RIMBORSO SPESE MEDICHE. (Garanzia valida esclusivamente per i titolari di tessera Integrativa “B1”). In caso di infortunio indennizzabile ai sensi di Polizza, la Società rimborserà all’Assicurato, fino alla concorrenza di € 500,00 per anno assicurativo e dietro presentazio- ne di relativa documentazione, le spese mediche so- stenute a seguito di infortunio che abbia comportato frattura o lesione ossea desumibile da radiografia, le- sioni muscolo-tendinee accertate in sede medica, ap- plicazione di apparecchio gessato (fasce gessate o altri apparecchi comunque immobilizzanti). I rimborsi vengono effettuati a cura ultimata con ap- plicazione di uno scoperto del 20%. con il minimo € 100,00 per sinistro. Il rimborso viene effettuato dalla Società a guarigione clinica ultimata su presentazione, in originale, dei do- cumenti giustificativi, debitamente quietanzati (notu- le del medico, conti dell’ospedale o clinica, ecc.). A richiesta dell’Assicurato la Società restituisce i predetti originali, previa apposizione della data di liquidazione. La domanda per il rimborso delle spese, corredata dai documenti giustificativi e dalla certificazione medica (ivi compresa eventuale cartella clinica) deve essere presentata alla Società, a pena di decadenza, entro il trentesimo giorno successivo a quello in cui è terminata la cura medica. Qualora l’Assicurato abbia presentato a terzi l’originale delle notule, distinte e ricevute per ottenere il rimbor- so, la Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini della presente garanzia dietro presentazione di copia della certificazione delle spese effettivamente sostenute al netto di quanto a carico dei predetti terzi. Per le spese sostenute all’estero, i rimborsi vengono eseguiti in Italia al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell’ufficio italiano cambi. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, val- gono le norme generali e quelle che regolano l’assicu- razione infortuni.
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Samples: Polizza Assicurativa, www.marshaffinity.it
RIMBORSO SPESE MEDICHE. (Garanzia valida esclusivamente La presente copertura viene fornita per tutti i titolari sinistri occorsi agli Alunni stranieri iscritti presso l’Istituto contraente, durante la loro permanenza in Italia per mo- tivi di tessera Integrativa “B1”)studio. In L’Impresa assicura il rimborso all’Assicurato delle spese: - di cura sostenute nell’ambito di strutture ospedaliere pubbliche; - farmaceutiche, purché prescritte dal medico; - accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio; - cure dentarie in caso di infortunio indennizzabile ai sensi urgenza fino a € 150,00 (centocinquanta) per Assicurato per sinistro. Qualora gli Assicurati fruiscano di Polizzaaltre coperture assicurative volontarie e/o obbligatorie, la Società rimborserà all’Assicurato, garanzia vale per l’eventuale eccedenza di spese da queste non rimborsate. L’Impresa provvederà ad effettuare il rimborso di tali spese con le modalità specificate nelle presenti Condizioni di Assicurazione – Art. 66.2 – Modalità per denuncia dei sinistri Malattia e con l’applicazione di uno scoperto del 5% con il minimo di € 100,00 (cento) per sinistro. La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 500,00 per anno assicurativo 30.000,00 (trentami- tività professionale; quelle non effettuate da medici o paramedici abilitati all’esercizio dell’at- prestazioni sanitarie non riconosciute dalla medicina ufficiale nonché guenza di malattie e/o infortuni occorsi all’estero; visite di controllo, esami clinici e/o diagnostici sostenuti in Italia in conse- naturale; zioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inonda- sicurato abbia preso parte attiva; connesse a scioperi, sommosse, tumulti popolari, vandalismo a cui l’As- terrorismo o sabotaggio a cui l’Assicurato abbia preso parte attiva; infortuni causati da guerra anche non dichiarata o insurrezioni e dietro presentazio- ne atti di relativa documentazionesi trova in viaggio in un Paese in pace alla sua partenza); giorno dall’inizio delle ostilità qualora l’Assicurato risulti sorpreso mentre atti di guerra, le spese mediche so- stenute servizio militare, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° fessionale e relativi allenamenti; sinistri connessi alla partecipazione ad attività sportive svolte a seguito titolo pro- detta prescrizione non sia collegabile a stati di infortunio dipendenza; centi o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che