorrere dalla scadenza del diciottesimo mese dalla data di stipula dell’atto di convenzione, sia inferiore al numero minimo previsto pari a 350 (trecentocinquanta); k) non avere effettuato, alla scadenza dei termini indicati da AAMS con la comunicazione di cui all’articolo 5, comma 10, il versamento per l’autorizzazione all’installazione per gli apparecchi VLT nella misura minima del sette per cento degli apparecchi di gioco AWP attivi alla scadenza del sesto mese dalla data di stipula dell’atto di convenzione; l) il concessionario violi in modo grave e reiterato le disposizioni per effettuare in esercizi autorizzati la raccolta del gioco; m) il concessionario non abbia provveduto ad adeguare o integrare le garanzie di cui all’articolo 26 entro i termini ivi fissati; n) il concessionario impedisca, in modo grave e reiterato, il corretto ed esaustivo esercizio dei controlli effettuati da parte di AAMS di cui all’articolo 29; o) qualora il concessionario perda i requisiti per l’iscrizione all’elenco di cui all’articolo pubblico come prevista dall’articolo 1, comma 533, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti definiti dal decreto direttoriale attuativo, e successive modificazioni ed integrazioni; p) il concessionario non mantiene per tre anni il rapporto di indebitamento entro il valore di cui al precedente articolo 8, comma 13, lettera bp); q) il concessionario non sottopone all’autorizzazione preventiva di AAMS le operazioni che implicano mutamenti soggettivi di cui al precedente articolo 6, commi 3 e 4; r) il concessionario non del presente bando. La DGCA provvede a riequilibrare entro sei mesi il proprio indice di solidità patrimoniale ove lo stesso abbia subito una altresì alla riduzione in seguito ad operazioni misura proporzionale del contributo nel caso in cui i costi ammissibili effettuati risultino inferiori di trasferimento delle partecipazioni, anche di controllo, detenute dal concessionario stesso, di cui all’articolo 6, comma 9; s) oltre il concessionario non rispetta gli obblighi di mantenimento dei requisiti previsti all’articolo 8, comma 1, lettere i), j), k) e l). 310 per cento rispetto ai costi indicati nel preventivo. In caso di revoca della concessione o decadenza dalla concessione stessadel contributo, il presente atto di convenzione è automaticamente caducato. 4. Al concessionario non spetta alcun indennizzo per effetto dell’anticipata cessazionela DGCA provvede al recupero delle eventuali somme già percepite dal beneficiario, a qualsiasi titolo, della concessione, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 21-quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. 5. AAMS, ove ricorrano le condizioni di cui rispettivamente al comma 1 ed al comma 2, dà avviso al concessionario dell’avvio del procedimento di revoca ovvero contesta al concessionario stesso, all’avvio del procedimento di decadenza, i relativi addebitimaggiorate degli interessi legali nel frattempo maturati. Il procedimento Direttore Generale (Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx) Firmato digitalmente da CN = XXXXXXXX XXXXXX O = Ministero della cultura C = IT TABELLA 1 – Criteri di revoca o valutazione dei progetti di decadenza dalla concessione è svolto da AAMS in ossequio alla normativa in materia scrittura di procedimento amministrativo sceneggiature per opere cinematografiche, televisive e web (art. 9 del bando) Criteri e sotto-criteri Punteggio max A) Qualità e originalità del soggetto ovvero del trattamento 60 60 1. Originalità della storia, dei personaggi e dell’idea creativa 30 20 2. Qualità della scrittura e innovazione rispetto ai generi di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, con particolare riguardo agli articoli 2, 2 bis, 3, 3 bis, 7, 8, 9 e 10 della citata legge e successive modificazioni ed integrazioni. 6. Nel corso del procedimento, AAMS valuta le osservazioni ed i chiarimenti presentati dal concessionario e decide in ordine all’emanazione del provvedimento di revoca o di decadenza, tenendo conto degli effetti del medesimo sull’interesse pubblico. 7. AAMS, all’esito del procedimento, adotta, ove del caso, il provvedimento motivato di revoca della concessione o di decadenza dalla concessione, il quale tra l’altro stabilisce: a) i termini della devoluzione dei beni di cui all’articolo 25; b) le modalità e la durata della gestione obbligatoria; c) le penali da applicare al concessionario revocato o decaduto in caso di mancato rispetto dei termini e delle modalità di cui alle lettere a) e b). 8. In caso di provvedimento di revoca della concessione o di decadenza dalla concessione, le garanzie di cui all’articolo 26, commi 2 e 3, sono incamerate da AAMS, fermo restando il diritto di richiedere il risarcimento ulteriore di ogni danno patito e patendo, nonché la refusione delle spese.riferimento 30 20

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Samples: Contributi Selettivi Per Opere Cinematografiche E Audiovisive

Revoca e decadenza. 1. AAMS può revocare la concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario. 2. AAMS avvia il procedimento di decadenza dalla concessione, oltre ai che negli altri casi in cui è espressamente prevista nel previsti dal presente atto di convenzione o nella normativa vigenteconvenzione, anche nei seguenti casicasi in cui: a) nei confronti del concessionario, del legale rappresentante o degli amministratori del concessionario concessionario, siano state adottate misure cautelari o provvedimenti di rinvio a giudizio per tutte le ipotesi di reato di cui alla Legge legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni55, nonché per ogni altra ipotesi di reato suscettibile di far venire meno il rapporto fiduciario con AAMS; b) il concessionario violi in modo grave e ovvero reiterato le disposizioni vigenti in materia di apparecchi giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea, ivi compreso il mancato rispetto della normativa da divertimento parte di soggetti terzi incaricati dal concessionario per lo svolgimento di servizi connessi alla raccolta a distanza dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea ed intrattenimento in particolare di cui all’articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S. e successive modificazioni quanto descritto nel progetto della sicurezza ed integrazioniaffidabilità dei biglietti o di quanto eventualmente modificato ed approvato da AAMS; c) il concessionario violi la normativa in materia di repressione del gioco anomalo, illecito e clandestino ed, in particolare, quando in proprio od attraverso società controllate o collegate ovunque ubicate, commercializzi sul territorio italiano giochi assimilabili ai giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea ovvero ad altri giochi vietati dall’ordinamento italiano; d) successivamente alla stipula dell’atto di convenzione, emerga, convenzione emerga per qualsiasi motivo, ai fini della permanenza del rapporto concessorio per tutti i soggetti ivi indicati, la non sussistenza di un requisito essenziale previsto dalla procedura di selezione e dalla normativa vigenteai fini della permanenza del rapporto concessorio ai sensi del capitolo 5 del capitolato d’oneri; e) di dichiarazione mendace di cui al paragrafo 8.2 del capitolato d’oneri, anche se resa, ai sensi dell’articolo 5, comma 6, in costanza del rapporto concessorio; f) il soggetto che eventualmente eserciti il controllo sul concessionario ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, perda i requisiti o violi gli obblighi previsti dall’articolo 10, comma 5; g) il concessionario violi in modo grave e reiterato gli obblighi e i doveri, anche di comunicazione, di cui al presente atto di convenzioneconvenzione ed, in particolare, rispetto a quanto previsto dall’articolo 6, comma 3 e dall’articolo 8, comma 1, lettera d); f) il concessionario non provveda al versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalità stabilite dall’articolo 12 dell’atto di convenzione nonché dalle disposizioni previste in materia di giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea; g) il concessionario non assicuri, a partire dal 2012, il livello minimo della raccolta dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea di cui all’articolo 4, comma 2, per tre anni consecutivi; h) il concessionario non provvedaeffettui la raccolta del gioco in un numero di punti di vendita inferiore a 10.000 ovvero in locali differenti da quelli presso i quali sono ubicati i punti di vendita fisici, per tre voltefatto salvo quanto previsto all’articolo 14, anche non consecutive, nell’arco di dodici mesi, all’effettivo mancato adempimento di quanto dovuto a titolo di PREU, nonché degli eventuali interessi e sanzioni previsti dalla disciplina tributaria in materia di PREUcomma 4; i) il concessionario non rispetti l’attivazione dei punti di vendita sia nel numero che nella distribuzione territoriale dichiarati nel progetto tecnico-organizzativo della rete distributiva e per effetto di apparecchi tale dichiarazione abbia acquisito un punteggio, in sede di gioco AWPprocedura di selezione, collegati alla rete telematica del concessionario, a decorrere dalla scadenza del sesto mese dalla data tale da conseguire l’aggiudicazione in luogo di stipula dell’atto di convenzione, sia inferiore al numero minimo pari a 5.000 (cinquemila)altro candidato utilmente classificatosi in posizione deteriore; j) il numero concessionario non abbia presentato la garanzia di apparecchi VLTcui all’articolo 21, collegati alla rete telematica del concessionario, a decorrere dalla scadenza del diciottesimo mese dalla data di stipula dell’atto di convenzione, sia inferiore al numero minimo previsto pari a 350 (trecentocinquanta)entro i termini fissati nello stesso articolo 21; k) non avere effettuatoil concessionario sia in ritardo per un periodo superiore a quindici giorni, alla scadenza dei termini indicati da rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea e dai provvedimenti vigenti sui flussi finanziari, nel versamento degli importi dovuti ad AAMS con la comunicazione di cui all’articolo 5, comma 10, il versamento per l’autorizzazione all’installazione per gli apparecchi VLT nella misura minima del sette per cento degli apparecchi di gioco AWP attivi alla scadenza del sesto mese dalla data di stipula 22 dell’atto di convenzioneconvenzione ed in particolare della somma una tantum prevista al comma 4 del medesimo articolo; l) il concessionario violi in modo grave e reiterato le disposizioni per effettuare in esercizi autorizzati la raccolta del gioco; m) il concessionario non abbia provveduto ad adeguare o integrare le garanzie di cui all’articolo 26 entro i termini ivi fissati; n) il concessionario impedisca, in modo grave e reiteratoformale o sostanziale, il corretto ed esaustivo esercizio dei controlli effettuati da parte di AAMS AAMS, di cui all’articolo 2925; o) qualora il concessionario perda i requisiti per l’iscrizione all’elenco di cui all’articolo 1, comma 533, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti definiti dal decreto direttoriale attuativo, e successive modificazioni ed integrazioni; pm) il concessionario non mantiene per tre anni il rapporto produca la certificazione della generazione casuale dei premi di indebitamento cui all’articolo 4, comma 5, lettera a) entro il valore 31 dicembre 2010 fatta comunque salva l’impossibilità di cui al precedente articolo 8, comma 1, lettera b)proporre lotterie prima della data di presentazione; qn) il concessionario non sottopone all’autorizzazione preventiva rispetti la percentuale minima dei livelli di servizio che comporta la decadenza ai sensi dell’Allegato 2. 3. AAMS le operazioni che implicano mutamenti soggettivi entro il primo semestre del quinto anno di cui al precedente articolo 6concessione, commi 3 e 4; r) il concessionario non provvede a riequilibrare entro sei mesi il proprio indice in caso di solidità patrimoniale ove lo stesso abbia subito una riduzione in seguito ad operazioni di trasferimento delle partecipazioninegativa valutazione dell’andamento della gestione del concessionario, tenuto conto anche di controllo, detenute dal concessionario stesso, del rispetto del livello minimo della raccolta di cui all’articolo 64, comma 9; s) il concessionario non rispetta gli obblighi di mantenimento dei requisiti previsti all’articolo 82, comma procede alla revoca della concessione con efficacia dal 1, lettere i), j), k) e l)° giugno 2015. 34. In caso di revoca della concessione o decadenza dalla concessione stessa, il presente atto di convenzione accessivo è automaticamente caducato. 45. Al concessionario non spetta alcun indennizzo per effetto della decadenza e comunque dell’anticipata cessazione, a qualsiasi titolo, della concessione, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 21-quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. 56. AAMS, ove ricorrano le condizioni di cui rispettivamente al comma 1 ed al comma 2, dà avviso al concessionario dell’avvio del procedimento di per la revoca ovvero contesta al concessionario stesso, all’avvio del in caso abbia avviato il procedimento di decadenza, i relativi addebiti. Il procedimento di revoca o di decadenza dalla concessione è svolto da AAMS in ossequio alla normativa in materia di procedimento amministrativo , secondo le modalità di cui alla Legge agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con particolare riguardo agli articoli 2, 2 bis, 3, 3 bis, 7, 8, 9 e 10 della citata legge e successive modificazioni ed integrazioni. 6. Nel corso del procedimento, AAMS valuta le osservazioni ed i chiarimenti presentati dal concessionario e decide in ordine all’emanazione del provvedimento di revoca o di decadenza, tenendo conto degli effetti del medesimo sull’interesse pubblico. 7modificazioni. AAMS, all’esito del procedimentodei suddetti procedimenti, adotta, tra l’altro ove del caso, adotta il provvedimento motivato di revoca della concessione o di decadenza dalla concessionedecadenza, il quale tra l’altro stabilisce: a) i termini di devoluzione della devoluzione rete distributiva fisica per la raccolta dei beni di cui all’articolo 25giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea; b) le modalità e la durata della gestione obbligatoria; c) le penali da applicare al concessionario revocato o decaduto in caso di mancato rispetto dei termini e delle modalità di cui alle lettere a) e b). 87. In caso di provvedimento di revoca della concessione o di decadenza dalla della concessione, le garanzie la garanzia di cui all’articolo 2621, commi 2 e 3comma 2, sono incamerate è incamerata da AAMS, fermo restando il diritto di richiedere il risarcimento ulteriore di ogni danno patito e patendo, nonché la refusione delle spese.

