Rimborso spese extraricovero Clausole campione

Rimborso spese extraricovero. La Società indennizza all’Assicurato le spese sostenuterese necessarie da malattia o infortunio per le seguenti prestazioni diagnostiche e terapeutiche ad alta specializzazione, fino alla concorrenza della somma assicurata di euro 5.000,00, da intendersi come disponibilità unica per annualità assicurativa e per persona assicurata: - Amniocentesi - Fluorangiografia oculare - Angiografia - Isterosalpingografia Pagina 10 di Assicurazione Comfort Edizione 01.06.2017 Condizioni di assicurazione - Arteriografia - Holter - Cateterismo cardiaco - Laserterapia - Cistografia - Mielografia - Clisma opaco - Mineralogia Ossea Computerizzata (MOC) - Colecistografia - Radioterapia - Coronarografia - Risonanza Magnetica Nucleare (RMN)
Rimborso spese extraricovero. La Società rimborsa le spese sostenute a seguito di malattia od infortunio per le prestazioni diagnostiche e terapeutiche ad alta specializzazione, non collegate a ricovero, fino a concorrenza del massimale indicato da intendersi come dispo- nibilità unica per annualità assicurativa e per persona o per nucleo familiare in base a quanto indicato nell’Allegato 1 let- tera A.1. L'elenco tassativo ed esaustivo delle prestazioni rimborsabili e l'indicazione dei relativi massimali sono riportati nell'Allegato 1 lettera B.5. Qualora l'elenco preveda l'amniocentesi, le relative spese saranno ammesse a rimborso nei seguenti casi: età dell’assicurata oltre i 35 anni, familiarità dell’assicurata con malformazioni genetiche, anomalie cromosomiche rilevate con test di screening (ecografici, biochimici ed ultrascreen). Si intendono altresì comprese le spese sostenute per l'acquisto e riparazione di protesi ortopediche e apparecchi acu- stici fino a concorrenza dell’importo indicato nell’Allegato 1 lettera B.5. Il rimborso delle spese viene effettuato previa applicazione di uno scoperto per ogni prestazione o ciclo di terapia effetti- vamente sostenuta in base a quanto indicato nell’Allegato 1 lettera B.5. Ogni richiesta di rimborso deve ricomprendere l’intero ciclo di cura.
Rimborso spese extraricovero. La Società indennizza all’Assicurato le spese rese necessarie da malattia o infortunio per le seguenti prestazioni diagnostiche e terapeutiche ad alta specializzazione, fino alla concorrenza della somma assicurata di euro 5.000,00, da intendersi come disponibilità unica per annualità assicurativa e per persona assicurata: - Amniocentesi - Fluorangiografia oculare - Angiografia - Isterosalpingografia - Arteriografia - Holter - Cateterismo cardiaco - Laserterapia - Cistografia - Mielografia - Clisma opaco - Mineralogia Ossea Computerizzata (MOC) - Colecistografia - Radioterapia - Coronarografia - Risonanza Magnetica Nucleare (RMN) Condizioni di assicurazione Generali Sei in Salute Edizione 19.07.2014 Assicurazione grandi interventi e malattie oncologiche - Pagina 9 di
Rimborso spese extraricovero. La Società rimborsa le spese sostenute per le prestazioni diagnostiche e terapeutiche ad alta specializzazione, esclusi quelli relativi alla gravidanza anche se non collegate a ricovero fino a concorrenza del massimale indica- to nell’Allegato 1 lettera B.5 da intendersi come disponibilità unica per annualità assicurativa per nucleo familia- re in base a quanto indicato nell’Allegato 1 lettera A.1. L’elenco esaustivo delle prestazioni rimborsabili e l’indicazione dei relativi massimali sono riportati nell’Allegato 1 lettera B.5. Si intendono altresì comprese le spese sostenute per l’acquisto e riparazione di protesi ortopediche e apparec- chi acustici fino a concorrenza dell’importo indicato nell’Allegato 1 lettera B.5. Si intendono inoltre compresi i trattamenti fisioterapici, massaggi terapeutici a seguito di infortuni, su certifica- zione e prescrizione medica, per un periodo massimo di 90 giorni dall’infortunio. Il rimborso delle spese viene effettuato previa applicazione di uno scoperto per ogni prestazione o ciclo di tera- pia effettivamente sostenuta in base a quanto indicato nell’Allegato 1 lettera B.5 .

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Livelli di Contrattazione 1. L’Accordo collettivo nazionale si caratterizza appieno quale momento organizzativo del Sistema e strumento di garanzia per i cittadini e per gli operatori. Le novità normative introdotte nel quadro istituzionale, sono destinate a mutare in modo importante i contenuti dei tre livelli di negoziazione: nazionale, regionale, aziendale.

  • Norme finali e transitorie Articolo 35

  • Invio pezzi di ricambio La Centrale Operativa provvederà alla ricerca e all'invio di pezzi di ricambio necessari alla riparazione del veicolo, qualor a gli stessi non fossero reperibili nel luogo dove si è verificato il guasto o l'incidente. In caso di spedizione aerea, i ricambi saranno inviati presso l'Aeroporto più vicino al luogo ove si trovi il veicolo. In ogni caso le spese di acquisto dei pezzi di ricambio e doganali resteranno a carico dell'Assicurato.

  • Rimborso del sinistro per evitare il malus Al fine di evitare le maggiorazioni di premio derivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazione del sinistro sull’attestazione dello stato del rischio, è data la possibilità al Contraente di rimborsare gli importi liquidati. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Diretto, il Contraente dovrà inoltrare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap, che comunicherà l’importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento. La richiesta deve essere effettuata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione, Xxx Xxxx, 00, 00000, Xxxx; telefono 06/00000000; Fax 00.00000000/547; sito internet xxx.xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. Prima Assicurazioni ha facoltà di assistere il Contraente in tutte le fasi della procedura di richiesta di rimborso. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Ordinario, il Contraente potrà contattare Prima Assicurazioni, chiamando lo 02.7262.6464, per conoscere l’importo liquidato e le modalità con cui effettuare il pagamento.