Rilevazione dei consumi. 1. La lettura dei contatori viene effettuata dal Gestore ad intervalli regolari, almeno una volta all’anno. Il Cliente ha l’obbligo di permettere e facilitare, in qualsiasi momento, al personale del Gestore, l’accesso ai misuratori per il rilievo dei consumi. 2. Nel caso di utenze non presidiate è obbligo del Gestore comunicare in bolletta il tentativo di lettura risultato infruttuoso. 3. Il Cliente ricevuta la comunicazione ha l’obbligo di effettuare l’autolettura e comunicarla al Gestore ovvero prendere contatti con il Gestore per consentire la lettura del misuratore. 4. Gli apparecchi di misura possono essere verificati e letti in ogni momento in cui il Gestore lo ritenga opportuno.
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