Limiti di età Le parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dal Titolo sesto del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, potranno essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, ovvero a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53. Nelle aziende commerciali di armi e munizioni l'età minima per l'assunzione di apprendisti è il diciottesimo anno compiuto. Per i lavoratori apprendisti di cui all'art. 48, D.Lgs. n. 276/2003 di età inferiore ai 18 anni, troveranno applicazione le norme del presente contratto, in quanto compatibili.
Principi generali 1. La disciplina del presente Disciplinare è ispirata a principi di semplificazione, competizione, open access, non discriminazione, efficacia e neutralità tecnologica allo scopo di valorizzare e garantire il trasparente ed efficace uso e condivisione delle risorse della RPR da parte dei Concessionari, ai fini dello sviluppo di un contesto competitivo e concorrenziale di settore ed assicurando la connettività diffusa e il superamento del digital divide nel Territorio. La messa a disposizione delle risorse della RPR è autorizzata nelle forme qui espresse nel rispetto dei principi amministrativi e concorrenziali ed a condizioni eque, obiettive, trasparenti e non discriminatorie tra Operatori. Laddove possibile, per il raggiungimento delle finalità contemplate dal Disciplinare, sono da preferirsi forme di condivisione ed uso promiscuo della RPR e delle relative risorse periferiche tra Operatori, scongiurando inutili duplicazioni d’investimenti in opere infrastrutturali laddove incidenti sul decoro o libera fruibilità del territorio, nel quadro di una maggiore condivisione, razionalità e più capillare e diffusa digitalizzazione ed offerta dei servizi della società dell’informazione a vantaggio degli amministrati e della connettività diffusa. 2. Gli Operatori Concessionari di Diritti d’Uso sulle risorse della RPR hanno l’obbligo di tenere indenne il Concedente da ogni onere derivante dalle opere e dagli interventi di sistemazione delle infrastrutture ed aree pubbliche coinvolte dagli interventi di posa di Fibra Ottica e predisposizione dei relativi apparati attivi necessari a garantire l’accesso e l’uso delle infrastrutture della RPR, oltre che di installazione e manutenzione dei suddetti. I Canoni indicati nel Listino ed in genere gli Importi richiesti sono finalizzati a contribuire in via continuativa e sostenibile alla manutenzione, sviluppo e valorizzazione della RPR ed a garantirne la copertura e diffusione in favore della popolazione regionale. 3. I diritti concessi agli Operatori Concessionari a norma del presente Disciplinare sono in ogni caso temporanei; gli Operatori devono sottostare agli obblighi economici previsti nel Listino, orientati al costo secondo i principi regolamentari applicabili e in linea con il Parere richiesto dalla Regione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). 4. È fatto obbligo agli Operatori Concessionari che fruiscono delle risorse della RPR di garantire l’osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l’offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica ai sensi del Codice. Gli Operatori Concessionari sono tenuti a promuovere lo sviluppo in regime di concorrenza delle reti e servizi di comunicazione elettronica ed a garantire in modo flessibile l’accesso e l’interconnessione per le reti di comunicazione elettronica a larga banda, nonché a garantire la convergenza, l’interoperabilità tra reti e servizi di comunicazione elettronica e l’utilizzo di standard aperti. L’uso della Rete è garantito in regime di neutralità tecnologica, nel rispetto delle prescrizioni del Codice. 5. I prezzi indicati nel Listino sono individuati ed aggiornati nel rispetto della piena replicabilità dei costi da parte degli Operatori interconnessi e sono in ogni caso tenute in considerazione, ove applicabili, le tariffe applicate sul mercato in contesti pubblici e privati analoghi, anche a livello europeo. Il Disciplinare ed il Xxxxxxx si ispirano ai principi di trasparenza, equità, non discriminazione e proporzionalità, obiettività, pertinenza ed efficienza dell’investimento, nel quadro del generale interesse dello sviluppo della concorrenza di settore e dei servizi della società dell’informazione sul territorio. 6. Ferme restando le prescrizioni del Codice e delle disposizioni regolamentari applicabili, è fatto divieto all’Operatore Concessionario di Risorse ai sensi del presente Disciplinare, di cedere ad Operatori terzi qualsivoglia diritto su dette risorse e/o di fornire forme di garanzie sulle medesime.