abbia comportato frattura stupefacenti o lesione ossea desumibile da radiografia, le- sioni muscolo-tendinee accertate in sede medica, ap- plicazione di apparecchio gessato (fasce gessate o altri apparecchi comunque immobilizzanti). I rimborsi vengono effettuati a cura ultimata con ap- plicazione di uno scoperto del 20%. con il minimo € 100,00 per sinistro. Il rimborso viene effettuato dalla Società a guarigione clinica ultimata su presentazione, in originale, dei do- cumenti giustificativi, debitamente quietanzati (notu- le del medico, conti dell’ospedale o clinica, ecc.). A richiesta dell’Assicurato la Società restituisce i predetti originali, previa apposizione della data di liquidazione. La domanda per il rimborso delle spese, corredata dai documenti giustificativi e dalla certificazione medica (ivi compresa eventuale cartella clinica) deve essere presentata alla Societàallucinogeni, a pena meno che l’uso di decadenzapsicofarmaci, entro stupefa- infortuni causati all’Assicurato da etilismo, abuso di psicofarmaci, uso di curato; questo si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da esso pro- connesse ad atti volontari di autolesionismo dell’Assicurato o quando connesse a delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato; conseguenti a tentativi di suicidio; fecondazione assistita e simili, impotenza; prestazioni sanitarie e cure per infertilità, sterilità maschile e femminile, xxxxx xx xxxxxxxxxx; stati di gravidanza oltre il trentesimo giorno successivo 6° mese, parto, puerperio o interruzioni volon- geniti o malformazioni preesistenti alla stipulazione della polizza; menti terapeutici di agopuntura, nonché l’eliminazione di difetti fisici con- cure riabilitative, fisioterapiche, idropiniche, dietetiche e termali, i tratta- determinate quindi da sinistro indennizzabile; ricoveri per effettuare ricerche, analisi rituali o periodiche (check up) non interventi o ricoveri conseguenti a quello malattie preesistenti; infermieristiche e/o cure dentarie (fatte salve quelle sopra specificate); zioni congenite e/o cure fisioterapiche e/o termali e dimagranti e/o cure interventi a carattere estetico o per eliminazione di difetti e/o malforma- nere; spese per occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e protesi in cui è terminata la cura medica. Qualora l’Assicurato abbia presentato a terzi l’originale delle notulege- Inoltre, distinte e ricevute per ottenere il rimbor- so, la Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini della presente garanzia dietro presentazione di copia della certificazione delle spese effettivamente sostenute al netto di quanto a carico dei predetti terzi. Per sono escluse le spese sostenute all’estero, i rimborsi vengono eseguiti in Italia al cambio medio per: tie preesistenti la data di sottoscrizione della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell’ufficio italiano cambi. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, val- gono le norme generali e quelle che regolano l’assicu- razione infortunicopertura.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Multigaranzia, Contratto Di Assicurazione Multigaranzia
RIMBORSO SPESE MEDICHE. (Garanzia valida esclusivamente La Società, in caso d’infortunio rientrante nella garanzia prestata, anche se non determinante la morte, l’invalidità permanente o l’inabilità temporanea dell’Assicurato, rimborsa fino alla concorrenza del massimale assicurato: le spese e gli onorari sostenuti per i titolari prestazioni mediche e chirurgiche, accertamenti diagnostici ed esami di tessera Integrativa “B1”)laboratorio, accertamenti medico legali, terapie fisiche e trattamenti riabilitativi, acquisto di farmaci, tutori, presidi e protesi ortopediche ed oculari, cure odontoiatriche compresa la sola prima protesi, anche se effettuate in regime ambulatoriale/domiciliare successivamente alla dimissione dal ricovero o alla certificazione di un Pronto Soccorso di un presidio ospedaliero che ha prestato le prime cure. In Sono altresì comprese le spese per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre o eliminare le conseguenze dei danni estetici provocati da infortunio. Qualora l’Assicurato venga ritenuto non curabile nell’ambito dell’organizzazione ospedaliera pubblica, nel luogo ove è avvenuto l’infortunio, la Società rimborserà altresì le spese di trasferimento aereo in un centro ospedaliero, anche privato, attrezzato alla cura dell’Assicurato. La Società rimborserà, in caso di infortunio indennizzabile