Common use of Rimborsi Clause in Contracts

Rimborsi. 1. Le imposte riscosse in uno Stato Contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell’interessato qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione. 2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato Contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato Contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all’applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione. 3. Le autorità competenti degli Stati Contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 25 della presente Convenzione, le modalità di applicazione del presente articolo.

Appears in 2 contracts

Samples: Tax Convention, Tax Convention

Rimborsi. 1. Le imposte riscosse in uno Stato Contraente contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell’interessato del contribuente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione. 2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato Contraente contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da di un attestato ufficiale dello Stato Contraente contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all’applicazione all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione. 3. Le autorità competenti degli Stati Contraenti contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 25 della presente Convenzionedell'articolo 25, le modalità di applicazione del presente articolo.

Appears in 1 contract

Samples: Convention for the Avoidance of Double Taxation

Rimborsi. 1. Le imposte riscosse in uno Stato Contraente dei due Stati contraenti mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell’interessato del contribuente o dello Stato contraente di cui esso è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato disciplinato dalle disposizioni della del presente ConvenzioneAccordo. 2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei rimborso devono essere prodotte entro i termini stabiliti dalla legislazione dello Stato Contraente contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, stesso e devono essere corredate da di un attestato ufficiale dello delle Autorità competenti dell'altro Stato Contraente di cui il contribuente l'istante è residente certificante residente. Tale attestato deve certificare che sussistono le condizioni richieste per aver avere diritto all’applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzioneal rimborso. 3. Le autorità Autorità competenti degli Stati Contraenti contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle in conformità delle disposizioni dell’articolo 25 della dell'articolo 24 del presente ConvenzioneAccordo, le modalità di applicazione del presente articolo.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Per Evitare Le Doppie Imposizioni