Common use of REVOCA E RISOLUZIONE CONTRATTUALE Clause in Contracts

REVOCA E RISOLUZIONE CONTRATTUALE. Qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti dal Ministero, dalla Banca e dall’Esperto, anche ai sensi del successivo art. 15, emergano inadempimenti a carico del/i Soggetto/i finanziato/i rispetto agli obblighi previsti nel presente contratto, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla normativa di riferimento, il Ministero potrà revocare il Finanziamento, eventualmente previa relazione della Banca. Le obbligazioni relative alla restituzione conseguente alla revoca delle agevolazioni vengono assunte dai soggetti finanziati ciascuno in ragione della propria quota di finanziamento. La Banca invierà una dettagliata relazione al Ministero, ai fini di una decisione in merito al permanere dell’agevolazione, anche nelle seguenti fattispecie: a) rilascio, da parte del Soggetto finanziato di dichiarazioni, documenti o elaborati non veritieri; b) presentazione da parte del Soggetto finanziato e/o degli eventuali fideiussori di domande di procedure di amministrazione controllata o di concordato preventivo o di proposte di cessione dei beni ai creditori; c) dichiarazione di fallimento, dichiarazione di insolvenza, apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa, liquidazione volontaria del Soggetto finanziato e/o degli eventuali fideiussori; d) cessazione o modificazione dell’attività del Soggetto finanziato; e) modifiche sostanziali dell'assetto aziendale/societario del Soggetto finanziato (ad esempio trasformazione o fusione od incorporazione in altre società); f) mancato rispetto, rilevato in sede di controlli finali, dei requisiti di ammissibilità del Progetto SCN previsti dall’Avviso. Qualora il Ministero disponga la revoca – totale o parziale - del Finanziamento, la stessa avrà per effetto l'obbligo del pagamento – nella misura e con le modalità stabilite dal Ministero – degli importi percepiti, con le spese e gli interessi maturati dalla data di erogazione fino al giorno del pagamento e calcolati come di seguito specificato, fatto salvo il risarcimento dei danni e le altre sanzioni di cui all’art. 9 del citato D. Lgs. n. 123/98. Ai sensi dei commi 1 e 3 dell’art. 9 del D. Lgs. n. 123/98, nei casi di revoca disposta per azioni o fatti addebitati al Soggetto finanziato, lo stesso dovrà versare al Ministero l'importo dal medesimo percepito maggiorato di un interesse pari al TUR vigente alla data dell’erogazione, maggiorato di 5 punti percentuali; negli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al TUR. In caso di revoca del Finanziamento il presente contratto si intende risolto di diritto, in tutto o in parte, con gli effetti di cui al provvedimento di revoca.

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Samples: Financing Agreement, Financing Agreement