ai sensi di Polizza, la Società rimborserà all’Assicurato, fino alla concorrenza di € 500,00 per anno assicurativo e dietro presentazio- ne di relativa documentazione, le spese mediche so- stenute a seguito di infortunio che abbia comportato frattura o lesione ossea desumibile da radiografia, le- sioni muscolo-tendinee accertate in sede medica, ap- plicazione di apparecchio gessato (fasce gessate o altri apparecchi comunque immobilizzanti). I rimborsi vengono effettuati a cura ultimata con ap- plicazione di uno scoperto del 20%. con il minimo € 100,00 per sinistro. Il rimborso viene effettuato dalla Società a guarigione clinica ultimata su presentazione, in originale, dei do- cumenti giustificativi, debitamente quietanzati (notu- le del medico, conti dell’ospedale o clinica, ecc.). A richiesta dell’Assicurato la Società restituisce i predetti originali, previa apposizione della data di liquidazione. La domanda per il rimborso delle spese, corredata dai documenti giustificativi e dalla certificazione medica (ivi compresa eventuale cartella clinica) deve essere presentata alla Società, a pena di decadenza, entro il trentesimo giorno successivo a quello in cui è terminata la cura medica. Qualora l’Assicurato abbia presentato a terzi l’originale delle notule, distinte e ricevute per ottenere il rimbor- so, la Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini della presente garanzia dietro polizza, i costi eventualmente sostenuti per il trasporto dal luogo dell’infortunio ad un Istituto di Cura attrezzato, il trasporto tra Istituti di Cura e dall’Istituto di Cura al domicilio dell’Assicurato. Le spese verranno liquidate a presentazione di copia della certificazione delle spese effettivamente sostenute al netto di quanto a carico dei predetti terzi. Per le spese sostenute all’esterofatture, i rimborsi vengono eseguiti in Italia al cambio medio della settimana in cui notule, ecc.. La liquidazione potrà avvenire anche se non si è verificata la spesa è stata sostenuta dall’Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell’ufficio italiano cambi. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, val- gono le norme generali e quelle che regolano l’assicu- razione infortunicompleta guarigione dell’Assicurato.
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RIMBORSO SPESE MEDICHE. (Garanzia valida esclusivamente per i titolari di tessera Integrativa “B1”). In caso di infortunio indennizzabile ai sensi di Polizza, la Società rimborserà all’Assicurato, fino alla concorrenza di € 500,00 per anno assicurativo e dietro presentazio- ne presentazione di relativa documentazione, le spese mediche so- stenute sostenute a seguito di infortunio che abbia comportato frattura o lesione ossea desumibile da radiografia, le- sioni lesioni muscolo-tendinee accertate in sede medica, ap- plicazione applicazione di apparecchio gessato (fasce gessate o altri apparecchi comunque immobilizzanti). I rimborsi vengono effettuati a cura ultimata con ap- plicazione applicazione di uno scoperto del 20%. % con il minimo € 100,00 per sinistro. Il rimborso viene effettuato dalla Società a guarigione clinica ultimata su presentazione, in originale, dei do- cumenti documenti giustificativi, debitamente quietanzati (notu- le notule del medico, conti dell’ospedale o clinica, ecc.). A richiesta dell’Assicurato la Società restituisce i predetti originali, previa apposizione della data di liquidazione. La domanda per il rimborso delle spese, corredata dai documenti giustificativi e dalla certificazione medica (ivi compresa eventuale cartella clinica) deve essere presentata alla Società, a pena di decadenza, entro il trentesimo giorno successivo a quello in cui è terminata la cura medica. Qualora l’Assicurato abbia presentato a terzi l’originale delle notule, distinte e ricevute per ottenere il rimbor- sorimborso, la Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini della presente garanzia dietro presentazione di copia della certificazione delle spese effettivamente sostenute al netto di quanto a carico dei predetti terzi. Per le spese sostenute all’estero, i rimborsi vengono eseguiti in Italia al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell’ufficio italiano cambi. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, val- gono valgono le norme generali e quelle che regolano l’assicu- razione l’assicurazione infortuni.
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Samples: Convenzione Assicurativa Tra Uisp E Ina Assitalia s.p.A.