Generalità L’Appaltatore deve provvedere alla conduzione delle prestazioni oggetto del Con- tratto con personale idoneo, di provate capacità ed adeguato, qualitativamente e numericamente, alle necessità connesse alla prestazione in relazione agli oneri ed obblighi derivanti dal Contratto/Accordo quadro. I lavoratori impiegati nell’espletamento del servizio – assunti a tempo determinato o indeterminato dall’appaltatore in base agli usuali e regolari contratti di lavoro su- bordinato ovvero di prestazione di lavoro autonomo conformi alla vigente disciplina di settore - saranno soggetti, anche laddove la prestazione venga effettuata presso locali Anas, all’esclusivo potere organizzativo, direttivo e disciplinare dell’Appalta- tore che risponderà dei danni alle persone e alle cose provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Stazione Appaltante; in relazione a ciò l’Appaltatore si obbliga a contrarre apposita polizza assicurativa e si obbliga espressamente a tenere indenne e a manlevare Anas da ogni e qualsivoglia azione risarcitoria e/o pretesa retributiva da chiunque proposta nei confronti della pre- detta Stazione Appaltante A seguito di esplicita richiesta di Anas, l'Appaltatore dovrà comprovare la corre- sponsione, ai dipendenti impiegati nell’appalto, dei trattamenti retributivi loro do- vuti, inoltrando alla stessa copia della documentazione di lavoro ad essa relativa. L’Appaltatore non ha comunque diritto ad alcun compenso se, per far fronte alle prestazioni contrattuali, risulta necessario modificare, rispetto a quanto inizial- mente previsto, la consistenza del personale da impiegare, in termini qualitativi e/o quantitativi. L’Appaltatore è tenuto ad impiegare personale di gradimento di Anas ed è tenuto a procedere all'allontanamento e/o alla sostituzione - nel rispetto delle norme vigenti e senza oneri per Anas - di quel personale per il quale Anas avanzasse apposita richiesta. Tali aspetti sono regolamentati nella Specifica Tecnica. Nel caso di esercizio di tale facoltà, l’Appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione delle persone non gradite entro e non oltre 2 (due) giorni dal ricevimento della co- municazione. L’Appaltatore si impegna altresì alla sostituzione preventiva del personale assente per ferie e tempestiva in caso di malattia, ecc. allo scopo di evitare disservizi nell’espletamento del servizio. Prima dell'inizio delle prestazioni, l’Appaltatore dovrà consegnare a Anas l'elenco del personale -proprio e di ogni sub-contraente presente sul sito o presso locali Anas- corredato da un estratto del Libro Unico del Lavoro (“LUL”) dei datori di lavoro. L’Appaltatore garantisce altresì di astenersi dall’utilizzo di lavoro minorile, manodo- pera in nero o forme equivalenti di sfruttamento. L'Appaltatore è ritenuto responsabile unico dell'operato del proprio personale im- piegato nello svolgimento del servizio. L'Appaltatore è tenuto a fornire al suddetto personale indumenti di lavoro decorosi, adeguati alle caratteristiche dell'attività da svolgere e muniti di scritta di identifica- zione (da concordare con Anas) che rendano evidente il nome della Ditta di appar- tenenza. Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto. In par- ticolare è tenuto all’assoluto riserbo in ordine agli atti e ai documenti di cui viene a conoscenza nel corso dello svolgimento della prestazione. Al personale in parola è fatto divieto assoluto di utilizzare le attrezzature e le appa- recchiature Anas (fotocopiatrici, fax, telefoni, ecc.), che esulano dall’espletamento del servizio. L’Appaltatore s’impegna a richiamare e, se del caso, sostituire il personale che non osserva una condotta irreprensibile.
