Rimborsi. 1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta del contribuente o dello Stato di cui esso è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione. 2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione. 3. Le Autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 26, le modalità di applicazione del presente articolo.
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Rimborsi. 1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente dei due Stati contraenti mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta del contribuente o dello Stato contraente di cui esso è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato disciplinato dalle disposizioni della del presente ConvenzioneAccordo.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei rimborso devono essere prodotte entro i termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, stesso e devono essere corredate di un attestato ufficiale dello delle Autorità competenti dell'altro Stato contraente di cui il contribuente l'istante è residente certificante residente. Tale attestato deve certificare che sussistono le condizioni richieste per avere diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzioneal rimborso.
3. Le Autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle in conformità delle disposizioni dell'articolo 2624 del presente Accordo, le modalità di applicazione del presente articolo.
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Rimborsi. 1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta del contribuente o dello Stato di cui esso è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.
3. Le Autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 2625 della presente Convenzione, le modalità di applicazione del presente articolo.
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Rimborsi. 1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta del contribuente o dello Stato di cui esso è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della del presente ConvenzioneAccordo.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla dal presente ConvenzioneAccordo.
3. Le Autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 2625 del presente Accordo, le modalità di applicazione del presente articolo.
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Rimborsi. 1. Le imposte riscosse trattenute alla fonte in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a saranno rimborsate, su richiesta del contribuente o dello Stato di cui esso è residente qualora residente, se il diritto alla percezione di dette esazione delle imposte sia limitato è previsto dalle disposizioni disposizione della presente Convenzione.
2. Le istanze di I reclami per il rimborso, da prodursi in osservanza dei che devono essere presentati entro i termini stabiliti previsti dalla legislazione legge dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stessoche è obbligato a procedere al rimborso, devono essere corredate di accompagnati da un attestato certificato ufficiale dello Stato contraente contraente, di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le residente, comprovante l'esistenza delle condizioni richieste per avere aver diritto all'applicazione dei benefici previsti delle facilitazioni previste dalla presente Convenzione.
3. Le Autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 26, le modalità in base a mutuo accordo regoleranno il modo di applicazione del presente articolo, in conformità con le disposizioni dell'articolo 25 della presente Convenzione.
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Rimborsi. 1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente dei due Stati contraenti mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta del contribuente o dello Stato di cui esso è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.
3. Le Autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 2624 della presente Convenzione, le modalità di applicazione del presente articolo.
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Rimborsi. 1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta del contribuente o dello Stato di cui esso è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della del presente ConvenzioneAccordo.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate di da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla dal presente ConvenzioneAccordo.
3. Le Autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 2625 del presente Accordo, le modalità di applicazione del presente articolo.
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