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Samples: Concessione Dell'esercizio Dei Giochi Pubblici

Revoca e decadenza. 1La DGCA può revocare, in tutto o in parte, i contributi assegnati qualora gli esperti ritengano che l’opera non sia stata realizzata con un adeguato livello di professionalità ovvero che l’opera realizzata sia sostanzialmente difforme dal progetto beneficiario del contributo, incluse le modifiche alla compagine artistica. AAMS può revocare la concessione per sopravvenuti motivi Il contributo è revocato in caso di pubblico interessedichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta del contributo, ovvero nel caso in sede di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario. 2richiesta definitiva. AAMS avvia il procedimento di decadenza dalla concessione, oltre ai casi in cui è espressamente prevista nel presente atto di convenzione o nella normativa vigente, anche nei seguenti casiIl contributo decade qualora: a) nei confronti del concessionario, del legale rappresentante all’opera non venga approvata la coproduzione o degli amministratori del concessionario siano state adottate misure cautelari o provvedimenti di rinvio a giudizio per tutte le ipotesi di reato di cui alla Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché per ogni altra ipotesi di reato suscettibile di far venire meno il rapporto fiduciario con AAMScompartecipazione internazionale ovvero non venga riconosciuta la nazionalità italiana in via definitiva; b) il concessionario violi in modo grave e reiterato le disposizioni vigenti in materia la quota di apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S. e successive modificazioni ed integrazioniproprietà delle imprese italiane diventi maggioritaria rispetto alle quote delle imprese non italiane coproduttrici dell’opera; c) il concessionario violi la normativa in materia di repressione del gioco anomalo, illecito e clandestino ed, in particolare, in proprio od attraverso società controllate o collegate ovunque ubicate, commercializzi sul territorio italiano giochi vietati dall’ordinamento italianovengano meno i requisiti previsti all’articolo 2; d) successivamente alla stipula dell’atto di convenzione, emerga, per qualsiasi motivo, ai fini della permanenza del rapporto concessorio per tutti non vengano rispettati i soggetti ivi indicati, la non sussistenza di un requisito essenziale previsto dalla procedura di selezione termini e dalla normativa vigentele condizioni previsti all’articolo 6; e) di dichiarazione mendace di cui al paragrafo 8.2 non vengano rispettati gli obblighi a carico del capitolato d’oneri, anche se resa, ai sensi dell’articolo 5, comma 6, in costanza del rapporto concessoriobeneficiario previsti all’articolo 8; f) il soggetto che eventualmente eserciti il controllo sul concessionario ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, perda i non vengano soddisfatti gli altri requisiti o violi gli obblighi e adempimenti previsti dall’articolo 10, comma 5nel presente bando; g) il concessionario violi in modo grave e reiterato gli obblighi e i doveria seguito dei controlli effettuati, la DGCA accerti l'indebita fruizione o l’indebito utilizzo, anche di comunicazioneparziale, di cui al presente atto di convenzionedei contributi; h) il concessionario non provvedasia stata effettuata, per tre volte, anche non consecutive, nell’arco di dodici mesi, all’effettivo mancato adempimento di quanto dovuto a titolo di PREU, nonché degli eventuali interessi e sanzioni previsti dalla disciplina tributaria in materia di PREU; i) il numero di apparecchi di gioco AWP, collegati alla rete telematica del concessionario, a decorrere dalla scadenza del sesto mese entro un anno dalla data di stipula dell’atto presentazione della richiesta definitiva, la circolazione cinematografica secondo i parametri previsti nel decreto ministeriale 14 luglio 2017 e successive modifiche, recante, fra l’altro, l’individuazione dei parametri e requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive. La DGCA provvede altresì alla riduzione in misura proporzionale del contributo nel caso in cui il costo ammissibile relativo alla quota italiana risulti inferiore di convenzione, sia inferiore al numero minimo pari a 5.000 (cinquemila); j) oltre il numero di apparecchi VLT, collegati alla rete telematica del concessionario, a decorrere dalla scadenza del diciottesimo mese dalla data di stipula dell’atto di convenzione, sia inferiore al numero minimo previsto pari a 350 (trecentocinquanta); k) non avere effettuato, alla scadenza dei termini indicati da AAMS con la comunicazione di cui all’articolo 5, comma 10, il versamento per l’autorizzazione all’installazione per gli apparecchi VLT nella misura minima del sette 10 per cento degli apparecchi di gioco AWP attivi alla scadenza del sesto mese dalla data di stipula dell’atto di convenzione; l) il concessionario violi in modo grave e reiterato le disposizioni per effettuare in esercizi autorizzati la raccolta del gioco; m) il concessionario non abbia provveduto ad adeguare o integrare le garanzie di cui all’articolo 26 entro i termini ivi fissati; n) il concessionario impedisca, in modo grave e reiterato, il corretto ed esaustivo esercizio dei controlli effettuati da parte di AAMS di cui all’articolo 29; o) qualora il concessionario perda i requisiti per l’iscrizione all’elenco di cui all’articolo 1, comma 533, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti definiti dal decreto direttoriale attuativo, e successive modificazioni ed integrazioni; p) il concessionario non mantiene per tre anni il rapporto di indebitamento entro il valore di cui rispetto al precedente articolo 8, comma 1, lettera b); q) il concessionario non sottopone all’autorizzazione preventiva di AAMS le operazioni che implicano mutamenti soggettivi di cui al precedente articolo 6, commi 3 e 4; r) il concessionario non provvede a riequilibrare entro sei mesi il proprio indice di solidità patrimoniale ove lo stesso abbia subito una riduzione in seguito ad operazioni di trasferimento delle partecipazioni, anche di controllo, detenute dal concessionario stesso, di cui all’articolo 6, comma 9; s) il concessionario non rispetta gli obblighi di mantenimento dei requisiti previsti all’articolo 8, comma 1, lettere i), j), k) e l). 3costo ammissibile indicato nel preventivo. In caso di revoca della concessione o decadenza dalla concessione stessadel contributo, il presente atto di convenzione è automaticamente caducatola DGCA provvede al recupero delle eventuali somme già percepite dal beneficiario, maggiorate degli interessi legali nel frattempo maturati. 4. Al concessionario non spetta alcun indennizzo per effetto dell’anticipata cessazione, a qualsiasi titolo, della concessione, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 21-quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. 5. AAMS, ove ricorrano le condizioni di cui rispettivamente al comma 1 ed al comma 2, dà avviso al concessionario dell’avvio del procedimento di revoca ovvero contesta al concessionario stesso, all’avvio del procedimento di decadenza, i relativi addebiti. Il procedimento di revoca o di decadenza dalla concessione è svolto da AAMS in ossequio alla normativa in materia di procedimento amministrativo di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, con particolare riguardo agli articoli 2, 2 bis, 3, 3 bis, 7, 8, 9 e 10 della citata legge e successive modificazioni ed integrazioni. 6. Nel corso del procedimento, AAMS valuta le osservazioni ed i chiarimenti presentati dal concessionario e decide in ordine all’emanazione del provvedimento di revoca o di decadenza, tenendo conto degli effetti del medesimo sull’interesse pubblico. 7. AAMS, all’esito del procedimento, adotta, ove del caso, il provvedimento motivato di revoca della concessione o di decadenza dalla concessione, il quale tra l’altro stabilisce: a) i termini della devoluzione dei beni di cui all’articolo 25; b) le modalità e la durata della gestione obbligatoria; c) le penali da applicare al concessionario revocato o decaduto in caso di mancato rispetto dei termini e delle modalità di cui alle lettere a) e b). 8. In caso di provvedimento di revoca della concessione o di decadenza dalla concessione, le garanzie di cui all’articolo 26, commi 2 e 3, sono incamerate da AAMS, fermo restando il diritto di richiedere il risarcimento ulteriore di ogni danno patito e patendo, nonché la refusione delle spese.

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Samples: Bando Per La Concessione Di Contributi Selettivi Alle Opere Cinematografiche

Revoca e decadenza. 1. AAMS può revocare la concessione concessione, in ottemperanza alle prescrizioni dell’articolo 21 quinquies, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario. 2. AAMS avvia il procedimento di decadenza dalla concessione, oltre ai che negli altri casi in cui è espressamente prevista nel previsti dal presente atto di convenzione o nella normativa vigenteconvenzione, anche nei seguenti casicasi in cui: a) nei confronti del concessionario, del legale rappresentante o degli amministratori del concessionario concessionario, siano state adottate misure cautelari o provvedimenti di rinvio a giudizio per tutte le ipotesi di reato di cui alla Legge legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni55, nonché per ogni altra ipotesi di reato suscettibile di far venire meno il rapporto fiduciario con AAMS; b) il concessionario violi in modo grave e ovvero reiterato le disposizioni vigenti in materia di apparecchi giochi numerici a totalizzatore nazionale, ivi compreso il mancato rispetto della normativa da divertimento ed intrattenimento parte di cui all’articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S. e successive modificazioni ed integrazionisoggetti terzi incaricati dal concessionario per lo svolgimento di servizi connessi alla raccolta a distanza dei giochi numerici a totalizzatore nazionale; c) il concessionario violi la normativa in materia di repressione del gioco anomalo, illecito e clandestino ed, in particolare, quando in proprio od attraverso società controllate o collegate ovunque ubicate, commercializzi sul territorio italiano altri giochi vietati dall’ordinamento italianosenza averne il prescritto titolo; d) successivamente alla stipula dell’atto di convenzione, emerga, per qualsiasi motivo, ai fini della permanenza del rapporto concessorio per tutti i soggetti ivi indicati, la non sussistenza di un requisito essenziale previsto dalla procedura di selezione e dalla normativa vigente; e) di dichiarazione mendace di cui al paragrafo 8.2 del capitolato d’oneri, anche se resa, ai sensi dell’articolo 5, comma 6, in costanza del rapporto concessorio; f) il soggetto che eventualmente eserciti il controllo sul concessionario ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, perda i requisiti o violi gli obblighi previsti dall’articolo 10, comma 5; g) il concessionario violi in modo grave e reiterato gli obblighi e i doveri, anche di comunicazione, di cui al presente atto di convenzioneconvenzione ed, in particolare, rispetto a quanto previsto dall’articolo 6 e dall’articolo 8; e) il concessionario non provveda al versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalità stabilite dall’articolo 12 dell’atto di convenzione nonché dalle disposizioni previste in materia di giochi numerici a totalizzatore nazionale; f) il concessionario non assicuri, dall’avvio della concessione, il livello minimo garantito di raccolta dei giochi numerici a totalizzatore nazionale di cui all’articolo 14, comma 3, per due bimestri consecutivi; g) il concessionario effettui la raccolta delle giocate in locali differenti da quelli presso i quali sono ubicati i punti di vendita fisici, fatto salvo quanto previsto all’articolo 14, comma 4; h) il concessionario non provvedaabbia presentato le garanzie di cui all’articolo 22, per tre volteentro i termini fissati rispettivamente ai commi 4, anche non consecutive, nell’arco di dodici mesi, all’effettivo mancato adempimento di quanto dovuto a titolo di PREU, nonché degli eventuali interessi 7 e sanzioni previsti dalla disciplina tributaria in materia di PREU;8 dello stesso articolo 22. i) il numero di apparecchi di gioco AWPconcessionario sia in ritardo per un periodo superiore a quindici giorni, collegati alla rete telematica del concessionariorispetto a quanto previsto dai provvedimenti vigenti sui flussi finanziari, a decorrere dalla scadenza del sesto mese dalla data di stipula dell’atto di convenzione, sia inferiore al numero minimo pari a 5.000 (cinquemila); j) il numero di apparecchi VLT, collegati alla rete telematica del concessionario, a decorrere dalla scadenza del diciottesimo mese dalla data di stipula dell’atto di convenzione, sia inferiore al numero minimo previsto pari a 350 (trecentocinquanta); k) non avere effettuato, alla scadenza dei termini indicati da nel versamento degli importi dovuti ad AAMS con la comunicazione di cui all’articolo 5, comma 10, il versamento per l’autorizzazione all’installazione per gli apparecchi VLT nella misura minima del sette per cento degli apparecchi di gioco AWP attivi alla scadenza del sesto mese dalla data di stipula 23 dell’atto di convenzione; l) il concessionario violi in modo grave e reiterato le disposizioni per effettuare in esercizi autorizzati la raccolta del gioco; m) il concessionario non abbia provveduto ad adeguare o integrare le garanzie di cui all’articolo 26 entro i termini ivi fissati; nj) il concessionario impedisca, in modo grave e reiteratoformale o sostanziale, il corretto ed esaustivo esercizio dei controlli effettuati da parte di AAMS di cui all’articolo 29; o) qualora il concessionario perda i requisiti per l’iscrizione all’elenco di cui all’articolo 1, comma 533, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti definiti dal decreto direttoriale attuativo, e successive modificazioni ed integrazioni; p) il concessionario non mantiene per tre anni il rapporto di indebitamento entro il valore di cui al precedente articolo 8, comma 1, lettera b); q) il concessionario non sottopone all’autorizzazione preventiva di AAMS le operazioni che implicano mutamenti soggettivi di cui al precedente articolo 6, commi 3 e 4; r) il concessionario non provvede a riequilibrare entro sei mesi il proprio indice di solidità patrimoniale ove lo stesso abbia subito una riduzione in seguito ad operazioni di trasferimento delle partecipazioni, anche di controllo, detenute dal concessionario stessoAAMS, di cui all’articolo 6, comma 9; s) il concessionario non rispetta gli obblighi di mantenimento dei requisiti previsti all’articolo 8, comma 1, lettere i), j), k) e l)26. 3. In caso di revoca della concessione o decadenza dalla concessione stessa, il presente atto di convenzione accessivo è automaticamente caducato. 4. Al concessionario non spetta alcun nessun indennizzo per effetto dell’anticipata cessazione, a qualsiasi titolo, della concessione, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 21-quinquies quinquies, della Legge legge 7 agosto 1990, n. 241 241, e successive modificazioni ed integrazionimodificazioni. 5. AAMS, ove ricorrano le condizioni di cui rispettivamente al comma 1 ed al comma 2, dà avviso al concessionario dell’avvio del procedimento di per la revoca ovvero contesta al concessionario stesso, all’avvio del in caso abbia avviato il procedimento di decadenza, i relativi addebiti. Il procedimento di revoca o di decadenza dalla concessione è svolto da AAMS in ossequio alla normativa in materia di procedimento amministrativo , secondo le modalità di cui alla Legge agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con particolare riguardo agli articoli 2, 2 bis, 3, 3 bis, 7, 8, 9 e 10 della citata legge e successive modificazioni ed integrazioni. 6. Nel corso del procedimento, AAMS valuta le osservazioni ed i chiarimenti presentati dal concessionario e decide in ordine all’emanazione del provvedimento di revoca o di decadenza, tenendo conto degli effetti del medesimo sull’interesse pubblico. 7modificazioni. AAMS, all’esito del procedimentodei suddetti procedimenti, adotta, tra l’altro ove del caso, adotta il provvedimento motivato di revoca della concessione o di decadenza dalla concessionedecadenza, il quale tra l’altro stabilisce: a) i termini di devoluzione della devoluzione dei beni di cui all’articolo 25;rete distributiva fisica per la raccolta dei b) le modalità e la durata della gestione obbligatoria; c) le penali da applicare al concessionario revocato o decaduto in caso di mancato rispetto dei termini e delle modalità di cui alle lettere a) e b). 8. In caso di provvedimento di revoca della concessione o di decadenza dalla concessione, le garanzie di cui all’articolo 26, commi 2 e 3, sono incamerate da AAMS, fermo restando il diritto di richiedere il risarcimento ulteriore di ogni danno patito e patendo, nonché la refusione delle spese.