CESSIONE E SUBAPPALTO Si rinvia alla normativa vigente in materia.
OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato Speciale d’Appalto il rapporto contrattuale è assoggettato alla osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili in materia di lavori pubblici.
MODIFICHE OPERATIVE In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida. A tal fine il viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia di Viaggi prima della partenza. L’Organizzatore informerà i passeggeri circa l’identità del vettore effettivo nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005.
Aspetti generali I contributi alla mobilità sono assegnati esclusivamente per lo svolgimento all'estero di attività accademiche circoscritte nel periodo continuativo di mobilità assegnata. Per poter beneficiare della borsa di studio, lo studente assegnatario di mobilità dovrà, tassativamente prima della partenza, firmare il contratto di mobilità e seguire le indicazioni che saranno fornite al momento dell'assegnazione della mobilità stessa. E' consentito fruire del contributo soltanto una volta per ciascun ciclo di studio. La borsa non è cumulabile con altri contribuiti Sapienza (borse per tesi all'estero, borse Erasmus+ o di altri programmi di mobilità), ad esclusione della borsa per il diritto allo studio erogata da Laziodisco.
Dati generali collegamento al documento su xxx.xxxxxx.xx
DOCUMENTI DI GARA La documentazione di gara comprende: ⮚ Lettera di Invito; ⮚ Allegato 1) - DGUE “Documento di gara unico europeo” ⮚ Allegato 2/a) - Dichiarazione Operatore Singolo ⮚ Allegato 2/b) – Dichiarazione RTI, Consorzi ordinari, Geie ⮚ Allegato 2/c) –Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete ⮚ Allegato 3) - Dichiarazione Impresa Ausiliaria ⮚ Allegato 4) - Dichiarazioni Integrative ⮚ Allegato 5) - “Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Provincia di Mantova” approvato con Decreto Presidenziale n.72 del 27/06/2017 ai sensi di quanto previsto dall’art.1, c.17 della L. n.190/2012 ⮚ Allegato 6) - “Codice di comportamento della Provincia di Mantova” adottato dalla stazione appaltante con Decreto Presidenziale n. 62 del 10/05/2018 ⮚ Allegato 7) - “Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679 La documentazione di gara è disponibile sul sistema “Sintel” di Regione Lombardia. Sul sito internet della Provincia di Mantova, xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx nella sezione “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di gara e contratti” - “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura” - “Procedure negoziate”, unitamente alla lettera di Xxxxxx, sono pubblicati tutti gli elaborati progettuali in formato .zip, al fine di consentire a tutti gli operatori economici interessati di conoscere e valutare le caratteristiche dei lavori da realizzare.
Limiti di indennizzo Della somma assicurata la Società, in caso di sinistro indennizzabile non pagherà più: a) del 20% con il massimo di € 1.500,00 per denaro e valori ovunque riposti. Tale limite di indennizzo s’intende elevato sino al 50% della somma assicurata con il massimo di € 5.000,00 nel caso detti beni siano custoditi in cassaforte e/o armadio corazzato; a condizione che tali difese vengano violate: Per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento l’assicurazione copre le relative spese; b) di € 8.000,00 per singolo oggetto per: tappeti, quadri, arazzi, oggetti d’arte, argenteria, non costituenti merci dell’attività dichiarata; c) del 10% con il massimo di € 1.500,00 per oggetti ed effetti d’uso personale posti nei locali ove si svolge l’attività assicurata; d) del 10% con il massimo di € 1.000,00 per preziosi relativi al contenuto dell’abitazione comunicante con i locali dell’Azienda e non costituenti merce dell’attività dichiarata; e) del 10% per merci e attrezzature riposte in cantine, box, magazzini ed altre eventuali dipendenze purché nella stessa ubicazione indicata in polizza; f) del 10% per danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti a terzi per legge.