Riconoscimento della conformità delle legislazioni. (1) Le Parti riconoscono che i requisiti previsti dalle legislazioni di cui all’appendice 1, prima sezione, sono equivalenti in termini di risultati. (2) Fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6, le sementi delle specie definite nelle legislazioni di cui al paragrafo 1 possono essere scambiate tra le Parti e com- mercializzate liberamente sui rispettivi territori, fornendo come unica prova della conformità alle legislazioni delle Parti l’etichetta o qualunque altro documento richiesto per la commercializzazione ai sensi di dette legislazioni. (3) Le autorità nazionali responsabili dell’attuazione della legislazione sono elen- cate nell’appendice 2. Un elenco, regolarmente aggiornato, degli organismi respon- sabili dei controlli di conformità può essere ottenuto presso le autorità elencate nell’appendice 2.42
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Samples: Accordo Sul Commercio Di Prodotti Agricoli, Accordo Sul Commercio Di Prodotti Agricoli, Accordo Sul Commercio Di Prodotti Agricoli
Riconoscimento della conformità delle legislazioni. (1) Le Parti riconoscono che i requisiti previsti dalle legislazioni di cui all’appendice 1, prima sezione, sono equivalenti in termini di risultati.
(2) Fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6, le sementi delle specie definite nelle legislazioni di cui al paragrafo 1 possono essere scambiate tra le Parti e com- mercializzate liberamente sui rispettivi territori, fornendo come unica prova della conformità alle legislazioni delle Parti l’etichetta o qualunque altro documento richiesto per la commercializzazione ai sensi di dette legislazioni.
(3) Le autorità nazionali responsabili dell’attuazione della legislazione sono elen- cate nell’appendice 2. Un elenco, regolarmente aggiornato, degli organismi respon- sabili dei controlli di conformità può essere ottenuto presso le autorità elencate nell’appendice 2.422.39
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Samples: Accordo Sul Commercio Di Prodotti Agricoli, Accordo Sul Commercio Di Prodotti Agricoli
Riconoscimento della conformità delle legislazioni. (1) Le Parti riconoscono che i requisiti previsti dalle legislazioni di cui all’appendice 1, prima sezione, sono equivalenti in termini di risultati.
(2) Fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6, le sementi delle specie definite nelle legislazioni di cui al paragrafo 1 possono essere scambiate tra le Parti e com- mercializzate liberamente sui rispettivi territori, fornendo come unica prova della conformità alle legislazioni delle Parti l’etichetta o qualunque altro documento richiesto ri- chiesto per la commercializzazione ai sensi di dette legislazioni.
(3) Le autorità nazionali Gli organismi responsabili dell’attuazione della legislazione sono elen- cate del controllo di conformità figurano nell’appendice 2. Un elenco, regolarmente aggiornato, degli organismi respon- sabili dei controlli di conformità può essere ottenuto presso le autorità elencate nell’appendice 2.42.
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Samples: Accordo Sul Commercio Di Prodotti Agricoli, Accordo Sul Commercio Di Prodotti Agricoli
Riconoscimento della conformità delle legislazioni. (1) . Le Parti riconoscono che i requisiti previsti dalle legislazioni di cui all’appendice all'appendice 1, prima sezione, sono equivalenti in termini di risultati.
(2) . Fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6, le sementi delle specie definite nelle legislazioni di cui al paragrafo 1 possono essere scambiate tra le Parti e com- mercializzate commercializzate liberamente sui rispettivi territoriter ritori, fornendo come unica prova della conformità alle legislazioni delle Parti l’etichetta l'etichetta o qualunque altro documento richiesto per la commercializzazione commer cializzazione ai sensi di dette legislazioni.
(3) Le autorità nazionali . Gli organismi responsabili dell’attuazione della legislazione sono elen- cate nell’appendice 2. Un elenco, regolarmente aggiornato, degli organismi respon- sabili dei controlli del controllo di conformità può essere ottenuto presso le autorità elencate nell’appendice 2.42figurano nell'appendice 2.
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Riconoscimento della conformità delle legislazioni. (1) Le Parti riconoscono che i requisiti previsti dalle legislazioni di cui all’appendice 1, prima sezione, sono equivalenti in termini di risultati.
(2) Fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6, le sementi delle specie definite nelle legislazioni di cui al paragrafo 1 possono essere scambiate tra le Parti e com- mercializzate commercializzate liberamente sui rispettivi territori, fornendo come unica prova della conformità alle legislazioni delle Parti l’etichetta o qualunque altro documento richiesto per la commercializzazione ai sensi di dette legislazioni.
(3) Le autorità nazionali Gli organismi responsabili dell’attuazione della legislazione sono elen- cate del controllo di conformità figurano nell’appendice 2. Un elenco, regolarmente aggiornato, degli organismi respon- sabili dei controlli di conformità può essere ottenuto presso le autorità elencate nell’appendice 2.42.
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Riconoscimento della conformità delle legislazioni. (1) Le Parti riconoscono che i requisiti previsti dalle legislazioni di cui all’appendice 1, prima sezione, sono equivalenti in termini di risultati.
(2) Fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6, le sementi delle specie definite nelle legislazioni di cui al paragrafo 1 possono essere scambiate tra le Parti e com- mercializzate liberamente sui rispettivi territori, fornendo come unica prova della conformità alle legislazioni delle Parti l’etichetta o qualunque altro documento richiesto per la commercializzazione ai sensi di dette legislazioni.
(3) Le autorità nazionali Gli organismi responsabili dell’attuazione della legislazione sono elen- cate del controllo di conformità figurano nell’appendice 2. Un elenco, regolarmente aggiornato, degli organismi respon- sabili dei controlli di conformità può essere ottenuto presso le autorità elencate nell’appendice 2.42.
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