Riferimento alle norme di legge - Foro competente. Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all’Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato. Per le controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente polizza è competente l’organismo di conciliazione individuato secondo quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n.
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Riferimento alle norme di legge - Foro competente. Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all’Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato. Per le controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente polizza è competente l’organismo di conciliazione conci- liazione individuato secondo quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n.n. 28. Nel caso di eventuale succes- sivo giudizio è esclusivamente competente il foro del luogo ove ha sede il Contraente/Assicurato
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Riferimento alle norme di legge - Foro competente. Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all’Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite stabili- te dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato. Per le controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente polizza è competente l’organismo di conciliazione individuato secondo quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n.n. 28. Per le controversie riguardanti l’applicazione del contratto, è competente in via esclu- siva il Foro del luogo di residenza o sede del Contraente.
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Riferimento alle norme di legge - Foro competente. Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole favo- revole all’Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato. Per le controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente polizza è competente l’organismo di conciliazione individuato secondo quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n.n. 28. Nel caso di eventuale successivo giudizio è esclusivamente competente il foro del luogo ove ha sede il Contraente/Assi- curato.
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