Rilevazione dell'orario Clausole campione

Rilevazione dell'orario. 1. Il rispetto dell'orario di lavoro è assicurato, di norma, mediante forme di controlli obiettivi e di tipo automatizzato.
Rilevazione dell'orario. Agli effetti dell’applicazione del Decreto Legislativo 66/03 è confermato la normativa in materia di orario di lavoro di cui al vigente C.C.N.L. Pertanto l’orario settimanale è stabilito in 36 ore. Sono altresì confermate le percentuali di maggiorazioni per il compenso per il lavoro straordinario e la loro applicabilità alle prestazioni di lavoro che si svolgono tra le ore 22 e le ore 6 del giorno successivo.
Rilevazione dell'orario. 1. Il rispetto dell'orario di lavoro è assicurato, di norma, mediante forme di controlli obiettivi e di tipo automatizzato. Nei luoghi di lavoro in cui si verifichino ripetute situazioni di addensamento del personale durante le operazioni di registrazione dell'entrata e/o dell'uscita presso impianti di rilevazione automatica delle presenze, si darà luogo ad un esame finalizzato ad individuare le soluzioni più opportune, ai sensi dell' art. 8 del CCNL.
Rilevazione dell'orario. Articolo 34 – Ritardi
Rilevazione dell'orario. 1. Il rispetto dell'orario di lavoro è assicurato, di norma, mediante forme di controlli obiettivi e di tipo automatizzato. Nei luoghi di lavoro in cui si verifichino ripetute situazioni di addensamento del personale durante le operazioni di registrazione dell'entrata e/o dell'uscita presso impianti di rilevazione automatica delle presenze, si darà luogo ad un esame finalizzato ad individuare le soluzioni più opportune, ai sensi dell'art. 8 del contratto collettivo nazionale di lavoro.
Rilevazione dell'orario. 1. E‟ fatto obbligo a tutto il personale di registrare la presenza a scuola attraverso il passaggio del proprio badge davanti all‟apposito sistema di rilevamento elettronico per il controllo delle presenza. Nel caso di guasto del sistema di rilevamento elettronico, l‟eventuale firma giornaliera sarà apposta su apposito registro che indichi il relativo orario di entrata e di uscita per il servizio richiesto.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).