Riscatto parziale Clausole campione

Riscatto parziale. Facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta.
Riscatto parziale. Il Contraente può esercitare il Riscatto parziale con le modalità suddette, specificando l’ammontare del capitale che intende riscattare dai fondi interni/OICR e quello che intende riscattare dalla Gestione separata. È possibile riscattare parzialmente il capitale solo dai fondi interni/OICR oppure solo dalla Gestione separata. Il valore di riscatto parziale si ottiene con le stesse modalità del Riscatto totale, a condizione che: • per la parte investita nei fondi interni/OICR: − le quote riscattate complessivamente abbiano un controvalore minimo di 500,00 euro; − le quote residue del singolo Fondo interno abbiano un controvalore minimo di 3.000,00 euro. Entrambi i controvalori sono calcolati in base all’ultima valorizzazione disponibile al momento della richiesta di Riscatto parziale (corredata della documentazione di cui all’articolo 5 delle presenti Condizioni di assicurazione). Il Contraente deve specificare da quali fondi interni/OICR intende riscattare le quote. In caso di mancata indicazione dei fondi dai quali disinvestire, si procederà al disinvestimento da tutti i fondi attivi, mantenendo la stessa proporzione sottostante il contratto al momento della richiesta di Riscatto parziale; • per la parte investita nella Gestione separata: − l’importo lordo riscattato non risulti inferiore a 500,00 euro; − il capitale maturato residuo nella Gestione separata, a Riscatto parziale avvenuto, non risulti inferiore a 3.000,00 euro. Il Riscatto parziale dalla Gestione separata è possibile soltanto con riferimento alla porzione del capitale (maturato al 1° gennaio immediatamente precedente la data di richiesta di Riscatto) generata dai premi PAC versati nella Gestione separata per i quali sia trascorso almeno 1 anno dalla data di versamento del premio. A seguito di ogni Riscatto parziale dalla Gestione separata, il contratto resta in vigore per il capitale maturato residuo che deve intendersi come nuovo capitale maturato nella Gestione separata. Conseguentemente la rivalutazione del capitale al 1° gennaio successivo alla data di richiesta del Riscatto parziale (corredata della documentazione di cui all’articolo 5 delle presenti Condizioni di assicurazione) sarà calcolata secondo le modalità indicate all’articolo 21 lett. B delle presenti Condizioni di assicurazione, considerando il capitale maturato residuo quale capitale maturato al 1° gennaio precedente.
Riscatto parziale. Facoltà del Contraente di chiedere la liquidazione di parte del valore di riscatto.
Riscatto parziale. Il riscatto parziale è soggetto a due condizioni: ▪ un importo minimo di riscatto di 1.500 euro, che sarà decurtato delle imposte ▪ un importo residuo minimo di 5.000 euro dopo il riscatto, che risulta dalla somma del controvalore delle quote dei Fondi Esterni selezionati e del Capitale Assicurato. L’importo liquidabile in caso di riscatto parziale è determinato con le stesse modalità del riscatto totale, in riferimento alla parte di premio oggetto di riscatto. L’importo del riscatto parziale è prelevato sia dalla gestione separata sia dai fondi esterni selezionati secondo le rispettive percentuali calcolate sulla base delle ultime valorizzazioni. Entro i limiti degli importi indicati, in un Anno Assicurativo è possibile fare più richieste di riscatto parziale. Il riscatto parziale, a seguito dell’erogazione del Bonus, prevede un costo sull’importo richiesto ► Art. 10 m). Con il riscatto parziale il Contratto rimane in vigore per la parte di Capitale residuo.
Riscatto parziale. E’ la facoltà del Contraente di richiedere anticipatamente parte del capitale maturato e riscuotere un importo determinato secondo quanto indicato nelle Condizioni di Assicurazione.
Riscatto parziale. Il capitale liquidabile – al lordo delle imposte di legge - in caso di Riscatto parziale è pari al controvalore delle quote dei Fondi Esterni per le quali il Contraente ha dato disposizione di disinvestimento. Il controvalore delle quote liquidate è ottenuto moltiplicando le stesse per il rispettivo valore unitario riferito al Il Giorno di Determinazione sarà il primo giorno lavorativo successivo alla data in cui Credemvita ha ricevuto la richiesta di riscatto firmata dal Contraente. L’importo come sopra determinato viene corrisposto al netto dei costi applicabili. Si precisa che il riscatto parziale sarà concesso a condizione che il controvalore delle quote residue sul Contratto dopo l’operazione sia almeno pari al maggiore tra 20.000,00 Euro e il 5% del cumulo dei premi lordi versati. Il riscatto parziale delle quote presenti su un Fondo Esterno è ammesso purché su tale Fondo resti una giacenza di almeno 1.000,00 Euro. Il Contraente non potrà richiedere operazioni di riscatto parziale nel penultimo giorno lavorativo di ogni anno solare. In caso di Riscatto parziale, il Contratto rimane in vigore per le quote non riscattate. Non sono previste riduzioni.