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Samples: Concessione Per l'Esercizio E Lo Sviluppo Dei Giochi Numerici a Totalizzatore Nazionale

Revoca e decadenza. 1. AAMS La DGCA può revocare la concessione per sopravvenuti motivi revocare, in tutto o in parte, i contributi assegnati qualora gli esperti ritengano che l’opera non sia stata realizzata con un adeguato livello di pubblico interesseprofessionalità ovvero che l’opera realizzata sia sostanzialmente difforme dal progetto beneficiario del contributo, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originarioincluse le modifiche alla compagine artistica. 2. AAMS avvia il procedimento Il contributo è revocato in caso di decadenza dalla concessionedichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta del contributo, oltre ai casi ovvero in cui è espressamente prevista nel presente atto sede di convenzione o nella normativa vigente, anche nei seguenti casirichiesta definitiva. 3. Il contributo decade qualora: a) nei confronti del concessionarioall’opera non venga riconosciuto, del legale rappresentante o degli amministratori del concessionario siano state adottate misure cautelari o provvedimenti di rinvio a giudizio per tutte le ipotesi di reato di cui alla Legge 19 marzo 1990in via definitiva, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché per ogni altra ipotesi di reato suscettibile di far venire meno il rapporto fiduciario con AAMSrequisito della nazionalità italiana; b) il concessionario violi in modo grave e reiterato le disposizioni vigenti in materia di apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui vengano meno i requisiti previsti all’articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S. e successive modificazioni ed integrazioni22; c) il concessionario violi la normativa in materia di repressione del gioco anomalo, illecito non vengano rispettati i termini e clandestino ed, in particolare, in proprio od attraverso società controllate o collegate ovunque ubicate, commercializzi sul territorio italiano giochi vietati dall’ordinamento italianole condizioni previsti all’articolo 26; d) successivamente alla stipula dell’atto di convenzione, emerga, per qualsiasi motivo, ai fini della permanenza non vengano rispettati gli obblighi a carico del rapporto concessorio per tutti i soggetti ivi indicati, la non sussistenza di un requisito essenziale previsto dalla procedura di selezione e dalla normativa vigentebeneficiario previsti all’articolo 27; e) di dichiarazione mendace di cui al paragrafo 8.2 del capitolato d’oneri, anche se resa, ai sensi dell’articolo 5, comma 6, in costanza del rapporto concessorionon vengano soddisfatti gli altri requisiti e adempimenti previsti nel presente bando; f) il soggetto che eventualmente eserciti il controllo sul concessionario ai sensi dell’articolo 2359 del codice civilea seguito dei controlli effettuati, perda i requisiti la DGCA accerti l'indebita fruizione o violi gli obblighi previsti dall’articolo 10l’indebito utilizzo, comma 5anche parziale, dei contributi; g) il concessionario violi in modo grave per le opere cinematografiche, non sia stata effettuata, entro un anno dalla data di presentazione della richiesta definitiva, la circolazione cinematografica secondo i parametri previsti nel decreto ministeriale 14 luglio 2017 e reiterato gli obblighi successive modifiche, recante, fra l’altro, l’individuazione dei parametri e i doveri, anche di comunicazione, di cui al presente atto di convenzionerequisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive; h) il concessionario per le opere televisive e web, non provvedasia stata effettuata, per tre volte, anche non consecutive, nell’arco di dodici mesi, all’effettivo mancato adempimento di quanto dovuto a titolo di PREU, nonché degli eventuali interessi e sanzioni previsti dalla disciplina tributaria in materia di PREU; i) il numero di apparecchi di gioco AWP, collegati alla rete telematica del concessionario, a decorrere dalla scadenza del sesto mese entro un anno dalla data di stipula dell’atto presentazione della richiesta definitiva, la diffusione tramite fornitori di convenzione, sia inferiore al numero minimo pari a 5.000 (cinquemila);servizi di media audiovisivi. j) 4. La DGCA provvede altresì alla riduzione in misura proporzionale del contributo nel caso in cui i costi ammissibili effettuati risultino inferiori di oltre il numero di apparecchi VLT, collegati alla rete telematica del concessionario, a decorrere dalla scadenza del diciottesimo mese dalla data di stipula dell’atto di convenzione, sia inferiore al numero minimo previsto pari a 350 (trecentocinquanta); k) non avere effettuato, alla scadenza dei termini indicati da AAMS con la comunicazione di cui all’articolo 5, comma 10, il versamento per l’autorizzazione all’installazione per gli apparecchi VLT nella misura minima del sette 10 per cento degli apparecchi di gioco AWP attivi alla scadenza del sesto mese dalla data di stipula dell’atto di convenzione; l) il concessionario violi in modo grave e reiterato le disposizioni per effettuare in esercizi autorizzati la raccolta del gioco; m) il concessionario non abbia provveduto ad adeguare o integrare le garanzie di cui all’articolo 26 entro i termini ivi fissati; n) il concessionario impedisca, in modo grave e reiterato, il corretto ed esaustivo esercizio dei controlli effettuati da parte di AAMS di cui all’articolo 29; o) qualora il concessionario perda i requisiti per l’iscrizione all’elenco di cui all’articolo 1, comma 533, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti definiti dal decreto direttoriale attuativo, e successive modificazioni ed integrazioni; p) il concessionario non mantiene per tre anni il rapporto di indebitamento entro il valore di cui al precedente articolo 8, comma 1, lettera b); q) il concessionario non sottopone all’autorizzazione preventiva di AAMS le operazioni che implicano mutamenti soggettivi di cui al precedente articolo 6, commi 3 e 4; r) il concessionario non provvede a riequilibrare entro sei mesi il proprio indice di solidità patrimoniale ove lo stesso abbia subito una riduzione in seguito ad operazioni di trasferimento delle partecipazioni, anche di controllo, detenute dal concessionario stesso, di cui all’articolo 6, comma 9; s) il concessionario non rispetta gli obblighi di mantenimento dei requisiti previsti all’articolo 8, comma 1, lettere i), j), k) e l)rispetto ai costi indicati nel preventivo. 35. In caso di revoca della concessione o decadenza dalla concessione stessadel contributo, il presente atto di convenzione è automaticamente caducato. 4. Al concessionario non spetta alcun indennizzo per effetto dell’anticipata cessazionela DGCA provvede al recupero delle eventuali somme già percepite dal beneficiario, a qualsiasi titolo, della concessione, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 21-quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. 5. AAMS, ove ricorrano le condizioni di cui rispettivamente al comma 1 ed al comma 2, dà avviso al concessionario dell’avvio del procedimento di revoca ovvero contesta al concessionario stesso, all’avvio del procedimento di decadenza, i relativi addebitimaggiorate degli interessi legali nel frattempo maturati. Il procedimento Direttore Generale (Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx) Firmato digitalmente da O = MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI SerialNumber = TINIT-BRRNCL67R03A783T Data e ora della firma: 18/03/2021 10:54:55 TABELLA 1 – Criteri di revoca o valutazione dei progetti di decadenza dalla concessione è svolto da AAMS in ossequio alla normativa in materia scrittura di procedimento amministrativo sceneggiature per opere cinematografiche, televisive e web (art. 9 del bando) Criteri e sotto-criteri Punteggio max A) Qualità e originalità del soggetto ovvero del trattamento 60 60 1. Originalità della storia, dei personaggi e dell’idea creativa 30 20 2. Qualità della scrittura e innovazione rispetto ai generi di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, con particolare riguardo agli articoli 2, 2 bis, 3, 3 bis, 7, 8, 9 e 10 della citata legge e successive modificazioni ed integrazioni. 6. Nel corso del procedimento, AAMS valuta le osservazioni ed i chiarimenti presentati dal concessionario e decide in ordine all’emanazione del provvedimento di revoca o di decadenza, tenendo conto degli effetti del medesimo sull’interesse pubblico. 7. AAMS, all’esito del procedimento, adotta, ove del caso, il provvedimento motivato di revoca della concessione o di decadenza dalla concessione, il quale tra l’altro stabilisce: a) i termini della devoluzione dei beni di cui all’articolo 25; b) le modalità e la durata della gestione obbligatoria; c) le penali da applicare al concessionario revocato o decaduto in caso di mancato rispetto dei termini e delle modalità di cui alle lettere a) e b). 8. In caso di provvedimento di revoca della concessione o di decadenza dalla concessione, le garanzie di cui all’articolo 26, commi 2 e 3, sono incamerate da AAMS, fermo restando il diritto di richiedere il risarcimento ulteriore di ogni danno patito e patendo, nonché la refusione delle spese.riferimento 30 20