REVOCA E RISOLUZIONE CONTRATTUALE. [EVENTUALE: Le obbligazioni relative alla restituzione conseguente a revoca delle agevolazioni vengono assunte dai Soggetti finanziati ciascuno in ragione della propria quota di Finanziamento]. Qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti dal Ministero, dalla Banca Soggetto Convenzionato e dall’Esperto, anche ai sensi del successivo art. 15art.15, emergano inadempimenti a carico [EVENTUALE:anche di uno soltanto] del/i Soggetto/i finanziato/i rispetto agli obblighi previsti nel presente contratto, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla normativa di riferimento, il Ministero potrà revocare il Finanziamento, eventualmente previa relazione della BancaSoggetto Convenzionato relazionerà al Ministero. Le obbligazioni relative alla restituzione conseguente alla revoca delle agevolazioni vengono assunte dai soggetti finanziati ciascuno in ragione della propria quota di finanziamento. La Banca Il Soggetto Convenzionato invierà una dettagliata relazione al Ministero, ai fini di una decisione in merito al permanere dell’agevolazione, anche nelle seguenti fattispecie: a) rilascio, da parte del Soggetto finanziato [EVENTUALE: anche di uno solo] del/i Xxxxxxxx/i finanziato/i di dichiarazioni, documenti o elaborati non veritieri; b) presentazione da parte del Soggetto finanziato [EVENTUALE: anche di uno solo] del/i Soggetto/i finanziato/i e/o degli eventuali fideiussori di domande di procedure di amministrazione controllata o di concordato preventivo o di proposte di cessione dei beni ai creditori; c) dichiarazione di fallimento, dichiarazione di insolvenza, apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa, liquidazione volontaria del Soggetto finanziato [EVENTUALE: anche di uno solo] del/i Soggetto/i finanziato/i e/o degli eventuali fideiussori; d) cessazione o modificazione dell’attività del Soggetto [EVENTUALE:anche di uno solo] del/i Soggetto/i finanziato/i; ea) modifiche sostanziali dell'assetto aziendale/societario del Soggetto finanziato (ad [EVENTUALE:anche di uno solo] del/i Soggetto/i finanziato/i(ad esempio trasformazione o fusione od incorporazione in altre società); fb) mancato rispetto, rilevato in sede di controlli finali, dei requisiti di ammissibilità del Progetto SCN previsti dall’Avvisoammissibilità. Qualora il Ministero disponga la revoca – totale o parziale - parziale, [EVENTUALE: a carico di tutti o di alcuni dei Soggetti finanziati – del Finanziamento, la stessa avrà per effetto l'obbligo [EVENTUALE: a carico del/i soggetto/i nei cui confronti detta revoca è disposta] del pagamento – nella misura e con le modalità stabilite dal Ministero – degli importi percepiti, con le spese e gli interessi maturati dalla data di erogazione fino al giorno del pagamento e calcolati come di seguito specificato, fatto salvo il risarcimento dei danni e le altre sanzioni di cui all’art. 9 del citato D. LgsD.Lgs. n. 123/98. Ai sensi dei commi 1 e 3 dell’art. 9 del D. LgsD.Lgs. n. 123/98, nei casi di revoca disposta per azioni o fatti addebitati al Soggetto finanziato, lo stesso dovrà versare al Ministero l'importo dal medesimo percepito maggiorato di un interesse pari al TUR vigente alla data dell’erogazione, maggiorato di 5 punti percentuali; negli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al TUR. In caso di revoca del Finanziamento il presente contratto si intende risolto di diritto, in tutto o in parte, con gli effetti di cui al provvedimento di revoca.

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Samples: Financing Agreement

REVOCA E RISOLUZIONE CONTRATTUALE. Qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti dal Ministero, dalla Banca e dall’Esperto, anche ai sensi del successivo art. 15, emergano inadempimenti a carico del/i Soggetto/i finanziato/i rispetto agli obblighi previsti nel presente contratto, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla normativa di riferimento, il Ministero potrà revocare il Finanziamento, eventualmente previa relazione della Banca. Le obbligazioni relative alla restituzione conseguente alla revoca delle agevolazioni vengono assunte dai soggetti finanziati ciascuno in ragione della propria quota di finanziamento. La Banca invierà una dettagliata relazione al Ministero, ai fini di una decisione in merito al permanere dell’agevolazione, anche nelle seguenti fattispecie: a) rilascio, da parte del Soggetto finanziato di dichiarazioni, documenti o elaborati non veritieri; b) presentazione da parte del Soggetto finanziato e/o degli eventuali fideiussori di domande di procedure di amministrazione controllata o di concordato preventivo o di proposte di cessione dei beni ai creditori; c) dichiarazione di fallimento, dichiarazione di insolvenza, apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa, liquidazione volontaria del Soggetto finanziato e/o degli eventuali fideiussori; d) cessazione o modificazione dell’attività del Soggetto finanziato; e) modifiche sostanziali dell'assetto aziendale/societario del Soggetto finanziato (ad esempio trasformazione o fusione od incorporazione in altre società); f) mancato rispetto, rilevato in sede di controlli finali, dei requisiti di ammissibilità del Progetto SCN previsti dall’Avvisodal Bando. Qualora il Ministero disponga la revoca – totale o parziale - del Finanziamento, la stessa avrà per effetto l'obbligo del pagamento – nella misura e con le modalità stabilite dal Ministero – degli importi percepiti, con le spese e gli interessi maturati dalla data di erogazione fino al giorno del pagamento e calcolati come di seguito specificato, fatto salvo il risarcimento dei danni e le altre sanzioni di cui all’art. 9 del citato D. Lgs. n. 123/98. Ai sensi dei commi 1 e 3 dell’art. 9 dell’art.9 del D. Lgs. n. 123/98, nei casi di revoca disposta per azioni o fatti addebitati al Soggetto finanziato, lo stesso dovrà versare al Ministero l'importo dal medesimo percepito maggiorato di un interesse pari al TUR vigente alla data dell’erogazione, maggiorato di 5 punti percentuali; negli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al TUR. In caso di revoca del Finanziamento il presente contratto si intende risolto di diritto, in tutto o in parte, con gli effetti di cui al provvedimento di revoca.