Riscatto parziale. Il riscatto parziale è ammesso a condizione che: • l’importo richiesto sia di almeno 2.500,00 euro; • il capitale rimanente, alla data di richiesta del riscatto parziale, sia di almeno 5.000,00 euro. Ai fini dell’esecuzione del riscatto parziale, la base di partenza è il valore di riscatto totale del contratto alla data di richiesta del riscatto. In caso di riscatto parziale, all’importo lordo riscattato si applicano i costi indicati al successivo paragrafo 4. Per data di richiesta del riscatto, sia in caso di riscatto totale sia in caso di riscatto parziale, si intende la data in cui la Compagnia o la Banca inter- mediaria - per le richieste inoltrate tramite la rete distributiva - riceve la richiesta di riscatto completa di tutta la documentazione indicata all’Articolo 18.
Riscatto parziale. Il contratto può essere riscattato parzialmente, su richiesta scritta del Contraente, trascorsi almeno dodici mesi dalla data di decorrenza del contratto o dalla data di pagamento dell’ultimo versamento integrativo effettuato. Il valore di riscatto parziale determinato con analoghi criteri a quelli del riscatto totale, prevede la diminuzione dello 0.50% per ogni anno e frazione di anno intercorrente tra la data di richiesta del riscatto ed il quinto anniversario, fermo restando che: • l’importo lordo di ogni riscatto parziale non può essere inferiore a 2.000,00 Euro; • il valore residuo del capitale assicurato non può essere inferiore a 5.000,00 Euro. In caso di riscatto parziale il contratto resta in vigore per il capitale assicurato residuo che continua a godere delle rivalutazioni previste.
Riscatto parziale. Il riscatto parziale può essere effettuato se alla data di richiesta: • il riscatto parziale comporta un adeguamento del floor; Il valore unitario delle quote utilizzato per la verifica delle condizioni sopra descritte è l’ultimo noto al momento del pervenimento della richiesta di riscatto. Nei Percorsi Liberi si possono comunque riscattare tutte le quote investite nel singolo fondo. Nei Percorsi Guidati, l’Investitore indica l’importo che vuole riscattare e la percentuale di disinvestimento dal fondo interno. La Compagnia disinveste proporzional- mente all’ultima ripartizione dell’investimento indicata dall’Investitore cosi come definita all’Art. 11.4 “Attività di ribilanciamento”. Nel rispetto dei limiti sopra indicati, l’In- vestitore può comunque indicare una diversa percentua- le di disinvestimento dal fondo interno. Nei Percorsi Liberi e nel Percorso Protetto, l’Investitore indica i fondi (in caso di Percorsi Liberi) dai quali vuole disinvestire ed il numero di quote da riscattare da ogni fondo. La Compagnia si impegna a pagare all’Investitore una somma pari al valore totale delle quote oggetto della richiesta di riscatto alla data di disinvestimento, secondo le modalità previste per il riscatto totale. Nei Percorsi Guidati, nei Percorsi Liberi e nei Percorsi Opportunità sarà sottratta l’eventuale parte della com- missione di gestione gravante sui fondi esterni maturata e non ancora prelevata dal contratto, come descritto al successivo Art. 19.2 “Costi indiretti”. Agli importi come sopra definiti, saranno applicati i costi di cui al successivo paragrafo 4 “Costi di riscatto”. Il contratto rimane attivo per le quote non riscattate.
Riscatto parziale. Trascorso un anno dalla decorrenza del contratto, il Contraente ha facoltà di richiedere, per un massimo di quattro volte per ogni annualità di polizza, il riscatto parziale. Il valore di riscatto parziale è determinato nel limite del valore di riscatto totale calcolato alla medesima data e con le stesse modalità descritte all’articolo precedente e viene indicato dal Contraente a tal fine in valore assoluto o in misura percentuale del valore medesimo. A seguito di ciascuna operazione di riscatto parziale, il capitale in vigore all’anniversario precedente e le “parti di capitale” acquisite nell’anno solare vengono ridotti di una percentuale pari al rapporto tra l’importo riscattato e il valore di riscatto totale calcolato alla data di richiesta dell’operazione.