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Revoca e decadenza. 1. AAMS La DGCA può revocare revocare, in tutto o in parte, i contributi assegnati qualora la concessione per sopravvenuti motivi Commissione ritenga che l’opera non sia stata realizzata con un adeguato livello di pubblico interesseprofessionalità ovvero che l’opera realizzata sia sostanzialmente difforme dal progetto beneficiario del contributo, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originarioincluse le modifiche alla compagine artistica. 2. AAMS avvia il procedimento Il contributo è revocato in caso di decadenza dalla concessionedichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta del contributo, oltre ai casi ovvero in cui è espressamente prevista nel presente atto di convenzione o nella normativa vigente, anche nei seguenti casisede richiesta definitiva. 3. Il contributo decade qualora: a) nei confronti del concessionarioall’opera non venga riconosciuto, del legale rappresentante o degli amministratori del concessionario siano state adottate misure cautelari o provvedimenti di rinvio a giudizio per tutte le ipotesi di reato di cui alla Legge 19 marzo 1990in via definitiva, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché per ogni altra ipotesi di reato suscettibile di far venire meno il rapporto fiduciario con AAMSrequisito della nazionalità italiana; b) il concessionario violi in modo grave decada la coproduzione fra i coproduttori italiani e reiterato le disposizioni vigenti in materia di apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S. e successive modificazioni ed integrazionii coproduttori francesi; c) il concessionario violi la normativa in materia di repressione del gioco anomalo, illecito e clandestino ed, in particolare, in proprio od attraverso società controllate o collegate ovunque ubicate, commercializzi sul territorio italiano giochi vietati dall’ordinamento italianovengano meno i requisiti previsti all’articolo 14; d) successivamente alla stipula dell’atto di convenzione, emerga, per qualsiasi motivo, ai fini della permanenza del rapporto concessorio per tutti non vengano rispettati i soggetti ivi indicati, la non sussistenza di un requisito essenziale previsto dalla procedura di selezione termini e dalla normativa vigentele condizioni previsti all’articolo 17; e) di dichiarazione mendace di cui al paragrafo 8.2 non vengano rispettati gli obblighi a carico del capitolato d’oneri, anche se resa, ai sensi dell’articolo 5, comma 6, in costanza del rapporto concessoriobeneficiario previsti all’articolo 18; f) il soggetto che eventualmente eserciti il controllo sul concessionario ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, perda i non vengano soddisfatti gli altri requisiti o violi gli obblighi e adempimenti previsti dall’articolo 10, comma 5nel presente bando; g) il concessionario violi in modo grave e reiterato gli obblighi e i doveria seguito dei controlli effettuati, la DGCA accerti l'indebita fruizione o l’indebito utilizzo, anche di comunicazioneparziale, di cui al presente atto di convenzionedei contributi; h) il concessionario non provvedasia stata effettuata, per tre volte, anche non consecutive, nell’arco di dodici mesi, all’effettivo mancato adempimento di quanto dovuto a titolo di PREU, nonché degli eventuali interessi e sanzioni previsti dalla disciplina tributaria in materia di PREU; i) il numero di apparecchi di gioco AWP, collegati alla rete telematica del concessionario, a decorrere dalla scadenza del sesto mese entro un anno dalla data di stipula dell’atto di convenzione, sia inferiore al numero minimo pari a 5.000 (cinquemila); j) il numero di apparecchi VLT, collegati alla rete telematica del concessionario, a decorrere dalla scadenza del diciottesimo mese dalla data di stipula dell’atto di convenzione, sia inferiore al numero minimo previsto pari a 350 (trecentocinquanta); k) non avere effettuato, alla scadenza dei termini indicati da AAMS con la comunicazione presentazione della richiesta definitiva di cui all’articolo 517, comma 10la circolazione cinematografica secondo i parametri previsti nel decreto ministeriale 14 luglio 2017 e successive modifiche, recante, fra l’altro, l’individuazione dei parametri e requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive. 4. La DGCA provvede altresì alla riduzione in misura proporzionale del contributo nel caso in cui i costi ammissibili effettuati risultino inferiori di oltre il versamento per l’autorizzazione all’installazione per gli apparecchi VLT nella misura minima del sette 10 per cento degli apparecchi di gioco AWP attivi alla scadenza del sesto mese dalla data di stipula dell’atto di convenzione; l) il concessionario violi in modo grave e reiterato le disposizioni per effettuare in esercizi autorizzati la raccolta del gioco; m) il concessionario non abbia provveduto ad adeguare o integrare le garanzie di cui all’articolo 26 entro i termini ivi fissati; n) il concessionario impedisca, in modo grave e reiterato, il corretto ed esaustivo esercizio dei controlli effettuati da parte di AAMS di cui all’articolo 29; o) qualora il concessionario perda i requisiti per l’iscrizione all’elenco di cui all’articolo 1, comma 533, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti definiti dal decreto direttoriale attuativo, e successive modificazioni ed integrazioni; p) il concessionario non mantiene per tre anni il rapporto di indebitamento entro il valore di cui al precedente articolo 8, comma 1, lettera b); q) il concessionario non sottopone all’autorizzazione preventiva di AAMS le operazioni che implicano mutamenti soggettivi di cui al precedente articolo 6, commi 3 e 4; r) il concessionario non provvede a riequilibrare entro sei mesi il proprio indice di solidità patrimoniale ove lo stesso abbia subito una riduzione in seguito ad operazioni di trasferimento delle partecipazioni, anche di controllo, detenute dal concessionario stesso, di cui all’articolo 6, comma 9; s) il concessionario non rispetta gli obblighi di mantenimento dei requisiti previsti all’articolo 8, comma 1, lettere i), j), k) e l)rispetto ai costi indicati nel preventivo. 35. In caso di revoca della concessione o decadenza dalla concessione stessadel contributo, il presente atto di convenzione è automaticamente caducato. 4la DGCA provvede al recupero delle eventuali somme già percepite dal beneficiario, maggiorate degli interessi legali nel frattempo maturati. Al concessionario non spetta alcun indennizzo per effetto dell’anticipata cessazioneRoma, a qualsiasi titolo, della concessione, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 21-quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. 5. AAMS, ove ricorrano le condizioni di cui rispettivamente al comma 1 ed al comma 2, dà avviso al concessionario dell’avvio del procedimento di revoca ovvero contesta al concessionario stesso, all’avvio del procedimento di decadenza, i relativi addebiti. Il procedimento di revoca o di decadenza dalla concessione è svolto da AAMS in ossequio alla normativa in materia di procedimento amministrativo di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, con particolare riguardo agli articoli 2, 2 bis, 3, 3 bis, 7, 8, 9 e 10 della citata legge e successive modificazioni ed integrazioni. 6. Nel corso del procedimento, AAMS valuta le osservazioni ed i chiarimenti presentati dal concessionario e decide in ordine all’emanazione del provvedimento di revoca o di decadenza, tenendo conto degli effetti del medesimo sull’interesse pubblico. 7. AAMS, all’esito del procedimento, adotta, ove del caso, il provvedimento motivato di revoca della concessione o di decadenza dalla concessione, il quale tra l’altro stabilisce: a) i termini della devoluzione dei beni di cui all’articolo 25; b) le modalità e la durata della gestione obbligatoria; c) le penali da applicare al concessionario revocato o decaduto in caso di mancato rispetto dei termini e delle modalità di cui alle lettere a) e b). 8. In caso di provvedimento di revoca della concessione o di decadenza dalla concessione, le garanzie di cui all’articolo 26, commi 2 e 3, sono incamerate da AAMS, fermo restando il diritto di richiedere il risarcimento ulteriore di ogni danno patito e patendo, nonché la refusione delle spese.12 febbraio 2021

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Revoca e decadenza. 1La DGCA può revocare, in tutto o in parte, i contributi assegnati qualora la commissione ritenga che l’opera non sia stata realizzata con un adeguato livello di professionalità ovvero che l’opera realizzata sia sostanzialmente difforme dal progetto beneficiario del contributo, incluse le modifiche alla compagine artistica. AAMS può revocare la concessione per sopravvenuti motivi Il contributo è revocato in caso di pubblico interessedichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta dei contributi, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario. 2in sede richiesta definitiva. AAMS avvia il procedimento di decadenza dalla concessione, oltre ai casi in cui è espressamente prevista nel presente atto di convenzione o nella normativa vigente, anche nei seguenti casiIl contributo decade qualora: a) nei confronti del concessionario, del legale rappresentante all’opera non venga approvata la coproduzione o degli amministratori del concessionario siano state adottate misure cautelari o provvedimenti di rinvio a giudizio per tutte le ipotesi di reato di cui alla Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché per ogni altra ipotesi di reato suscettibile di far venire meno il rapporto fiduciario con AAMScompartecipazione internazionale ovvero non venga riconosciuta la nazionalità italiana in via definitiva; b) il concessionario violi in modo grave e reiterato le disposizioni vigenti in materia la quota di apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S. e successive modificazioni ed integrazioniproprietà delle imprese italiane diventi maggioritaria rispetto alle quote delle imprese non italiane coproduttrici dell’opera; c) il concessionario violi la normativa in materia di repressione del gioco anomalo, illecito e clandestino ed, in particolare, in proprio od attraverso società controllate o collegate ovunque ubicate, commercializzi sul territorio italiano giochi vietati dall’ordinamento italianovengano meno i requisiti previsti all’articolo 2; d) successivamente alla stipula dell’atto di convenzione, emerga, per qualsiasi motivo, ai fini della permanenza del rapporto concessorio per tutti non vengano rispettati i soggetti ivi indicati, la non sussistenza di un requisito essenziale previsto dalla procedura di selezione termini e dalla normativa vigentele condizioni previsti all’articolo 6; e) di dichiarazione mendace di cui al paragrafo 8.2 non vengano rispettati gli obblighi a carico del capitolato d’oneri, anche se resa, ai sensi dell’articolo 5, comma 6, in costanza del rapporto concessoriobeneficiario previsti all’articolo 8; f) il soggetto che eventualmente eserciti il controllo sul concessionario ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, perda i non vengano soddisfatti gli altri requisiti o violi gli obblighi e adempimenti previsti dall’articolo 10, comma 5nel presente bando; g) il concessionario violi in modo grave e reiterato gli obblighi e i doveria seguito dei controlli effettuati, la DGCA accerti l'indebita fruizione o l’indebito utilizzo, anche di comunicazioneparziale, di cui al presente atto di convenzionedei contributi; h) il concessionario non provvedasia stata effettuata, per tre volte, anche non consecutive, nell’arco di dodici mesi, all’effettivo mancato adempimento di quanto dovuto a titolo di PREU, nonché degli eventuali interessi e sanzioni previsti dalla disciplina tributaria in materia di PREU; i) il numero di apparecchi di gioco AWP, collegati alla rete telematica del concessionario, a decorrere dalla scadenza del sesto mese entro un anno dalla data di stipula dell’atto presentazione della richiesta definitiva, la circolazione cinematografica secondo i parametri previsti nel decreto ministeriale 14 luglio 2017 e successive modificazioni, recante, fra l’altro, l’individuazione dei parametri e requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive ovvero, per le opere di convenzionericerca e formazione, non sia inferiore stata effettuata la diffusione al numero minimo pari a 5.000 (cinquemila); j) pubblico secondo i parametri previsti dal presente bando. La DGCA provvede altresì alla riduzione in misura proporzionale del contributo nel caso in cui i costi effettuati risultino inferiori di oltre il numero di apparecchi VLT, collegati alla rete telematica del concessionario, a decorrere dalla scadenza del diciottesimo mese dalla data di stipula dell’atto di convenzione, sia inferiore al numero minimo previsto pari a 350 (trecentocinquanta); k) non avere effettuato, alla scadenza dei termini indicati da AAMS con la comunicazione di cui all’articolo 5, comma 10, il versamento per l’autorizzazione all’installazione per gli apparecchi VLT nella misura minima del sette 10 per cento degli apparecchi di gioco AWP attivi alla scadenza del sesto mese dalla data di stipula dell’atto di convenzione; l) il concessionario violi in modo grave e reiterato le disposizioni per effettuare in esercizi autorizzati la raccolta del gioco; m) il concessionario non abbia provveduto ad adeguare o integrare le garanzie di cui all’articolo 26 entro i termini ivi fissati; n) il concessionario impedisca, in modo grave e reiterato, il corretto ed esaustivo esercizio dei controlli effettuati da parte di AAMS di cui all’articolo 29; o) qualora il concessionario perda i requisiti per l’iscrizione all’elenco di cui all’articolo 1, comma 533, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti definiti dal decreto direttoriale attuativo, e successive modificazioni ed integrazioni; p) il concessionario non mantiene per tre anni il rapporto di indebitamento entro il valore di cui al precedente articolo 8, comma 1, lettera b); q) il concessionario non sottopone all’autorizzazione preventiva di AAMS le operazioni che implicano mutamenti soggettivi di cui al precedente articolo 6, commi 3 e 4; r) il concessionario non provvede a riequilibrare entro sei mesi il proprio indice di solidità patrimoniale ove lo stesso abbia subito una riduzione in seguito ad operazioni di trasferimento delle partecipazioni, anche di controllo, detenute dal concessionario stesso, di cui all’articolo 6, comma 9; s) il concessionario non rispetta gli obblighi di mantenimento dei requisiti previsti all’articolo 8, comma 1, lettere i), j), k) e l). 3rispetto ai costi ammissibili indicati nel preventivo. In caso di revoca della concessione o decadenza dalla concessione stessadel contributo, il presente atto di convenzione è automaticamente caducatola DGCA provvede al recupero delle eventuali somme già percepite dal beneficiario, maggiorate degli interessi legali nel frattempo maturati. 4. Al concessionario non spetta alcun indennizzo per effetto dell’anticipata cessazione, a qualsiasi titolo, della concessione, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 21-quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. 5. AAMS, ove ricorrano le condizioni di cui rispettivamente al comma 1 ed al comma 2, dà avviso al concessionario dell’avvio del procedimento di revoca ovvero contesta al concessionario stesso, all’avvio del procedimento di decadenza, i relativi addebiti. Il procedimento di revoca o di decadenza dalla concessione è svolto da AAMS in ossequio alla normativa in materia di procedimento amministrativo di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, con particolare riguardo agli articoli 2, 2 bis, 3, 3 bis, 7, 8, 9 e 10 della citata legge e successive modificazioni ed integrazioni. 6. Nel corso del procedimento, AAMS valuta le osservazioni ed i chiarimenti presentati dal concessionario e decide in ordine all’emanazione del provvedimento di revoca o di decadenza, tenendo conto degli effetti del medesimo sull’interesse pubblico. 7. AAMS, all’esito del procedimento, adotta, ove del caso, il provvedimento motivato di revoca della concessione o di decadenza dalla concessione, il quale tra l’altro stabilisce: a) i termini della devoluzione dei beni di cui all’articolo 25; b) le modalità e la durata della gestione obbligatoria; c) le penali da applicare al concessionario revocato o decaduto in caso di mancato rispetto dei termini e delle modalità di cui alle lettere a) e b). 8. In caso di provvedimento di revoca della concessione o di decadenza dalla concessione, le garanzie di cui all’articolo 26, commi 2 e 3, sono incamerate da AAMS, fermo restando il diritto di richiedere il risarcimento ulteriore di ogni danno patito e patendo, nonché la refusione delle spese.