RIMBORSO SPESE MEDICHE. 21.1 - prestazione operante prima della partenza Qualora l’Assicurato, in seguito ad infortunio o a malattia improvvisa avvenuti successivamente alla prenotazione del viaggio, debba sostenere prima della partenza delle spese mediche per la diagnosi e la cura, la Società gli riconoscerà il rimborso fino ad un massimale di € 600,00 in caso di Infortunio ed € 500,00 in caso di malattia improvvisa. Le spese di cui sopra: - saranno rimborsate al netto della franchigia assoluta di € 50,00, che rimane a carico dell’Assicurato e previo invio dei giustificativi in originale; - non saranno dovute laddove l’infortunio o la malattia siano tali da pregiudicare la partecipazione al viaggio prenotato e l’Assicurato benefici della garanzia Annullamento del viaggio di cui alla Sezione C. § 21.2 - prestazione operante durante il viaggio La garanzia prevede il rimborso delle spese mediche di emergenza (Garanzia valida esclusivamente cure, spese di ricovero ospedaliero, spese farmaceutiche, parcelle professionali, spese di ambulanza) sostenute dall'Assicurato per i titolari malattia improvvisa o infortunio durante il viaggio, entro il limite specificato nella “Tabella delle Garanzie” (di tessera Integrativa “B1”cui all’Allegato 1 alle presenti Condizioni di Assicurazione). Per ogni sinistro verrà applicata una franchigia assoluta di € 50,00 che rimane a carico dell’Assicurato. In caso di infortunio indennizzabile ai sensi di Polizzamancato contatto e autorizzazione della Centrale Operativa, la Società rimborserà all’Assicurato, fino alla concorrenza per i sinistri con importo superiore ad € 1.000,00 verrà applicato uno scoperto pari al 25% dell’importo da rimborsare con un minimo di € 500,00 50,00. La garanzia prevede anche: il rimborso delle spese sostenute in viaggio per anno assicurativo cure dentistiche urgenti e dietro presentazio- ne non procrastinabili al rientro presso la residenza dell’Assicurato: entro i limiti specificati nella “Tabella delle Garanzie” di relativa documentazione, cui all’Allegato 1 alle presenti Condizioni di Assicurazione). Tali spese dovranno essere esclusivamente prescritte da un'autorità medica in possesso dei diplomi o delle autorizzazioni richiesti nel Paese in cui esercita e legalmente abilitata alla pratica della professione. le spese mediche so- stenute sostenute dall’Assicurato al rientro in Italia a seguito di infortunio che abbia comportato frattura o lesione ossea desumibile da radiografiaoccorso in viaggio all’estero: fino ad un massimo di € 500,00, le- sioni muscolo-tendinee accertate in sede medica, ap- plicazione di apparecchio gessato (fasce gessate o altri apparecchi comunque immobilizzanti). I rimborsi vengono effettuati a cura ultimata con ap- plicazione di uno scoperto del 20%. con il minimo € 100,00 per sinistro. Il rimborso viene effettuato purché sostenute entro 60 giorni dalla Società a guarigione clinica ultimata su presentazione, in originale, dei do- cumenti giustificativi, debitamente quietanzati (notu- le del medico, conti dell’ospedale o clinica, ecc.). A richiesta dell’Assicurato la Società restituisce i predetti originali, previa apposizione della data di liquidazionerientro. In caso di malattia non saranno rimborsate le spese sostenute dall’Assicurato dopo la data di termine del viaggio o successivamente al rientro al domicilio. La domanda per il garanzia è limitata al rimborso delle spese, corredata dai documenti giustificativi e dalla certificazione medica (ivi compresa eventuale cartella clinica) deve essere presentata alla Società, a pena di decadenza, entro il trentesimo giorno successivo a quello in cui è terminata la cura medica. Qualora l’Assicurato abbia presentato a terzi l’originale delle notule, distinte e ricevute per ottenere il rimbor- so, la Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini della presente garanzia dietro presentazione di copia della certificazione delle spese effettivamente sostenute al netto dall'Assicurato. Qualora l'Assicurato abbia diritto a rimborso da parte di quanto uno o più organismi di rimborso o di presa in carico delle spese, l'Assicuratore sarà tenuto a carico dei predetti terzi. Per rimborsare soltanto la differenza fra le spese effettivamente sostenute all’esteroe le spese garantite, che rimarranno a suo carico dopo il rimborso. All'occorrenza e su espressa richiesta dell'Assicurato, la Società può saldare le spese di ricovero ospedaliero direttamente in valuta locale entro i rimborsi vengono eseguiti limiti specificati nella “Tabella delle Garanzie” (di cui all’Allegato 1 alle presenti Condizioni di Assicurazione), a condizione che il centro medico in Italia al cambio medio della settimana questione accetti tale forma di pagamento. Tale servizio è soggetto alle disposizioni delle legislazioni Italiana e locale in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell’ufficio italiano materia di controllo dei cambi. Per tutto quanto Resta inteso che nessun rimborso sarà dovuto qualora l’Assicurato non è qui diversamente regolato, val- gono le norme generali e quelle che regolano l’assicu- razione infortuni.fosse in grado di dimostrare l’avvenuto pagamento delle spese sostenute. § 22 - APP DOC 24
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Samples: www.globalassistance.it