Ricezione dell’ordine. 36.1 L’ordine di Pagamento presentato allo sportello si considera ricevuto dalla Banca nella stessa data della sua presentazione o, se tale data non è un Xxxxxx Xxxxxxxxxx, il Giorno Lavorativo successivo.
36.2 Se il Cliente presenta allo sportello più di dieci ordini di Pagamento su supporto cartaceo nelle due ore precedenti l’orario di chiusura finale dello sportello stesso, tali ordini si considerano ricevuti il Giorno Lavorativo successivo.
36.3 Il comma 1 si applica anche all’ordine di Pagamento presentato tramite uno sportello automatico abilitato o tramite i servizi per operare a distanza. Tuttavia se l’ordine è presentato oltre determinati limiti orari - riportati nella documentazione relativa al servizio per operare a distanza - l’ordine si considera ricevuto il Xxxxxx Xxxxxxxxxx successivo.
36.4 Nei casi di cui ai commi 2 e 3, la Banca può comunque considerare gli ordini ricevuti oltre il limite orario come ricevuti nello stesso Xxxxxx Xxxxxxxxxx di presentazione.
36.5 Per alcuni tipi di Pagamento, il Cliente può indicare nell’ordine che esso deve essere accreditato all’Intermediario del Beneficiario in una determinata data futura. In tal caso, indipendentemente dalla data di presentazione, l’ordine si considera ricevuto:
36.6 Se il Cliente intende impartire in forma cartacea un ordine di Pagamento relativo ad una RIBA deve presentare l’ordine allo sportello entro il Giorno Lavorativo precedente la data di scadenza indicata sulla RIBA stessa.
36.7 Dalla data di ricezione dell’ordine la Banca può addebitare il relativo importo sul Conto.
36.8 La Banca, dal momento della presentazione dell’ordine con data futura o oltre il limite orario di cui al comma 3, può rendere indisponibile l’importo necessario all’esecuzione del Pagamento. Se il Cliente ne fa richiesta, la Banca gli comunica verbalmente l’eventuale esercizio della suddetta facoltà.
Ricezione dell’ordine. 1. L’ordine di Pagamento presentato allo sportello si considera ricevuto dalla Banca nella stessa data della sua presentazione o, se tale data non è un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo successivo.
2. Per alcuni tipi di Pagamento, il Cliente può indicare nell’ordine che esso deve essere accreditato al Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario in una determinata data futura. In tal caso, indipendentemente dalla data di presentazione, l’ordine si considera ricevuto due Giorni Lavorativi precedenti la data indicata dal Cliente per l’accredito al Prestatore di servizi di Pagamento del Beneficiario.
3. Dalla data di ricezione dell’ordine la Banca può addebitare il relativo importo sul Deposito.
4. La Banca può, dal momento della presentazione dell’ordine con data futura, rendere indisponibile l’importo necessario all’esecuzione del Pagamento.
Ricezione dell’ordine. L’ordine di Pagamento presentato allo sportello si considera ricevuto dalla Banca nello stesso Xxxxxx Xxxxxxxxxx della sua presentazione. Alla data di ricezione dell’ordine la Banca addebita il relativo importo sul Deposito.
Ricezione dell’ordine. 1. Anche quando l’ordine di pagamento sia disposto tramite Terza Parte, si considera ricevuto dalla Banca nella stessa data della sua presentazione, tuttavia se l’ordine è presentato oltre determinati limiti orari, riportati nella tabella “orari limite di accettazione ordini di pagamento (CUT OFF)”, consultabile nelle filiali della Banca, sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx o nell’area riservata del servizio Banca Virtuale, l’ordine si considera ricevuto la giornata operativa successiva.
2. Per alcuni tipi di pagamento, quando l’ordine sia impartito tramite Terza Parte, nel caso in cui l’ordinante abbia indicato nell’ordine che il pagamento deve essere accreditato all’intermediario del beneficiario in una determinata data futura, l’ordine si considera ricevuto la giornata operativa precedente la data indicata dall’ordinante per l’accredito all’intermediario del beneficiario.
Ricezione dell’ordine. 31.1 Tempi di ricezione dell'ordine di pagamento disposto tramite terza parte
Ricezione dell’ordine. 1. L’ordine di Pagamento presentato allo sportello si considera ricevuto dalla Banca nella stessa data della sua presentazione o, se tale data non è un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo successivo.
Ricezione dell’ordine. 30.1 L’ordine di Pagamento presentato allo sportello si considera ricevuto dalla Banca nella stessa data della sua presentazione o, se tale data non è un Xxxxxx Xxxxxxxxxx, il Giorno Lavorativo successivo.
30.2 Per alcuni tipi di Pagamento, il Cliente può indicare nell’ordine che esso deve essere accreditato al Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario in una determinata data futura. In tal caso, indipendentemente dalla data di presentazione, l’ordine si considera ricevuto due Giorni Lavorativi precedenti la data indicata dal Cliente per l’accredito al Prestatore di servizi di Pagamento del Beneficiario.
30.3 Dalla data di ricezione dell’ordine la Banca può addebitare il relativo importo sul Deposito.
30.4 La Banca può, dal momento della presentazione dell’ordine con data futura, rendere indisponibile l’importo necessario all’esecuzione del Pagamento.
Ricezione dell’ordine. 1. Il momento della ricezione di un ordine di incasso coincide con la data di scadenza indicata sull’ordine stesso.
2. Dal momento della ricezione di un ordine di incasso elettronico da parte della Banca decorrono i tempi massimi di esecuzione dell’addebito nei limiti previsti dalla legge e/o da accordi interbancari, purché la ricezione avvenga in una giornata operativa bancaria. In caso contrario, l’ordine di incasso elettronico si intende ricevuto la prima giornata operativa bancaria successiva.
Ricezione dell’ordine. 1. Il momento della ricezione di un ordine di pagamento Xx.Xx. coincide con la data di scadenza ivi indicata sempre che siano rispettate le seguenti condizioni: - sia stato conferito dal Cliente entro il giorno di scadenza della Xx.Xx.; - sia stato ricevuto dalla Banca entro il limite di orario stabilito per il mezzo di conferimento; - vi sia sufficiente disponibilità di fondi sul conto corrente.
2. Dal momento della ricezione di un ordine di pagamento Xx.Xx. da parte della Banca decorrono i tempi massimi di esecuzione dell’addebito nei limiti previsti dalla legge e/o da accordi interbancari, purché la ricezione avvenga in una giornata operativa bancaria. In caso contrario, l’ordine di incasso elettronico si intende ricevuto la prima giornata operativa bancaria successiva.
Ricezione dell’ordine. 1. Il momento della ricezione di un ordine di pagamento coincide con il momento in cui l’ordine è ricevuto dalla Banca ai sensi dell’art. 12 di questa Sezione.
2. Dal momento della ricezione decorrono i tempi massimi di esecuzione del pagamento nei limiti previsti dalla legge e/o da accordi interbancari, purché la ricezione avvenga in una giornata operativa bancaria ed entro i limiti di orario stabiliti a seconda del mezzo di conferimento e della tipologia di pagamento. La ricezione di un ordine in una giornata operativa non bancaria o oltre i limiti di orario stabiliti comporta il differimento del momento della ricezione alla prima giornata operativa bancaria successiva.