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Revoca e decadenza. 1La DGCA può revocare, in tutto o in parte, i contributi assegnati qualora gli esperti ritengano che l’opera non sia stata realizzata con un adeguato livello di professionalità ovvero che l’opera realizzata sia sostanzialmente difforme dal progetto beneficiario del contributo, incluse le modifiche alla compagine artistica. AAMS può revocare la concessione per sopravvenuti motivi Il contributo è revocato in caso di pubblico interessedichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta del contributo, ovvero nel caso in sede di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario. 2richiesta definitiva. AAMS avvia il procedimento di decadenza dalla concessione, oltre ai casi in cui è espressamente prevista nel presente atto di convenzione o nella normativa vigente, anche nei seguenti casiIl contributo decade qualora: a) nei confronti del concessionarioall’opera non venga riconosciuto, del legale rappresentante o degli amministratori del concessionario siano state adottate misure cautelari o provvedimenti di rinvio a giudizio per tutte le ipotesi di reato di cui alla Legge 19 marzo 1990in via definitiva, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché per ogni altra ipotesi di reato suscettibile di far venire meno il rapporto fiduciario con AAMSrequisito della nazionalità italiana; b) il concessionario violi in modo grave e reiterato le disposizioni vigenti in materia di apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui vengano meno i requisiti previsti all’articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S. e successive modificazioni ed integrazioni22; c) il concessionario violi la normativa in materia di repressione del gioco anomalo, illecito non vengano rispettati i termini e clandestino ed, in particolare, in proprio od attraverso società controllate o collegate ovunque ubicate, commercializzi sul territorio italiano giochi vietati dall’ordinamento italianole condizioni previsti all’articolo 26; d) successivamente alla stipula dell’atto di convenzione, emerga, per qualsiasi motivo, ai fini della permanenza non vengano rispettati gli obblighi a carico del rapporto concessorio per tutti i soggetti ivi indicati, la non sussistenza di un requisito essenziale previsto dalla procedura di selezione e dalla normativa vigentebeneficiario previsti all’articolo 27; e) di dichiarazione mendace di cui al paragrafo 8.2 del capitolato d’oneri, anche se resa, ai sensi dell’articolo 5, comma 6, in costanza del rapporto concessorionon vengano soddisfatti gli altri requisiti e adempimenti previsti nel presente bando; f) il soggetto che eventualmente eserciti il controllo sul concessionario ai sensi dell’articolo 2359 del codice civilea seguito dei controlli effettuati, perda i requisiti la DGCA accerti l'indebita fruizione o violi gli obblighi previsti dall’articolo 10l’indebito utilizzo, comma 5anche parziale, dei contributi; g) il concessionario violi in modo grave per le opere cinematografiche, non sia stata effettuata, entro un anno dalla data di presentazione della richiesta definitiva, la circolazione cinematografica secondo i parametri previsti nel decreto ministeriale 14 luglio 2017 e reiterato gli obblighi successive modifiche, recante, fra l’altro, l’individuazione dei parametri e i doveri, anche di comunicazione, di cui al presente atto di convenzionerequisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive; h) il concessionario per le opere televisive e web, non provvedasia stata effettuata, per tre volteentro un anno dalla data di presentazione della richiesta definitiva, anche non consecutive, nell’arco la diffusione tramite fornitori di dodici mesi, all’effettivo mancato adempimento servizi di quanto dovuto a titolo di PREU, nonché degli eventuali interessi e sanzioni previsti dalla disciplina tributaria in materia di PREUmedia audiovisivi; i) il numero per le opere di apparecchi di gioco AWPricerca e formazione, collegati alla rete telematica del concessionarionon sia stata effettuata, a decorrere dalla scadenza del sesto mese entro un anno dalla data di stipula dell’atto di convenzionepresentazione della richiesta definitiva, sia inferiore la diffusione al numero minimo pari a 5.000 (cinquemila); j) il numero di apparecchi VLT, collegati alla rete telematica del concessionario, a decorrere dalla scadenza del diciottesimo mese dalla data di stipula dell’atto di convenzione, sia inferiore al numero minimo previsto pari a 350 (trecentocinquanta); k) non avere effettuato, alla scadenza dei termini indicati da AAMS con la comunicazione di cui all’articolo 5, comma 10, il versamento per l’autorizzazione all’installazione per gli apparecchi VLT nella misura minima del sette per cento degli apparecchi di gioco AWP attivi alla scadenza del sesto mese dalla data di stipula dell’atto di convenzione; l) il concessionario violi in modo grave e reiterato le disposizioni per effettuare in esercizi autorizzati la raccolta del gioco; m) il concessionario non abbia provveduto ad adeguare o integrare le garanzie di cui all’articolo 26 entro i termini ivi fissati; n) il concessionario impedisca, in modo grave e reiterato, il corretto ed esaustivo esercizio dei controlli effettuati da parte di AAMS di cui all’articolo 29; o) qualora il concessionario perda i requisiti per l’iscrizione all’elenco di cui all’articolo pubblico come prevista dall’articolo 1, comma 533, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti definiti dal decreto direttoriale attuativo, e successive modificazioni ed integrazioni; p) il concessionario non mantiene per tre anni il rapporto di indebitamento entro il valore di cui al precedente articolo 8, comma 13, lettera bp); q) il concessionario non sottopone all’autorizzazione preventiva di AAMS le operazioni che implicano mutamenti soggettivi di cui al precedente articolo 6, commi 3 e 4; r) il concessionario non del presente bando. La DGCA provvede a riequilibrare entro sei mesi il proprio indice di solidità patrimoniale ove lo stesso abbia subito una altresì alla riduzione in seguito ad operazioni misura proporzionale del contributo nel caso in cui i costi ammissibili effettuati risultino inferiori di trasferimento delle partecipazioni, anche di controllo, detenute dal concessionario stesso, di cui all’articolo 6, comma 9; s) oltre il concessionario non rispetta gli obblighi di mantenimento dei requisiti previsti all’articolo 8, comma 1, lettere i), j), k) e l). 310 per cento rispetto ai costi indicati nel preventivo. In caso di revoca della concessione o decadenza dalla concessione stessadel contributo, il presente atto di convenzione è automaticamente caducato. 4. Al concessionario non spetta alcun indennizzo per effetto dell’anticipata cessazionela DGCA provvede al recupero delle eventuali somme già percepite dal beneficiario, a qualsiasi titolo, della concessione, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 21-quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. 5. AAMS, ove ricorrano le condizioni di cui rispettivamente al comma 1 ed al comma 2, dà avviso al concessionario dell’avvio del procedimento di revoca ovvero contesta al concessionario stesso, all’avvio del procedimento di decadenza, i relativi addebitimaggiorate degli interessi legali nel frattempo maturati. Il procedimento Direttore Generale (Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx) TABELLA 1 – Criteri di revoca o valutazione dei progetti di decadenza dalla concessione è svolto da AAMS in ossequio alla normativa in materia scrittura di procedimento amministrativo sceneggiature per opere cinematografiche, televisive e web (art. 9 del bando) Criteri e sotto-criteri Punteggio max A) Qualità e originalità del soggetto ovvero del trattamento 60 60 1. Qualità della scrittura e innovazione rispetto ai generi di cui alla Legge 7 agosto 1990riferimento e, n. 241, con particolare riguardo agli articoli 2, 2 bis, 3, 3 bis, 7, 8, 9 e 10 della citata legge e successive modificazioni ed integrazioni. 6. Nel corso del procedimento, AAMS valuta le osservazioni ed i chiarimenti presentati dal concessionario e decide in ordine all’emanazione del provvedimento di revoca o di decadenza, tenendo conto degli effetti del medesimo sull’interesse pubblico. 7. AAMS, all’esito del procedimento, adotta, ove del caso, il provvedimento motivato di revoca della concessione o di decadenza dalla concessione, il quale tra l’altro stabilisce: a) i termini della devoluzione dei beni di cui all’articolo 25; b) le modalità e la durata della gestione obbligatoria; c) le penali da applicare al concessionario revocato o decaduto in nel caso di mancato rispetto progetti di animazione, anche qualità dell’approccio grafico 30 30 2. Originalità della storia, dei termini personaggi e dell’idea creativa e, nel caso dell’animazione, originalità dell’approccio grafico; 30 30 B) Potenziale di realizzazione dell’opera 30 30 C) Potenziale di diffusione e fruizione dell’opera in Italia e all’estero e, per le opere cinematografiche, nei festival e nel circuito delle modalità di cui alle lettere asale cinematografiche 10 10 A) Qualità, innovatività e b).originalità della sceneggiatura ovvero del soggetto 60 60 81. In Qualità della scrittura e innovatività del linguaggio narrativo proposto e, nel caso di provvedimento progetti di revoca animazione, anche qualità dell’approccio grafico; 30 30 2. Originalità della concessione o storia e rilevanza artistica, spettacolare e culturale del progetto e, nel caso dell’animazione, originalità dell’approccio grafico; 30 30 B) Realizzabilità del progetto di decadenza dalla concessionesviluppo e potenzialità di produzione dell’opera 20 20 1. Curriculum del produttore, le garanzie di cui all’articolo 26eventuali coproduttori internazionali e di altri soggetti coinvolti nel progetto 10 10 2. Coerenza tra ambizione artistica dell’opera audiovisiva e costi di sviluppo dell’opera; 10 10 C) Potenziale di diffusione e fruizione dell’opera in festival, commi 2 nel circuito delle sale cinematografiche in Italia e 3all’estero, sono incamerate da AAMSe coerenza fra progetto cinematografico e audiovisivo e pubblico potenziale di riferimento 20 20 1. Delineazione dei pubblici potenziali dell’opera e potenziale artistico per la selezione ai festival 15 15 2. Presenza di eventuali distributori nazionali e internazionali ovvero di altri fornitori di servizi media audiovisivi nazionali e internazionali 5 5 TABELLA 3 – Costi ammissibili per lo sviluppo di opere cinematografiche, fermo restando il diritto di richiedere il risarcimento ulteriore di ogni danno patito televisive e patendo, nonché la refusione delle spese.web (art. 17 del bando)

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Samples: Contributi Selettivi Per Opere Cinematografiche E Audiovisive