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Samples: Financing Agreement

REVOCA E RISOLUZIONE CONTRATTUALE. Qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti dal Ministero, dalla Banca e dall’Esperto, In caso di inadempimento del Concessionario anche ai sensi del successivo art. 15, emergano inadempimenti a carico del/i Soggetto/i finanziato/i rispetto agli di uno solo degli obblighi previsti nel assunti con il presente contratto, nonché il Concedente può: 1) revocare immediatamente la concessione, senza alcun preavviso, nel caso in tutti cui ritenesse il comportamento del Concessionario lesivo della pubblica sicurezza; 2) nei casi di grave disservizio, richiamare formalmente il Concessionario con comunicazione scritta ai suoi obblighi e doveri, al fine di far adempiere entro congruo termine. Se il verificarsi della negligenza nei confronti di tali obblighi dovesse continuare, si ha il recesso dalla concessione, previa comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per il recesso, Copia analogica, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 82/2005 e s.m.i., del documento informatico sottoscritto digitalmente da Xxxxxxxx Xxxxxx - data/ora firma 04/07/2018 09:13, registrato nel sistema documentale del Comune di Cesena con ID 2583907 - Prot. 2018/76782 del 04/07/2018 class. 460 - Determina 2018/958 esecutiva dal 04/07/2018 salvo l’eventuale risarcimento dei danni a favore del Concedente o di terzi; 3) in genere, comunicare la mancata applicazione del presente contratto al fine di provvedere ad una soluzione immediata ed adeguata. Il protrarsi di tale condizione senza che il Concessionario prenda gli altri casi previsti dalla normativa opportuni provvedimenti, darà diritto all’applicazione di riferimentouna penale pari a Euro 100,00 per ogni giorno di mancata applicazione. Nel caso in cui fosse necessario provvedere ad un’altra comunicazione, in quanto il Concessionario continuasse ad essere negligente nel porre rimedio alle problematiche esposte, il Ministero Concedente potrà revocare applicare il Finanziamento, eventualmente previa relazione della Bancarecesso di cui al punto 2) del presente articolo. Le obbligazioni relative alla restituzione conseguente alla revoca delle agevolazioni vengono assunte dai soggetti finanziati ciascuno in ragione della propria quota di finanziamento. La Banca invierà una dettagliata relazione Nei casi sopra citati il Concedente potrà procedere al Ministero, ai fini di una decisione in merito al permanere dell’agevolazione, anche nelle seguenti fattispecie: a) rilascio, da parte del Soggetto finanziato di dichiarazioni, documenti o elaborati non veritieri; b) presentazione da parte del Soggetto finanziato e/o degli eventuali fideiussori di domande di procedure di amministrazione controllata o di concordato preventivo o di proposte di cessione dei beni ai creditori; c) dichiarazione di fallimento, dichiarazione di insolvenza, apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa, liquidazione volontaria del Soggetto finanziato e/o degli eventuali fideiussori; d) cessazione o modificazione dell’attività del Soggetto finanziato; e) modifiche sostanziali dell'assetto aziendale/societario del Soggetto finanziato (ad esempio trasformazione o fusione od incorporazione in altre società); f) mancato rispetto, rilevato in sede di controlli finali, dei requisiti di ammissibilità del Progetto SCN previsti dall’Avviso. Qualora il Ministero disponga la revoca – prelievo totale o parziale - del Finanziamento, la stessa avrà per effetto l'obbligo del pagamento – nella misura e con le modalità stabilite dal Ministero – degli importi percepiti, con le spese e gli interessi maturati dalla data di erogazione fino al giorno del pagamento e calcolati come di seguito specificato, fatto salvo il risarcimento dei danni e le altre sanzioni di cui all’art. 9 del citato D. Lgs. n. 123/98. Ai sensi dei commi 1 e 3 dell’art. 9 del D. Lgs. n. 123/98, nei casi di revoca disposta per azioni o fatti addebitati al Soggetto finanziato, lo stesso dovrà versare al Ministero l'importo dal medesimo percepito maggiorato di un interesse pari al TUR vigente alla data dell’erogazione, maggiorato di 5 punti percentuali; negli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al TUR. In caso di revoca del Finanziamento il presente contratto si intende risolto di diritto, in tutto o in parte, con gli effetti di cui al provvedimento di revocadeposito cauzionale.

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Samples: Concession Agreement