Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato. Il periodo di apprendistato effettuato presso altri studi e per la stessa tipologia, sarà computato presso il nuovo studio al fine del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purchè l’addestramento si riferisca alle stesse specifiche mansioni e non sia intercorsa, tra un periodo e l’altro, una interruzione superiore ad un anno. Il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali, sulla base dei risultati conseguiti all’interno del percorso di formazione, esterna o interna allo Studio, verrà determinato in conformità alla regolamentazione dei profili formativi, rimessa alle Regioni ed alle provice autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’articolo 49, comma 5 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n° 276. In attesa della definizione delle modalità di attuazione dell’articolo 2, lettera i), del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n° 276, la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata dal datore di lavoro o di un suo delegato.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato. Il periodo di apprendistato effettuato presso altri studi e per la stessa tipologia, altre aziende sarà computato presso il nuovo studio al fine la nuova azienda, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purchè l’addestramento purché l'addestramento si riferisca alle stesse specifiche mansioni professionalità e non sia intercorsa, tra un periodo e l’altrol'altro, una interruzione superiore ad un anno. Le parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione, che i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto- dovere di istruzione e formazione si sommano con quelli dell'apprendistato professionalizzante, fermo restando i limiti massimi di durata. Il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali, sulla base dei risultati conseguiti all’interno del percorso di formazione, esterna o interna allo Studioalla impresa, verrà determinato in conformità alla regolamentazione dei profili formativi, rimessa alle Regioni ed alle provice Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’articolo 49, comma 5 del Decreto Legislativo 10 settembre Settembre 2003, n° n. 276. In attesa della definizione delle modalità di attuazione dell’articolo 2, lettera i), del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n° 276, la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata dal datore di lavoro o di un suo delegato.
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Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato. Il periodo di apprendistato effettuato presso altri studi e per la stessa tipologia, altre aziende sarà computato presso il nuovo studio al fine la nuova azienda, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purchè l’addestramento purché l'addestramento si riferisca alle stesse specifiche mansioni professionalità e non sia intercorsa, tra un periodo e l’altrol'altro, una interruzione superiore ad un anno. Le parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione, che i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione si sommano con quelli dell'apprendistato professionalizzante, fermo restando i limiti massimi di durata. Il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali, sulla base dei risultati conseguiti all’interno del percorso di formazione, esterna o interna allo Studioalla impresa, verrà determinato in conformità alla regolamentazione dei profili formativi, rimessa alle Regioni ed alle provice Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’articolo 49, comma 5 del Decreto Legislativo 10 settembre Settembre 2003, n° n. 276. In attesa della definizione delle modalità di attuazione dell’articolo 2, lettera i), del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n° 276, la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata dal datore di lavoro o di un suo delegato.
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Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato. Il periodo di apprendistato effettuato presso altri studi e per la stessa tipologia, altre aziende sarà computato presso il nuovo studio al fine la nuova azienda, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purchè l’addestramento purché l'addestramento si riferisca alle stesse specifiche mansioni professionalità e non sia intercorsa, tra un periodo e l’altrol'altro, una interruzione superiore ad un anno. Le parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione, che i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto- dovere di istruzione e formazione si sommano con quelli dell'apprendistato professionalizzante, fermo restando i limiti massimi di durata. Il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali, sulla base dei risultati conseguiti all’interno del percorso di formazione, esterna o interna allo Studioalla impresa, verrà determinato in conformità alla regolamentazione dei profili formativi, rimessa alle Regioni ed alle provice Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’articolo 49, comma 5 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n° n. 276. In attesa della definizione delle modalità di attuazione dell’articolo 2, lettera i), del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n° 276, la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata dal datore di lavoro o di un suo delegato.
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Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato. Il periodo di apprendistato effettuato presso altri studi e per la stessa tipologia, sarà computato presso il nuovo studio al fine del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purchè purché l’addestramento si riferisca alle stesse specifiche mansioni e non sia intercorsa, tra un periodo e l’altro, una interruzione superiore ad un anno. Il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali, sulla base dei risultati conseguiti all’interno del percorso di formazione, esterna o interna allo Studio, verrà determinato in conformità alla regolamentazione dei profili formativi, rimessa alle Regioni ed alle provice province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’articolo 49, comma 5 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n° 276. In attesa della definizione delle modalità di attuazione dell’articolo 2, lettera i), del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n° 276, la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata dal datore di lavoro o di un suo delegato.
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