Revoca e decadenza. 1. AAMS La DGCA può revocare la concessione per sopravvenuti motivi revocare, in tutto o in parte, i contributi assegnati qualora gli esperti ritengano che l’opera non sia stata realizzata con un adeguato livello di pubblico interesseprofessionalità ovvero che l’opera realizzata sia sostanzialmente difforme dal progetto beneficiario del contributo, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originarioincluse le modifiche alla compagine artistica. 2. AAMS avvia il procedimento Il contributo è revocato in caso di decadenza dalla concessionedichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta del contributo, oltre ai casi ovvero in cui è espressamente prevista nel presente atto sede di convenzione o nella normativa vigente, anche nei seguenti casirichiesta definitiva. 3. Il contributo decade qualora: a) nei confronti del concessionarioall’opera non venga riconosciuto, del legale rappresentante o degli amministratori del concessionario siano state adottate misure cautelari o provvedimenti di rinvio a giudizio per tutte le ipotesi di reato di cui alla Legge 19 marzo 1990in via definitiva, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché per ogni altra ipotesi di reato suscettibile di far venire meno il rapporto fiduciario con AAMSrequisito della nazionalità italiana; b) il concessionario violi in modo grave e reiterato le disposizioni vigenti in materia di apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui vengano meno i requisiti previsti all’articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S. e successive modificazioni ed integrazioni22; c) il concessionario violi la normativa in materia di repressione del gioco anomalo, illecito non vengano rispettati i termini e clandestino ed, in particolare, in proprio od attraverso società controllate o collegate ovunque ubicate, commercializzi sul territorio italiano giochi vietati dall’ordinamento italianole condizioni previsti all’articolo 26; d) successivamente alla stipula dell’atto di convenzione, emerga, per qualsiasi motivo, ai fini della permanenza non vengano rispettati gli obblighi a carico del rapporto concessorio per tutti i soggetti ivi indicati, la non sussistenza di un requisito essenziale previsto dalla procedura di selezione e dalla normativa vigentebeneficiario previsti all’articolo 27; e) di dichiarazione mendace di cui al paragrafo 8.2 del capitolato d’oneri, anche se resa, ai sensi dell’articolo 5, comma 6, in costanza del rapporto concessorionon vengano soddisfatti gli altri requisiti e adempimenti previsti nel presente bando; f) il soggetto che eventualmente eserciti il controllo sul concessionario ai sensi dell’articolo 2359 del codice civilea seguito dei controlli effettuati, perda i requisiti la DGCA accerti l'indebita fruizione o violi gli obblighi previsti dall’articolo 10l’indebito utilizzo, comma 5anche parziale, dei contributi; g) il concessionario violi in modo grave per le opere cinematografiche, non sia stata effettuata, entro un anno dalla data di presentazione della richiesta definitiva, la circolazione cinematografica secondo i parametri previsti nel decreto ministeriale 14 luglio 2017 e reiterato gli obblighi successive modifiche, recante, fra l’altro, l’individuazione dei parametri e i doveri, anche di comunicazione, di cui al presente atto di convenzionerequisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive; h) il concessionario per le opere televisive e web, non provvedasia stata effettuata, per tre volte, anche non consecutive, nell’arco di dodici mesi, all’effettivo mancato adempimento di quanto dovuto a titolo di PREU, nonché degli eventuali interessi e sanzioni previsti dalla disciplina tributaria in materia di PREU; i) il numero di apparecchi di gioco AWP, collegati alla rete telematica del concessionario, a decorrere dalla scadenza del sesto mese entro un anno dalla data di stipula dell’atto presentazione della richiesta definitiva, la diffusione tramite fornitori di convenzioneservizi di media audiovisivi ovvero fornitori di servizi di hosting. 4. La DGCA provvede altresì alla riduzione in misura proporzionale del contributo nel caso in cui i costi ammissibili effettuati risultino inferiori di oltre il 10 per cento rispetto ai costi indicati nel preventivo. 5. In caso di revoca o decadenza del contributo, sia inferiore la DGCA provvede al numero minimo pari a 5.000 recupero delle eventuali somme già percepite dal beneficiario, maggiorate degli interessi legali nel frattempo maturati. 6. In caso di interruzione irreversibile della realizzazione dell’opera dovuta al COVID-19, in deroga alle disposizioni e agli adempimenti connessi e relativi al completamento dell’opera, previsti nel decreto ministeriale 31 luglio 2017, n. 343 e successive modifiche, citato in premessa, l’importo del contributo è riconosciuto entro il limite massimo dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati, fermo restando che tale contributo e gli altri incentivi e contributi pubblici riconosciuti non possono superare il 100% dei costi effettivamente sostenuti e pagati. Il Direttore Generale Roma, 7 luglio 2020 A) Qualità e originalità del soggetto ovvero del trattamento (cinquemilamax 65 punti) 1. Originalità dell’idea creativa; j) il numero 2. In caso di apparecchi VLTopera cinematografica di lungometraggio e di opera non seriale televisiva e web, collegati alla rete telematica rilevanza artistica, spettacolare e culturale del concessionariosoggetto, a decorrere dalla scadenza del diciottesimo mese dalla data di stipula dell’atto di convenzionetrattamento ovvero della prima stesura della sceneggiatura, sia inferiore al numero minimo previsto pari a 350 (trecentocinquanta)ove presente; k) non avere effettuato, alla scadenza dei termini indicati da AAMS con la comunicazione di cui all’articolo 5, comma 10, il versamento per l’autorizzazione all’installazione per gli apparecchi VLT nella misura minima del sette per cento degli apparecchi di gioco AWP attivi alla scadenza del sesto mese dalla data di stipula dell’atto di convenzione; l) il concessionario violi in modo grave e reiterato le disposizioni per effettuare in esercizi autorizzati la raccolta del gioco; m) il concessionario non abbia provveduto ad adeguare o integrare le garanzie di cui all’articolo 26 entro i termini ivi fissati; n) il concessionario impedisca, in modo grave e reiterato, il corretto ed esaustivo esercizio dei controlli effettuati da parte di AAMS di cui all’articolo 29; o) qualora il concessionario perda i requisiti per l’iscrizione all’elenco di cui all’articolo 1, comma 533, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti definiti dal decreto direttoriale attuativo, e successive modificazioni ed integrazioni; p) il concessionario non mantiene per tre anni il rapporto di indebitamento entro il valore di cui al precedente articolo 8, comma 1, lettera b); q) il concessionario non sottopone all’autorizzazione preventiva di AAMS le operazioni che implicano mutamenti soggettivi di cui al precedente articolo 6, commi 3 e 4; r) il concessionario non provvede a riequilibrare entro sei mesi il proprio indice di solidità patrimoniale ove lo stesso abbia subito una riduzione in seguito ad operazioni di trasferimento delle partecipazioni, anche di controllo, detenute dal concessionario stesso, di cui all’articolo 6, comma 9; s) il concessionario non rispetta gli obblighi di mantenimento dei requisiti previsti all’articolo 8, comma 1, lettere i), j), k) e l). 3. In caso di revoca opera seriale televisiva e web, rilevanza artistica, spettacolare e culturale del soggetto breve di serie; del profilo dei personaggi; del progetto di serializzazione con indicazione di formato, durata, genere e struttura degli episodi e della concessione o decadenza dalla concessione stessaserie, il presente atto modelli di convenzione è automaticamente caducato.riferimento; del soggetto della puntata pilota; 4. Al concessionario non spetta alcun indennizzo per effetto dell’anticipata cessazione, a qualsiasi titolo, Qualità della concessione, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 21-quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.scrittura; 5. AAMSQualità e originalità della struttura narrativa; 6. Qualità e originalità dei personaggi; 7. Qualità dei dialoghi; 8. Innovazione rispetto ai generi di riferimento. B) Potenziale di realizzazione dell’opera (max 30 punti) 1. Vocazione del progetto alla trasposizione cinematografica o audiovisiva. C) Potenziale di diffusione e fruizione dell’opera in Italia e all’estero e, per le opere cinematografiche, nei festival e nel circuito delle sale cinematografiche; (max 5 punti) 1. Presenza nel team di sceneggiatori di un autore di nazionalità estera; 2. Potenzialità di interessare e coinvolgere anche il pubblico internazionale; 3. Possibilità che la sceneggiatura finale diventi un veicolo di diffusione della creatività, dell’autorialità e del patrimonio culturale italiano all’estero. A) Qualità, innovatività e originalità della sceneggiatura ovvero del soggetto (max 60 punti) 1. In caso di opera cinematografica di lungometraggio e di opera non seriale televisiva e web, rilevanza artistica, spettacolare e culturale del soggetto, del trattamento ovvero della prima stesura della sceneggiatura, ove ricorrano le condizioni presente; 2. In caso di cui rispettivamente al comma 1 ed al comma 2opera seriale televisiva e web, dà avviso al concessionario dell’avvio rilevanza artistica, spettacolare e culturale del procedimento soggetto breve di revoca serie; del profilo dei personaggi; del progetto di serializzazione con indicazione di formato, durata, genere e struttura degli episodi e della serie, modelli di riferimento; del soggetto della puntata pilota; 3. Innovatività del linguaggio cinematografico ovvero contesta al concessionario stesso, all’avvio del procedimento audiovisivo proposto; 4. Stato di decadenza, i relativi addebitiavanzamento delle ricerche (documentari); 5. Il procedimento di revoca o di decadenza dalla concessione è svolto da AAMS in ossequio alla normativa in materia di procedimento amministrativo di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, con particolare riguardo agli articoli 2, 2 bis, 3, 3 bis, 7, 8, 9 e 10 della citata legge e successive modificazioni ed integrazioniTecnica dell’animazione utilizzata (animazione). 6. Nel corso del procedimento, AAMS valuta le osservazioni ed Livello di sviluppo della sceneggiatura (trattamento per i chiarimenti presentati dal concessionario e decide in ordine all’emanazione del provvedimento di revoca o di decadenza, tenendo conto degli effetti del medesimo sull’interesse pubblico.documentari); 7. AAMSQualità e originalità della scrittura, all’esito dello sviluppo dei personaggi, dei dialoghi, del procedimento, adotta, ove del caso, tono e ritmo e della coerenza con il provvedimento motivato di revoca della concessione o di decadenza dalla concessione, il quale tra l’altro stabilisce: a) i termini della devoluzione dei beni di cui all’articolo 25genere; b) le modalità e la durata della gestione obbligatoria; c) le penali da applicare al concessionario revocato o decaduto in caso di mancato rispetto dei termini e delle modalità di cui alle lettere a) e b). 8. In caso Solidità della struttura narrativa; 9. Sceneggiatura beneficiaria di provvedimento contributi selettivi; 10. Coerenza tra le diverse componenti del progetto, ovvero tra idea, struttura, personaggi e dialoghi. B) Realizzabilità del progetto di revoca sviluppo e potenzialità di produzione dell’opera (max 20 punti) 1. Curriculum del produttore e della concessione società di produzione nonché di eventuali coproduttori, anche internazionali; 2. Coerenza e congruità del piano di sviluppo, di preproduzione e delle componenti tecniche e artistiche; 3. Coerenza tra ambizione artistica dell’opera audiovisiva e costi di sviluppo e preproduzione dell’opera; 4. Realizzazione del progetto in partnership con imprese di altri Paesi. C) Potenziale di diffusione e fruizione dell’opera in festival, nel circuito delle sale cinematografiche in Italia e all’estero, e coerenza fra progetto cinematografico e audiovisivo e pubblico potenziale di riferimento (max 20 punti) 1. Presenza di eventuali distributori nazionali e internazionali ovvero di altri fornitori di servizi media audiovisivi nazionali e internazionali (eventuali lettere di intenti o accordi firmati con distributori cinematografici, emittenti televisive, piattaforme VOD e altri fornitori di decadenza dalla concessioneservizi media audiovisivi); 2. Potenziale artistico dell’opera audiovisiva (requisiti artistici per selezione ai festival, le garanzie strategia e tempistiche di cui all’articolo 26presentazione alle manifestazioni specializzate in Italia e all’estero); 3. Innovatività delle strategie di diffusione e distribuzione dell’opera, commi 2 con particolare riferimento all’individuazione del pubblico nazionale ed internazionale di riferimento; 4. Potenzialità dell’opera audiovisiva di diventare un veicolo di diffusione della creatività, autorialità e 3, sono incamerate da AAMS, fermo restando il diritto di richiedere il risarcimento ulteriore di ogni danno patito e patendo, nonché la refusione delle spesedel patrimonio culturale italiano all’estero.

