Rimborso delle spese. Le spese sostenute dagli assicurati sono rimborsate dalla Società (nei limiti del massimale previsto in Polizza e dedotte eventuali franchigie) solo alla conclusione della vertenza, e sempre che non siano state recuperate o non siano recuperabili dalla controparte. Sono in ogni caso oggetto di rimborso solo le spese riconducibili ad attività effettivamente svolte dai professionisti e dettagliate nelle parcelle. Sono escluse dal rimborso tutte le spese riferite ad accordi che l’Assicurato abbia concluso con legali e/o periti o consulenti in merito agli onorari agli stessi dovuti, senza il preventivo consenso della Società. La Società rimborsa in ogni caso le spese di un solo legale (fatta eccezione per quelle del legale domiciliatario nei limiti di cui all’Art. 6 (“Massimali”)) e di un solo perito/consulente per area di competenza.
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Rimborso delle spese. Le spese sostenute dagli assicurati sono rimborsate dalla Società (nei limiti del massimale previsto in Polizza e dedotte eventuali franchigie) solo alla conclusione della vertenza, e sempre che non siano state recuperate o non siano recuperabili dalla controparte. Sono in ogni caso oggetto di rimborso solo le spese riconducibili ad attività effettivamente svolte dai professionisti e dettagliate nelle parcelle. Sono escluse dal rimborso tutte le spese riferite ad accordi che l’Assicurato abbia concluso con legali e/o periti o consulenti in merito agli onorari agli stessi dovuti, senza il preventivo consenso della Società. La Società rimborsa in ogni caso le spese di un solo legale (fatta eccezione per quelle del legale domiciliatario nei limiti di cui all’Art. 6 (“Massimali”)) e di un solo perito/consulente per area di competenza.
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