Partecipazione agli utili Clausole campione

Partecipazione agli utili. Premessa
Partecipazione agli utili. E’ convenuto che, trascorsi 8 (otto) mesi dalla scadenza finale del presente contratto (ore 24:00 del 31/12/2023 salvo recesso anticipato di una delle parti o proroga tecnica di cui all’Art.1 Sezione 2 - Norme che regolano il contratto in generale), la Società procederà, nei termini che seguono, al calcolo dell’importo eventualmente riconoscibile a favore del Contraente a titolo di partecipazione al buon andamento del con- tratto per il periodo di competenza (ore 24,00 del 31/12/2020 – ore 24:00 del 31/12/2023 salvo recesso anticipato di una delle parti o proroga tecnica di cui all’Art. 1 Sezione 2 - Norme che regolano il contratto in generale). a) Premi di competenza (premi versati comprensivi di eventuali premi di regolazione), al netto delle imposte b) Importo complessivo degli indennizzi dato dalla somma tra quanto pagato e quanto posto a riserva (escluse le spese) per i sinistri avvenuti nel periodo di riferimento ed aggiornata al termine dell’ottavo mese successivo alla scadenza finale del contratto c) Oneri gestionali (tra cui gli oneri di gestione amministrativa del contratto e dei sinistri, ecc.) ed utile atteso dalla Società pari al 30% dell’importo sub a) d) Totale esborso per sinistri ed oneri gestionali (b + c) e) Riferimento di partecipazione (a – d) f) Quota a favore del Contraente (30 % di e) Qualora il risultato della Polizza evidenzi un saldo attivo per la Società come sopra calcolato (sub e), la quota a favore del Contraente verrà riconosciuta, attraverso emissione di apposita Appendice di rimborso di Premio imponibile che verrà emessa entro 10 mesi dalla scadenza finale del contratto). L’eventuale importo a favore del Contraente verrà corrisposto entro 30 giorni dalla data dell’emissione dell’appendice corretta di cui sopra. Per i dati richiesti alle precedenti lett. a) e b) costituirà base di calcolo unicamente la presente polizza; non saranno pertanto presi in considerazione i dati afferenti le Coperture integrative per i Soci.
Partecipazione agli utili. Le partecipazioni agli utili eventualmente spettanti ai promotori, ai soci fondatori e agli amministratori sono computate sugli utili netti risultanti dal bilancio, fatta deduzione della quota di riserva legale.
Partecipazione agli utili. 2.3.1 Fermo quanto previsto nei successivi Articolo 3 e Paragrafo 4.2 in relazione alla gestione dei Diritti IP del Progetto Selezionato, la partecipazione agli Utili di NewCo a fronte rispettivamente dell’Apporto in Denaro e dell’Apporto in Servizi è determinata come segue: (a) In caso di costituzione della Start-Up (b) In caso di mancata costituzione della Start-Up 2.3.2 Qualora si verifichino eventuali Perdite derivanti dal Progetto Selezionato, le Parti, così esplicitamente derogando a quanto previsto nell’art. 2553 c. c., concordano che le suddette perdite saranno suddivise tra le stesse Parti e a loro imputate secondo il seguente ordine di priorità: a) in primo luogo, saranno imputate a NewCo (in qualità di associato), fino a concorrenza del valore degli Apporti Complessivi. b) in secondo luogo, e con riferimento alle sole perdite eccedenti il valore degli Apporti Complessivi, saranno imputate all’Università (in qualità di associante). Le Parti riconoscono che, laddove gli Apporti Complessivi siano stati correttamente impiegati dall’Università per lo sviluppo del Progetto Selezionato, in conformità a quanto precede, l’Università non sarà tenuta alla restituzione degli stessi al termine della durata del presente Accordo. La mancata restituzione degli Apporti Complessivi, infatti, è funzionale al perseguimento dell’interesse di NewCo al corretto sviluppo del Progetto Selezionato. A titolo di chiarezza, rimane inteso tra le Parti che all’Università saranno imputate le sole perdite eventualmente derivanti dal Progetto Selezionato che eccedano la misura degli Apporti Complessivi (che in tal caso non saranno restituiti a NewCo) qualora sussistano. 2.3.3 Resta altresì inteso che, nel caso in cui il Progetto Selezionato abbia raggiunto lo Stadio Start-up e, per l’effetto, NewCo sia divenuta titolare di una partecipazione nella relativa Start-up, eventuali perdite subite da NewCo in conseguenza di tale partecipazione, non dovranno essere considerate come perdite dell’associato nell’Associazione in Partecipazione, bensì perdite subite in qualità di socio della Start-up e pertanto interamente imputabili alla stessa NewCo come conseguenza del rischio imprenditoriale assunto in virtù della sua partecipazione alla Start-up. 2.3.1 Laddove, al contrario, gli Apporti Complessivi non siano stati correttamente impiegati dall’Università per lo sviluppo del Progetto Selezionato, questa sarà tenuta a restituire gli stessi a NewCo.
Partecipazione agli utili. (assicurazione vita)
Partecipazione agli utili. Cointeressenza riconosciuta all'assicurato, in relazione all'andamento tecnico del rischio.
Partecipazione agli utili. Se (le norme corporative o) la convenzione non dispongono diversamente, la partecipazione agli utili spettante al prestatore di lavoro(2554) e determinata in base agli utili netti dell'impresa, e, per le imprese soggette alla pubblicazione del bilancio (2423, 2435, 2464, 2491, 2516), in base agli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato (2433 e seguenti).
Partecipazione agli utili. 3.1. L’associato partecipa agli utili che conseguiranno al compimento di tale affare nella misura del 30% per cento, da calcolarsi sul ricavato totale delle vendite degli appartamenti, dedotte le spese sostenute per lo svol- gimento degli atti necessari alla gestione e alla conclusione dell’affare.
Partecipazione agli utili. 9.1 Per ciascun Esercizio Contabile, per l’apporto e l’attività svolta, all’Associato sarà riconosciuta una quota di Utili, calcolata ai sensi del precedente Articolo 8.3, pari al 50,00% (cinquantapercento). 9.2 La quota di Utili dell’Impresa, sarà versata all’Associato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall’approvazione del Rendiconto Annuale, ovvero, in caso di contestazione, dalla determinazione del revisore nominato secondo le modalità previste al precedente Articolo 8.2. 9.3 Salvo diverso accordo tra le Parti, tutti i pagamenti dovuti a norma di questo Contratto saranno effettuati mediante bonifico con valuta fissa (alla data nella quale è dovuto il corrispondente importo) sul conto corrente bancario che la Parte interessata comunicherà all’altra Parte. 9.4 Gli eventuali incrementi patrimoniali che si dovessero verificare nel corso dell’attività dell’impresa, compreso l’avviamento, saranno di esclusiva pertinenza dell’Associante.