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Samples: Contributi Selettivi Per Opere Cinematografiche E Audiovisive

Revoca e decadenza. 1La DGCA può revocare, in tutto o in parte, i contributi assegnati qualora la commissione ritenga che l’opera non sia stata realizzata con un adeguato livello di professionalità ovvero che l’opera realizzata sia sostanzialmente difforme dal progetto beneficiario del contributo, incluse le modifiche alla compagine artistica. AAMS può revocare la concessione per sopravvenuti motivi Il contributo è revocato in caso di pubblico interessedichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta dei contributi, ovvero nel caso in sede di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario. 2richiesta definitiva. AAMS avvia il procedimento di decadenza dalla concessione, oltre ai casi in cui è espressamente prevista nel presente atto di convenzione o nella normativa vigente, anche nei seguenti casiIl contributo decade qualora: a) nei confronti del concessionario, del legale rappresentante all’opera non venga approvata la coproduzione o degli amministratori del concessionario siano state adottate misure cautelari o provvedimenti di rinvio a giudizio per tutte le ipotesi di reato di cui alla Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché per ogni altra ipotesi di reato suscettibile di far venire meno il rapporto fiduciario con AAMScompartecipazione internazionale ovvero non venga riconosciuta la nazionalità italiana in via definitiva; b) il concessionario violi in modo grave e reiterato le disposizioni vigenti in materia la quota di apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S. e successive modificazioni ed integrazioniproprietà delle imprese italiane diventi maggioritaria rispetto alle quote delle imprese non italiane coproduttrici dell’opera; c) il concessionario violi la normativa in materia di repressione del gioco anomalo, illecito e clandestino ed, in particolare, in proprio od attraverso società controllate o collegate ovunque ubicate, commercializzi sul territorio italiano giochi vietati dall’ordinamento italianovengano meno i requisiti previsti all’articolo 2; d) successivamente alla stipula dell’atto di convenzione, emerga, per qualsiasi motivo, ai fini della permanenza del rapporto concessorio per tutti non vengano rispettati i soggetti ivi indicati, la non sussistenza di un requisito essenziale previsto dalla procedura di selezione termini e dalla normativa vigentele condizioni previsti all’articolo 6; e) di dichiarazione mendace di cui al paragrafo 8.2 non vengano rispettati gli obblighi a carico del capitolato d’oneri, anche se resa, ai sensi dell’articolo 5, comma 6, in costanza del rapporto concessoriobeneficiario previsti all’articolo 8; f) il soggetto che eventualmente eserciti il controllo sul concessionario ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, perda i non vengano soddisfatti gli altri requisiti o violi gli obblighi e adempimenti previsti dall’articolo 10, comma 5nel presente bando; g) il concessionario violi in modo grave e reiterato gli obblighi e i doveria seguito dei controlli effettuati, la DGCA accerti l'indebita fruizione o l’indebito utilizzo, anche di comunicazioneparziale, di cui al presente atto di convenzionedei contributi; h) il concessionario non provvedasia stata effettuata, per tre volte, anche non consecutive, nell’arco di dodici mesi, all’effettivo mancato adempimento di quanto dovuto a titolo di PREU, nonché degli eventuali interessi e sanzioni previsti dalla disciplina tributaria in materia di PREU; i) il numero di apparecchi di gioco AWP, collegati alla rete telematica del concessionario, a decorrere dalla scadenza del sesto mese entro un anno dalla data di stipula dell’atto presentazione della richiesta definitiva, la circolazione cinematografica secondo i parametri previsti nel decreto ministeriale 14 luglio 2017 e successive modificazioni, recante, fra l’altro, l’individuazione dei parametri e requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive ovvero, per le opere di convenzionericerca e formazione, non sia inferiore stata effettuata la diffusione al numero minimo pari a 5.000 (cinquemila); j) pubblico secondo i parametri previsti dal presente bando. La DGCA provvede altresì alla riduzione in misura proporzionale del contributo nel caso in cui i costi effettuati risultino inferiori di oltre il numero di apparecchi VLT, collegati alla rete telematica del concessionario, a decorrere dalla scadenza del diciottesimo mese dalla data di stipula dell’atto di convenzione, sia inferiore al numero minimo previsto pari a 350 (trecentocinquanta); k) non avere effettuato, alla scadenza dei termini indicati da AAMS con la comunicazione di cui all’articolo 5, comma 10, il versamento per l’autorizzazione all’installazione per gli apparecchi VLT nella misura minima del sette 10 per cento degli apparecchi di gioco AWP attivi alla scadenza del sesto mese dalla data di stipula dell’atto di convenzione; l) il concessionario violi in modo grave e reiterato le disposizioni per effettuare in esercizi autorizzati la raccolta del gioco; m) il concessionario non abbia provveduto ad adeguare o integrare le garanzie di cui all’articolo 26 entro i termini ivi fissati; n) il concessionario impedisca, in modo grave e reiterato, il corretto ed esaustivo esercizio dei controlli effettuati da parte di AAMS di cui all’articolo 29; o) qualora il concessionario perda i requisiti per l’iscrizione all’elenco di cui all’articolo 1, comma 533, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti definiti dal decreto direttoriale attuativo, e successive modificazioni ed integrazioni; p) il concessionario non mantiene per tre anni il rapporto di indebitamento entro il valore di cui al precedente articolo 8, comma 1, lettera b); q) il concessionario non sottopone all’autorizzazione preventiva di AAMS le operazioni che implicano mutamenti soggettivi di cui al precedente articolo 6, commi 3 e 4; r) il concessionario non provvede a riequilibrare entro sei mesi il proprio indice di solidità patrimoniale ove lo stesso abbia subito una riduzione in seguito ad operazioni di trasferimento delle partecipazioni, anche di controllo, detenute dal concessionario stesso, di cui all’articolo 6, comma 9; s) il concessionario non rispetta gli obblighi di mantenimento dei requisiti previsti all’articolo 8, comma 1, lettere i), j), k) e l). 3rispetto ai costi ammissibili indicati nel preventivo. In caso di revoca della concessione o decadenza dalla concessione stessadel contributo, il presente atto di convenzione è automaticamente caducatola DGCA provvede al recupero delle eventuali somme già percepite dal beneficiario, maggiorate degli interessi legali nel frattempo maturati. 4. Al concessionario non spetta alcun indennizzo per effetto dell’anticipata cessazione, a qualsiasi titolo, della concessione, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 21-quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. 5. AAMS, ove ricorrano le condizioni di cui rispettivamente al comma 1 ed al comma 2, dà avviso al concessionario dell’avvio del procedimento di revoca ovvero contesta al concessionario stesso, all’avvio del procedimento di decadenza, i relativi addebiti. Il procedimento di revoca o di decadenza dalla concessione è svolto da AAMS in ossequio alla normativa in materia di procedimento amministrativo di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, con particolare riguardo agli articoli 2, 2 bis, 3, 3 bis, 7, 8, 9 e 10 della citata legge e successive modificazioni ed integrazioni. 6. Nel corso del procedimento, AAMS valuta le osservazioni ed i chiarimenti presentati dal concessionario e decide in ordine all’emanazione del provvedimento di revoca o di decadenza, tenendo conto degli effetti del medesimo sull’interesse pubblico. 7. AAMS, all’esito del procedimento, adotta, ove del caso, il provvedimento motivato di revoca della concessione o di decadenza dalla concessione, il quale tra l’altro stabilisce: a) i termini della devoluzione dei beni di cui all’articolo 25; b) le modalità e la durata della gestione obbligatoria; c) le penali da applicare al concessionario revocato o decaduto in caso di mancato rispetto dei termini e delle modalità di cui alle lettere a) e b). 8. In caso di provvedimento di revoca della concessione o di decadenza dalla concessione, le garanzie di cui all’articolo 26, commi 2 e 3, sono incamerate da AAMS, fermo restando il diritto di richiedere il risarcimento ulteriore di ogni danno patito e patendo, nonché la refusione delle spese.

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Samples: Bando Per La Concessione Di Contributi Selettivi Alle Opere Cinematografiche

Revoca e decadenza. 1La DGCA può revocare, in tutto o in parte, i contributi assegnati qualora la Commissione ritenga che l’opera non sia stata realizzata con un adeguato livello di professionalità ovvero che l’opera realizzata sia sostanzialmente difforme dal progetto beneficiario del contributo, incluse le modifiche alla compagine artistica. AAMS può revocare la concessione per sopravvenuti motivi Il contributo è revocato in caso di pubblico interessedichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta del contributo, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario. 2in sede richiesta definitiva. AAMS avvia il procedimento di decadenza dalla concessione, oltre ai casi in cui è espressamente prevista nel presente atto di convenzione o nella normativa vigente, anche nei seguenti casiIl contributo decade qualora: a) nei confronti del concessionarioall’opera non venga riconosciuto, del legale rappresentante o degli amministratori del concessionario siano state adottate misure cautelari o provvedimenti di rinvio a giudizio per tutte le ipotesi di reato di cui alla Legge 19 marzo 1990in via definitiva, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché per ogni altra ipotesi di reato suscettibile di far venire meno il rapporto fiduciario con AAMSrequisito della nazionalità italiana; b) il concessionario violi in modo grave decada la coproduzione fra i coproduttori italiani e reiterato le disposizioni vigenti in materia di apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S. e successive modificazioni ed integrazionii coproduttori francesi; c) il concessionario violi la normativa in materia di repressione del gioco anomalo, illecito e clandestino ed, in particolare, in proprio od attraverso società controllate o collegate ovunque ubicate, commercializzi sul territorio italiano giochi vietati dall’ordinamento italianovengano meno i requisiti previsti all’articolo 14; d) successivamente alla stipula dell’atto di convenzione, emerga, per qualsiasi motivo, ai fini della permanenza del rapporto concessorio per tutti non vengano rispettati i soggetti ivi indicati, la non sussistenza di un requisito essenziale previsto dalla procedura di selezione termini e dalla normativa vigentele condizioni previsti all’articolo 17; e) di dichiarazione mendace di cui al paragrafo 8.2 non vengano rispettati gli obblighi a carico del capitolato d’oneri, anche se resa, ai sensi dell’articolo 5, comma 6, in costanza del rapporto concessoriobeneficiario previsti all’articolo 18; f) il soggetto che eventualmente eserciti il controllo sul concessionario ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, perda i non vengano soddisfatti gli altri requisiti o violi gli obblighi e adempimenti previsti dall’articolo 10, comma 5nel presente bando; g) il concessionario violi in modo grave e reiterato gli obblighi e i doveria seguito dei controlli effettuati, la DGCA accerti l'indebita fruizione o l’indebito utilizzo, anche di comunicazioneparziale, di cui al presente atto di convenzionedei contributi; h) il concessionario non provvedasia stata effettuata, per tre volte, anche non consecutive, nell’arco di dodici mesi, all’effettivo mancato adempimento di quanto dovuto a titolo di PREU, nonché degli eventuali interessi e sanzioni previsti dalla disciplina tributaria in materia di PREU; i) il numero di apparecchi di gioco AWP, collegati alla rete telematica del concessionario, a decorrere dalla scadenza del sesto mese entro un anno dalla data di stipula dell’atto di convenzione, sia inferiore al numero minimo pari a 5.000 (cinquemila); j) il numero di apparecchi VLT, collegati alla rete telematica del concessionario, a decorrere dalla scadenza del diciottesimo mese dalla data di stipula dell’atto di convenzione, sia inferiore al numero minimo previsto pari a 350 (trecentocinquanta); k) non avere effettuato, alla scadenza dei termini indicati da AAMS con la comunicazione presentazione della richiesta definitiva di cui all’articolo 517, comma 10la circolazione cinematografica secondo i parametri previsti nel decreto ministeriale 14 luglio 2017 e successive modifiche, recante, fra l’altro, l’individuazione dei parametri e requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive. La DGCA provvede altresì alla riduzione in misura proporzionale del contributo nel caso in cui i costi ammissibili effettuati risultino inferiori di oltre il versamento per l’autorizzazione all’installazione per gli apparecchi VLT nella misura minima del sette 10 per cento degli apparecchi di gioco AWP attivi alla scadenza del sesto mese dalla data di stipula dell’atto di convenzione; l) il concessionario violi in modo grave e reiterato le disposizioni per effettuare in esercizi autorizzati la raccolta del gioco; m) il concessionario non abbia provveduto ad adeguare o integrare le garanzie di cui all’articolo 26 entro i termini ivi fissati; n) il concessionario impedisca, in modo grave e reiterato, il corretto ed esaustivo esercizio dei controlli effettuati da parte di AAMS di cui all’articolo 29; o) qualora il concessionario perda i requisiti per l’iscrizione all’elenco di cui all’articolo 1, comma 533, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti definiti dal decreto direttoriale attuativo, e successive modificazioni ed integrazioni; p) il concessionario non mantiene per tre anni il rapporto di indebitamento entro il valore di cui al precedente articolo 8, comma 1, lettera b); q) il concessionario non sottopone all’autorizzazione preventiva di AAMS le operazioni che implicano mutamenti soggettivi di cui al precedente articolo 6, commi 3 e 4; r) il concessionario non provvede a riequilibrare entro sei mesi il proprio indice di solidità patrimoniale ove lo stesso abbia subito una riduzione in seguito ad operazioni di trasferimento delle partecipazioni, anche di controllo, detenute dal concessionario stesso, di cui all’articolo 6, comma 9; s) il concessionario non rispetta gli obblighi di mantenimento dei requisiti previsti all’articolo 8, comma 1, lettere i), j), k) e l). 3rispetto ai costi indicati nel preventivo. In caso di revoca della concessione o decadenza dalla concessione stessadel contributo, il presente atto di convenzione è automaticamente caducatola DGCA provvede al recupero delle eventuali somme già percepite dal beneficiario, maggiorate degli interessi legali nel frattempo maturati. 4. Al concessionario non spetta alcun indennizzo per effetto dell’anticipata cessazione, a qualsiasi titolo, della concessione, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 21-quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. 5. AAMS, ove ricorrano le condizioni di cui rispettivamente al comma 1 ed al comma 2, dà avviso al concessionario dell’avvio del procedimento di revoca ovvero contesta al concessionario stesso, all’avvio del procedimento di decadenza, i relativi addebiti. Il procedimento di revoca o di decadenza dalla concessione è svolto da AAMS in ossequio alla normativa in materia di procedimento amministrativo di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, con particolare riguardo agli articoli 2, 2 bis, 3, 3 bis, 7, 8, 9 e 10 della citata legge e successive modificazioni ed integrazioni. 6. Nel corso del procedimento, AAMS valuta le osservazioni ed i chiarimenti presentati dal concessionario e decide in ordine all’emanazione del provvedimento di revoca o di decadenza, tenendo conto degli effetti del medesimo sull’interesse pubblico. 7. AAMS, all’esito del procedimento, adotta, ove del caso, il provvedimento motivato di revoca della concessione o di decadenza dalla concessione, il quale tra l’altro stabilisce: a) i termini della devoluzione dei beni di cui all’articolo 25; b) le modalità e la durata della gestione obbligatoria; c) le penali da applicare al concessionario revocato o decaduto in caso di mancato rispetto dei termini e delle modalità di cui alle lettere a) e b). 8. In caso di provvedimento di revoca della concessione o di decadenza dalla concessione, le garanzie di cui all’articolo 26, commi 2 e 3, sono incamerate da AAMS, fermo restando il diritto di richiedere il risarcimento ulteriore di ogni danno patito e patendo, nonché la refusione delle spese.

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Samples: Contributi Selettivi Per Lo Sviluppo E La Coproduzione Di Opere Cinematografiche E Serie Audiovisive

Revoca e decadenza. 1. AAMS può 16.1.1 Il Concedente potrà revocare la concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originarioConcessione al ricorrere dei presupposti e secondo le modalità previsti dalla legge. 2. AAMS avvia 16.1.2 Il Concedente deve avviare il procedimento di decadenza dalla concessioneConcessione, oltre ai casi in cui è espressamente prevista nel presente atto di convenzione o nella normativa di volta in volta vigente, anche nei seguenti casi: (a) qualora nei confronti del concessionarioConcessionario e/o dell’Aggiudicatario e/o delle sue Parti Correlate, e/o nei confronti dei loro rappresentanti legali, dei componenti degli organi di amministrazione, nonché degli altri soggetti indicati nell’Articolo 85, commi 2 e 3 del Codice Antimafia, siano emessi, in applicazione della normativa in materia di antimafia, provvedimenti provvisori o definitivi; (b) qualora pervengano dalle autorità competenti informazioni antimafia che indichino la non veridicità o la parzialità di quanto riportato nelle dichiarazioni e nei certificati presentati dal Concessionario ai sensi del Paragrafo 7.1.3; (c) qualora il Concessionario non adempia agli obblighi assunti con la sottoscrizione del Protocollo di Legalità; (d) qualora, nei confronti del legale rappresentante o degli amministratori del Concessionario e/o dell’Aggiudicatario e/o delle sue Parti Correlate e degli altri soggetti indicati dall’Articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei Contratti, siano state emesse sentenze di condanna passate in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’Articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidano sulla moralità professionale, ed in ogni caso per i reati citati nell’Articolo 38, comma 1, lettere c) ed h), del Codice dei Contratti; analogamente si procederà (i)nelle ipotesi previste dall’Articolo 38, comma 1, lett. m-ter, del Codice dei Contratti, vale a dire nell’ipotesi in cui il legale rappresentante o degli amministratori del Concessionario e/o dell’Aggiudicatario e/o delle sue Parti Correlate che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli Articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; e (ii)per ogni ipotesi di reato per il quale sia stato disposto il rinvio a giudizio e che il Comune, in ragione della sua natura, della gravità, delle modalità di esecuzione e della connessione con l’oggetto della presente Convenzione, valuti tale da far escludere l’affidabilità, la professionalità e l’idoneità morale del Concessionario e/o dell’Aggiudicatario e/o delle sue Parti Correlate, ovvero quando ricorrano le ipotesi di cui all’Articolo 24, comma 25, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni in legge 15 luglio 2011, n. 111; dette previsioni si estendono anche nel caso in cui i soggetti fossero stati condannati per reati simili o analoghi nell’ordinamento dello Stato di cui è cittadino; (e) qualora, in costanza del rapporto concessorio, il Concessionario ovvero l’Aggiudicatario perdano i requisiti di cui al paragrafo [●] del Disciplinare di Gara; (f) qualora, nei confronti del Concessionario e/o dell’Aggiudicatario e/o delle sue Parti Correlate, del legale rappresentante o degli amministratori del concessionario Concessionario e/o dell’Aggiudicatario e/o delle sue Parti Correlate, siano state adottate misure cautelari o provvedimenti di rinvio a giudizio pronunciate condanne per tutte le ipotesi di reato di cui alla Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché per ogni altra ipotesi di reato suscettibile di far venire meno il rapporto fiduciario con AAMSi delitti indicati nell’Articolo 32-quater del codice penale; b(g) qualora l’Aggiudicatario ponga in essere gravi, reiterate e persistenti violazioni degli obblighi previsti dal Paragrafo 8.1; (h) qualora il concessionario Concessionario non rispetti gli obblighi previsti dai Paragrafi 7.1.1(a), 7.1.1(c), 7.1.1 (p), 7.1.1 (q), 7.1.1(r) e 7.1.1(t); (i) qualora il Concessionario ponga in essere gravi, reiterate e persistenti violazioni degli obblighi previsti dai Paragrafi 7.1.1(d), 7.1.1 (e), 7.1.1 (g) e 7.1.1(v); (j) qualora M&D non rispetti gli obblighi previsti dai Paragrafi 6.1.2, 6.1.3 6.1.6, 6.1.8, 6.1.9, 6.2.3, 17.1 e 17.2; (k) nei casi di decadenza previsti all’Articolo 9; (l) qualora il Concessionario violi in modo grave e reiterato le disposizioni di legge di tempo in tempo vigenti in materia di apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S. e successive modificazioni ed integrazionigioco; c(m) qualora il concessionario Concessionario violi la normativa in materia di repressione del gioco anomalo, illecito e clandestino ede, in particolare, commercializzi sul territorio italiano in proprio od o attraverso società controllate o collegate ovunque ubicate, commercializzi sul territorio italiano giochi vietati dall’ordinamento italiano; d(n) successivamente alla stipula dell’atto di convenzione, emerga, per qualsiasi motivo, ai fini della permanenza del rapporto concessorio per tutti i soggetti ivi indicati, la non sussistenza di un requisito essenziale previsto dalla procedura di selezione e dalla normativa vigente; e) di dichiarazione mendace di cui al paragrafo 8.2 del capitolato d’oneri, anche se resa, ai sensi dell’articolo 5, comma 6, in costanza del rapporto concessorio; f) qualora il soggetto che eventualmente eserciti il controllo sul concessionario ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, perda i requisiti o violi gli obblighi previsti dall’articolo 10, comma 5; g) il concessionario violi in modo grave e reiterato gli obblighi e i doveri, anche di comunicazione, di cui al presente atto di convenzione; h) il concessionario non provveda, per tre volte, anche non consecutive, nell’arco di dodici mesi, all’effettivo mancato adempimento di quanto dovuto a titolo di PREU, nonché degli eventuali interessi e sanzioni previsti dalla disciplina tributaria in materia di PREU; i) il numero di apparecchi di gioco AWP, collegati alla rete telematica del concessionario, a decorrere dalla scadenza del sesto mese dalla data di stipula dell’atto di convenzione, sia inferiore al numero minimo pari a 5.000 (cinquemila); j) il numero di apparecchi VLT, collegati alla rete telematica del concessionario, a decorrere dalla scadenza del diciottesimo mese dalla data di stipula dell’atto di convenzione, sia inferiore al numero minimo previsto pari a 350 (trecentocinquanta); k) non avere effettuato, alla scadenza dei termini indicati da AAMS con la comunicazione di cui all’articolo 5, comma 10, il versamento per l’autorizzazione all’installazione per gli apparecchi VLT nella misura minima del sette per cento degli apparecchi di gioco AWP attivi alla scadenza del sesto mese dalla data di stipula dell’atto di convenzione; l) il concessionario violi in modo grave e reiterato le disposizioni per effettuare in esercizi autorizzati la raccolta del gioco; m) il concessionario Concessionario non abbia provveduto ad adeguare o integrare le garanzie di cui all’articolo 26 Garanzie entro i termini ivi fissatiindicati all’Articolo 13; n(o) qualora il concessionario Concessionario impedisca, in modo grave e reiterato, il corretto ed esaustivo esercizio dei controlli effettuati da parte di AAMS del Comune di cui all’articolo 29;all’ Articolo 14. o(p) qualora il concessionario perda i requisiti per l’iscrizione all’elenco di cui all’articolo 1, comma 533, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti definiti dal decreto direttoriale attuativo, Concessionario ponga in essere gravi e successive modificazioni ed integrazioni; p) il concessionario non mantiene per tre anni il rapporto di indebitamento entro il valore persistenti violazioni degli obblighi di cui al precedente articolo 8, comma 1, lettera b); q) il concessionario non sottopone all’autorizzazione preventiva di AAMS le operazioni che implicano mutamenti soggettivi di cui al precedente articolo 6, commi 3 e 4; r) il concessionario non provvede a riequilibrare entro sei mesi il proprio indice di solidità patrimoniale ove lo stesso abbia subito una riduzione in seguito ad operazioni di trasferimento delle partecipazioni, anche di controllo, detenute dal concessionario stesso, di cui all’articolo 6, comma 9; s) il concessionario non rispetta gli obblighi di mantenimento dei requisiti previsti all’articolo 8, comma 1, lettere i), j), k) e l)Paragrafo 7.2. 3. In caso di revoca della concessione o decadenza dalla concessione stessa, il presente atto di convenzione è automaticamente caducato. 4. Al concessionario non spetta alcun indennizzo per effetto dell’anticipata cessazione, a qualsiasi titolo, della concessione, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 21-quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. 5. AAMS, ove ricorrano le condizioni di cui rispettivamente al comma 1 ed al comma 2, dà avviso al concessionario dell’avvio del procedimento di revoca ovvero contesta al concessionario stesso, all’avvio del procedimento di decadenza, i relativi addebiti. Il procedimento di revoca o di decadenza dalla concessione è svolto da AAMS in ossequio alla normativa in materia di procedimento amministrativo di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, con particolare riguardo agli articoli 2, 2 bis, 3, 3 bis, 7, 8, 9 e 10 della citata legge e successive modificazioni ed integrazioni. 6. Nel corso del procedimento, AAMS valuta le osservazioni ed i chiarimenti presentati dal concessionario e decide in ordine all’emanazione del provvedimento di revoca o di decadenza, tenendo conto degli effetti del medesimo sull’interesse pubblico. 7. AAMS, all’esito del procedimento, adotta, ove del caso, il provvedimento motivato di revoca della concessione o di decadenza dalla concessione, il quale tra l’altro stabilisce: a) i termini della devoluzione dei beni di cui all’articolo 25; b) le modalità e la durata della gestione obbligatoria; c) le penali da applicare al concessionario revocato o decaduto in caso di mancato rispetto dei termini e delle modalità di cui alle lettere a) e b). 8. In caso di provvedimento di revoca della concessione o di decadenza dalla concessione, le garanzie di cui all’articolo 26, commi 2 e 3, sono incamerate da AAMS, fermo restando il diritto di richiedere il risarcimento ulteriore di ogni danno patito e patendo, nonché la refusione delle spese.

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